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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 622/2023 promossa da:
con sede legale in Castelnuovo Magra (SP), via Tavolara n. 37, Parte_1 codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore signor , rappresentata e difesa nel presente procedimento dal Prof. Parte_1
Avv. Sergio Menchini del foro di Lucca in forza di procura alle liti in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Miccolis in Bari,
- Appellante - contro in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Mangone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- Appellata -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 13.5.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2014, la Controparte_1 conveniva in giudizio la per sentire accogliere
[...] Parte_1 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del attore, del contratto di CP_1 compravendita – stipulato per atto pubblico per notar di Massa in data Per_1 pagina 1 di 21 1.10.2009, n. 122589 rep. – con il quale la ha alienato alla CP_1 Parte_1
«la piena proprietà superficiaria sul seguente immobile posto in Comune di
[...]
Gravina di Puglia, via E. Fermi, n. 2 – opificio artigianale composto internamente da ampio locale destinato a deposito a piano interrato, locale ad uso opificio, locale ad uso ufficio, due bagni e spogliatoi a piano terra, locale ad uso opificio, quattro locali ad uso uffici dirigenziali ed amministrativi, due bagni e spogliatoi a piano primo, corredato da piazzale di servizio. Il tutto confina con via Fermi, proprietà comunale, Palermo, salvo altri e risulta censito in Catasto Fabbricati del Comune di Gravina in Puglia, in ditta aggiornata, foglio 106, mapp. 253, Z.C. U, cat. D/1, rendita Euro 10.206,75».
All'uopo, esponeva:
- che, dall'esame delle scritture contabili della società fallita ed a seguito degli CP_1 accertamenti operati dal Curatore, era risultato che, prima del fallimento (e precisamente in data 1.10.2009), la aveva alienato, in favore della CP_1 [...]
(facente capo ad uno dei soci della venditrice), la proprietà superficiaria Parte_1 dell'opificio industriale sito in Gravina in Puglia alla via Fermi n. 2 verso un corrispettivo di € 1.497.000.000 (in larga misura non corrisposto);
- che sussistevano i presupposti per la revocatoria fallimentare, ovvero l'eventus damni, posto che, per effetto dell'atto pregiudizievole, era divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura da eccedere la normale e fisiologica esposizione verso i creditori, compromettendo irrimediabilmente le ragioni della massa dei creditori;
- che sussisteva il requisito soggettivo della dolosa preordinazione dell'atto di vendita al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori in vista della futura dichiarazione di fallimento della società;
- che, in ogni caso, i contraenti avevano la consapevolezza della potenzialità lesiva del medesimo atto;
- che, nel caso di specie, le circostanze documentate conclamavano addirittura la sussistenza del consilium fraudis in capo alla ed alla poiché CP_1 Parte_1 entrambe le persone fisiche, soci e legali rappresentanti delle società in questione certamente conoscevano il pregiudizio che la prima stava arrecando alle ragioni dei creditori, e quindi l'atto era stato posto in essere proprio al fine di sottrarre loro la garanzia patrimoniale della società fallita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2014, depositata il 22.10.2014, si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, e Parte_1
pagina 2 di 21 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c., e per l'effetto assegnare all'attore un termine perentorio per Controparte_1 la rinnovazione dell'atto di citazione;
nel merito per le ragioni di cui alla narrativa, respingere le domande avanzate dall'attore nei Controparte_1 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e, Parte_1 comunque, non provate;
con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CNPA, come per legge”.
In data 9.10.2019, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU.
All'esito, depositata in data 16.7.2020 la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza in data 3/4/2023 il Tribunale di Bari così pronunciava:
«1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, visti l'art. 2901 c.c. e 66 L.F., dichiara il contratto di compravendita – stipulato per atto pubblico per notar di Massa in Per_1 data 1.10.2009, - con il quale la ha alienato alla la CP_1 Parte_1 piena proprietà superficiaria dell'immobile (opificio artigianale), posto in Comune di
Gravina in Puglia, via E. Fermi, n. 2, inefficace nei confronti della Curatela del fallimento della “ ; Controparte_2
2. condanna la società convenuta a rimborsare alla curatela attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 23.971,17, di cui € 22.457,00 per compensi professionali al difensore ed € 1.514,17 per spese esenti, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
3. pone le spese di C.T.U., nella misura liquidata con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta;
4. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del contratto di compravendita sopra indicato;
5. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge».
Avverso tale sentenza, la proponeva impugnazione, affidando Parte_1
l'appello a cinque motivi.
Con il primo motivo, esponeva che sussisteva una motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l'eventus damni senza specificare l'ammontare dei crediti preesistenti alla stipula dell'atto definitivo in data 1°.10.2009, e pagina 3 di 21 senza neppure esplicitare da quali elementi probatori avesse desunto la preesistenza del credito.
Con il secondo motivo di appello, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., nonché l'erronea valutazione della sussistenza dell'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione.
Con il terzo motivo d'appello, esponeva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901
c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. nonchè l'erronea valutazione dell'insussistenza della sufficienza del patrimonio residuo.
Sul punto, evidenziava che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto dimostrato il terzo requisito per il valido esperimento dell'azione revocatoria, nonostante avesse correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può gravare sul debitore”.
Con un quarto motivo, evidenziava la motivazione apparente della sentenza impugnata, che non aveva esplicitato sulla scorta di quali elementi probatori fosse giunta a ritenere assolto l'onere probatorio né quale fosse stato l'iter logico seguito per la decisione.
Con un quinto motivo d'appello, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., nonché l'erronea valutazione della sussistenza della prova circa il carattere pregiudizievole dell'atto.
Sul punto, esponeva:
- che il prezzo pattuito per la compravendita non era affatto notevolmente inferiore al prezzo di mercato, bensì era stato ridotto ad € 1.500.000,00 successivamente alla perizia di stima effettuata dall'incaricato della per la concessione del mutuo, che CP_3 aveva attestato un valore di mercato dell'immobile in € 1.209.600,00;
- che non vi era stata nella fattispecie alcuna “anomala corresponsione del prezzo”, posto che era stato versato con le seguenti modalità:
euro 250.000,00 mediante 6 bonifici in data 16.07.2009;
euro 62.000,00 mediante 3 bonifici in data 1.08.2009;
euro 20.000,00 mediante 1 bonifico in data 19.08.2009;
euro 90.000,00 mediante compensazione volontaria con un debito di pari importo della nei confronti della;
CP_1 Pt_1 euro 500.000,00 mediante mezzi diversi dal denaro, entro e non oltre il 31.12.2009; euro 575.000,00 mediante erogazione di mutuo di pari importo da parte di Banca
Carige.
pagina 4 di 21 Con un sesto motivo d'appello denunciava l'errata valutazione delle circostanze in fatto e l'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.5.2025, dove veniva riservata per la decisione in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
1.- Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la motivazione apparente della sentenza impugnata, deducendo che non sarebbero stati idoneamente specificati i crediti preesistenti alla stipula dell'atto di vendita definitivo (in data 1°.10.2009), né esplicitato da quali elementi il primo Giudice avesse desunto la preesistenza del credito.
1.1. - A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che, in ordine alla consistenza e preesistenza dei crediti rispetto alla stipula dell'atto definitivo di compravendita (in data 1°.10.2009), il Tribunale ha così motivato:
“… in merito alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e alla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, vi è da rilevare che, dalla lettura dello stato passivo, emerge chiaramente la sussistenza di una ingente somma di crediti (che ammonta ad €
5.566.941,60) ammessi al passivo e che, ad ogni modo, una cospicua parte delle ragioni creditorie erano già sorte al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, come emerge dalla produzione documentale delle parti, relativa sia all'accordo di ristrutturazione debiti, che alla procedura fallimentare. Da ultimo si deve affermare che
l'alienazione della proprietà superficiaria dell'opificio abbia certamente mutato qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, giacchè, in primo luogo,
l'opificio alienato costituiva l'unico bene immobile di proprietà della libero da CP_1 gravami e, in secondo luogo, la vendita della proprietà superficiali dell'opificio, per la somma di € 1.497.000,00, che appare comunque inferiore rispetto al valore di mercato accertato mediante CTU di ammontare pari ad € 1.567.000,00, ha comportato la registrazione di una minusvalenza nel patrimonio della pari ad € 70.000,00 e, CP_1 dunque, una oggettiva diminuzione patrimoniale della società per il corrispondente importo…”.
Ora, tale essendo il contenuto della motivazione, non è ravvisabile la grave anomalia argomentativa individuata.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, intanto un vizio di motivazione omessa od apparente è configurabile, in quanto - per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali pagina 5 di 21 (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga) - risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.
Non può invece un vizio siffatto predicarsi allorquando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico, vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione).
Ed è proprio questo il caso di specie, in cui a fronte di una motivazione perfettamente comprensibile, quel che si intende sindacare in realtà non riguarda la verifica della motivazione in sé, ma il suo contenuto, in relazione alla correttezza dell'esame della documentazione specificata (stato passivo).
Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento, nei limiti del diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
2. – Difatti, con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.
Sul punto, ha dedotto che, quanto alla sussistenza (e preesistenza) dei crediti ammessi al passivo rispetto all'atto dispositivo in contestazione, la curatela si era limitata a produrre lo stato passivo ed alcune domande di ammissione allo stesso, da cui si ricavava che:
1) quanto alle sei (6) domande di ammissione al passivo degli ex dipendenti della , CP_1 esse riguardavano crediti sorti posteriormente al 1.10.2009 (data di stipula del contratto definitivo);
2) quanto alle quattro (4) domande di QU Sud, tre erano assolutamente irrilevanti, in quanto relative a tributi maturati negli anni 2010, 2012 e 2013; la sola domanda
(domanda n. 71 delle domande di ammissione tardive) riferibile agli anni antecedenti il
1°.10.2009 era relativa ad un credito di circa euro 124.000,00, tempestivamente contestato nelle more del giudizio di primo grado;
pagina 6 di 21 3) quanto alla domanda di ammissione al passivo di essa riguardava somme CP_4 aventi titolo in due contratti di leasing stipulati in data antecedente al 1°.10.2009, per complessivi euro 43.000,00;
4) quanto al piano di risanamento prodotto (che la società fallita aveva presentato senza successo ai creditori sociali a fine anno 2011), esso era stato formulato tenendo conto della situazione economico patrimoniale della Società al 30.09.2011, essendosi limitata a dare atto della situazione patrimoniale e finanziaria dopo ben due anni dal perfezionamento dell'atto di compravendita del 1.10.2009 in contestazione;
ad ogni buon conto, dal piano di risanamento si arguiva che:
a) quanto ai finanziamenti a medio e lungo termine, la aveva in essere un mutuo CP_1 con la che iniziava a decorrere dal 31.12.2009 e, quindi, non poteva essere CP_5 considerato preesistente;
b) quanto ai debiti nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali indicati nel piano, non vi era alcuna specificazione del periodo dell'anno 2009 cui si riferivano;
c) idem per i debiti nei confronti del Fisco senza alcuna specificazione delle date, cosicché non poteva dirsi raggiunta la prova dell'anteriorità del debito;
d) per le singole poste che costituivano le voci “debiti vs Banche a breve termine”,
“debiti vs fornitori” e “altri debiti”, non era stato indicato il momento in cui tale poste debitorie erano sorte in capo alla società e, ad ogni modo, data la natura dei debiti, sorti solitamente nell'esercizio in corso, essi non potevano esistere già nell'anno 2009, ovvero quando era stata conclusa la compravendita in contestazione.
In definitiva, i crediti ammessi al passivo sorti in data anteriore al compimento dell'atto dispositivo, ammontavano complessivamente a circa € 163.000,00 e, quindi, erano di ammontare assai modesto, di per sé inidonei a pregiudicare le ragioni dei creditori.
2.1. - A parere della Corte, anche tale motivo è infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il curatore fallimentare - ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall.
e art. 2901 c.c. - deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell' atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio, l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che, per effetto dell'atto pregiudizievole, sia divenuta pagina 7 di 21 oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura tale che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr. Cass.
26331/2008; Cass. n. 4728/2018).
A fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012 e 16221/2019).
2.2. - Ora, parte appellante non ha contestato la consistenza del credito (€
2.327.520,11) vantato dai creditori ammessi al passivo, ma ne ha sottolineato la modestia (€ 163.000,00) di quelli preesistenti al 1°.10.2009, come individuati nello stato passivo.
2.3. – a parere della Corte, il motivo è infondato, per plurime ragioni.
Anzitutto, non si contesta la preesistenza di tale somma (€ 163.000,00) rispetto all'atto dispositivo: ne deriva che la deduzione non varrebbe comunque a far ritenere errata la motivazione, posto che sempre di crediti preesistenti si tratta e non è richiesta dalla disposizione la particolare rilevanza dei debiti.
Va però evidenziato che l'importo dei crediti (preesistenti) è ben più consistente, posto che dall'esame dello stato passivo, di cui il curatore può avvalersi al fine di dimostrare l'esistenza dei crediti e l'entità dell'esposizione debitoria, risulta:
- che la domanda (n. 6) di QU è stata ammessa allo stato passivo per €
1.919.671,67 in privilegio e per € 314,00 in chirografo, e comprende crediti che vanno dal 2005 al 2012 (per cui essi sono anche relativi al 2009) nonchè crediti del 2008 (per €
651.450,71);
- che la domanda di insinuazione tardiva (n. 71) di QU comprende crediti risalenti ad anni anteriori al 2009, per complessivi € 44.327,14;
- che nel bilancio relativo al 2009 risultavano appostati debiti tributari per una cifra superiore ad € 500.000,00;
- che il credito di di € 43.551,97 derivava dal mancato pagamento di canoni di CP_4 leasing del 2006 – 2007;
pagina 8 di 21 - che il debito della società fallita verso le banche ammontava nel 2008 ad oltre Contr 4.000.000,00 di euro, tant'è vero che è stata ammessa al passivo per €
696.798,26.
Orbene, alla stregua di tale documentazione, non può sostenersi che si tratti di crediti successivi al 1°.10.2009 o di importo limitato a soli € 163.000,00.
Quanto ai crediti azionati dai sei lavoratori subordinati, se è vero che i crediti comprendono mensilità maturate dopo il 1°.10.2009, è altresì vero che tale credito comprende anche i TFR maturati e accantonati dalla data di inizio del rapporto sino al
2012 ed il TFR, pur riferendosi ad un credito sorto prima e in costanza del rapporto di lavoro, è solo esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che anche il secondo motivo è infondato.
3. – Venendo adesso al terzo motivo, va premesso che l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e l'erronea valutazione della insussistenza della sufficienza del patrimonio del debitore residuo.
Ha osservato l'appellante che la sentenza avrebbe dato (erroneamente) atto dell'insufficienza del patrimonio residuo per soddisfare le ragioni dei creditori, e che tale insufficienza non emergeva neppure dai documenti richiamati dal Giudice di prime cure a fondamento della sussistenza dell'eventus damni.
E difatti, la sentenza aveva trascurato di considerare: che, tra le poste attive della società, risultava l'opificio di proprietà di in via Nervi n. 2), la cui valutazione CP_1 di mercato si aggirava intorno ai € 3.300.000,00; che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova che il credito di garantito da ipoteca e pari a circa € Controparte_6
650.000,00, fosse sorto in data anteriore all'atto dispositivo in questione, essendovi traccia di esso unicamente al momento della presentazione del piano di risanamento, datato però 2011.
3.1. - Anche detto motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato, presso la Suprema Corte, che (cfr. Cass. 4.7.2006
n.15265) " … ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto "eventus damni" consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario
pagina 9 di 21 provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà".
Quel che rileva, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è la somma del valore e/o della capienza patrimoniale della debitrice, ma la capacità dell'obbligata a far fronte al debito;
non è richiesta cioè, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta e/o difficile la soddisfazione del credito, e l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass., Sez. I, 24 luglio 2003, n.
11471; Cass., Sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., Sez. III, 14 ottobre 2005, n.
19963; Cass., Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21492).
Ne deriva che non competeva al curatore provare l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni dei creditori, bensì al debitore provare che il patrimonio residuo della società fosse tale da soddisfare le ragioni di questi ultimi.
Ma a tale onere, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Ed invero, relativamente all'opificio sito in Gravina di Puglia, alla via Nervi 2, va detto che esso è gravato da ipoteca a garanzia di un credito fondiario vantato da
[...]
la quale ha proposto insinuazione ed è stata ammessa, con prelazione CP_7 ipotecaria, al passivo del fallimento per € 696.798,26.
Il non dispone di altre attività di cospicuo valore. CP_1
Non pare, poi, che possa ritenersi attendibile la valutazione posta a fondamento del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. (ovvero che il valore di mercato del bene fosse pari ad € 3.300.000,00), posto che, nel bilancio 2009, esso era stato appostato in € 1.968.270,00.
Come osservato dalla difesa della curatela, risulta che, dopo svariati tentativi di alienazione, solo in data 03.09.2020 l'immobile è stato aggiudicato per l'importo di €
310.000,00.
Non può inoltre condividersi quanto dedotto a proposito della mancanza di prova della anteriorità del mutuo fondiario posto che sia i bilanci degli esercizi 2008 che CP_5
pagina 10 di 21 quello del 2009 documentano l'anteriorità del credito maturato da MPS Gestione Crediti
Banca in virtù del mutuo fondiario risalente al 30.06.2003.
Ne deriva che la vendita ha reso di per sé più difficile l'esazione a vantaggio di tutti i creditori, poiché nel patrimonio della società fallita la titolarità di un bene immobile libero da gravami è stata rimpiazzata dal pagamento per una parte del prezzo, oltretutto inferiore a quello di mercato.
Diviene di conseguenza irrilevante disquisire della congruità del prezzo di vendita, del fatto che abbia o meno tratto profitto dall'operazione, che questa avesse una logica sotto il profilo imprenditoriale e sia stata congegnata per consentire di salvaguardare la continuità aziendale giacché, come si è visto, ciò che rileva è soltanto la sicura e significativa variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio, con pregiudizio delle pretese dei creditori, che avevano una consistenza di gran lunga superiore a quella indicata da parte appellante.
4. - Con il quarto motivo, si censura la decisione sotto il profilo che si tratterebbe di motivazione apparente, posto che non sarebbero stati esplicitati gli elementi probatori per ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico dl curatore.
Ora, si legge nella sentenza impugnata che «… l'alienazione della proprietà superficiaria dell'opificio abbia certamente mutato qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, giacché, in primo luogo, l'opificio alienato costituiva l'unico bene immobile di proprietà della libero da gravami e, in secondo luogo, la vendita della CP_1 proprietà superficiaria dell'opificio, per la somma di € 1.497.000,00, che appare comunque inferiore rispetto al valore di mercato accertato mediante CTU di ammontare pari ad € 1.567.000,00, ha comportato la registrazione di una minusvalenza nel patrimonio della pari ad € 70.000,00 e, dunque, una oggettiva diminuzione CP_1 patrimoniale della società per il corrispondente importo. Del resto, affinché si realizzi
l'eventus damni non è necessario né che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né, a fortiori, che lo renda incapiente, giacché è sufficiente che determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggior difficoltà od incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (si veda Cass. civ.
3.02.2015 n.1902 e Cass. civ. Sez. III, 13.12.2011 n. 26723) e, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “[…] l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto
pagina 11 di 21 beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa” (si veda Cass. civ. sez. III, 31/01/2018, n.2336), risulta che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico. In altri termini, è sufficiente che il curatore fornisca la prova che l'atto impugnato abbia inciso, più o meno gravemente, sulla insolvenza del debitore, e detta prova è stata senza dubbio fornita nel caso di specie, anche perché il carattere pregiudizievole dell'atto è insito nelle caratteristiche stesse dell'atto negoziale (prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato e mancata od anomala corresponsione di gran parte dello stesso)».
A fronte di tale motivazione, non può certo affermarsi che si tratti di motivaizone apparente o mancante, posto che è stato ribadito il principio che l'alienazione della proprietà superficiaria dell'opificio ad un prezzo inferiore a quello di mercato aveva indubitabilmente determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (v.
Cass. 26151/2014), e tale doveva ritenersi la vendita dell'unico opificio di proprietà della società libero da gravami ad un prezzo inferiore a quello di mercato e con una mancata
(o anomala) corresponsione di parte del prezzo della alienazione.
Il motivo è pertanto del tutto infondato.
5. - Venendo adesso al quinto motivo, esso si è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., nonché sull'erronea valutazione della sussistenza della prova circa il carattere pregiudizievole dell'atto.
Si assume che il prezzo della cessione non sia stato notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato ma che, originariamente pattuito in € 1.600.000,00, sia stato
(successivamente) ridotto ad € 1.500.000,00 per effetto della perizia di stima della banca incaricata della concessione del mutuo, che aveva attestato un valore notevolmente inferiore (€ 1.209.600,00).
Sarebbe pertanto errata la statuizione del tribunale che, viceversa, aveva - sulla base della CTU espletata - attestato un valore di mercato non inferiore ad € 1.567.000,00, con una minusvalenza di circa 70.000,00.
5.1. - Anche detto motivo è del tutto infondato.
E' la stessa appellante a dare atto, nel bilancio del 2009, che il bene era stato venduto al prezzo di € 1.497.000,00 e dunque con una minusvalenza di € 127.169.000 (e non di €
70.000,00 come dedotto dal primo giudice); peraltro, anche lo stesso CTU ha dato atto pagina 12 di 21 nella perizia in atti che il prezzo di mercato dell'immobile era superiore di € 70.000,00 a quello indicato nell'atto di vendita.
Quanto all'altra parte della censura, ovvero che era errata la statuizione secondo cui il prezzo della vendita non era stato interamente corrisposto o corrisposto con modalità anomala, va premesso che, in primo grado, parte attrice aveva detto che il prezzo è stato corrisposto con le seguenti modalità:
- € 250.000,00 mediante 6 bonifici in data 16.7.2009;
- € 62.000,00 mediante 3 bonifici in data 1.8.2009;
- € 20.000,00 mediante 1 bonifico in data 19.8.2009;
- € 90.000,00 mediante compensazione volontaria con un debito di pari importo della nei confronti della;
CP_1 Pt_1
- € 500.000,00 mediante mezzi diversi dal denaro entro il 31.12.2009;
- € 575.0000,00 mediante erogazione di mutuo di pari importo da parte di banca Carige.
Ora, quanto alla compensazione della somma di € 90.000,00, pur risultando (v. doc. 19) scheda contabile, dalla quale risulterebbe l'esistenza di un debito di € 90.000,00, va detto che detta scheda non riveste alcuna efficacia probatoria nel giudizio in revocatoria
(v. Cass. 18862/2017), in quanto priva di data certa, e quindi inopponibile al fallimento ex art. 2710 c.c.; peraltro, trattasi di debito nei confronti di altra società e, quanto al riaccredito della somma in favore della al pagamento di tale somma da parte CP_1 della convenuta e all'emissione di fattura da parte di quest'ultima Parte_1
(non quietanzata), va detto che la comunicazione è priva di data certa e, pertanto, il pagamento di € 90.000,00 mediante compensazione non è stato affatto dimostrato.
Quanto al pagamento di € 500.000,00, che parte appellante assume essere avvenuto mediante n. 20 cambiali girate senza garanzia al legale rappresentante della CP_1 per un importo pari ad € 500.000,00, con rilascio di ricevuta, va premesso che la curatela ha dedotto che non sussiste la prova del pagamento di dette cambiali.
Sul punto, parte appellante ha evidenziato che, in data 14.3.2024, è entrata in possesso di un documento decisivo (rispetto al quale ha chiesto la rimessione in termini per produrlo), rappresentato da un verbale di conciliazione tra il sig. (socio Parte_2 della fallita che ha agito contro la curatela per far dichiarare l'illegittimità del licenziamento ed il risarcimento del danno) e la curatela fallimentare, da cui emergerebbe inequivocabilmente non solo il possesso delle cambiali da parte del curatore del fallimento, ma anche l'intervenuto pagamento del prezzo da parte della quanto meno per l'importo di € 250.000,00. Parte_1
pagina 13 di 21 A detta di parte appellante, detto verbale di conciliazione dimostrerebbe che la curatela avrebbe valorizzato la provvista proveniente dalle 10 cambiali da parte della per Pt_1 un importo di € 250.000,00, al fine di estinguere obbligazioni verso terzi per un importo corrispondente, mentre la curatela ha eccepito che non è mai stata in possesso delle dette cambiali e che il - in sede di trattative per definire bonariamente le Pt_2 controversie da esso instaurate contro il fallimento – aveva chiesto che il curatore rinunciasse al credito di € 131.000,00 per l'aumento di capitale deliberato a suo tempo e al credito di € 250.000,00, senza però che avesse mai visto i titoli cambiari in questione, posto che il liquidatore della società, in sede di audizione, aveva dichiarato che dette cambiali erano state “smarrite/rubate”, senza peraltro alcuna denuncia alle autorità competenti.
Il verbale sarebbe stato dunque sottoscritto pro-bono pacis, onde chiudere il contenzioso con il senza ammissione dell'intervenuto pagamento. Pt_2
Orbene, reputa la Corte che, a tutto voler concedere, quel che è certo è che non è stata fornita alcuna prova del pagamento della somma degli ulteriori € 250.000,00, sicchè – rispetto al prezzo convenuto per la vendita dell'opificio - non è stato affatto provato il pagamento della somma di € 340.000,00 (€ 90.000,00 + 250.000,00).
Il che non contraddice affatto la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non è stata fornita la prova che una parte del corrispettivo previsto per la vendita non sia stata corrisposta (o sia stata pagata in modo anomalo) da parte della
Parte_1
Quanto al giuramento decisorio deferito al curatore del fallimento, a prescindere dal fatto che la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio è stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale (v. Cass. n. 19727 del 2003), deve osservarsi che (Cass. n. 17718/2020) è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito"; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.
pagina 14 di 21 Nel caso concreto, la comparsa conclusionale non reca la firma, né digitale né autografa dell'appellante, tanto che l'atto è firmato digitalmente solo dal Legale, a sua volta munito di procura generica e non speciale.
In secondo luogo, (Cass. n. 1551 del 19 gennaio 2022) è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito.
Nel caso concreto, l'ammissione delle circostanze dedotte nei capitoli esiterebbe nel fatto che sarebbero stati corrisposti 250.000,00 (rispetto ai 500.000,00 previsti); sicchè la domanda non sarebbe automaticamente né accolta né respinta, necessitando la valutazione giudiziale per deciderne la sorte.
Ne deriva che il giuramento decisorio è inammissibile.
6. – Venendo adesso al sesto motivo di appello, esso si è incentrato sulla circostanza che sarebbero state erroneamente interpretate le circostanze di fatto allegate e provate nel corso del giudizio relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
In dettaglio, non si comprenderebbe il motivo per il quale l'operazione di cessione delle quote potesse essere stata ritenuta sospetta ovvero rilevatrice della sussistenza della sussistenza del dolo in capo al terzo acquirente dell'immobile , solo perchè Parte_1 perfezionatasi nello stesso giorno della stipula del contratto preliminare di compravendita;
ed invero, il prezzo della cessione non soltanto era assolutamente congruo, ma costituiva il risultato di una contrattazione tra le parti che si era svolta e conclusa in epoca antecedente (ed indipendentemente) dalla successiva vicenda concernente la cessione dell'immobile per cui è causa;
il corrispettivo della compravendita dell'opificio di via Fermi n. 2 (euro 1.497.000,00) era superiore al valore di mercato dell'immobile, come si evinceva dalla stima effettuata dal perito di Banca
Carige, il quale, nelle more tra il preliminare ed il definitivo, aveva valutato il bene in euro 1.209.600,00; il prezzo era stato interamente pagato.
Quanto al contratto di locazione, della durata di due anni, stipulato successivamente al rogito notarile di compravendita, con cui la aveva condotto in locazione l'opificio di CP_1 via Fermi, esso trovava la sua ratio nella necessità della società fallita di avere a disposizione un lasso temporale congruo per trasferire tutta l'attività produttiva nell'immobile di proprietà sito via Nervi, senza andare ad incidere sulla continuità della produzione.
pagina 15 di 21 Da ultimo, in ordine alla ratio che giustificava la successione dei due contratti preliminari, aventi ad oggetto la compravendita dell'opificio sito in Gravina di Puglia, via
Fermi n. 2, doveva evidenziarsi che:
a) con il primo contratto preliminare del 14.07.2009, la aveva promesso in vendita CP_1 al sig. la proprietà superficiaria di sull'immobile sito in Gravina di Puglia, via Pt_1 CP_1
Fermi n. 2; il termine di stipula del definitivo veniva fissato entro il 31.08.2009;
b) per poter procedere al trasferimento della proprietà superficiaria sull'immobile 22 sito in Via Fermi n. 2, era necessario il rilascio di nulla osta da parte del Comune di Gravina di Puglia, in conformità a quanto previsto nella convenzione stipulata tra e l'Ente CP_1
Pubblico, con atto del Notaio di Gravina di Puglia del 4.10.1991, rep. n. Persona_2
2671/1268;
c) prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo (31.08.2009), non era ancora stato rilasciato il nulla osta da parte del Comune;
d) conseguentemente, in data 22.07.2009, e stipularono un nuovo CP_1 Parte_1 contratto preliminare, che integrava quello del 14.07.2009, con cui veniva fissato il nuovo termine per la stipula del definitivo entro il 30.12.2009, sottoponendo, altresì, il negozio alla condizione sospensiva del rilascio da parte del Comune di Gravina di Puglia del nulla osta al trasferimento della proprietà superficiaria dell'opificio di via Fermi n. 2 da ad CP_1 Parte_1
e) inoltre, visto che la aveva già corrisposto più del 50% del prezzo Parte_1 pattuito, essa aveva richiesto alla controparte, ed ottenuto, di poter stipulare il secondo preliminare mediante atto pubblico, al fine di ottenere l'effetto prenotativo di cui all'art. 2645-bis c.c.
Ne derivava l'insussistenza della partecipatio fraudis e della scientia damni nella fattispecie in quesitone, posto che al momento in cui è stato perfezionato il contratto preliminare (14.07.2009) ed il successivo contratto di compravendita (1.10.2009), non era ravvisabile da parte del socio signor una situazione di grave crisi della , nè Pt_1 CP_1 il signor aveva mai rivestito incarichi gestori all'interno della Società, in Pt_1 considerazione della distanza fisica tra il centro di interessi di LI (Liguria) e quello della pertanto, veniva a conoscenza della situazione economico CP_8 patrimoniale della Società solo in sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci che veniva approvato a metà anno 2010 e, quindi, ad un anno di distanza dall'operazione in contestazione;
l'operazione di cessione delle quote della CP_1
pagina 16 di 21 da parte del signor era stata impostata nel corso dell'anno 2008 e si eera Pt_1 perfezionata a metà anno 2009.
6.1. - Anche tale motivo, a parere della Corte, è infondato.
Sul punto, la sentenza ha così motivato: “La presunzione di tale consapevolezza può evincersi dalle seguenti circostanze fattuali:
A. tra il 2007 e il 2010 ha perso circa il 43% del proprio fatturato. La Parte_3 perdita si è concentrata tra gli esercizi 2008 e 2009, in cui la società ha perso il 33% del fatturato;
tale circostanza non poteva essere ignota ai soci, giacchè essi hanno approvato i bilanci della società, relativi a quegli anni;
B. e all'epoca dei fatti in contestazione soci della Parte_4 Parte_2 [...]
hanno acquistato, in data 14.07.2009, una parte della partecipazione in Lace S.r.l. CP_1 di CA LI, offrendogli non solo un ingente corrispettivo, certamente esuberante rispetto al valore reale delle quote di , ma anche liberandolo dall'obbligo di versare Pt_1 le dovute somme in conto futuro aumento di capitale e consentendogli di revocare le fideiussioni da lui prestate agli istituti di credito;
C. il primo contratto preliminare di vendita dell'opificio e il contratto di cessione delle quote di sono stati entrambi stipulati il 14.07.2009, a seguito di un'unica Parte_1 delibera assembleare della CP_1
D. il prezzo pagato per l'acquisto delle quote sarebbe stato corrisposto con titoli cambiari imputati in conto al prezzo dell'opificio venduto alla E. gli Parte_1 acquirenti delle quote hanno rilasciato una ulteriore somma in effetti cambiari, oltre a quelli predetti, a garanzia del pagamento della restante parte delle quote di Parte_1 che, tuttavia, non è mai stata alienata;
F. il prezzo finale che è stato concordato per la vendita dell'opificio non è congruo con il valore di mercato dell'immobile; infatti, come dimostrato dalla CTU, la vendita ha generato una minusvalenza di € 70.000,00 nel patrimonio della CP_1
G. vi sono anomalie nella corresponsione del prezzo di cui al punto F. A questo proposito,
è sufficiente rilevare l'asserito pagamento di € 90.000,00 mediante compensazione volontaria di un debito, del quale la convenuta non ha fornito alcuna prova, vantato dalla nei confronti della e di € 500.000,00 euro tramite Parte_1 CP_1 girata di 20 cambiali a favore della la quale, peraltro, nonostante lo stato di CP_1 crisi economica in cui versava, ha accettato il pagamento di una tale somma di denaro mediante la girata di un credito senza alcuna garanzia da parte del girante;
pagina 17 di 21 H. la rinuncia all'ipoteca legale prevista ex art. 2817 c.c., al momento della conclusione del contratto definitivo di vendita, stipulato con atto pubblico per notar di Massa Per_1 in data 01.10.2009;
I. l'alienazione dell'immobile non aveva alcuna logica giustificazione, giacché, per i due anni successivi alla stipula del contratto definitivo, l'immobile è restato nella disponibilità della in virtù di un contratto di locazione stipulato con la CP_1 Parte_1 nonostante quest'ultima fosse, a quell'epoca, debitrice di ingenti somme per l'acquisto dell'immobile;
J. dal contenuto del primo contratto preliminare di compravendita emerge che la
[...] ha sostanzialmente inteso trasferire la proprietà superficiaria dell'opificio prima di CP_1 ricevere il pagamento del prezzo (difatti, è stato pattuito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato il 31.08.2009, ma che il pagamento avrebbe potuto essere corrisposto a rate mensili fino al 31.12.2009);
K. La superfluità della stipula di un secondo contratto preliminare di vendita, giustificato, prima, dal presunto pagamento di più della metà del prezzo, che sarebbe intervenuto in epoca antecedente alla stipula del definitivo e, poi, dall'attesa del nulla osta del
[...]
al trasferimento della proprietà dell'opificio. Controparte_9
Il motivo di appello non scalfisce tale incensurabile motivazione.
6.2. - Quanto al fatto che il prezzo della cessione delle quote da parte del sig. Pt_1
costituisse il risultato di una lunga trattativa tra le parti e che lo stesso fosse
[...] congruo, la sentenza ha dato correttamente atto che la corrispondenza intercorsa, con la quale si pretenderebbe di documentare le lunghe trattative, è inopponibile al fallimento, in quanto priva di data certa, né la prova della data certa può essere fornita per presunzioni, posto che non è stata fornita la prova di un fatto certo anteriore alla formazione del documento.
Non risulta poi convincente la motivazione addotta dalla circa la conclusione Parte_1 di due contratti preliminari (di cui uno con scrittura privata e l'altro con atto pubblico), con il primo contratto che addirittura prevedeva il trasferimento della proprietà superficiaria prima ancora del pagamento integrale del prezzo;
appare altresì inverosimile che la richiese la stipula di un nuovo contratto (questa volta con Parte_1 atto pubblico) perché “aveva versato più della metà del prezzo pattuito”.
Relativamente alla circostanza del prezzo della vendita dell'opificio, si è detto che non vi
è prova né del pagamento integrale del prezzo convenuto, né del fatto che lo stesso fosse congruo, in quanto inferiore a quello di mercato, come dedotto in modo pagina 18 di 21 condivisibile dal CTU nominato, per cui la vendita ha determinato una minusvalenza di €
127.169,00.
Non appare neppure verosimile che la locazione del medesimo opificio da parte della società fallita fosse stata disposta per consentire il trasferimento dell'attività produttiva nell'attica della continuità aziendale: se – come detto dal primo giudice - per i due anni successivi alla stipula del contratto definitivo l'immobile è restato nella disponibilità della in virtù di un contratto di locazione stipulato con la CP_1 Parte_1 nonostante quest'ultima fosse, a quell'epoca, debitrice di ingenti somme per l'acquisto dell'immobile, allora l'alienazione dell'unico cespite libero da ipoteche, per il quale la venditrice ha rilasciato quietanza e rinunciato all'ipoteca legale, non ha alcuna giustificazione.
6.3. - Accertato il carattere pregiudizievole dell'atto, vi è ben poco da dire sulla scientia damni.
Giova premettere che tale requisito, in presenza di atti a titolo oneroso posteriori al sorgere dei crediti, consiste nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, e cioè nella semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito o dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione.
Nel caso di specie, il sig. (che era socio pure della non poteva Parte_1 CP_1 non essere a conoscenza – avendo approvato i bilanci - che la società tra il 2007 e CP_1 il 2010 aveva perso oltre il 40% del suo fatturato, perdita concentrata tra il 2008 e il
2009 (in cui aveva perso il 33% del fatturato); inoltre, il medesimo sig. aveva Pt_1 alienato lo stesso giorno del preliminare di vendita (ovvero in data 14.7.2009) una parte della sua partecipazione in , pari al 20% del capitale sociale, ai sigg. CP_1 Parte_2
e , al prezzo esorbitante di € 200.000,00 per quota (laddove la sua quota Parte_4 aveva un valore nominale di soli € 13.427,88), obbligandosi a vendere la restante quota
(del valore di € 2.685,58) entro il 31.12.2013, e rimanendo liberato dall'obbligo di provvedere ai futuri versamenti in conto aumento di capitale, con autorizzazione a comunicare alle banche la revoca immediata delle fideiussioni da esso prestate.
Come detto, non v'è la prova che tale cessione abbia costituito il risultato di lunghe e complesse trattative, né appare credibile che, a fronte di un valore nominale della quota dell' pari ad € 13.427,88, i soci della abbiano offerto la somma di € Pt_1 CP_1
500.000,00, senza alcuna giustificazione plausibile;
non appare neppure verosimile che gli acquirenti delle quote dell' , dopo aver rilasciato effetti cambiari per € Pt_1
pagina 19 di 21 400.000,00, avrebbero poi rilasciato ulteriori effetti cambiari per € 100.000,00, pur a fronte di una anticipata garanzia di un pagamento non dovuto, posto che l si era Pt_1 obbligato a vendere la restante quota non prima del 31.12.2013.
Il prezzo della cessione sarebbe stato poi corrisposto anch'esso mediante cambiali, mai incassate dalla società né rinvenute dal curatore, ma imputate in conto al prezzo della vendita dell'immobile; l'operazione di cessione di quote ed il preliminare di vendita dell'opificio hanno la stessa data, come pure la delibera assembleare che ha deciso l'operazione di vendita;
nel definitivo è prevista la rinuncia all'ipoteca legale ed è prevista la quietanza del venditore, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo;
il venditore avrebbe poi accettato, quale pagamento, delle cambiali senza garanzia, con liberazione del girante dalla propria obbligazione, delle quali non esiste prova del possesso in capo alla società all'atto del fallimento in quanto
“smarrite/sottratte”, senza alcuna denuncia da parte del liquidatore dell'epoca.
A fronte di tali elementi, puntualmente allegati dalla curatela, non solo vi è la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito o dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione, ma anche la partecipatio fraudis, considerato il fatto che il sig. Pt_1 era socio di entrambe le società, si era liberato delle quote della ad un prezzo CP_1 esorbitante con liberazione dalle fideiussioni e al contempo aveva acquisito con la sua società l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato, pagandolo con mezzi anormali, per poi cederlo nuovamente alla società in locazione ad un canone elevato.
Ne deriva che sussistono tutti gli estremi per ritenere la sussistenza di disegno fraudolento, volto a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale del debitore.
7. - Quanto alle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e, in particolare la prova testimoniale, va detto che i capi formulati vertono su circostanze non decisive, posto che i capi 2, 3, 4 e 5 vertono su circostanze provabili documentalmente, il capo 1 verte su circostanza formulata in termini generici e, in ogni caso, non è decisiva ai fini del decidere;
quanto all'ordine di esibizione delle schede contabili di Controparte_1 intestate alla relative agli esercizi 2009 – 2012, trattasi di richiesta
[...] Parte_1 evidentemente esplorativa, oltretutto inopponibile al curatore del fallimento, il quale non agisce in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui (v. Cass. 27902/2020 tra le tante).
pagina 20 di 21 In ordine, infine, alla richiesta di rinnovazione della CTU, dovuta al fatto che il CTU non avrebbe tenuto conto della “non conformità della copertura in amianto” del capannone, le cui opere di rimozione sarebbero state eseguite a spese della , con conseguente Pt_1 diminuzione della stima dell'opificio, va detto che non v'è traccia di tali opere, né vi sono motivi per disporre nuovamente una CTU le cui conclusioni appaiono del tutto immuni da vizi logici e giuridici e rispetto alla quale non è stata neppure chiesta l'integrazione nel giudizio di primo grado.
8. - In conclusione, l'appello è da rigettare, in quanto infondato sotto tutti i profili.
9. -Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo [D.M.
55/2014 e succ. modif. valore della causa compreso tra € 1.000.000,00 e €
2.000.000,00; parametri minimi].
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 Co
con sede legale in Castelnuovo Magra (SP), via Tavolara n. 37, confronti
[...] della in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 1158/2023 emessa dal tribunale di Bari in data
3.4.2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento in favore della curatela del fallimento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 18.977,00 oltre CP_1
r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13.5.2025
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 21 di 21
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 622/2023 promossa da:
con sede legale in Castelnuovo Magra (SP), via Tavolara n. 37, Parte_1 codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore signor , rappresentata e difesa nel presente procedimento dal Prof. Parte_1
Avv. Sergio Menchini del foro di Lucca in forza di procura alle liti in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Miccolis in Bari,
- Appellante - contro in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Mangone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- Appellata -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 13.5.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2014, la Controparte_1 conveniva in giudizio la per sentire accogliere
[...] Parte_1 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del attore, del contratto di CP_1 compravendita – stipulato per atto pubblico per notar di Massa in data Per_1 pagina 1 di 21 1.10.2009, n. 122589 rep. – con il quale la ha alienato alla CP_1 Parte_1
«la piena proprietà superficiaria sul seguente immobile posto in Comune di
[...]
Gravina di Puglia, via E. Fermi, n. 2 – opificio artigianale composto internamente da ampio locale destinato a deposito a piano interrato, locale ad uso opificio, locale ad uso ufficio, due bagni e spogliatoi a piano terra, locale ad uso opificio, quattro locali ad uso uffici dirigenziali ed amministrativi, due bagni e spogliatoi a piano primo, corredato da piazzale di servizio. Il tutto confina con via Fermi, proprietà comunale, Palermo, salvo altri e risulta censito in Catasto Fabbricati del Comune di Gravina in Puglia, in ditta aggiornata, foglio 106, mapp. 253, Z.C. U, cat. D/1, rendita Euro 10.206,75».
All'uopo, esponeva:
- che, dall'esame delle scritture contabili della società fallita ed a seguito degli CP_1 accertamenti operati dal Curatore, era risultato che, prima del fallimento (e precisamente in data 1.10.2009), la aveva alienato, in favore della CP_1 [...]
(facente capo ad uno dei soci della venditrice), la proprietà superficiaria Parte_1 dell'opificio industriale sito in Gravina in Puglia alla via Fermi n. 2 verso un corrispettivo di € 1.497.000.000 (in larga misura non corrisposto);
- che sussistevano i presupposti per la revocatoria fallimentare, ovvero l'eventus damni, posto che, per effetto dell'atto pregiudizievole, era divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura da eccedere la normale e fisiologica esposizione verso i creditori, compromettendo irrimediabilmente le ragioni della massa dei creditori;
- che sussisteva il requisito soggettivo della dolosa preordinazione dell'atto di vendita al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori in vista della futura dichiarazione di fallimento della società;
- che, in ogni caso, i contraenti avevano la consapevolezza della potenzialità lesiva del medesimo atto;
- che, nel caso di specie, le circostanze documentate conclamavano addirittura la sussistenza del consilium fraudis in capo alla ed alla poiché CP_1 Parte_1 entrambe le persone fisiche, soci e legali rappresentanti delle società in questione certamente conoscevano il pregiudizio che la prima stava arrecando alle ragioni dei creditori, e quindi l'atto era stato posto in essere proprio al fine di sottrarre loro la garanzia patrimoniale della società fallita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2014, depositata il 22.10.2014, si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, e Parte_1
pagina 2 di 21 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c., e per l'effetto assegnare all'attore un termine perentorio per Controparte_1 la rinnovazione dell'atto di citazione;
nel merito per le ragioni di cui alla narrativa, respingere le domande avanzate dall'attore nei Controparte_1 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e, Parte_1 comunque, non provate;
con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CNPA, come per legge”.
In data 9.10.2019, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU.
All'esito, depositata in data 16.7.2020 la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza in data 3/4/2023 il Tribunale di Bari così pronunciava:
«1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, visti l'art. 2901 c.c. e 66 L.F., dichiara il contratto di compravendita – stipulato per atto pubblico per notar di Massa in Per_1 data 1.10.2009, - con il quale la ha alienato alla la CP_1 Parte_1 piena proprietà superficiaria dell'immobile (opificio artigianale), posto in Comune di
Gravina in Puglia, via E. Fermi, n. 2, inefficace nei confronti della Curatela del fallimento della “ ; Controparte_2
2. condanna la società convenuta a rimborsare alla curatela attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 23.971,17, di cui € 22.457,00 per compensi professionali al difensore ed € 1.514,17 per spese esenti, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
3. pone le spese di C.T.U., nella misura liquidata con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta;
4. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del contratto di compravendita sopra indicato;
5. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge».
Avverso tale sentenza, la proponeva impugnazione, affidando Parte_1
l'appello a cinque motivi.
Con il primo motivo, esponeva che sussisteva una motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l'eventus damni senza specificare l'ammontare dei crediti preesistenti alla stipula dell'atto definitivo in data 1°.10.2009, e pagina 3 di 21 senza neppure esplicitare da quali elementi probatori avesse desunto la preesistenza del credito.
Con il secondo motivo di appello, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., nonché l'erronea valutazione della sussistenza dell'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione.
Con il terzo motivo d'appello, esponeva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901
c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. nonchè l'erronea valutazione dell'insussistenza della sufficienza del patrimonio residuo.
Sul punto, evidenziava che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto dimostrato il terzo requisito per il valido esperimento dell'azione revocatoria, nonostante avesse correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può gravare sul debitore”.
Con un quarto motivo, evidenziava la motivazione apparente della sentenza impugnata, che non aveva esplicitato sulla scorta di quali elementi probatori fosse giunta a ritenere assolto l'onere probatorio né quale fosse stato l'iter logico seguito per la decisione.
Con un quinto motivo d'appello, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., nonché l'erronea valutazione della sussistenza della prova circa il carattere pregiudizievole dell'atto.
Sul punto, esponeva:
- che il prezzo pattuito per la compravendita non era affatto notevolmente inferiore al prezzo di mercato, bensì era stato ridotto ad € 1.500.000,00 successivamente alla perizia di stima effettuata dall'incaricato della per la concessione del mutuo, che CP_3 aveva attestato un valore di mercato dell'immobile in € 1.209.600,00;
- che non vi era stata nella fattispecie alcuna “anomala corresponsione del prezzo”, posto che era stato versato con le seguenti modalità:
euro 250.000,00 mediante 6 bonifici in data 16.07.2009;
euro 62.000,00 mediante 3 bonifici in data 1.08.2009;
euro 20.000,00 mediante 1 bonifico in data 19.08.2009;
euro 90.000,00 mediante compensazione volontaria con un debito di pari importo della nei confronti della;
CP_1 Pt_1 euro 500.000,00 mediante mezzi diversi dal denaro, entro e non oltre il 31.12.2009; euro 575.000,00 mediante erogazione di mutuo di pari importo da parte di Banca
Carige.
pagina 4 di 21 Con un sesto motivo d'appello denunciava l'errata valutazione delle circostanze in fatto e l'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.5.2025, dove veniva riservata per la decisione in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
1.- Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la motivazione apparente della sentenza impugnata, deducendo che non sarebbero stati idoneamente specificati i crediti preesistenti alla stipula dell'atto di vendita definitivo (in data 1°.10.2009), né esplicitato da quali elementi il primo Giudice avesse desunto la preesistenza del credito.
1.1. - A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che, in ordine alla consistenza e preesistenza dei crediti rispetto alla stipula dell'atto definitivo di compravendita (in data 1°.10.2009), il Tribunale ha così motivato:
“… in merito alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e alla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, vi è da rilevare che, dalla lettura dello stato passivo, emerge chiaramente la sussistenza di una ingente somma di crediti (che ammonta ad €
5.566.941,60) ammessi al passivo e che, ad ogni modo, una cospicua parte delle ragioni creditorie erano già sorte al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, come emerge dalla produzione documentale delle parti, relativa sia all'accordo di ristrutturazione debiti, che alla procedura fallimentare. Da ultimo si deve affermare che
l'alienazione della proprietà superficiaria dell'opificio abbia certamente mutato qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, giacchè, in primo luogo,
l'opificio alienato costituiva l'unico bene immobile di proprietà della libero da CP_1 gravami e, in secondo luogo, la vendita della proprietà superficiali dell'opificio, per la somma di € 1.497.000,00, che appare comunque inferiore rispetto al valore di mercato accertato mediante CTU di ammontare pari ad € 1.567.000,00, ha comportato la registrazione di una minusvalenza nel patrimonio della pari ad € 70.000,00 e, CP_1 dunque, una oggettiva diminuzione patrimoniale della società per il corrispondente importo…”.
Ora, tale essendo il contenuto della motivazione, non è ravvisabile la grave anomalia argomentativa individuata.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, intanto un vizio di motivazione omessa od apparente è configurabile, in quanto - per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali pagina 5 di 21 (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga) - risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.
Non può invece un vizio siffatto predicarsi allorquando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico, vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione).
Ed è proprio questo il caso di specie, in cui a fronte di una motivazione perfettamente comprensibile, quel che si intende sindacare in realtà non riguarda la verifica della motivazione in sé, ma il suo contenuto, in relazione alla correttezza dell'esame della documentazione specificata (stato passivo).
Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento, nei limiti del diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
2. – Difatti, con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.
Sul punto, ha dedotto che, quanto alla sussistenza (e preesistenza) dei crediti ammessi al passivo rispetto all'atto dispositivo in contestazione, la curatela si era limitata a produrre lo stato passivo ed alcune domande di ammissione allo stesso, da cui si ricavava che:
1) quanto alle sei (6) domande di ammissione al passivo degli ex dipendenti della , CP_1 esse riguardavano crediti sorti posteriormente al 1.10.2009 (data di stipula del contratto definitivo);
2) quanto alle quattro (4) domande di QU Sud, tre erano assolutamente irrilevanti, in quanto relative a tributi maturati negli anni 2010, 2012 e 2013; la sola domanda
(domanda n. 71 delle domande di ammissione tardive) riferibile agli anni antecedenti il
1°.10.2009 era relativa ad un credito di circa euro 124.000,00, tempestivamente contestato nelle more del giudizio di primo grado;
pagina 6 di 21 3) quanto alla domanda di ammissione al passivo di essa riguardava somme CP_4 aventi titolo in due contratti di leasing stipulati in data antecedente al 1°.10.2009, per complessivi euro 43.000,00;
4) quanto al piano di risanamento prodotto (che la società fallita aveva presentato senza successo ai creditori sociali a fine anno 2011), esso era stato formulato tenendo conto della situazione economico patrimoniale della Società al 30.09.2011, essendosi limitata a dare atto della situazione patrimoniale e finanziaria dopo ben due anni dal perfezionamento dell'atto di compravendita del 1.10.2009 in contestazione;
ad ogni buon conto, dal piano di risanamento si arguiva che:
a) quanto ai finanziamenti a medio e lungo termine, la aveva in essere un mutuo CP_1 con la che iniziava a decorrere dal 31.12.2009 e, quindi, non poteva essere CP_5 considerato preesistente;
b) quanto ai debiti nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali indicati nel piano, non vi era alcuna specificazione del periodo dell'anno 2009 cui si riferivano;
c) idem per i debiti nei confronti del Fisco senza alcuna specificazione delle date, cosicché non poteva dirsi raggiunta la prova dell'anteriorità del debito;
d) per le singole poste che costituivano le voci “debiti vs Banche a breve termine”,
“debiti vs fornitori” e “altri debiti”, non era stato indicato il momento in cui tale poste debitorie erano sorte in capo alla società e, ad ogni modo, data la natura dei debiti, sorti solitamente nell'esercizio in corso, essi non potevano esistere già nell'anno 2009, ovvero quando era stata conclusa la compravendita in contestazione.
In definitiva, i crediti ammessi al passivo sorti in data anteriore al compimento dell'atto dispositivo, ammontavano complessivamente a circa € 163.000,00 e, quindi, erano di ammontare assai modesto, di per sé inidonei a pregiudicare le ragioni dei creditori.
2.1. - A parere della Corte, anche tale motivo è infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il curatore fallimentare - ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall.
e art. 2901 c.c. - deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell' atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio, l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che, per effetto dell'atto pregiudizievole, sia divenuta pagina 7 di 21 oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura tale che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr. Cass.
26331/2008; Cass. n. 4728/2018).
A fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012 e 16221/2019).
2.2. - Ora, parte appellante non ha contestato la consistenza del credito (€
2.327.520,11) vantato dai creditori ammessi al passivo, ma ne ha sottolineato la modestia (€ 163.000,00) di quelli preesistenti al 1°.10.2009, come individuati nello stato passivo.
2.3. – a parere della Corte, il motivo è infondato, per plurime ragioni.
Anzitutto, non si contesta la preesistenza di tale somma (€ 163.000,00) rispetto all'atto dispositivo: ne deriva che la deduzione non varrebbe comunque a far ritenere errata la motivazione, posto che sempre di crediti preesistenti si tratta e non è richiesta dalla disposizione la particolare rilevanza dei debiti.
Va però evidenziato che l'importo dei crediti (preesistenti) è ben più consistente, posto che dall'esame dello stato passivo, di cui il curatore può avvalersi al fine di dimostrare l'esistenza dei crediti e l'entità dell'esposizione debitoria, risulta:
- che la domanda (n. 6) di QU è stata ammessa allo stato passivo per €
1.919.671,67 in privilegio e per € 314,00 in chirografo, e comprende crediti che vanno dal 2005 al 2012 (per cui essi sono anche relativi al 2009) nonchè crediti del 2008 (per €
651.450,71);
- che la domanda di insinuazione tardiva (n. 71) di QU comprende crediti risalenti ad anni anteriori al 2009, per complessivi € 44.327,14;
- che nel bilancio relativo al 2009 risultavano appostati debiti tributari per una cifra superiore ad € 500.000,00;
- che il credito di di € 43.551,97 derivava dal mancato pagamento di canoni di CP_4 leasing del 2006 – 2007;
pagina 8 di 21 - che il debito della società fallita verso le banche ammontava nel 2008 ad oltre Contr 4.000.000,00 di euro, tant'è vero che è stata ammessa al passivo per €
696.798,26.
Orbene, alla stregua di tale documentazione, non può sostenersi che si tratti di crediti successivi al 1°.10.2009 o di importo limitato a soli € 163.000,00.
Quanto ai crediti azionati dai sei lavoratori subordinati, se è vero che i crediti comprendono mensilità maturate dopo il 1°.10.2009, è altresì vero che tale credito comprende anche i TFR maturati e accantonati dalla data di inizio del rapporto sino al
2012 ed il TFR, pur riferendosi ad un credito sorto prima e in costanza del rapporto di lavoro, è solo esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che anche il secondo motivo è infondato.
3. – Venendo adesso al terzo motivo, va premesso che l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e l'erronea valutazione della insussistenza della sufficienza del patrimonio del debitore residuo.
Ha osservato l'appellante che la sentenza avrebbe dato (erroneamente) atto dell'insufficienza del patrimonio residuo per soddisfare le ragioni dei creditori, e che tale insufficienza non emergeva neppure dai documenti richiamati dal Giudice di prime cure a fondamento della sussistenza dell'eventus damni.
E difatti, la sentenza aveva trascurato di considerare: che, tra le poste attive della società, risultava l'opificio di proprietà di in via Nervi n. 2), la cui valutazione CP_1 di mercato si aggirava intorno ai € 3.300.000,00; che, inoltre, non era stata fornita alcuna prova che il credito di garantito da ipoteca e pari a circa € Controparte_6
650.000,00, fosse sorto in data anteriore all'atto dispositivo in questione, essendovi traccia di esso unicamente al momento della presentazione del piano di risanamento, datato però 2011.
3.1. - Anche detto motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato, presso la Suprema Corte, che (cfr. Cass. 4.7.2006
n.15265) " … ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto "eventus damni" consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario
pagina 9 di 21 provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà".
Quel che rileva, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è la somma del valore e/o della capienza patrimoniale della debitrice, ma la capacità dell'obbligata a far fronte al debito;
non è richiesta cioè, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta e/o difficile la soddisfazione del credito, e l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass., Sez. I, 24 luglio 2003, n.
11471; Cass., Sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., Sez. III, 14 ottobre 2005, n.
19963; Cass., Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21492).
Ne deriva che non competeva al curatore provare l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni dei creditori, bensì al debitore provare che il patrimonio residuo della società fosse tale da soddisfare le ragioni di questi ultimi.
Ma a tale onere, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Ed invero, relativamente all'opificio sito in Gravina di Puglia, alla via Nervi 2, va detto che esso è gravato da ipoteca a garanzia di un credito fondiario vantato da
[...]
la quale ha proposto insinuazione ed è stata ammessa, con prelazione CP_7 ipotecaria, al passivo del fallimento per € 696.798,26.
Il non dispone di altre attività di cospicuo valore. CP_1
Non pare, poi, che possa ritenersi attendibile la valutazione posta a fondamento del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. (ovvero che il valore di mercato del bene fosse pari ad € 3.300.000,00), posto che, nel bilancio 2009, esso era stato appostato in € 1.968.270,00.
Come osservato dalla difesa della curatela, risulta che, dopo svariati tentativi di alienazione, solo in data 03.09.2020 l'immobile è stato aggiudicato per l'importo di €
310.000,00.
Non può inoltre condividersi quanto dedotto a proposito della mancanza di prova della anteriorità del mutuo fondiario posto che sia i bilanci degli esercizi 2008 che CP_5
pagina 10 di 21 quello del 2009 documentano l'anteriorità del credito maturato da MPS Gestione Crediti
Banca in virtù del mutuo fondiario risalente al 30.06.2003.
Ne deriva che la vendita ha reso di per sé più difficile l'esazione a vantaggio di tutti i creditori, poiché nel patrimonio della società fallita la titolarità di un bene immobile libero da gravami è stata rimpiazzata dal pagamento per una parte del prezzo, oltretutto inferiore a quello di mercato.
Diviene di conseguenza irrilevante disquisire della congruità del prezzo di vendita, del fatto che abbia o meno tratto profitto dall'operazione, che questa avesse una logica sotto il profilo imprenditoriale e sia stata congegnata per consentire di salvaguardare la continuità aziendale giacché, come si è visto, ciò che rileva è soltanto la sicura e significativa variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio, con pregiudizio delle pretese dei creditori, che avevano una consistenza di gran lunga superiore a quella indicata da parte appellante.
4. - Con il quarto motivo, si censura la decisione sotto il profilo che si tratterebbe di motivazione apparente, posto che non sarebbero stati esplicitati gli elementi probatori per ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico dl curatore.
Ora, si legge nella sentenza impugnata che «… l'alienazione della proprietà superficiaria dell'opificio abbia certamente mutato qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, giacché, in primo luogo, l'opificio alienato costituiva l'unico bene immobile di proprietà della libero da gravami e, in secondo luogo, la vendita della CP_1 proprietà superficiaria dell'opificio, per la somma di € 1.497.000,00, che appare comunque inferiore rispetto al valore di mercato accertato mediante CTU di ammontare pari ad € 1.567.000,00, ha comportato la registrazione di una minusvalenza nel patrimonio della pari ad € 70.000,00 e, dunque, una oggettiva diminuzione CP_1 patrimoniale della società per il corrispondente importo. Del resto, affinché si realizzi
l'eventus damni non è necessario né che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né, a fortiori, che lo renda incapiente, giacché è sufficiente che determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggior difficoltà od incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (si veda Cass. civ.
3.02.2015 n.1902 e Cass. civ. Sez. III, 13.12.2011 n. 26723) e, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “[…] l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto
pagina 11 di 21 beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa” (si veda Cass. civ. sez. III, 31/01/2018, n.2336), risulta che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico. In altri termini, è sufficiente che il curatore fornisca la prova che l'atto impugnato abbia inciso, più o meno gravemente, sulla insolvenza del debitore, e detta prova è stata senza dubbio fornita nel caso di specie, anche perché il carattere pregiudizievole dell'atto è insito nelle caratteristiche stesse dell'atto negoziale (prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato e mancata od anomala corresponsione di gran parte dello stesso)».
A fronte di tale motivazione, non può certo affermarsi che si tratti di motivaizone apparente o mancante, posto che è stato ribadito il principio che l'alienazione della proprietà superficiaria dell'opificio ad un prezzo inferiore a quello di mercato aveva indubitabilmente determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (v.
Cass. 26151/2014), e tale doveva ritenersi la vendita dell'unico opificio di proprietà della società libero da gravami ad un prezzo inferiore a quello di mercato e con una mancata
(o anomala) corresponsione di parte del prezzo della alienazione.
Il motivo è pertanto del tutto infondato.
5. - Venendo adesso al quinto motivo, esso si è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 con riferimento all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., nonché sull'erronea valutazione della sussistenza della prova circa il carattere pregiudizievole dell'atto.
Si assume che il prezzo della cessione non sia stato notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato ma che, originariamente pattuito in € 1.600.000,00, sia stato
(successivamente) ridotto ad € 1.500.000,00 per effetto della perizia di stima della banca incaricata della concessione del mutuo, che aveva attestato un valore notevolmente inferiore (€ 1.209.600,00).
Sarebbe pertanto errata la statuizione del tribunale che, viceversa, aveva - sulla base della CTU espletata - attestato un valore di mercato non inferiore ad € 1.567.000,00, con una minusvalenza di circa 70.000,00.
5.1. - Anche detto motivo è del tutto infondato.
E' la stessa appellante a dare atto, nel bilancio del 2009, che il bene era stato venduto al prezzo di € 1.497.000,00 e dunque con una minusvalenza di € 127.169.000 (e non di €
70.000,00 come dedotto dal primo giudice); peraltro, anche lo stesso CTU ha dato atto pagina 12 di 21 nella perizia in atti che il prezzo di mercato dell'immobile era superiore di € 70.000,00 a quello indicato nell'atto di vendita.
Quanto all'altra parte della censura, ovvero che era errata la statuizione secondo cui il prezzo della vendita non era stato interamente corrisposto o corrisposto con modalità anomala, va premesso che, in primo grado, parte attrice aveva detto che il prezzo è stato corrisposto con le seguenti modalità:
- € 250.000,00 mediante 6 bonifici in data 16.7.2009;
- € 62.000,00 mediante 3 bonifici in data 1.8.2009;
- € 20.000,00 mediante 1 bonifico in data 19.8.2009;
- € 90.000,00 mediante compensazione volontaria con un debito di pari importo della nei confronti della;
CP_1 Pt_1
- € 500.000,00 mediante mezzi diversi dal denaro entro il 31.12.2009;
- € 575.0000,00 mediante erogazione di mutuo di pari importo da parte di banca Carige.
Ora, quanto alla compensazione della somma di € 90.000,00, pur risultando (v. doc. 19) scheda contabile, dalla quale risulterebbe l'esistenza di un debito di € 90.000,00, va detto che detta scheda non riveste alcuna efficacia probatoria nel giudizio in revocatoria
(v. Cass. 18862/2017), in quanto priva di data certa, e quindi inopponibile al fallimento ex art. 2710 c.c.; peraltro, trattasi di debito nei confronti di altra società e, quanto al riaccredito della somma in favore della al pagamento di tale somma da parte CP_1 della convenuta e all'emissione di fattura da parte di quest'ultima Parte_1
(non quietanzata), va detto che la comunicazione è priva di data certa e, pertanto, il pagamento di € 90.000,00 mediante compensazione non è stato affatto dimostrato.
Quanto al pagamento di € 500.000,00, che parte appellante assume essere avvenuto mediante n. 20 cambiali girate senza garanzia al legale rappresentante della CP_1 per un importo pari ad € 500.000,00, con rilascio di ricevuta, va premesso che la curatela ha dedotto che non sussiste la prova del pagamento di dette cambiali.
Sul punto, parte appellante ha evidenziato che, in data 14.3.2024, è entrata in possesso di un documento decisivo (rispetto al quale ha chiesto la rimessione in termini per produrlo), rappresentato da un verbale di conciliazione tra il sig. (socio Parte_2 della fallita che ha agito contro la curatela per far dichiarare l'illegittimità del licenziamento ed il risarcimento del danno) e la curatela fallimentare, da cui emergerebbe inequivocabilmente non solo il possesso delle cambiali da parte del curatore del fallimento, ma anche l'intervenuto pagamento del prezzo da parte della quanto meno per l'importo di € 250.000,00. Parte_1
pagina 13 di 21 A detta di parte appellante, detto verbale di conciliazione dimostrerebbe che la curatela avrebbe valorizzato la provvista proveniente dalle 10 cambiali da parte della per Pt_1 un importo di € 250.000,00, al fine di estinguere obbligazioni verso terzi per un importo corrispondente, mentre la curatela ha eccepito che non è mai stata in possesso delle dette cambiali e che il - in sede di trattative per definire bonariamente le Pt_2 controversie da esso instaurate contro il fallimento – aveva chiesto che il curatore rinunciasse al credito di € 131.000,00 per l'aumento di capitale deliberato a suo tempo e al credito di € 250.000,00, senza però che avesse mai visto i titoli cambiari in questione, posto che il liquidatore della società, in sede di audizione, aveva dichiarato che dette cambiali erano state “smarrite/rubate”, senza peraltro alcuna denuncia alle autorità competenti.
Il verbale sarebbe stato dunque sottoscritto pro-bono pacis, onde chiudere il contenzioso con il senza ammissione dell'intervenuto pagamento. Pt_2
Orbene, reputa la Corte che, a tutto voler concedere, quel che è certo è che non è stata fornita alcuna prova del pagamento della somma degli ulteriori € 250.000,00, sicchè – rispetto al prezzo convenuto per la vendita dell'opificio - non è stato affatto provato il pagamento della somma di € 340.000,00 (€ 90.000,00 + 250.000,00).
Il che non contraddice affatto la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non è stata fornita la prova che una parte del corrispettivo previsto per la vendita non sia stata corrisposta (o sia stata pagata in modo anomalo) da parte della
Parte_1
Quanto al giuramento decisorio deferito al curatore del fallimento, a prescindere dal fatto che la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio è stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale (v. Cass. n. 19727 del 2003), deve osservarsi che (Cass. n. 17718/2020) è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito"; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.
pagina 14 di 21 Nel caso concreto, la comparsa conclusionale non reca la firma, né digitale né autografa dell'appellante, tanto che l'atto è firmato digitalmente solo dal Legale, a sua volta munito di procura generica e non speciale.
In secondo luogo, (Cass. n. 1551 del 19 gennaio 2022) è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito.
Nel caso concreto, l'ammissione delle circostanze dedotte nei capitoli esiterebbe nel fatto che sarebbero stati corrisposti 250.000,00 (rispetto ai 500.000,00 previsti); sicchè la domanda non sarebbe automaticamente né accolta né respinta, necessitando la valutazione giudiziale per deciderne la sorte.
Ne deriva che il giuramento decisorio è inammissibile.
6. – Venendo adesso al sesto motivo di appello, esso si è incentrato sulla circostanza che sarebbero state erroneamente interpretate le circostanze di fatto allegate e provate nel corso del giudizio relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
In dettaglio, non si comprenderebbe il motivo per il quale l'operazione di cessione delle quote potesse essere stata ritenuta sospetta ovvero rilevatrice della sussistenza della sussistenza del dolo in capo al terzo acquirente dell'immobile , solo perchè Parte_1 perfezionatasi nello stesso giorno della stipula del contratto preliminare di compravendita;
ed invero, il prezzo della cessione non soltanto era assolutamente congruo, ma costituiva il risultato di una contrattazione tra le parti che si era svolta e conclusa in epoca antecedente (ed indipendentemente) dalla successiva vicenda concernente la cessione dell'immobile per cui è causa;
il corrispettivo della compravendita dell'opificio di via Fermi n. 2 (euro 1.497.000,00) era superiore al valore di mercato dell'immobile, come si evinceva dalla stima effettuata dal perito di Banca
Carige, il quale, nelle more tra il preliminare ed il definitivo, aveva valutato il bene in euro 1.209.600,00; il prezzo era stato interamente pagato.
Quanto al contratto di locazione, della durata di due anni, stipulato successivamente al rogito notarile di compravendita, con cui la aveva condotto in locazione l'opificio di CP_1 via Fermi, esso trovava la sua ratio nella necessità della società fallita di avere a disposizione un lasso temporale congruo per trasferire tutta l'attività produttiva nell'immobile di proprietà sito via Nervi, senza andare ad incidere sulla continuità della produzione.
pagina 15 di 21 Da ultimo, in ordine alla ratio che giustificava la successione dei due contratti preliminari, aventi ad oggetto la compravendita dell'opificio sito in Gravina di Puglia, via
Fermi n. 2, doveva evidenziarsi che:
a) con il primo contratto preliminare del 14.07.2009, la aveva promesso in vendita CP_1 al sig. la proprietà superficiaria di sull'immobile sito in Gravina di Puglia, via Pt_1 CP_1
Fermi n. 2; il termine di stipula del definitivo veniva fissato entro il 31.08.2009;
b) per poter procedere al trasferimento della proprietà superficiaria sull'immobile 22 sito in Via Fermi n. 2, era necessario il rilascio di nulla osta da parte del Comune di Gravina di Puglia, in conformità a quanto previsto nella convenzione stipulata tra e l'Ente CP_1
Pubblico, con atto del Notaio di Gravina di Puglia del 4.10.1991, rep. n. Persona_2
2671/1268;
c) prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo (31.08.2009), non era ancora stato rilasciato il nulla osta da parte del Comune;
d) conseguentemente, in data 22.07.2009, e stipularono un nuovo CP_1 Parte_1 contratto preliminare, che integrava quello del 14.07.2009, con cui veniva fissato il nuovo termine per la stipula del definitivo entro il 30.12.2009, sottoponendo, altresì, il negozio alla condizione sospensiva del rilascio da parte del Comune di Gravina di Puglia del nulla osta al trasferimento della proprietà superficiaria dell'opificio di via Fermi n. 2 da ad CP_1 Parte_1
e) inoltre, visto che la aveva già corrisposto più del 50% del prezzo Parte_1 pattuito, essa aveva richiesto alla controparte, ed ottenuto, di poter stipulare il secondo preliminare mediante atto pubblico, al fine di ottenere l'effetto prenotativo di cui all'art. 2645-bis c.c.
Ne derivava l'insussistenza della partecipatio fraudis e della scientia damni nella fattispecie in quesitone, posto che al momento in cui è stato perfezionato il contratto preliminare (14.07.2009) ed il successivo contratto di compravendita (1.10.2009), non era ravvisabile da parte del socio signor una situazione di grave crisi della , nè Pt_1 CP_1 il signor aveva mai rivestito incarichi gestori all'interno della Società, in Pt_1 considerazione della distanza fisica tra il centro di interessi di LI (Liguria) e quello della pertanto, veniva a conoscenza della situazione economico CP_8 patrimoniale della Società solo in sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci che veniva approvato a metà anno 2010 e, quindi, ad un anno di distanza dall'operazione in contestazione;
l'operazione di cessione delle quote della CP_1
pagina 16 di 21 da parte del signor era stata impostata nel corso dell'anno 2008 e si eera Pt_1 perfezionata a metà anno 2009.
6.1. - Anche tale motivo, a parere della Corte, è infondato.
Sul punto, la sentenza ha così motivato: “La presunzione di tale consapevolezza può evincersi dalle seguenti circostanze fattuali:
A. tra il 2007 e il 2010 ha perso circa il 43% del proprio fatturato. La Parte_3 perdita si è concentrata tra gli esercizi 2008 e 2009, in cui la società ha perso il 33% del fatturato;
tale circostanza non poteva essere ignota ai soci, giacchè essi hanno approvato i bilanci della società, relativi a quegli anni;
B. e all'epoca dei fatti in contestazione soci della Parte_4 Parte_2 [...]
hanno acquistato, in data 14.07.2009, una parte della partecipazione in Lace S.r.l. CP_1 di CA LI, offrendogli non solo un ingente corrispettivo, certamente esuberante rispetto al valore reale delle quote di , ma anche liberandolo dall'obbligo di versare Pt_1 le dovute somme in conto futuro aumento di capitale e consentendogli di revocare le fideiussioni da lui prestate agli istituti di credito;
C. il primo contratto preliminare di vendita dell'opificio e il contratto di cessione delle quote di sono stati entrambi stipulati il 14.07.2009, a seguito di un'unica Parte_1 delibera assembleare della CP_1
D. il prezzo pagato per l'acquisto delle quote sarebbe stato corrisposto con titoli cambiari imputati in conto al prezzo dell'opificio venduto alla E. gli Parte_1 acquirenti delle quote hanno rilasciato una ulteriore somma in effetti cambiari, oltre a quelli predetti, a garanzia del pagamento della restante parte delle quote di Parte_1 che, tuttavia, non è mai stata alienata;
F. il prezzo finale che è stato concordato per la vendita dell'opificio non è congruo con il valore di mercato dell'immobile; infatti, come dimostrato dalla CTU, la vendita ha generato una minusvalenza di € 70.000,00 nel patrimonio della CP_1
G. vi sono anomalie nella corresponsione del prezzo di cui al punto F. A questo proposito,
è sufficiente rilevare l'asserito pagamento di € 90.000,00 mediante compensazione volontaria di un debito, del quale la convenuta non ha fornito alcuna prova, vantato dalla nei confronti della e di € 500.000,00 euro tramite Parte_1 CP_1 girata di 20 cambiali a favore della la quale, peraltro, nonostante lo stato di CP_1 crisi economica in cui versava, ha accettato il pagamento di una tale somma di denaro mediante la girata di un credito senza alcuna garanzia da parte del girante;
pagina 17 di 21 H. la rinuncia all'ipoteca legale prevista ex art. 2817 c.c., al momento della conclusione del contratto definitivo di vendita, stipulato con atto pubblico per notar di Massa Per_1 in data 01.10.2009;
I. l'alienazione dell'immobile non aveva alcuna logica giustificazione, giacché, per i due anni successivi alla stipula del contratto definitivo, l'immobile è restato nella disponibilità della in virtù di un contratto di locazione stipulato con la CP_1 Parte_1 nonostante quest'ultima fosse, a quell'epoca, debitrice di ingenti somme per l'acquisto dell'immobile;
J. dal contenuto del primo contratto preliminare di compravendita emerge che la
[...] ha sostanzialmente inteso trasferire la proprietà superficiaria dell'opificio prima di CP_1 ricevere il pagamento del prezzo (difatti, è stato pattuito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato il 31.08.2009, ma che il pagamento avrebbe potuto essere corrisposto a rate mensili fino al 31.12.2009);
K. La superfluità della stipula di un secondo contratto preliminare di vendita, giustificato, prima, dal presunto pagamento di più della metà del prezzo, che sarebbe intervenuto in epoca antecedente alla stipula del definitivo e, poi, dall'attesa del nulla osta del
[...]
al trasferimento della proprietà dell'opificio. Controparte_9
Il motivo di appello non scalfisce tale incensurabile motivazione.
6.2. - Quanto al fatto che il prezzo della cessione delle quote da parte del sig. Pt_1
costituisse il risultato di una lunga trattativa tra le parti e che lo stesso fosse
[...] congruo, la sentenza ha dato correttamente atto che la corrispondenza intercorsa, con la quale si pretenderebbe di documentare le lunghe trattative, è inopponibile al fallimento, in quanto priva di data certa, né la prova della data certa può essere fornita per presunzioni, posto che non è stata fornita la prova di un fatto certo anteriore alla formazione del documento.
Non risulta poi convincente la motivazione addotta dalla circa la conclusione Parte_1 di due contratti preliminari (di cui uno con scrittura privata e l'altro con atto pubblico), con il primo contratto che addirittura prevedeva il trasferimento della proprietà superficiaria prima ancora del pagamento integrale del prezzo;
appare altresì inverosimile che la richiese la stipula di un nuovo contratto (questa volta con Parte_1 atto pubblico) perché “aveva versato più della metà del prezzo pattuito”.
Relativamente alla circostanza del prezzo della vendita dell'opificio, si è detto che non vi
è prova né del pagamento integrale del prezzo convenuto, né del fatto che lo stesso fosse congruo, in quanto inferiore a quello di mercato, come dedotto in modo pagina 18 di 21 condivisibile dal CTU nominato, per cui la vendita ha determinato una minusvalenza di €
127.169,00.
Non appare neppure verosimile che la locazione del medesimo opificio da parte della società fallita fosse stata disposta per consentire il trasferimento dell'attività produttiva nell'attica della continuità aziendale: se – come detto dal primo giudice - per i due anni successivi alla stipula del contratto definitivo l'immobile è restato nella disponibilità della in virtù di un contratto di locazione stipulato con la CP_1 Parte_1 nonostante quest'ultima fosse, a quell'epoca, debitrice di ingenti somme per l'acquisto dell'immobile, allora l'alienazione dell'unico cespite libero da ipoteche, per il quale la venditrice ha rilasciato quietanza e rinunciato all'ipoteca legale, non ha alcuna giustificazione.
6.3. - Accertato il carattere pregiudizievole dell'atto, vi è ben poco da dire sulla scientia damni.
Giova premettere che tale requisito, in presenza di atti a titolo oneroso posteriori al sorgere dei crediti, consiste nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, e cioè nella semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito o dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione.
Nel caso di specie, il sig. (che era socio pure della non poteva Parte_1 CP_1 non essere a conoscenza – avendo approvato i bilanci - che la società tra il 2007 e CP_1 il 2010 aveva perso oltre il 40% del suo fatturato, perdita concentrata tra il 2008 e il
2009 (in cui aveva perso il 33% del fatturato); inoltre, il medesimo sig. aveva Pt_1 alienato lo stesso giorno del preliminare di vendita (ovvero in data 14.7.2009) una parte della sua partecipazione in , pari al 20% del capitale sociale, ai sigg. CP_1 Parte_2
e , al prezzo esorbitante di € 200.000,00 per quota (laddove la sua quota Parte_4 aveva un valore nominale di soli € 13.427,88), obbligandosi a vendere la restante quota
(del valore di € 2.685,58) entro il 31.12.2013, e rimanendo liberato dall'obbligo di provvedere ai futuri versamenti in conto aumento di capitale, con autorizzazione a comunicare alle banche la revoca immediata delle fideiussioni da esso prestate.
Come detto, non v'è la prova che tale cessione abbia costituito il risultato di lunghe e complesse trattative, né appare credibile che, a fronte di un valore nominale della quota dell' pari ad € 13.427,88, i soci della abbiano offerto la somma di € Pt_1 CP_1
500.000,00, senza alcuna giustificazione plausibile;
non appare neppure verosimile che gli acquirenti delle quote dell' , dopo aver rilasciato effetti cambiari per € Pt_1
pagina 19 di 21 400.000,00, avrebbero poi rilasciato ulteriori effetti cambiari per € 100.000,00, pur a fronte di una anticipata garanzia di un pagamento non dovuto, posto che l si era Pt_1 obbligato a vendere la restante quota non prima del 31.12.2013.
Il prezzo della cessione sarebbe stato poi corrisposto anch'esso mediante cambiali, mai incassate dalla società né rinvenute dal curatore, ma imputate in conto al prezzo della vendita dell'immobile; l'operazione di cessione di quote ed il preliminare di vendita dell'opificio hanno la stessa data, come pure la delibera assembleare che ha deciso l'operazione di vendita;
nel definitivo è prevista la rinuncia all'ipoteca legale ed è prevista la quietanza del venditore, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo;
il venditore avrebbe poi accettato, quale pagamento, delle cambiali senza garanzia, con liberazione del girante dalla propria obbligazione, delle quali non esiste prova del possesso in capo alla società all'atto del fallimento in quanto
“smarrite/sottratte”, senza alcuna denuncia da parte del liquidatore dell'epoca.
A fronte di tali elementi, puntualmente allegati dalla curatela, non solo vi è la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito o dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione, ma anche la partecipatio fraudis, considerato il fatto che il sig. Pt_1 era socio di entrambe le società, si era liberato delle quote della ad un prezzo CP_1 esorbitante con liberazione dalle fideiussioni e al contempo aveva acquisito con la sua società l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato, pagandolo con mezzi anormali, per poi cederlo nuovamente alla società in locazione ad un canone elevato.
Ne deriva che sussistono tutti gli estremi per ritenere la sussistenza di disegno fraudolento, volto a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale del debitore.
7. - Quanto alle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e, in particolare la prova testimoniale, va detto che i capi formulati vertono su circostanze non decisive, posto che i capi 2, 3, 4 e 5 vertono su circostanze provabili documentalmente, il capo 1 verte su circostanza formulata in termini generici e, in ogni caso, non è decisiva ai fini del decidere;
quanto all'ordine di esibizione delle schede contabili di Controparte_1 intestate alla relative agli esercizi 2009 – 2012, trattasi di richiesta
[...] Parte_1 evidentemente esplorativa, oltretutto inopponibile al curatore del fallimento, il quale non agisce in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui (v. Cass. 27902/2020 tra le tante).
pagina 20 di 21 In ordine, infine, alla richiesta di rinnovazione della CTU, dovuta al fatto che il CTU non avrebbe tenuto conto della “non conformità della copertura in amianto” del capannone, le cui opere di rimozione sarebbero state eseguite a spese della , con conseguente Pt_1 diminuzione della stima dell'opificio, va detto che non v'è traccia di tali opere, né vi sono motivi per disporre nuovamente una CTU le cui conclusioni appaiono del tutto immuni da vizi logici e giuridici e rispetto alla quale non è stata neppure chiesta l'integrazione nel giudizio di primo grado.
8. - In conclusione, l'appello è da rigettare, in quanto infondato sotto tutti i profili.
9. -Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo [D.M.
55/2014 e succ. modif. valore della causa compreso tra € 1.000.000,00 e €
2.000.000,00; parametri minimi].
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 Co
con sede legale in Castelnuovo Magra (SP), via Tavolara n. 37, confronti
[...] della in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 1158/2023 emessa dal tribunale di Bari in data
3.4.2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento in favore della curatela del fallimento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 18.977,00 oltre CP_1
r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13.5.2025
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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