Sentenza 21 marzo 2025
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- 1. La chat Whatsapp fa prova negli accordi di separazione e divorzioAccesso limitatoMatteo De Pamphilis · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21/03/2025 , RGC n. 436 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. VIRELLI GIOVANNI per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. FASANELLA FRANCESCO per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 436 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 29/2024 e messo dal Tribunale di VI in data 19 gennaio
2024, vertente
TRA
(C.F. ), quale titolare della P&G di , Parte_1 C.F._1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Virelli
Opponente
E
(P.I . ), in persona del titolare, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Fasanella
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. , nella suindicata qualità, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
29/2024, con il quale il Tribunale di VI ha ingiunto il pagamento di euro
1
Ha dedotto: a) l'insussistenza dei presupposti per l'e missione del decreto ingiuntivo, in quanto non è stato prodotto l'estratto autentico del notaio e la fattura elettronica non è in formato xml;
b) di non aver mai ordinato la e ricevuto la merce.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oppost o.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e producendo le conversazioni whatsapp relative al rapporto intercorso con l'opponente.
1.3. Con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha contestato gli screenshot prodotti, in quanto non sarebbero stati autenticati a seguito di opportune verifiche.
2. In via preliminare, in disparte ogni questione sulla inutilità dell'eccezione relativa al decreto ingiuntivo, in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, con la conseguenza che deve essere esaminata nel merito la questione, si rileva innanzitutto che, secondo la normativa codicistica attualmente applicabile, è sufficiente la fattura elettronica per ottenere un decreto ingiuntivo.
Quanto al formato in cui la stessa è prodotta, la doglianza si risolve nella contestazione della conformità all'originale della fattura, dovendosi, a questo punto, ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'effetto del disconoscimento di scritture private prodotte in copie fotografiche o fotostatiche non è assimilabile a quello della scrittura privata ex art.
215, comma primo, n. 2, c.p.c.; in quest'ultimo caso l'utilizzabilità della scrittura è preclusa in assenza di verificazione, mentre la contestazione prevista dall'art. 2719 c.c. rende comunque possibile accertare la conformità d ella copia all'originale anche con altri mezzi di prova (ivi comprese le presunzioni)” (Cass. civ. Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7522; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557, secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni).
Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi che la copia della fattura prodotta sia conforme all'originale.
In tal senso, depone il fatto che parte opponente si è limitata ad una contestazione generica, senza alcuna specificazione in merito al reale contenuto dell'o riginale che si assume difforme dalla copia depositata.
Per tali ragioni, ritiene questo giudice che la copia della fattura prodotta da parte opposta sia conforme all'originale xml.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
2 La presente controversia ha ad ogge tto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Inoltre, merita ricordare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza dell a pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fat ti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Ancora, “…la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto…” (Cass. 5915/11).
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (Cass. 5071/09; Cass 17371/03).
3.1. Nel caso di specie, detta prova è stata fornita mediante la produzione degli screenshot delle conversazioni whatsapp intercorse tra le parti.
Al riguardo, per quel che riguarda la contestazione dell'opponente sulla mancata autenticazione, si osserva che “quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legit timamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi
“screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibili tà degli stessi (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e d elle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti
o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n.
11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/20 21; Sez. 6-2, Ordinanza n.
11606 del 14/05/2018).
3 E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto”
(Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254; cfr. anche, sull'efficacia dell'e -mail, ma i cui principi possono applicarsi alla messaggistica whatsa pp, Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2024, n.
19622, secondo cui “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e -mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)”).
In buona sostanza, quindi, gl i screenshot whatsapp sono utilizzabili come prova salvo che non ne venga disconosciuta la conformità ai fatti rappresentati.
Tale disconoscimento, inoltre, secondo i principi giurisprudenziali richiamati al paragrafo 2 che precede, deve essere specifico e deve indicare il reale contenuto dell'originale che si assume difforme dalla copia depositata.
Nel caso di specie, invece, parte opponente si è limitata a richiedere l'autenticazione degli screenshot prodotti, senza porre in essere alcuna contestazione in relazione al contenuto delle conversazioni ivi riportate e alla loro conformità ai fatti rappresentati.
Pertanto, in presenza di una siffatta contestazione, del tutto generica e inefficace, la documentazione in esame deve ritenersi pienamente utilizzabile come prova.
3.2. Ciò chiarito, dall'esame delle conversazioni intercorse via whatsapp emerge con chiarezza che, per la merce ivi indicata, è stato pattuito un corrispettivo di euro 10.000,00, iva inclusa, da pagarsi mediante 4 assegni da euro 2.500,00 ci ascuno (cfr. foto 1, 3 e 9 prodotte da parte opposta), mai corrisposto.
Alcun dubbio sussiste, inoltre, in relazione alla consegna della merce, in quanto, dinanzi alle richieste di pagamento dell'opposta, l'opponente non ha mai lamentato una simile omissio ne, limitandosi a chiedere tempo e a tranquillizzare il creditore sul fatto che non avrebbe perso nulla (cfr. foto 10 prodotta da parte opposta).
Ad ogni modo, proprio da tale ultima foto risulta che parte opposta, stante il mancato pagamento, ha dichiarat o che avrebbe fatturato per intero la merce, dovendosi intendere tale affermazione nel senso dell'applicazione di corrispettivi maggiori di quelli pattuiti.
Per tale ragione, non essendo stata dimostrata l'esistenza di una pattuizione secondo la quale, in caso di mancato pagamento, il corrispettivo sarebbe stato maggiorato, non essendo consentito alla parte di modificare unilateralmente le condizioni pattuite e non essendo stata dimostrata l'esistenza di accordi per la fornitura di merce ulteriore e del rel ativo corrispettivo, ritiene questo Giudice che l'importo dovuto non possa ritenersi pari a quello
4 richiesto con il decreto ingiuntivo, ma debba essere determinato in euro 10.000,00 complessivi.
4. In definitiva, per le ragioni esposte, il decreto ingiunti vo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 10.000,00 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale dal 2 novembre 2023 (tale è la richiesta formulata nel decreto ingiuntivo, nonostante la mes sa in mora risalga al 9 ottobre 2023) al saldo.
5. Le spese di lite sostenute da parte opposta per il presente giudizio vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento di euro 10.000,00 in favore di parte opposta, oltre al tasso legale dal 2 novembre 2023;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per il presente giudizio che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 450,00 per la fase di studio, euro 450,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione ed euro
900,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Francesco Fasanella.
Così deciso in VI, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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