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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 01.04.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3134/2024 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. ARMANDO NIGRO Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato il 09.05.2024 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' , a mezzo pec CP_1 del 17.04.2024, l'avviso di addebito n. 371 2024 0002437911 000, in base al quale l'
[...]
gli chiedeva il pagamento dei contributi spettanti alla Gestione commercianti, in CP_2
riferimento ai seguenti periodi: da 07/2012 a 09/2012, da 07/2013 a 12/2013, da 10/2012 a 12/2012
e da 10/2013 a 12/2013
La parte opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa contributiva, essendo già intervenuta nel merito la sentenza n. 50/2021, pubblicata il 14.01.2021, del Tribunale di Nola – sezione lavoro la quale aveva annullato i medesimi crediti contributivi, deduceva, altresì, di aver inoltrato istanza di sgravio, a mezzo pec del 17.04.2024 all' , che allegava agli atti, ma di non aver ricevuto alcun CP_1
provvedimento in merito, ragion per cui era stata costretta a depositare il presente ricorso.
Concludeva, pertanto per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per aver disposto lo CP_1
sgravio del credito contributivo, con provvedimento del 18.04.2024, come da documentazione che allegava agli atti e concludeva per la compensazione delle spese.
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, parte ricorrente aderiva alla richiesta di CP_ dichiarazione di cessata materia del contendere, ma chiedeva la condanna dell' alle spese di giudizio, mentre l' si riportava alle proprie difese chiedendone l'accoglimento. CP_1
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_3
fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all' avviso di addebito n. 371 2024 0002437911 000 sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' nella propria memoria CP_1
difensiva, tanto si evince dal documento/ schermata denominato “ fascicolo Partita di credito” prodotto, dal medesimo Istituto previdenziale, agli atti del fascicolo telematico il 4.09.2023, al momento della costituzione in giudizio, pertanto va dichiarata la cessata materia del contendere, relativamente ai crediti contributivi impugnati in questa sede.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto lo sgravio dei crediti contributivi, oggetto dell'avviso di addebito impugnato in questa sede, così come dedotto dall' nella memoria difensiva e come è dato CP_1
riscontrare dal documento/ schermata, prodotto dal medesimo al momento della Controparte_2
costituzione in giudizio, avvenuta il 4/09/2024.
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va rilevato che l' asserisce che lo sgravio dell'avviso di addebito impugnato in questa sede sarebbe CP_1
stato adottato in data 18.04.2024, tuttavia lo stesso documento allegato, sebbene rechi quale data di sgravio il 18.04.2024, riporta nel riquadro relativo al “ Motivo del provvedimento” la dicitura “
Annullamento AVA per sentenza”, pertanto non appare chiara la riferibilità al presente avviso di addebito, non essendo ancora stato incardinato a quella data il presente giudizio, iscritto a ruolo solo il 9.05.2024.
Tuttavia tenuto conto dell'istanza di autotutela del 17.04.24, a firma del procuratore del ricorrente, agli atti del fascicolo, con la quale invitava l'Istituto previdenziale ad effettuare lo sgravio entro il
30.04.24 questo giudicante reputa equo liquidare le spese di giudizio in favore del procuratore costituito come in dispositivo, considerata, in ogni caso, l'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' a pagare in favore del ricorrente le spese e competenze di causa che CP_1
si liquidano complessivamente in € 1.618,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, addì 01.04.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano