Sentenza 23 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2004, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CE, elettivamente domiciliata in ROMA via ANTONIO GENOVESI N 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che la difende unitamente all'avvocato ITALO MAGGIONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL SA, LL NA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che li difende unitamente all'avvocato MARIO ZACCONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1871/00 della corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato VALENSISE Carolina, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6/6/84 le sorelle EL SA e EL NN MA convenivano davanti al Tribunale di Vigevano la zia, OS PI e, deducendo di avere acquistato da costei, con scrittura privata 5/2/84,un terreno al prezzo di due milioni di lire, e che la zia si rifiutava di stipulare l'atto pubblico di vendita, chiedevano sentenza sostitutiva del trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La OS, costituitasi, opponeva che al momento dell'atto era in stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c., come risultava dalle diagnosi di specialisti in psichiatria e dalla copiosa documentazione medica che produceva, attestante numerosi ricoveri ospedalieri da lei sofferti anche in epoca immediatamente precedente e successiva alla sottoscrizione dell'atto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento del danno.
All'esito dell'istruttoria, durante la quale venivano assunte prove orali ed espletate tre consulenze tecniche d'ufficio, di cui due medico-legali, il Tribunale, con sentenza 16/1-10/4/96, in accoglimento della domanda delle attrici, disponeva il trasferimento in loro favore della proprietà del terreno, rigettando la riconvenzionale.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano che, valutate nuovamente le risultanze probatorie, e ritenute le stesse insufficienti a provare con tranquillante certezza che,al momento della redazione dell'attoria OS versasse in stato di incapacità naturale, con sentenza 22/2-11/7/2000, rigettava l'appello proposto da OS CA, nella qualità di tutrice della sorella US, nel frattempo dichiarata interdetta con sentenza del Tribunale di Vigevano del 10/7- 21/8/90. Contro la sentenza la OS CA ha proposto ricorso per Cassazione per due motivi.
Hanno resistito con controricorso, illustrato anche da una memoria, EL NN MA e CC IC IC AT, nella qualità di erede di EL SA, nel frattempo deceduta. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Col primo motivo si denuncia omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 428 c.c. per avere la sentenza ritenuto che non era stato sufficientemente provato lo stato di incapacità della convenuta al momento della redazione della scrittura privata. In particolare, la ricorrente si duole che il giudice d'appello:
a) nel contrasto tra le due consulenze tecniche d'ufficio, anziché disporre, come da lei richiesto, una terza consulenza, abbia dato rilievo preferenziale alla seconda consulenza C.T.U., espletata dal prof. Mille a distanza di anni dalla redazione della scrittura, invece che alla prima C.T.U., redatta dal prof. VA, che non solo era stata espletata in epoca prossima alla redazione della scrittura, ma era stata condivisa e confermata da tutti gli altri medici che avevano avuto in cura la OS;
b) ritenendo il contratto concluso dalla OS in un periodo di lucido intervallo, coincidente con una delle fasi di remissione della malattia di cui da anni era affetta, il predetto giudice non solo abbia disatteso quanto affermato dalla consulenza VA (e cioè che anche nei periodi di remissione era escluso che la OS fosse capace di intendere e di volere), ma non abbia considerato con particolare rilievo le condizioni immediatamente antecedenti e successive alla sottoscrizione dell'atto, quali risultanti dalla certificazione di ospedali e cliniche e, in particolare, dal certificato del dott. Magazzini, medico curante della OS:
Col secondo motivo si denuncia omesso ed inadeguato esame della prova testimoniale e delle altre risultanze probatorie, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente preso in esame la deposizione del teste MA, benché questi, quale coniuge di una delle attrici in regime di comunione dei beni, versasse in condizioni di incapacità a testimoniare;
e, inoltre, per non aver tenuto conto delle deposizione dei testi ON, LL e OS CA, dalle quali emergeva che la OS US, nel periodo in cui era stato concluso il contratto, versava in condizioni mentali tali da ritenere di avere trasferito alle nipoti solo il passaggio, e non la proprietà del terreno;
infine, per non avere considerato l'esiguità del prezzo in relazione al valore del terreno e la malafede delle attrici.
2^ - Entrambi i motivi vanno disattesi concretandosi, in relazione all'articolata, puntuale e logica motivazione della sentenza, in censure di puro merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
La conclusione a cui la Corte territoriale è pervenuta, e cioè che da parte della convenuta non era stata raggiunta la prova tranquillante che, al momento della sottoscrizione della scrittura 5/2/84 la stessa versava in condizioni di incapacità di intendere e di volere, in quanto la malattia di cui da tempo soffriva la donna (nevrosi ipocondriaca, sindrome depressiva, sindrome depressivo ansiosa, psicosi depressiva) e che ne determinava i periodici ricoveri in cliniche ed ospedali, era caratterizzata da fasi acute alternate a periodi di remissione, per cui non si poteva escludere che l'atto fosse stato concluso in un momento di lucido intervallo, è, infatti, non solo aderente alla realtà processuale ma sorretta da ragioni più che adeguate sul piano logico.
In particolare, la preferenza accordata alla seconda, anziché alla prima C.T.U., lungi dall'essere immotivata, risulta frutto di un attento e ragionato esame dei due elaborati, che ha indotto il giudicante a ritenere, in sede di comparazione tra le due perizie, che, mentre le conclusioni del prof. Mille apparivano sorrette da una "completa, organica ed esauriente motivazione", non altrettanto poteva dirsi per quelle del prof. VA, che non aveva fornito spiegazione convincente del perché, pur ammettendo l'alternarsi di fasi acute e fasi di remissione della malattia, la OS doveva, secondo lui, ritenersi "verosimilmente" non consapevole al momento della redazione dell'atto.
Attentamente considerate risultano anche le condizioni della OS nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sottoscrizione dell'atto, ed indicate chiaramente e diffusamente le ragioni per le quali, ad avviso del giudicante, ne' le une ne' le altre dimostravano, con tranquillante certezza, che la OS non fosse, nel momento in cui concluse il contratto, capace di intendere e di volere.
Parimenti risultano esaminate la prova testimoniale e le altre risultanze probatorie, prendendo in considerazione, quanto alla prima, non solo le deposizioni dei testi indicati dalla ricorrente, ma anche quelle degli altri testi, tra cui quella, ritenuta determinante - e dalla ricorrente non contestata - del teste PO (il quale, "estraneo alle parti in causa", aveva "dettagliatamente narrato le circostanze concrete in cui si era perfezionato il contratto"), mentre non decisiva è stata ritenuta la deposizione del teste MA (di cui, peraltro, non risulta essere stata tempestivamente eccepita l'incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.). Anche la perizia sul valore dell'immobile è stata esaminata, ed indicate le ragioni per le quali, nell'ambito della complessiva valutatone delle prave, le considerazioni svolte dall'ausiliare non potevano ritenersi determinanti in ordine allo stato di incapacità della OS.
Infine, la mancanza di prova rilevata dalla sentenza in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all'art. 643 c.p.,costituisce ragione più che adeguata, ancorché implicita, per giustificare la ritenuta irrilevanza della malafede. Consegue il rigetto del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004