Art. 3.
L' articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514 , contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"Dopo l' articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "".
L' articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514 , contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"Dopo l' articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "".