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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e a seguito di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 15903/2024 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da
, elettivamente domiciliato in VIA MONTAGNAPIANA, 50 88822 Parte_1
CASABONA, rappresentato e difeso dall'avv. CURCIO DANIELA,
- attore -
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
DIEGO ANGELI 00159 ROMA, rappresentato e difeso dall'avv. LABONIA LUIGI e,
- convenuta -
Entro il termine del 21 gennaio 2025 sostitutivo dell'udienza le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 - In via preliminare, acquisire il fascicolo della procedura recante RGE 9292/2023 del Tribunale di Milano;
- Sempre in via preliminare, sospendere, inaudita alterae parte, l'efficacia esecutiva del pignoramento presso terzi n. 06884202300012665000 emesso da Agenzia delle
Entrate Riscossioni di Milano per la residua somma 12.905,22 ;
- nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202300012665000, per i motivi espressi nel corpo del presente atto, con conseguente annullamento del medesimo atto e di tutte le cartelle e degli avvisi di accertamento in esso recati;
- Sempre nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti recati nell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202300012665000 per i motivi espressi nel corpo del presente atto, con conseguente annullamento con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio;
- Accertata e dichiarata l'illegittimità del pignoramento e degli atti in esso recati, condannare la società alla restituzione di quanto Controparte_1 indebitamente incassato dalla resistente in forza del pignoramento per cui è causa, nella misura si euro 676,41.
- In subordine nel caso in cui l'onorevole Tribunale adito, dovesse ritenere la competenza della presente controversia di altra autorità giudiziaria, voglia rimettere nei termini l'attore per la riassunzione della presente procedura innanzi all'autorità ritenuta competente.
CONCLUSIONI PER Controparte_2
- in via cautelare rigettare l'istanza di sospensione stante l'infondatezza dei presupposti prospettati dalla controparte;
- in ogni caso disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori/impositori o autorizzare la comparente ad integrare il contraddittorio nei loro confronti;
- dichiarare la legittimità della procedura esecutiva;
2 - in ogni caso rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
- dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla CP_3 richiesta di condanna alla restituzione della somma di € 676,41 rimessa dal terzo
Bper.
Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
ha intrapreso l'azione di merito successiva alla fase sommaria di Parte_1 opposizione all'esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva esattoriale presso terzi.
L'attore in questa sede ha precisato di avere limitato la domanda ai crediti derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, ed ha contestato la mancata notifica degli atti prodromici, dei verbali di accertamento e della sanzione entro novanta giorni dall'elevazione, la prescrizione del diritto (domande, queste, qualificabili come opposizione all'esecuzione); il difetto di indicazione nel pignoramento dei crediti a cui si riferisce;
l'omessa o invalida notifica delle cartelle
(opposizione agli atti esecutivi) circostanze -tutte- che avrebbero impedito l'esercizio del diritto di difesa in merito alle pretese avanzate dall' . Controparte_4
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le contestazioni che riguardano adempimenti precedenti agli atti di riscossione e comunque ha chiesto il rigetto delle domande. L'eccezione del concessionario non può essere accolta: l'art. 39 D. Lgs. 112/1999 dà per scontato che l'agente della riscossione possa essere citato in giudizio per tutte le questioni relative alla pretesa creditoria erariale, addirittura senza che la citazione riguardi l'ente creditore. In questo caso l'agente della riscossione è tenuto a chiedere di chiamare in causa l'ente creditore, se non vuole essere tenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, nel caso in cui l'opposizione riguardi attività compiute dall'ente creditore prima della notifica della cartella (Cass. 30792/2024). La chiamata in causa del terzo effettuata in comparsa è tardiva perché il deposito dell'atto di parte è avvenuto il 6 novembre
3 2024 in relazione a termine del 12 novembre 2024 sostitutivo dell'udienza, ossia oltre il termine previsto dagli artt. 166 e 167 cpc.
L'opposizione è fondata.
Il giudice ritiene dirimente osservare che, con la comparsa di costituzione, la parte la convenuta non ha contestato l'omissione della notifica degli atti prodromici all'irrogazione delle sanzioni del codice della strada, e si è invece limitata a sostenere che detta prova sarebbe a disposizione dell'ente impositore. La circostanza dell'omissione di notifica degli atti prodromici alla cartella e al pignoramento deve considerarsi pacifica e provata.
Ebbene, l'omessa notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione implica l'inefficacia del titolo esecutivo. Vanno condivisi, infatti, i rilievi svolti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende
l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo” (v. Cass. n. 5403 del 2019; conf. n. 8267 del 2010).
L'inefficacia del titolo esecutivo comporta la fondatezza dell'opposizione. Deve dichiararsi che la convenuta non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di . Parte_1
L'attore ha anche chiesto la restituzione della somma di € 676,41 versata al concessionario da parte del terzo pignorato. In proposito non vi è alcuna contestazione circa l'avvenuta assegnazione di detta somma a favore del concessionario alla riscossione a conclusione della procedura esecutiva, né in ordine all'avvenuto effettivo pagamento di detto importo a favore del medesimo e proveniente dalla Banca terza pignorata.
4 La domanda è qualificabile come azione a cognizione ordinaria aggiuntiva, cumulata e conseguente rispetto alla fase di merito proposta a seguito dell'assegnazione dei termini da parte del g.e. ex art. 616 cpc (v. Cass. n. 12690 del 2022).
Per le ragioni dette, va dunque dichiarato che Controparte_1
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di
[...]
in relazione al titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle che si Parte_1 indicano di seguito, per la parte relativa alle violazioni del codice della strada:
n. 06820120220609252000
n. 06820130135496039000
n. 06820130184224605000,
n. 06820140074331841000,
n. 06820140092608260000,
n. 06820150012020309000,
n. 06820180026453042000,
n. 06820180046361110000,
n. 06820190025071466000,
n. 06820190045799146000, oltre due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero T9D013A08091/2018.
Il concessionario va condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 676,41.
Le spese seguono la soccombenza secondo il principio di causalità e il disposto dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999) e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1 confronti di con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
5 1. dichiara che non ha diritto di Controparte_2 procedere a esecuzione forzata nei confronti di per i crediti relativi Parte_1
a violazioni del codice della strada portati dalle seguenti cartelle:
n. 06820120220609252000
n. 06820130135496039000
n. 06820130184224605000,
n. 06820140074331841000,
n. 06820140092608260000,
n. 06820150012020309000,
n. 06820180026453042000,
n. 06820180046361110000,
n. 06820190025071466000,
n. 06820190045799146000, oltre due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero T9D013A08091/2018;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 676,41; Parte_1
3. condanna altresì al rimborso delle Controparte_2 spese processuali sostenute da che si liquidano in € 2.000,00 oltre Parte_1
IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Milano, 22 gennaio 2025.
Il Giudice Marianna Galioto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e a seguito di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 15903/2024 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da
, elettivamente domiciliato in VIA MONTAGNAPIANA, 50 88822 Parte_1
CASABONA, rappresentato e difeso dall'avv. CURCIO DANIELA,
- attore -
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
DIEGO ANGELI 00159 ROMA, rappresentato e difeso dall'avv. LABONIA LUIGI e,
- convenuta -
Entro il termine del 21 gennaio 2025 sostitutivo dell'udienza le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 - In via preliminare, acquisire il fascicolo della procedura recante RGE 9292/2023 del Tribunale di Milano;
- Sempre in via preliminare, sospendere, inaudita alterae parte, l'efficacia esecutiva del pignoramento presso terzi n. 06884202300012665000 emesso da Agenzia delle
Entrate Riscossioni di Milano per la residua somma 12.905,22 ;
- nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202300012665000, per i motivi espressi nel corpo del presente atto, con conseguente annullamento del medesimo atto e di tutte le cartelle e degli avvisi di accertamento in esso recati;
- Sempre nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti recati nell'atto di pignoramento presso terzi n. 06884202300012665000 per i motivi espressi nel corpo del presente atto, con conseguente annullamento con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio;
- Accertata e dichiarata l'illegittimità del pignoramento e degli atti in esso recati, condannare la società alla restituzione di quanto Controparte_1 indebitamente incassato dalla resistente in forza del pignoramento per cui è causa, nella misura si euro 676,41.
- In subordine nel caso in cui l'onorevole Tribunale adito, dovesse ritenere la competenza della presente controversia di altra autorità giudiziaria, voglia rimettere nei termini l'attore per la riassunzione della presente procedura innanzi all'autorità ritenuta competente.
CONCLUSIONI PER Controparte_2
- in via cautelare rigettare l'istanza di sospensione stante l'infondatezza dei presupposti prospettati dalla controparte;
- in ogni caso disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori/impositori o autorizzare la comparente ad integrare il contraddittorio nei loro confronti;
- dichiarare la legittimità della procedura esecutiva;
2 - in ogni caso rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
- dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla CP_3 richiesta di condanna alla restituzione della somma di € 676,41 rimessa dal terzo
Bper.
Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
ha intrapreso l'azione di merito successiva alla fase sommaria di Parte_1 opposizione all'esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva esattoriale presso terzi.
L'attore in questa sede ha precisato di avere limitato la domanda ai crediti derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, ed ha contestato la mancata notifica degli atti prodromici, dei verbali di accertamento e della sanzione entro novanta giorni dall'elevazione, la prescrizione del diritto (domande, queste, qualificabili come opposizione all'esecuzione); il difetto di indicazione nel pignoramento dei crediti a cui si riferisce;
l'omessa o invalida notifica delle cartelle
(opposizione agli atti esecutivi) circostanze -tutte- che avrebbero impedito l'esercizio del diritto di difesa in merito alle pretese avanzate dall' . Controparte_4
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le contestazioni che riguardano adempimenti precedenti agli atti di riscossione e comunque ha chiesto il rigetto delle domande. L'eccezione del concessionario non può essere accolta: l'art. 39 D. Lgs. 112/1999 dà per scontato che l'agente della riscossione possa essere citato in giudizio per tutte le questioni relative alla pretesa creditoria erariale, addirittura senza che la citazione riguardi l'ente creditore. In questo caso l'agente della riscossione è tenuto a chiedere di chiamare in causa l'ente creditore, se non vuole essere tenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, nel caso in cui l'opposizione riguardi attività compiute dall'ente creditore prima della notifica della cartella (Cass. 30792/2024). La chiamata in causa del terzo effettuata in comparsa è tardiva perché il deposito dell'atto di parte è avvenuto il 6 novembre
3 2024 in relazione a termine del 12 novembre 2024 sostitutivo dell'udienza, ossia oltre il termine previsto dagli artt. 166 e 167 cpc.
L'opposizione è fondata.
Il giudice ritiene dirimente osservare che, con la comparsa di costituzione, la parte la convenuta non ha contestato l'omissione della notifica degli atti prodromici all'irrogazione delle sanzioni del codice della strada, e si è invece limitata a sostenere che detta prova sarebbe a disposizione dell'ente impositore. La circostanza dell'omissione di notifica degli atti prodromici alla cartella e al pignoramento deve considerarsi pacifica e provata.
Ebbene, l'omessa notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione implica l'inefficacia del titolo esecutivo. Vanno condivisi, infatti, i rilievi svolti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende
l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo” (v. Cass. n. 5403 del 2019; conf. n. 8267 del 2010).
L'inefficacia del titolo esecutivo comporta la fondatezza dell'opposizione. Deve dichiararsi che la convenuta non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di . Parte_1
L'attore ha anche chiesto la restituzione della somma di € 676,41 versata al concessionario da parte del terzo pignorato. In proposito non vi è alcuna contestazione circa l'avvenuta assegnazione di detta somma a favore del concessionario alla riscossione a conclusione della procedura esecutiva, né in ordine all'avvenuto effettivo pagamento di detto importo a favore del medesimo e proveniente dalla Banca terza pignorata.
4 La domanda è qualificabile come azione a cognizione ordinaria aggiuntiva, cumulata e conseguente rispetto alla fase di merito proposta a seguito dell'assegnazione dei termini da parte del g.e. ex art. 616 cpc (v. Cass. n. 12690 del 2022).
Per le ragioni dette, va dunque dichiarato che Controparte_1
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di
[...]
in relazione al titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle che si Parte_1 indicano di seguito, per la parte relativa alle violazioni del codice della strada:
n. 06820120220609252000
n. 06820130135496039000
n. 06820130184224605000,
n. 06820140074331841000,
n. 06820140092608260000,
n. 06820150012020309000,
n. 06820180026453042000,
n. 06820180046361110000,
n. 06820190025071466000,
n. 06820190045799146000, oltre due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero T9D013A08091/2018.
Il concessionario va condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 676,41.
Le spese seguono la soccombenza secondo il principio di causalità e il disposto dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999) e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1 confronti di con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
5 1. dichiara che non ha diritto di Controparte_2 procedere a esecuzione forzata nei confronti di per i crediti relativi Parte_1
a violazioni del codice della strada portati dalle seguenti cartelle:
n. 06820120220609252000
n. 06820130135496039000
n. 06820130184224605000,
n. 06820140074331841000,
n. 06820140092608260000,
n. 06820150012020309000,
n. 06820180026453042000,
n. 06820180046361110000,
n. 06820190025071466000,
n. 06820190045799146000, oltre due avvisi di accertamento, recanti medesimo numero T9D013A08091/2018;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 676,41; Parte_1
3. condanna altresì al rimborso delle Controparte_2 spese processuali sostenute da che si liquidano in € 2.000,00 oltre Parte_1
IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Milano, 22 gennaio 2025.
Il Giudice Marianna Galioto
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