Ordinanza cautelare 10 settembre 2024
Sentenza breve 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 17/06/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03667/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3667 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitori del Minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, I.C. Statale "-OMISSIS-" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a. della nota prot. n. -OMISSIS- emesso dall’ I.C. Statale “-OMISSIS- -OMISSIS-” con sede in Napoli, alla via -OMISSIS-in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
-il minore in controversia è affetto da “ -OMISSIS- ”, per tale patologia è stato riconosciuto come “ persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap ” di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92 dalla competente Commissione medico legale dell’INPS e per l’anno scolastico 2024/2025 ha frequentato la classe 3 della scuola primaria presso l’I.C. Statale indicato in epigrafe;
-la Commissione Medica dell’Asl NA 1 Centro -Distretto 28, a mezzo del neuropsichiatra infantile, in sede di diagnosi funzionale ha richiesto per il minore il rapporto in deroga per gravità con riguardo all’assegnazione dell’insegnante di sostegno, ma l’istituto, con la nota impugnata, ha, a fronte di un orario di frequenza pari a 40 ore settimanali, ha assegnato n.22 ore di sostegno;
Osservato che:
- con ordinanza del 10 settembre 2024, anche in considerazione della mancata produzione in giudizio del PEI per l’anno scolastico 2024/2025 (“ unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli, Sez. -OMISSIS-, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. -OMISSIS-, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. -OMISSIS-, 13 febbraio 2023, n. 986 ”), è stato ordinato all’amministrazione, in accoglimento della relativa istanza cautelare, di rideterminarsi, “ tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. -OMISSIS-, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
- con la predetta ordinanza, il Collegio ha statuito quanto segue “considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. -OMISSIS-, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati” e ha rinviato la camera di consiglio al 18 dicembre 2024;
-con successiva ordinanza del 31 dicembre 2024, il Collegio, rilevata l’inottemperanza della precedente ordinanza nella parte in cui ordinava la redazione del PEI, ha risollecitato l’Amministrazione a “ redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico, benché sia scaduto il termine non perentorio, previsto dal legislatore, in ossequio al disposto di cui al D.lgs. 66/2017, art.7, comma 2, lettera g) e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico e con rapporto in deroga 1:1, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore, in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato; Rammentatosi che “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'istituto scolastico mediante il quale, con riferimento all'alunno portatore di handicap, viene assegnato un insegnante di sostegno all'alunno con handicap per un numero di ore settimanali determinato, in mancanza di apposita valutazione relativa al fabbisogno effettivo individuale” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. -OMISSIS-, 4 febbraio 2022, n. 812) ”, rinviando alla odierna camera di consiglio dell’11 giugno 2025 “ al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata ”;
Rilevato che, con memoria depositata in data 9 giugno 2025, parte ricoerrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, dando conto della effettiva assegnazione delle ore di sostegno – che invero era già stato accertato nelle precedenti camere di consiglio – ma anche del negato rilascio della relativa attestazione da parte dell’Istituto;
Osservato che, a fronte della espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interessa, il principio della domanda impone la declaratoria di improcedibilità;
Rilevato, ai fini della statuizione e del comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione, che essa non ha prodotto il PEI 2024/2025 nonostante tale adempimento fosse prescritto con due ordinanze collegiali, né ha versato in atti la nota sollecitata con l’ordinanza del 31 dicembre 2024, in palese violazione dell’art. 2 c.p.a. (l’ultima memoria difensiva dell’Amministrazione scolastica risale al 13 agosto 2024, ossia ad una data anche antecedente all’avvio dell’anno scolastico) e che pertanto le spese debbano essere poste a carico della medesima Amministrazione, in ossequio al principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.