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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa NN EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3932/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per mandato allegato al Parte_1 ricorso, dagli avv.ti Stefano Ghibellini e Simona Capurro, di Genova, presso lo studio del primo, in
Via R. Ceccardi, 1/15, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel Persona_1 ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane dell'Avvocatura Regionale INAIL di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76; - resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “il Tribunale voglia, previa fissazione di udienza di discussione ed, occorrendo, istruttoria, accertare: a) che la ricorrente è portatrice della malattia professionale di cui in premesse e che essa deve essere posta in relazione causale con l'attività lavorativa svolta dalla stessa;
b) che a seguito di tale malattia professionale alla ricorrente è derivata una invalidità per-manente pari al 12%, ovvero pari alla percentuale maggiore e/o minore meglio vista in corso di causa;
c) che la ricorrente è portatrice di tale malattia sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla data meglio vista in corso di causa;
e, per l'effetto, d) condannare l' in per-sona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad erogare alla ricorrente i CP_1 trattamenti di legge adeguati, con pagamento di eventuali ratei arretrati, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Conclusioni per “IN MERITO - Respingere il ricorso per prescrizione del diritto e per CP_1
infondatezza della domanda. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 06.09.2024, ha dedotto di svolgere, dal 2001, l'attività di Parte_1
addetta alla movimentazione manuale di merci, nel tempo passata alle dipendenze di diverse cooperative, presso il Magazzino Bartolini di Genova Fegino.
L'attività lavorativa dedotta, espletata tra il 2001 ed il 2003, consisteva nel controllare le etichette dei pacchi in arrivo al capannone, procedere al loro inventario e smistamento nei vari camion, e tali attività erano svolte per almeno 6/6,5 ore al giorno sulle 8 lavorative. Dal 2003 al 2010 la ricorrente ha dedotto di aver espletato la propria attività nel turno notturno, movimentando grossi pacchi delle lotterie istantanee c.d. gratta e vinci, mentre dal 2010 ad oggi, sarebbe tornata a svolgere l'attività sopra descritta, espletata tra il 2001 ed il 2003, con alcune limitazioni dal
2018/2019.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, le attività sopradescritte, svolte per molte ore della giornata lavorativa ed in maniera ripetuta per oltre vent'anni, le avrebbero importato sforzi eccessivi a carico della schiena, nonché l'assunzione di posture scorrette.
Infine, la sig.ra ha dedotto che il complesso delle attività lavorative sopradescritte le Pt_1
avrebbe cagionato la seguente patologia “spondilodiscopatia del tratto lombare con iniziali protusioni discali multiple”, dalla quale le deriverebbe un'invalidità permanente pari al 12%.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, la ricorrente, in data 5.7.2022, ha presentato all'Ente competente domanda per il riconoscimento della malattia professionale indicata.
La domanda è stata respinta, con provvedimento del 19.4.2023, poiché, secondo il rischio CP_1
lavorativo cui è stata esposta la ricorrente non sarebbe stato idoneo a provocare la malattia denunciata e per assenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata.
Concluso negativamente l'iter amministrativo, la ricorrente ha promosso la presente azione per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia, con conseguente corresponsione dei benefici previsti ex lege.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato la domanda della ricorrente chiedendone il rigetto, CP_1
ritenendo che il rischio cui è stata esposta la ricorrente durante la propria attività lavorativa non fosse idoneo a cagionare la malattia denunciata.
Inoltre, l' ha eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto della ricorrente alle prestazioni CP_1
economiche riconosciute ex lege, in quanto sarebbero trascorsi più di tre anni tra il primo
2 accertamento di spondilodiscopatia con la RM del 29.01.2019 e la domanda amministrativa del
6.7.2022.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale, la causa, viene ora in decisione, scaduti i termini per il deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La sig.ra ha dedotto di svolgere, da circa ventiquattro anni, sempre la medesima Pt_1
professione e le stesse mansioni di addetta alla movimentazione manuale di merci, movimentando anche pesi considerevoli ed effettuando operazioni ripetitive con assunzione di posture incongrue.
Le attività descritte dalla ricorrente sono state confermate dai testi escussi.
La sig.ra collega della ricorrente dal 2001 presso il magazzino IN di Persona_2
Figino, ha dichiarato: “Il lavoro della ricorrente, dalle 6.00 del mattino alle 14.00, iniziava con l'attività ai varchi, dove arrivavano i padroncini a ritirare i pacchi da consegnare, con la movimentazione dei pacchi e la loro identificazione con la pistola, che implicava lo spostamento manuale di diverse decine di pacchi di diverse grandezze e pesi. Sempre per caricare i pacchi sui mezzi dei padroncini, l'operatore poteva stare agli scivoli dai quali i pacchi scendevano, l'operatore doveva prenderli, etichettarli e sistemarli sul bancale con il quale poi venivano portati al padroncino. Tale attività lavorativa impegnava tutta la giornata lavorativa. Finito di caricare i pacchi sui mezzi dei padroncini ci si occupava dell'inventario, ovvero di “sparare” tutti i pacchi riposti sui bancali o a terra, dovendo movimentare gli stessi perché le etichette non sono sempre in vista. L'inventario andava poi controllato e se mancava qualche pacco bisognava andare a ricercarlo. Una volta chiuso l'inventario bisognava mettere a posto il magazzino e fare i picking per i padroncini, cioè, preparare i pacchi per ogni singolo camion. Anche nella fase finale della giornata bisognava tornare ai varchi. Ancora attualmente l'attività lavorativa della ricorrente si svolge come ho detto. L'unica cosa che è cambiata, perché la ricorrente non può più farla, ma non so dire da quando, è l'attività agli scivoli, tutto il resto è rimasto invariato. ADR: per un certo periodo all'incirca dal 2003 al 2010, la ricorrente faceva anche i turni di notte, durante i quali l'operatore sta nella
“gabbia valori” dove prepara le buste e i pacchi contenenti cose pesanti da fasciare e movimentare sui bancali. Si tratta dell'attività relativa ai “gratta e vinci”.
Il teste , attuale capo del personale del magazzino IN e collega della ricorrente Tes_1
dal 2004, ha dichiarato che: “La ricorrente lavorava nel turno della mattina dalle 05.00, per 8 ore e
3 si occupava un po' di tutto, cioè dello spostamento del collettame, della ricerca dei pacchi e dell'inventario. Queste attività vengono svolte manualmente e i pacchi sono tutti fra loro diversi per volume e per peso. Dopo qualche tempo, la ricorrente, intorno al 2016/2018, ha iniziato ad occuparsi anche del lavoro agli scivoli e ciò fino a tre /quattro anni fa. Poi ha avuto dei problemi per cui ha perso la sua forza e ha smesso di lavorare agli scivoli. Agli scivoli, infatti, per il tempo di circa due ore durante la mattina, scendevano tantissimi colli ed a un certo punto lei non ha più potuto lavorare. Attualmente la ricorrente continua a fare tutte le attività che ha sempre fatto, ma non si occupa più degli scivoli. ADR: la ricorrente, per un certo periodo che non so quantificare, ha fatto con me i turni di notte ed eravamo addetti alla “gabbia valori” dove movimentavamo tutte le buste dei valori e le scatole dei “gratta e vinci”. Si tratta di colli di un peso che può variare dai due ai cinque chili. ADR: per fare questo lavoro la ricorrente ed io movimentavamo anche fino a tremila colli a notte.”.
Al fine di effettuare la valutazione dei rischi cui è stata esposta la ricorrente, nonché del collegamento eziologico tra le attività svolte e l'insorgenza della patologia lamentata, è stato, quindi, dato corso alla C.T.U. medico legale richiesta dalla ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l' CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione ha evidenziato che: “In ambito medico-legale, la diagnosi di malattia professionale muscolo- scheletrica richiede la verifica di due elementi fondamentali:
• Una comprovata esposizione lavorativa alla movimentazione manuale dei carichi (MMC)
• La presenza, sul piano radiologico-clinico, di segni tipici della patologia denunciata.
Nel caso della IG.ra , l'esposizione professionale al rischio di sovraccarico biomeccanico si Pt_1
è protratta per un periodo estremamente lungo, stimabile in oltre 20 anni, ove ha svolto mansioni che hanno imposto attività fisicamente impegnative, in cui la movimentazione manuale di carichi, seppure non eccessivi (ma comunque va considerata anche la struttura fisica di un lavoratore di sesso femminile), comportavano anche ripetute torsioni del tronco e quindi posture incongrue.
L'anamnesi lavorativa dettagliata, ed il fatto che fosse impegnata in un meccanismo “tipo catena di montaggio”, non lasciava adito ad evitare tale condizione, senza periodi di riposo significativi.
Questo quadro evidenzia una costante e prolungata esposizione a un rischio di movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue, la cui durata di esposizione e le condizioni operative hanno trasformato un rischio potenzialmente gestibile in un carico biomeccanico cumulativo significativo, che ha superato la capacità di adattamento fisiologico del corpo della lavoratrice. Il
4 fatto che oggi sia stata sgravata di alcune mansioni, rappresenta una validazione, della gravosità delle mansioni stesse e del loro impatto sulla salute della lavoratrice. Tale scelta conferma che l'ambiente lavorativo ha imposto un rischio significativo, contribuendo direttamente alla compromissione della sua capacità fisica. La IG.ra presenta un quadro clinico-radiologico Pt_1 caratterizzato da degenerazioni discali in sede lombare e spondiloartrosi lombare. Contrariamente
a quanto sostenuto dall , le discopatie lombari, seppure solo quando giungono al grado di CP_1 ernia, rientrano tra le patologie riconosciute e incluse nelle tabelle . Nello specifico, il D.M. CP_1
10 ottobre 2023, alla voce n. 73, contempla tra le Malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale l'ernia discale lombare. Peraltro se anche non si volesse ricorrere a tale voce tabellare, trattandosi non di ernia lombare ma di spondiloartorosi discopatica lombare (che ne rappresenta comunque una premessa), si ritiene che il tipo di attività e gli esiti attuali siano tali da ammettere comunque una componente di patologia lavoro correlata, che può essere valutata nella misura del 7%. […]. Da quanto emerso dall'analisi dei dati a disposizione di può osservare che L ha sostenuto che il rischio lavorativo non fosse idoneo. Tuttavia, l'analisi CP_1 dell'anamnesi lavorativa hanno dimostrato una "costante esposizione alla mobilizzazione manuale di carichi e posture incongrue” L ha poi affermato che la malattia non fosse tabellata, CP_1 distinguendo le discopatie dalle ernie discali. Questa distinzione si ritiene non condizionante.
Come precedentemente illustrato, il D.M. 10 ottobre 2023, voce n. 73, include esplicitamente le
Malattie muscolo- scheletriche da sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale specificando ernia discale. La spondiloartrosi discopatia rappresenta una premessa a tale patologia. Pertanto, la patologia della IG.ra potrebbe quasi considerarsi una malattia Pt_1 professionale tabellata, ma se anche si volesse fare riferimento ad una malattia non tabellata, la descrizione dell'attività svolta può essere già significativa per provare una concausalità efficiente tra lavoro e patologia. L' obbiezione della predisposizione personale e alla degenerazione fisiologica legata all'invecchiamento, non può essere accolta. Si deve ammettere l'esistenza di una componente degenerativa correlata all'età della paziente, in particolare non si è considerata nella valutazione la listesi, tuttavia, l'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale. Questo significa che, pur in presenza di fattori costituzionali o legati all'età, l'attività lavorativa ha agito come concausa determinante, indispensabile per la manifestazione e la progressione della patologia al livello attuale di gravità. L'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale, che è naturalmente correlabile all'età della paziente, agendo come concausa determinante”.
Il dott. ha, quindi, concluso che “La IG.ra è affetta da patologia Per_3 Parte_1
5 muscolo-scheletrica: spondilo artrosi discopatica lombare. Le mansioni svolte dalla ricorrente, caratterizzate da movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, ha imposto un significativo e prolungato sovraccarico biomeccanico sulla colonna.
Il quadro clinico-radiologico della paziente, evidenziato da degenerazione discale lombare con spondiloartrosi lombare, trova una correlazione concausale con l'esposizione lavorativa.
Il grado di menomazione complessiva, correlabile alla malattia professionale è quantificato nel 7%
(sette per cento). La decorrenza di tale menomazione può essere identificata nell'epoca della domanda di malattia professionale, data in cui il quadro clinico era già presente e sintomatico, come attestato dalla documentazione clinica”.
Le suddette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni del dott. , Per_4
CTP , infatti, il dott. Profumo ha ribadito che: “Riguardo alla malattia tabellata o meno, CP_1 fermo restando l'errore materiale numerico, interpretabile come refuso, della voce citata, che si è correttamente modificata nella relazione definitiva in 73, si è esplicitamente specificato nell'elaborato peritale e lo ribadisco, visto che la Ctp insiste sul punto, che quanto scritto ha valore indipendentemente dalla tabellazione o meno della patologia. Al riguardo riporto per esteso quanto scritto a pag. 12 dell'elaborato peritale “se anche si volesse fare riferimento ad una malattia non tabellata, la descrizione dell'attività svolta può essere già significativa per provare una con causalità efficiente tra lavoro e patologia”. Nelle considerazioni medico legali si fa poi un riferimento alla possibile tabellazione della patologia e pure specificando che non si tratta di ernia ma di protrusioni, che ne rappresentano comunque la premessa, nella conclusioni, come si può notare, non si afferma che la patologia è tabellata ma si parla di concausalità con la mansione svolta, tutto ciò con la chiara intenzione di specificare che la valutazione si basa sull'analisi del nesso causale e non sulla presunzione normativa. Riguardo all'efficienza lesiva stupisce che si sostenga che la paziente non movimentava manualmente carichi. Il fatto che il datore di lavoro dichiari che la lavoratrice “non effettua alcuna movimentazione manuale dei carichi” occupandosi prevalentemente di "sparare i pacchi che passano sulla rulliera tramite lettore ottico", avvalora se mai quanto la paziente sostiene. La stessa TA fa un'implicita ammissione laddove usa il termine
“prevalentemente” che la Ctp la interpreta in un modo assai restrittivo ed ai fini di un disconoscimento del rischio Movimentare non significa caricare ma anche spostare e siccome il lavoro si svolgeva con un meccanismo continuo di passaggio di oggetti da “punzonare” su di uno scivolo, su cui venivano caricati e non certo in modo ordinato oggetti che passavano a ritmo continuo, è del tutto evidente che la paziente per fare questa operazione doveva spastarli/movimentarli e doveva fare delle torsioni del corpo, che costituiscono posture incongrue.
6 Questa attività si è svolta per il turno lavorativo ed è stata pluriennale. L'analisi dell'anamnesi lavorativa ha pertanto, ad avviso dello scrivente, dimostrato una costante esposizione alla mobilizzazione manuale di carichi e posture incongrue e pertanto, pure non rientrando in senso stretto nella malattie incluse in tabella, si ritiene concausalmente dipendente dall'attività svolta e per tale componente è stata valutata come non tabellata ma correlata e compatibile con le mansioni svolte .
L'obbiezione poi della predisposizione personale non può, a sua volta, essere accolta fermo restando che si è tenuto conto non di tutto il quadro clinico ma solo della componente lavoro correlata per esprimere i postumi.
Anche su questo punto ci si è già espressi nel corpo dell'elaborato peritale ma visto che si ritorna sul punto si riporta anche in questo caso quanto già scritto nelle relazione: “Si ammette l'esistenza di una componente degenerativa correlata all'età della paziente, in particolare non si è considerata nella valutazione la listesi, tuttavia, l'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale. Questo significa che, pur in presenza di fattori costituzionali o legati all'età, l'attività lavorativa ha agito come concausa determinante, indispensabile per la manifestazione e la progressione della patologia al livello attuale di gravità. L'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale, che è naturalmente correlabile all'età della paziente, agendo come concausa determinante”. Dal punto di vista giurisprudenziale la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (cfr. Cass. n. 19682/2003) e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti (così già Cass. n. 4736/1994).”.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
E ciò a maggior ragione, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 in cui il C.T.U. è stato convocato per chiarire alcuni punti della sua relazione.
7 Il dott. Profumo ha, infatti, ulteriormente, chiarito sia “le ragioni per le quali ha individuato la data della presentazione della domanda da parte della ricorrente, come momento di insorgenza della malattia”, sia “come la presenza di cisti ossee a livello femorale della paziente, non abbia alcun riflesso sull'indagine peritale”, ragione per la quale non ne ha tenuto conto.
Il CTU, infatti, ha precisato che, in casi come quello per cui è causa, di malattie degenerative, si possa individuare la domanda amministrativa come momento nel quale il soggetto inizia ad avere la consapevolezza che quel tipo di malattia può derivare dal lavoro, in quanto precedentemente la stessa non può dirsi “conclamata”.
Inoltre, continuando ad espletare un tipo di attività che ha un impatto sul sistema muscoloscheletrico, la malattia degenerativa subisce un'evoluzione peggiorativa fino a raggiungere un punto in cui viene “percepita” come invalidante e ricollegabile al lavoro e spinge il soggetto che ne soffre ad avviare l'iter assicurativo.
Nello stesso senso, del resto si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “14. La detta sentenza n. 576 del 2008 ricostruisce, con ampi riferimenti (a cui si rinvia), l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, rimarcando il "sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del '42", con l'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1; dà atto che in un primo momento la giurisprudenza ha interpretato l'espressione "verificarsi del danno", di cui all'art. 2947 c.c., comma 1, come riferita al danno che sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica ("non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la
"gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica""); rileva che la considerazione per cui in "tutta una serie di casi... la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi" e la preoccupazione di evitare che "l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione" sono alla base della elaborazione giurisprudenziale che è giunta a collocare il dies a quo nel "momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
puntualizza che ove non sia conoscibile la causa della malattia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, non essendo la malattia
8 "idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione"
La sentenza n. 576 del 2008 rifugge dal rischio di dare rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e àncora il citato termine a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, elementi entrambi verificabili dal giudice con apprezzamento di fatto al medesimo riservato. […] 17. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale […] e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 3477 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del
2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche […] Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso in ambito del risarcimento del danno differenziale, la CP_1
conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727
e 729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”. Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 maggio 2023, n.
13806.
Infine, come affermato da autorevole dottrina “si deve riconoscere che la giurisprudenza ha sempre inteso la conoscibilità come percezione soggettiva che il diretto interessato ha dei tre elementi
(malattia, raggiungimento del minimo indennizzabile, origine professionale), “o che potrebbe avere usando l'ordinaria diligenza”. E' quella che si dice oggettiva conoscibilità”(A. “La Per_5
manifestazione della malattia professionale dopo Cass. 13806/2023”, in Lavoro Diritti Europa, Rivista nuova del Diritto del Lavoro).
In ragione delle suesposte considerazioni, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, in quanto, pur se la presenza delle lesioni è stata accertata per la prima volta dalla RM del 2019, la conoscibilità, quale patologia eziologicamente collegata all'ambito lavorativo, è da ascrivere al momento della domanda di malattia professionale del 2022, come ritenuto anche dal CTU.
9 Deve, quindi, essere riconosciuta in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al 7% per la patologia muscolo-scheletrica: spondilo artrosi discopatica lombare, dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In accoglimento della domanda della ricorrente l deve, pertanto, essere condannato a CP_1
corrispondere ad essa, dalla data di deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale complessivamente riconosciuta del 7%.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L.
412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, al ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal
121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 3932/2024 R.G., promossa da contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (per patologia muscolo-scheletrica: spondilo artrosi discopatica lombare) sulla base della percentuale di danno quantificato nel 7%, dal giorno della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal
121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere alla ricorrente CP_1 le spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Stefano Ghibellini e Simona Capurro, antistatari.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
10 Genova, 20 novembre 2025
Il Giudice
NN EL
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro il Giudice monocratico, dr.ssa NN EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3932/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per mandato allegato al Parte_1 ricorso, dagli avv.ti Stefano Ghibellini e Simona Capurro, di Genova, presso lo studio del primo, in
Via R. Ceccardi, 1/15, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel Persona_1 ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane dell'Avvocatura Regionale INAIL di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76; - resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “il Tribunale voglia, previa fissazione di udienza di discussione ed, occorrendo, istruttoria, accertare: a) che la ricorrente è portatrice della malattia professionale di cui in premesse e che essa deve essere posta in relazione causale con l'attività lavorativa svolta dalla stessa;
b) che a seguito di tale malattia professionale alla ricorrente è derivata una invalidità per-manente pari al 12%, ovvero pari alla percentuale maggiore e/o minore meglio vista in corso di causa;
c) che la ricorrente è portatrice di tale malattia sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla data meglio vista in corso di causa;
e, per l'effetto, d) condannare l' in per-sona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad erogare alla ricorrente i CP_1 trattamenti di legge adeguati, con pagamento di eventuali ratei arretrati, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Conclusioni per “IN MERITO - Respingere il ricorso per prescrizione del diritto e per CP_1
infondatezza della domanda. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 06.09.2024, ha dedotto di svolgere, dal 2001, l'attività di Parte_1
addetta alla movimentazione manuale di merci, nel tempo passata alle dipendenze di diverse cooperative, presso il Magazzino Bartolini di Genova Fegino.
L'attività lavorativa dedotta, espletata tra il 2001 ed il 2003, consisteva nel controllare le etichette dei pacchi in arrivo al capannone, procedere al loro inventario e smistamento nei vari camion, e tali attività erano svolte per almeno 6/6,5 ore al giorno sulle 8 lavorative. Dal 2003 al 2010 la ricorrente ha dedotto di aver espletato la propria attività nel turno notturno, movimentando grossi pacchi delle lotterie istantanee c.d. gratta e vinci, mentre dal 2010 ad oggi, sarebbe tornata a svolgere l'attività sopra descritta, espletata tra il 2001 ed il 2003, con alcune limitazioni dal
2018/2019.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, le attività sopradescritte, svolte per molte ore della giornata lavorativa ed in maniera ripetuta per oltre vent'anni, le avrebbero importato sforzi eccessivi a carico della schiena, nonché l'assunzione di posture scorrette.
Infine, la sig.ra ha dedotto che il complesso delle attività lavorative sopradescritte le Pt_1
avrebbe cagionato la seguente patologia “spondilodiscopatia del tratto lombare con iniziali protusioni discali multiple”, dalla quale le deriverebbe un'invalidità permanente pari al 12%.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, la ricorrente, in data 5.7.2022, ha presentato all'Ente competente domanda per il riconoscimento della malattia professionale indicata.
La domanda è stata respinta, con provvedimento del 19.4.2023, poiché, secondo il rischio CP_1
lavorativo cui è stata esposta la ricorrente non sarebbe stato idoneo a provocare la malattia denunciata e per assenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata.
Concluso negativamente l'iter amministrativo, la ricorrente ha promosso la presente azione per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia, con conseguente corresponsione dei benefici previsti ex lege.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato la domanda della ricorrente chiedendone il rigetto, CP_1
ritenendo che il rischio cui è stata esposta la ricorrente durante la propria attività lavorativa non fosse idoneo a cagionare la malattia denunciata.
Inoltre, l' ha eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto della ricorrente alle prestazioni CP_1
economiche riconosciute ex lege, in quanto sarebbero trascorsi più di tre anni tra il primo
2 accertamento di spondilodiscopatia con la RM del 29.01.2019 e la domanda amministrativa del
6.7.2022.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale, la causa, viene ora in decisione, scaduti i termini per il deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La sig.ra ha dedotto di svolgere, da circa ventiquattro anni, sempre la medesima Pt_1
professione e le stesse mansioni di addetta alla movimentazione manuale di merci, movimentando anche pesi considerevoli ed effettuando operazioni ripetitive con assunzione di posture incongrue.
Le attività descritte dalla ricorrente sono state confermate dai testi escussi.
La sig.ra collega della ricorrente dal 2001 presso il magazzino IN di Persona_2
Figino, ha dichiarato: “Il lavoro della ricorrente, dalle 6.00 del mattino alle 14.00, iniziava con l'attività ai varchi, dove arrivavano i padroncini a ritirare i pacchi da consegnare, con la movimentazione dei pacchi e la loro identificazione con la pistola, che implicava lo spostamento manuale di diverse decine di pacchi di diverse grandezze e pesi. Sempre per caricare i pacchi sui mezzi dei padroncini, l'operatore poteva stare agli scivoli dai quali i pacchi scendevano, l'operatore doveva prenderli, etichettarli e sistemarli sul bancale con il quale poi venivano portati al padroncino. Tale attività lavorativa impegnava tutta la giornata lavorativa. Finito di caricare i pacchi sui mezzi dei padroncini ci si occupava dell'inventario, ovvero di “sparare” tutti i pacchi riposti sui bancali o a terra, dovendo movimentare gli stessi perché le etichette non sono sempre in vista. L'inventario andava poi controllato e se mancava qualche pacco bisognava andare a ricercarlo. Una volta chiuso l'inventario bisognava mettere a posto il magazzino e fare i picking per i padroncini, cioè, preparare i pacchi per ogni singolo camion. Anche nella fase finale della giornata bisognava tornare ai varchi. Ancora attualmente l'attività lavorativa della ricorrente si svolge come ho detto. L'unica cosa che è cambiata, perché la ricorrente non può più farla, ma non so dire da quando, è l'attività agli scivoli, tutto il resto è rimasto invariato. ADR: per un certo periodo all'incirca dal 2003 al 2010, la ricorrente faceva anche i turni di notte, durante i quali l'operatore sta nella
“gabbia valori” dove prepara le buste e i pacchi contenenti cose pesanti da fasciare e movimentare sui bancali. Si tratta dell'attività relativa ai “gratta e vinci”.
Il teste , attuale capo del personale del magazzino IN e collega della ricorrente Tes_1
dal 2004, ha dichiarato che: “La ricorrente lavorava nel turno della mattina dalle 05.00, per 8 ore e
3 si occupava un po' di tutto, cioè dello spostamento del collettame, della ricerca dei pacchi e dell'inventario. Queste attività vengono svolte manualmente e i pacchi sono tutti fra loro diversi per volume e per peso. Dopo qualche tempo, la ricorrente, intorno al 2016/2018, ha iniziato ad occuparsi anche del lavoro agli scivoli e ciò fino a tre /quattro anni fa. Poi ha avuto dei problemi per cui ha perso la sua forza e ha smesso di lavorare agli scivoli. Agli scivoli, infatti, per il tempo di circa due ore durante la mattina, scendevano tantissimi colli ed a un certo punto lei non ha più potuto lavorare. Attualmente la ricorrente continua a fare tutte le attività che ha sempre fatto, ma non si occupa più degli scivoli. ADR: la ricorrente, per un certo periodo che non so quantificare, ha fatto con me i turni di notte ed eravamo addetti alla “gabbia valori” dove movimentavamo tutte le buste dei valori e le scatole dei “gratta e vinci”. Si tratta di colli di un peso che può variare dai due ai cinque chili. ADR: per fare questo lavoro la ricorrente ed io movimentavamo anche fino a tremila colli a notte.”.
Al fine di effettuare la valutazione dei rischi cui è stata esposta la ricorrente, nonché del collegamento eziologico tra le attività svolte e l'insorgenza della patologia lamentata, è stato, quindi, dato corso alla C.T.U. medico legale richiesta dalla ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l' CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione ha evidenziato che: “In ambito medico-legale, la diagnosi di malattia professionale muscolo- scheletrica richiede la verifica di due elementi fondamentali:
• Una comprovata esposizione lavorativa alla movimentazione manuale dei carichi (MMC)
• La presenza, sul piano radiologico-clinico, di segni tipici della patologia denunciata.
Nel caso della IG.ra , l'esposizione professionale al rischio di sovraccarico biomeccanico si Pt_1
è protratta per un periodo estremamente lungo, stimabile in oltre 20 anni, ove ha svolto mansioni che hanno imposto attività fisicamente impegnative, in cui la movimentazione manuale di carichi, seppure non eccessivi (ma comunque va considerata anche la struttura fisica di un lavoratore di sesso femminile), comportavano anche ripetute torsioni del tronco e quindi posture incongrue.
L'anamnesi lavorativa dettagliata, ed il fatto che fosse impegnata in un meccanismo “tipo catena di montaggio”, non lasciava adito ad evitare tale condizione, senza periodi di riposo significativi.
Questo quadro evidenzia una costante e prolungata esposizione a un rischio di movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue, la cui durata di esposizione e le condizioni operative hanno trasformato un rischio potenzialmente gestibile in un carico biomeccanico cumulativo significativo, che ha superato la capacità di adattamento fisiologico del corpo della lavoratrice. Il
4 fatto che oggi sia stata sgravata di alcune mansioni, rappresenta una validazione, della gravosità delle mansioni stesse e del loro impatto sulla salute della lavoratrice. Tale scelta conferma che l'ambiente lavorativo ha imposto un rischio significativo, contribuendo direttamente alla compromissione della sua capacità fisica. La IG.ra presenta un quadro clinico-radiologico Pt_1 caratterizzato da degenerazioni discali in sede lombare e spondiloartrosi lombare. Contrariamente
a quanto sostenuto dall , le discopatie lombari, seppure solo quando giungono al grado di CP_1 ernia, rientrano tra le patologie riconosciute e incluse nelle tabelle . Nello specifico, il D.M. CP_1
10 ottobre 2023, alla voce n. 73, contempla tra le Malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale l'ernia discale lombare. Peraltro se anche non si volesse ricorrere a tale voce tabellare, trattandosi non di ernia lombare ma di spondiloartorosi discopatica lombare (che ne rappresenta comunque una premessa), si ritiene che il tipo di attività e gli esiti attuali siano tali da ammettere comunque una componente di patologia lavoro correlata, che può essere valutata nella misura del 7%. […]. Da quanto emerso dall'analisi dei dati a disposizione di può osservare che L ha sostenuto che il rischio lavorativo non fosse idoneo. Tuttavia, l'analisi CP_1 dell'anamnesi lavorativa hanno dimostrato una "costante esposizione alla mobilizzazione manuale di carichi e posture incongrue” L ha poi affermato che la malattia non fosse tabellata, CP_1 distinguendo le discopatie dalle ernie discali. Questa distinzione si ritiene non condizionante.
Come precedentemente illustrato, il D.M. 10 ottobre 2023, voce n. 73, include esplicitamente le
Malattie muscolo- scheletriche da sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale specificando ernia discale. La spondiloartrosi discopatia rappresenta una premessa a tale patologia. Pertanto, la patologia della IG.ra potrebbe quasi considerarsi una malattia Pt_1 professionale tabellata, ma se anche si volesse fare riferimento ad una malattia non tabellata, la descrizione dell'attività svolta può essere già significativa per provare una concausalità efficiente tra lavoro e patologia. L' obbiezione della predisposizione personale e alla degenerazione fisiologica legata all'invecchiamento, non può essere accolta. Si deve ammettere l'esistenza di una componente degenerativa correlata all'età della paziente, in particolare non si è considerata nella valutazione la listesi, tuttavia, l'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale. Questo significa che, pur in presenza di fattori costituzionali o legati all'età, l'attività lavorativa ha agito come concausa determinante, indispensabile per la manifestazione e la progressione della patologia al livello attuale di gravità. L'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale, che è naturalmente correlabile all'età della paziente, agendo come concausa determinante”.
Il dott. ha, quindi, concluso che “La IG.ra è affetta da patologia Per_3 Parte_1
5 muscolo-scheletrica: spondilo artrosi discopatica lombare. Le mansioni svolte dalla ricorrente, caratterizzate da movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, ha imposto un significativo e prolungato sovraccarico biomeccanico sulla colonna.
Il quadro clinico-radiologico della paziente, evidenziato da degenerazione discale lombare con spondiloartrosi lombare, trova una correlazione concausale con l'esposizione lavorativa.
Il grado di menomazione complessiva, correlabile alla malattia professionale è quantificato nel 7%
(sette per cento). La decorrenza di tale menomazione può essere identificata nell'epoca della domanda di malattia professionale, data in cui il quadro clinico era già presente e sintomatico, come attestato dalla documentazione clinica”.
Le suddette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni del dott. , Per_4
CTP , infatti, il dott. Profumo ha ribadito che: “Riguardo alla malattia tabellata o meno, CP_1 fermo restando l'errore materiale numerico, interpretabile come refuso, della voce citata, che si è correttamente modificata nella relazione definitiva in 73, si è esplicitamente specificato nell'elaborato peritale e lo ribadisco, visto che la Ctp insiste sul punto, che quanto scritto ha valore indipendentemente dalla tabellazione o meno della patologia. Al riguardo riporto per esteso quanto scritto a pag. 12 dell'elaborato peritale “se anche si volesse fare riferimento ad una malattia non tabellata, la descrizione dell'attività svolta può essere già significativa per provare una con causalità efficiente tra lavoro e patologia”. Nelle considerazioni medico legali si fa poi un riferimento alla possibile tabellazione della patologia e pure specificando che non si tratta di ernia ma di protrusioni, che ne rappresentano comunque la premessa, nella conclusioni, come si può notare, non si afferma che la patologia è tabellata ma si parla di concausalità con la mansione svolta, tutto ciò con la chiara intenzione di specificare che la valutazione si basa sull'analisi del nesso causale e non sulla presunzione normativa. Riguardo all'efficienza lesiva stupisce che si sostenga che la paziente non movimentava manualmente carichi. Il fatto che il datore di lavoro dichiari che la lavoratrice “non effettua alcuna movimentazione manuale dei carichi” occupandosi prevalentemente di "sparare i pacchi che passano sulla rulliera tramite lettore ottico", avvalora se mai quanto la paziente sostiene. La stessa TA fa un'implicita ammissione laddove usa il termine
“prevalentemente” che la Ctp la interpreta in un modo assai restrittivo ed ai fini di un disconoscimento del rischio Movimentare non significa caricare ma anche spostare e siccome il lavoro si svolgeva con un meccanismo continuo di passaggio di oggetti da “punzonare” su di uno scivolo, su cui venivano caricati e non certo in modo ordinato oggetti che passavano a ritmo continuo, è del tutto evidente che la paziente per fare questa operazione doveva spastarli/movimentarli e doveva fare delle torsioni del corpo, che costituiscono posture incongrue.
6 Questa attività si è svolta per il turno lavorativo ed è stata pluriennale. L'analisi dell'anamnesi lavorativa ha pertanto, ad avviso dello scrivente, dimostrato una costante esposizione alla mobilizzazione manuale di carichi e posture incongrue e pertanto, pure non rientrando in senso stretto nella malattie incluse in tabella, si ritiene concausalmente dipendente dall'attività svolta e per tale componente è stata valutata come non tabellata ma correlata e compatibile con le mansioni svolte .
L'obbiezione poi della predisposizione personale non può, a sua volta, essere accolta fermo restando che si è tenuto conto non di tutto il quadro clinico ma solo della componente lavoro correlata per esprimere i postumi.
Anche su questo punto ci si è già espressi nel corpo dell'elaborato peritale ma visto che si ritorna sul punto si riporta anche in questo caso quanto già scritto nelle relazione: “Si ammette l'esistenza di una componente degenerativa correlata all'età della paziente, in particolare non si è considerata nella valutazione la listesi, tuttavia, l'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale. Questo significa che, pur in presenza di fattori costituzionali o legati all'età, l'attività lavorativa ha agito come concausa determinante, indispensabile per la manifestazione e la progressione della patologia al livello attuale di gravità. L'esposizione al rischio lavorativo ha verosimilmente accentuato, accelerato e aggravato il fisiologico processo degenerativo discale, che è naturalmente correlabile all'età della paziente, agendo come concausa determinante”. Dal punto di vista giurisprudenziale la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (cfr. Cass. n. 19682/2003) e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti (così già Cass. n. 4736/1994).”.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
E ciò a maggior ragione, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 in cui il C.T.U. è stato convocato per chiarire alcuni punti della sua relazione.
7 Il dott. Profumo ha, infatti, ulteriormente, chiarito sia “le ragioni per le quali ha individuato la data della presentazione della domanda da parte della ricorrente, come momento di insorgenza della malattia”, sia “come la presenza di cisti ossee a livello femorale della paziente, non abbia alcun riflesso sull'indagine peritale”, ragione per la quale non ne ha tenuto conto.
Il CTU, infatti, ha precisato che, in casi come quello per cui è causa, di malattie degenerative, si possa individuare la domanda amministrativa come momento nel quale il soggetto inizia ad avere la consapevolezza che quel tipo di malattia può derivare dal lavoro, in quanto precedentemente la stessa non può dirsi “conclamata”.
Inoltre, continuando ad espletare un tipo di attività che ha un impatto sul sistema muscoloscheletrico, la malattia degenerativa subisce un'evoluzione peggiorativa fino a raggiungere un punto in cui viene “percepita” come invalidante e ricollegabile al lavoro e spinge il soggetto che ne soffre ad avviare l'iter assicurativo.
Nello stesso senso, del resto si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “14. La detta sentenza n. 576 del 2008 ricostruisce, con ampi riferimenti (a cui si rinvia), l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, rimarcando il "sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del '42", con l'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1; dà atto che in un primo momento la giurisprudenza ha interpretato l'espressione "verificarsi del danno", di cui all'art. 2947 c.c., comma 1, come riferita al danno che sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica ("non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la
"gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica""); rileva che la considerazione per cui in "tutta una serie di casi... la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi" e la preoccupazione di evitare che "l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione" sono alla base della elaborazione giurisprudenziale che è giunta a collocare il dies a quo nel "momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
puntualizza che ove non sia conoscibile la causa della malattia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, non essendo la malattia
8 "idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione"
La sentenza n. 576 del 2008 rifugge dal rischio di dare rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e àncora il citato termine a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, elementi entrambi verificabili dal giudice con apprezzamento di fatto al medesimo riservato. […] 17. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale […] e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 3477 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del
2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche […] Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso in ambito del risarcimento del danno differenziale, la CP_1
conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727
e 729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”. Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 maggio 2023, n.
13806.
Infine, come affermato da autorevole dottrina “si deve riconoscere che la giurisprudenza ha sempre inteso la conoscibilità come percezione soggettiva che il diretto interessato ha dei tre elementi
(malattia, raggiungimento del minimo indennizzabile, origine professionale), “o che potrebbe avere usando l'ordinaria diligenza”. E' quella che si dice oggettiva conoscibilità”(A. “La Per_5
manifestazione della malattia professionale dopo Cass. 13806/2023”, in Lavoro Diritti Europa, Rivista nuova del Diritto del Lavoro).
In ragione delle suesposte considerazioni, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, in quanto, pur se la presenza delle lesioni è stata accertata per la prima volta dalla RM del 2019, la conoscibilità, quale patologia eziologicamente collegata all'ambito lavorativo, è da ascrivere al momento della domanda di malattia professionale del 2022, come ritenuto anche dal CTU.
9 Deve, quindi, essere riconosciuta in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al 7% per la patologia muscolo-scheletrica: spondilo artrosi discopatica lombare, dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In accoglimento della domanda della ricorrente l deve, pertanto, essere condannato a CP_1
corrispondere ad essa, dalla data di deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale complessivamente riconosciuta del 7%.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L.
412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, al ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal
121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 3932/2024 R.G., promossa da contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta (per patologia muscolo-scheletrica: spondilo artrosi discopatica lombare) sulla base della percentuale di danno quantificato nel 7%, dal giorno della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal
121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere alla ricorrente CP_1 le spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Stefano Ghibellini e Simona Capurro, antistatari.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
10 Genova, 20 novembre 2025
Il Giudice
NN EL
11