Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01445/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2017, proposto da
Comune di Andrano, Comune di Botrugno, Comune di Castro, Comune di Cutrofiano, Comune di Diso, Comune di Giurdignano, Comune di Maglie, Comune di Minervino, Comune di Muro Leccese, Comune di Nociglia, Comune di Ortelle, Comune di Otranto, Comune di Poggiardo, Comune di San Cassiano, Comune di Sanarica, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Scorrano, Comune di Spongano, Comune di Surano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Leccisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Corte dei Castromediano 4;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Liberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale A. Moro n.1;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 382 del 24.3.2017, avente ad oggetto “ LR n. 24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Nomina Commissario ”;
- della nota prot. 0004275 del 6.4.2017 della Regione Puglia;
- della nota prot. 65 del 2.2.2017 dell'Assessore Ambiente della Regione Puglia;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorché non conosciuti, ivi compresi i verbali di incontro tra i rappresentanti della Regione Puglia e dell'ARO 7/LE presso la Regione aventi ad oggetto le attività delle ARO commissariate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di trasposizione da ricorso straordinario al Capo dell Stato, i Comuni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 382 del 24.3.2017, avente ad oggetto “ LR n. 24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Nomina Commissario ”.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200, co. 4, D. Lgs. n. 152/2006; 14 e 14 bis della L.R. 24/2012. Eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200, co. 4, D. Lgs. n. 52/2006, 14 e 14 bis L.R. 24/2012, nonché degli artt. 2, 3, 7, 8, 10 e 10 bis Legge 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200, co. 4, D. Lgs. 152/2006 e 14 bis L.R. n. 24/2012, dell’art. 2 Legge 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere sotto vari profili; 4) illegittimità comunitaria e costituzionale.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 2.8.2022 la Regione Puglia ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile, a seguito della DGR n. 526/2021, emessa dalla Regione all’esito del riesame della situazione fattuale e normativa esistente al momento dell’emanazione dell’atto impugnato.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile.
2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ la sopravvenuta carenza di interesse sussiste ogni qual volta sopravviene, dopo la proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, un ostacolo in punto di diritto o di fatto che impedisce al ricorrente di ricevere, tramite l'azione processuale instaurata, soddisfazione alla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Verificatasi e rilevata la sopravvenienza, il giudice non può che prendere atto di essa e fermare il giudizio nello stato in cui si trova, dichiarando l'improcedibilità del ricorso ” (TAR Milano, III, 17.5.2022, n. 1147. Cfr. altresì la giurisprudenza ivi citata).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, vi è in atti DGR n. 526/21 del 29.3.2021 (depositata dalla Regione in data 10.6.2022), con la quale la Regione, all’esito di una rinnovata istruttoria, ha accertato la permanenza di profili di criticità nelle procedure di affidamento ai vari AA.R.O. del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
A seguito di tale istruttoria, la Regione ha deliberato di prorogare lo stato di commissariamento di una serie di AA.R.O, tra cui quello all’interno del quale si inseriscono i Comuni odierni ricorrenti.
2.3. Orbene, tale Delibera, in quanto emessa all’esito di una rinnovata istruttoria, deve ritenersi sostitutiva della precedente DGR n. 382/17, oggetto di impugnativa.
Ne consegue che nessuna utilità gli odierni ricorrenti possono conseguire dall’accoglimento dell’odierno ricorso, in quanto la vicenda in esame è ora disciplinata non più dall’atto originariamente impugnato (DGR n. 382/17), ma dalla suddetta DGR n. 526/21 del 29.3.2021, non oggetto di impugnativa, e divenuta inoppugnabile, essendo decorso il relativo termine.
2.4. Per tali ragioni, difetta in capo ai ricorrenti l’interesse attuale alla coltivazione di un giudizio dal quale – per le ragioni testé esposte – essi non possono conseguire alcuna utilità, né presente né futura.
3. Ne consegue la declaratora di improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dei ricorrenti.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggettodi giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO