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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/09/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2247/2023
promossa da:
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliate in Verona, Via C.F._3
Amatore Sciesa 3, presso lo studio degli Avv. RUOTOLO DANIELA e
RUOTOLO GIUSEPPE, che le rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(c.f./p.iva. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Croce Verde 3, presso lo studio dell'Avv. SANNITE PIETRO, che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 3.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e le sig.re , e Parte_4 Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio Parte_3 [...]
chiedendo che venga accertato che la polizza Controparte_1
“Sereno Stabile”, stipulata a copertura dei conti correnti accesi presso la banca di Verona (n. 55536328 intestato alla CP_1 società e n. 9088528, cointestato a e ), Parte_1 Parte_1 prevede la liquidazione di un indennizzo in caso di morte dell'assicurato e che la convenuta venga conseguentemente condannata a corrispondere in favore delle attrici la somma di euro
63.802,28 a titolo di liquidazione del primo rapporto di c/c, e la somma di euro 3.979,86, quale liquidazione del secondo rapporto di c/c, oltre interessi legali decorrenti dalla data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. Le attrici hanno chiesto, inoltre, la condanna di alla rifusione integrale delle Controparte_1 spese di lite, da calcolarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a causa del comportamento processuale tenuto e della sua mancata adesione al procedimento di mediazione.
Le attrici, a sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto che a) in data 22.12.2021 il sig. legale rappresentante della Parte_1
è deceduto a causa di un incidente Parte_1
Parte stradale (doc. 22 parte attrice); ii) il sig. e la società da lui rappresentata erano titolari, al momento del sinistro, di due rapporti di conto corrente aperti presso due diverse filiali CP_1 ed assicurati tramite la polizza “Sereno Stabile”, stipulata tra la e Unicredit Ras, oggi CP_2 Controparte_1
(doc. 3 parte attrice); iii) gli artt. 4 e 5 prevedono che, in caso di pagina 2 di 6 morte dell'assicurato, venga corrisposto un indennizzo pari alla somma assicurata costituita dal saldo contabile del conto corrente detraendo l'ammontare degli effetti s.b.f. con valuta non ancora scaduta, nel caso di conti creditori, o aggiungendo l'ammontare degli effetti s.b.f. con valuta non ancora scaduta per i conti debitori, con il limite massimo di 75.000,00 euro per singolo rapporto e di 2.500,00 euro minimo per assicurato;
iv) in data
22.1.2022, a seguito di denuncia del sinistro da parte del funzionario (doc. 4 parte attrice), la convenuta apriva il CP_1 sinistro per ciascuno dei due conti correnti, ma, nonostante l'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione (docc. 5-7) e le ripetute sollecitazioni da parte della il sinistro non è stato liquidato. CP_2
Si è costituta in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le pretese attoree.
Parte convenuta ha, innanzitutto, sostenuto che il decesso del sig. Parte non sarebbe riconducibile al sinistro stradale, poiché nel verbale del sinistro (doc. 1 parte convenuta), la Polizia Locale della Parte Lombardia, intervenuta sul luogo, ha ipotizzato che il sig. sia stato colpito da un malore improvviso, il quale avrebbe giustificato l'immissione pericolosa all'origine dell'incidente. La convenuta ha, poi, affermato che questa ipotesi troverebbe conferma nell'uso di Parte farmaci antidepressivi da parte del sig. (pag. 8 del doc. 1).
La causa è stata istruita documentalmente e in data 3.04.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate, e devono essere pertanto essere accolte, alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Parte attrice ha, infatti, dato prova del proprio diritto, producendo in giudizio la polizza (doc. 3 attore e doc. 2 di parte convenuta), i saldi dei conti correnti al 21.12.2021 (docc. 12 e 13), la pagina 3 di 6 certificazione della causa di morte emessa dall'ULSS 9 (doc. 23 parte attrice), nella quale viene dato atto che il decesso del sig.
[...]
è stato dovuto a trauma cranico. Pt_1
La difesa della società convenuta, incentrata sul carattere non Parte
“esterno” della causa del decesso del sig. appare, per contro, del tutto priva di fondamento. Parte L'assunto che il sig. sia stato colpito da un malore improvviso
è fondato unicamente sul verbale della Polizia Stradale, nel quale gli agenti intervenuti hanno dichiarato che “Non si esclude che la sua condotta di guida possa essere stata influenzata da un malore”. Tale circostanza, tuttavia, è priva di qualsivoglia riscontro oggettivo ed è frutto unicamente di una supposizione degli agenti.
Del tutto pretestuosa si palesa, poi, la difesa di
[...] secondo cui, a fronte di detta dichiarazione Controparte_1 degli agenti, gli attori non avrebbero dato seguito alla richiesta, inoltrata dalla compagnia, di acquisizione della documentazione Parte sanitaria del sig. Tale assunto risulta smentito dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 6 attoreo, non contestato dalla convenuta), ritenuta peraltro a suo tempo sufficiente, da parte del medico dell'assicurazione, per poter procedere alla liquidazione del sinistro (sempre doc. 8 parte attrice).
Alla luce di quanto sino a qui argomentato, parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo di euro 63.802, 28, oltre interessi legali dalla denuncia del sinistro (avvenuta il 22.1.2022: doc. 4 attoreo) sino al saldo effettivo e a corrispondere in favore di , Parte_1 Parte_2
e l'importo di euro 3.979,86, oltre interessi legali dalla Parte_3 data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo. Gli importi richiesti non sono stati, infatti, contestati nel quantum dalla convenuta.
pagina 4 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, diminuite per quella istruttoria).
Va, infine, accolta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice, ravvisandosi la colpa grave della convenuta nell'essersi dichiarata dapprima, stragiudizialmente, pronta a liquidare il sinistro, ed essersi successivamente opposta alle domande attoree, senza partecipare alla procedura di mediazione nè addurre alcun valido elemento di prova a sostegno delle proprie difese, che possono essere giudicate del tutto dilatorie. Il risarcimento va equitativamente determinato in una percentuale pari al 10% delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di euro 63.802,28, oltre agli interessi Parte_1 legali dalla data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo;
Condanna a corrispondere in Controparte_1 favore di , e l'importo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 euro 3.979,86, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;
Condanna a rimborsare a Controparte_1
, e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per Pt_3 compensi e € 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 96 c.p.c. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 850,00, avendo resistito in giudizio pagina 5 di 6 con colpa grave.
Verona, 23 settembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D. L. 69/2013.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2247/2023
promossa da:
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliate in Verona, Via C.F._3
Amatore Sciesa 3, presso lo studio degli Avv. RUOTOLO DANIELA e
RUOTOLO GIUSEPPE, che le rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(c.f./p.iva. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Croce Verde 3, presso lo studio dell'Avv. SANNITE PIETRO, che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 3.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e le sig.re , e Parte_4 Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio Parte_3 [...]
chiedendo che venga accertato che la polizza Controparte_1
“Sereno Stabile”, stipulata a copertura dei conti correnti accesi presso la banca di Verona (n. 55536328 intestato alla CP_1 società e n. 9088528, cointestato a e ), Parte_1 Parte_1 prevede la liquidazione di un indennizzo in caso di morte dell'assicurato e che la convenuta venga conseguentemente condannata a corrispondere in favore delle attrici la somma di euro
63.802,28 a titolo di liquidazione del primo rapporto di c/c, e la somma di euro 3.979,86, quale liquidazione del secondo rapporto di c/c, oltre interessi legali decorrenti dalla data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. Le attrici hanno chiesto, inoltre, la condanna di alla rifusione integrale delle Controparte_1 spese di lite, da calcolarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a causa del comportamento processuale tenuto e della sua mancata adesione al procedimento di mediazione.
Le attrici, a sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto che a) in data 22.12.2021 il sig. legale rappresentante della Parte_1
è deceduto a causa di un incidente Parte_1
Parte stradale (doc. 22 parte attrice); ii) il sig. e la società da lui rappresentata erano titolari, al momento del sinistro, di due rapporti di conto corrente aperti presso due diverse filiali CP_1 ed assicurati tramite la polizza “Sereno Stabile”, stipulata tra la e Unicredit Ras, oggi CP_2 Controparte_1
(doc. 3 parte attrice); iii) gli artt. 4 e 5 prevedono che, in caso di pagina 2 di 6 morte dell'assicurato, venga corrisposto un indennizzo pari alla somma assicurata costituita dal saldo contabile del conto corrente detraendo l'ammontare degli effetti s.b.f. con valuta non ancora scaduta, nel caso di conti creditori, o aggiungendo l'ammontare degli effetti s.b.f. con valuta non ancora scaduta per i conti debitori, con il limite massimo di 75.000,00 euro per singolo rapporto e di 2.500,00 euro minimo per assicurato;
iv) in data
22.1.2022, a seguito di denuncia del sinistro da parte del funzionario (doc. 4 parte attrice), la convenuta apriva il CP_1 sinistro per ciascuno dei due conti correnti, ma, nonostante l'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione (docc. 5-7) e le ripetute sollecitazioni da parte della il sinistro non è stato liquidato. CP_2
Si è costituta in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le pretese attoree.
Parte convenuta ha, innanzitutto, sostenuto che il decesso del sig. Parte non sarebbe riconducibile al sinistro stradale, poiché nel verbale del sinistro (doc. 1 parte convenuta), la Polizia Locale della Parte Lombardia, intervenuta sul luogo, ha ipotizzato che il sig. sia stato colpito da un malore improvviso, il quale avrebbe giustificato l'immissione pericolosa all'origine dell'incidente. La convenuta ha, poi, affermato che questa ipotesi troverebbe conferma nell'uso di Parte farmaci antidepressivi da parte del sig. (pag. 8 del doc. 1).
La causa è stata istruita documentalmente e in data 3.04.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate, e devono essere pertanto essere accolte, alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Parte attrice ha, infatti, dato prova del proprio diritto, producendo in giudizio la polizza (doc. 3 attore e doc. 2 di parte convenuta), i saldi dei conti correnti al 21.12.2021 (docc. 12 e 13), la pagina 3 di 6 certificazione della causa di morte emessa dall'ULSS 9 (doc. 23 parte attrice), nella quale viene dato atto che il decesso del sig.
[...]
è stato dovuto a trauma cranico. Pt_1
La difesa della società convenuta, incentrata sul carattere non Parte
“esterno” della causa del decesso del sig. appare, per contro, del tutto priva di fondamento. Parte L'assunto che il sig. sia stato colpito da un malore improvviso
è fondato unicamente sul verbale della Polizia Stradale, nel quale gli agenti intervenuti hanno dichiarato che “Non si esclude che la sua condotta di guida possa essere stata influenzata da un malore”. Tale circostanza, tuttavia, è priva di qualsivoglia riscontro oggettivo ed è frutto unicamente di una supposizione degli agenti.
Del tutto pretestuosa si palesa, poi, la difesa di
[...] secondo cui, a fronte di detta dichiarazione Controparte_1 degli agenti, gli attori non avrebbero dato seguito alla richiesta, inoltrata dalla compagnia, di acquisizione della documentazione Parte sanitaria del sig. Tale assunto risulta smentito dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 6 attoreo, non contestato dalla convenuta), ritenuta peraltro a suo tempo sufficiente, da parte del medico dell'assicurazione, per poter procedere alla liquidazione del sinistro (sempre doc. 8 parte attrice).
Alla luce di quanto sino a qui argomentato, parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo di euro 63.802, 28, oltre interessi legali dalla denuncia del sinistro (avvenuta il 22.1.2022: doc. 4 attoreo) sino al saldo effettivo e a corrispondere in favore di , Parte_1 Parte_2
e l'importo di euro 3.979,86, oltre interessi legali dalla Parte_3 data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo. Gli importi richiesti non sono stati, infatti, contestati nel quantum dalla convenuta.
pagina 4 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, diminuite per quella istruttoria).
Va, infine, accolta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice, ravvisandosi la colpa grave della convenuta nell'essersi dichiarata dapprima, stragiudizialmente, pronta a liquidare il sinistro, ed essersi successivamente opposta alle domande attoree, senza partecipare alla procedura di mediazione nè addurre alcun valido elemento di prova a sostegno delle proprie difese, che possono essere giudicate del tutto dilatorie. Il risarcimento va equitativamente determinato in una percentuale pari al 10% delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di euro 63.802,28, oltre agli interessi Parte_1 legali dalla data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo;
Condanna a corrispondere in Controparte_1 favore di , e l'importo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 euro 3.979,86, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;
Condanna a rimborsare a Controparte_1
, e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per Pt_3 compensi e € 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 96 c.p.c. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 850,00, avendo resistito in giudizio pagina 5 di 6 con colpa grave.
Verona, 23 settembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D. L. 69/2013.
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