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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2077/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Lavermicocca -appellante- Parte_1 contro
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Facci -appellato- Controparte_1
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2633/2022 del 25/10/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 2633.2022 pubblicata il 25.10.2022, non notificata, per la parte oggetto del presente gravame e quindi rispetto agli importi solo parzialmente riconosciuti:
NEL MERITO
1)Dichiarare tenuto e condannare l'ing. a pagare al sig. la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 35.526,40, rispetto alla somma di € 15.162,16 riconosciuta nella sentenza di primo grado, e quindi per la condanna al pagamento della ulteriore somma di € 20.364,24 a titolo di restituzione del corrispettivo versato a fronte del mancato adempimento contrattuale con riferimento al preventivo in data 1.7.2016 o la maggiore o minore somma che risultasse dovuta, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento il 31.12.2017 al saldo o in subordine dalla messa in mora in data 29.3.2019.
2) Dichiarare tenuto e condannare l'ing. a pagare al sig. a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento contrattuale, sia la somma di euro 12.909,96 a titolo di mancata detrazione fiscale per l'anno 2017, sia l'intera somma di € 2.409,90, riconosciuta solo pagina 1 di 8 parzialmente in primo grado per l'importo di € 1.182,00 e, quindi, a tale titolo, la condanna per il pagamento del residuo importo di € 1.227,90 per le spese sostenute dal sig. o la maggiore o Pt_1 minore somma che risultasse dovuta, oltre interessi legali.
3) Dichiarare tenuto e condannare l'ing. al pagamento dei compensi professionali Controparte_1 relativi ad entrambi i giudizi di primo e secondo grado ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, oltre le spese generali ed il contributo unificato, oltre alla condanna all'integrale corresponsione delle spese della Consulenza tecnica d'ufficio relativa sia al primo che al secondo incarico ed alle spese di Consulenza tecnica di parte”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
In via principale nel merito: rigettare integralmente il gravame proposto dall'appellante sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto rispetto a tutti i motivi formulati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2633/2022 del Tribunale di Bologna (Giudice dott.ssa Cinzia Gamberini), pronunciata e pubblicata in data 25 ottobre 2022 all'esito del procedimento R.G.n. 12553/2019.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna l'ing. Parte_1 per sentire accertare l'inadempimento del convenuto al contratto di opera Controparte_1 professionale inter partes, la risoluzione dello stesso, la condanna alla restituzione delle somme pagategli e il risarcimento dei danni conseguenti l'inadempimento.
Sosteneva l'attore: -che nel mese di luglio 2016 aveva conferito al convenuto professionista l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, dell'immobile residenziale sito in Dozza (BO), Via Nuova Sabbioso n. 35 per un compenso di € 28.000,00 oltre accessori, scontato di € 8.500,00 e comprensivo di progettazione e la direzione lavori architettonica, preliminare, definitiva ed esecutiva (esclusa la direzione dei lavori per le finiture interne); -che provvedeva a versare all'ing. la somma complessiva di € CP_1 35.526,40 accessori compresi, mediante n. 4 versamenti (doc. n. 3), equivalente all'intero importo preventivato, con il saldo al 31.12.2017; -che l'intervento edilizio oggetto dell'incarico in oggetto si rivelava irrealizzabile in quanto non conforme alle norme edilizie del Comune di Dozza;
-che il professionista sottoponeva all'attore un nuovo elaborato architettonico (anche questo poi ritenuto non realizzabile), non in variante al progetto iniziale risultando una nuova ipotesi non esecutiva, peraltro di non gradimento del committente e che avrebbe comportato nuovi ulteriori adempimenti burocratici, con la conseguenza che l'opera non si sarebbe potuta avviare entro l'anno 2017, con la perdita della detrazione fiscale per quell'anno ed ulteriori maggiori oneri;
-che in data 29/01/2018, venuto meno il rapporto fiduciario, revocava l'incarico; -che comunque nonostante il pagamento delle somme convenute, il professionista non gli consegnava il progetto esecutivo dell'interventi edilizio munito della relativa certificazione di asseverazione e il progetto-verifica termo-igrometrica per la compilazione della pratica Enea (Ecobonus); -che il convenuto non provvedeva a restituire quanto versatogli, oltre il chiesto risarcimento danni.
pagina 2 di 8 Si costituiva il convenuto , che contestava la domanda attorea di cui richiedeva il Controparte_1 rigetto;
in via riconvenzionale, richiedeva il pagamento delle prestazioni professionali eseguite per le quali non aveva ricevuto il compenso, relative al progetto predisposto in data 24.11.2017.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2633/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 12553/2019, dichiarava la risoluzione del contratto d'opera professionale tra e;
Parte_1 Controparte_1 condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.344,16, oltre interessi;
compensava per metà le spese di lite, ponendo la residua metà a carico del convenuto;
poneva a carico di entrambe le parti per la metà le spese di CTU.
Il Tribunale, sulla scorta della disposta CTU, rilevava che il primo progetto di ristrutturazione edilizia elaborato dall'ing. non era realizzabile, in quanto l'ampliamento fronteggiante la strada CP_1 risultava contrario alle norme del Codice della Strada;
ne risultava che l'attore aveva diritto alla restituzione di quanto corrisposto per le prestazioni eseguite dal professionista relative al primo progetto.
Riguardo alla seconda ipotesi progettuale, ritenuto dalla CTU conforme alle disposizioni in vigore e ritenuta accettabile dalla committenza con modifiche (dal professionista però ritenute “non praticabili”), il Tribunale rilevava che la stessa, ammissibile e realizzabile dava diritto al compenso a favore del professionista.
Il Tribunale, operata la compensazione nei rapporti di dare/avere tra l'attore e il convenuto, secondo le risultanze della CTU, determinava in € 15,162,16 quale somma dovuta al in restituzione da Pt_1 parte del . CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova.
Il Tribunale infine riconosceva all'attore il diritto ad ottenere la somma di € 530,00 per spese di segreteria versata al Circondario Imolese per l'ottenimento della autorizzazione sismica, la somma di € 32,00 per bolli, la somma di € 520,00 per la relazione tecnica dell'arch. e la somma di € Per_1
100,00 per diritti di segreteria per il pre-parere urbanistico da cui era emersa la irrealizzabilità del primo progetto.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in Parte_1 primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza assegnazione dei termini con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La Corte esamina congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, il primo ed il secondo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui riconosce solo parzialmente il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto corrisposto per il contratto d'opera professionale risolto per inadempimento del professionista, a causa di una attività professionale relativo ad un progetto del tutto inutilizzabile in quanto irrealizzabile, e comunque non consegnato.
pagina 3 di 8 Sostiene l'appellante che avendo la pronuncia di risoluzione del contratto inter partes valenza costitutiva, con effetti retroattivi, nessun compenso può spettare al professionista, con conseguente diritto del committente a ricevere l'intera somma versata;
pertanto nessuna somma poteva essergli riconosciuta per l'ipotesi progettuale architettonica del 24.11.2017 anche se la stessa, al momento in cui era stata redatta e sottoposta alla committenza, risultava ammissibile e realizzabile.
Con il secondo motivo di impugnazione,, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui riconosce al professionista la spettanza del compenso per la seconda ipotesi progettuale “senza che fossero state concordate formalmente le caratteristiche architettoniche di tale differente soluzione progettuale e senza che fosse stato formulato un nuovo preventivo e concluso un nuovo contratto, attesa la risoluzione di quello precedente del quale la nuova prestazione non poteva più fare parte.”
Le doglianze sono infondate.
Secondo quanto statuito dalla S.C. “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente” (Cass. n. 8014/2012; Cass. n. 18342/2019), per cui il professionista incaricato, “nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.” (ex multis, Cass. n. 3686/2021; Cass. n. 1214/2017; Cass. n. 14759/2016) ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni.
Inoltre, “sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (Cass. n. 8058/2023)
In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte rileva che, come condivisibilmente statuito dal primo giudice e in conseguenza della risoluzione del contratto d'opera professionale inter partes, nessun compenso può essere riconosciuto al professionista che ha redatto un progetto non degno di approvazione da parte delle Autorità comunali, per contrasto, secondo quanto accertato dalla CTU disposta dal primo giudice, con il Regolamento di attuazione del Codice della strada, art.26, in quanto l'intervento “si trovava all'interno della fascia di rispetto stradale dei 20m (All.10). (cfr. CTU ing.
) Persona_2
pagina 4 di 8 Diversamente, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice, al professionista può essere riconosciuto il diritto al compenso per la seconda ipotesi progettuale, quella datata 24/11/2018 che al momento in cui è stata redatta risultava ammissibile e realizzabile secondo la condivisa conclusione della CTU, per cui “il progetto di ristrutturazione edilizia del 24/11/2017 era conforme alle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Dozza vigenti all'epoca” che, peraltro aveva avuto il beneplacito della committenza (cfr. mail del 27/01/2018, pur con alcune richieste di modifiche che, però, venivano ritenute non praticabili dall'ing. (doc. 9 fascicolo ) e che CP_1 CP_1 provocavano la revoca da parte del dell'incarico al professionista (doc. 7 fascicolo Pt_1
). CP_1
E' evidente quindi, secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice che nonostante il mancato recepimento delle varianti al secondo progetto richieste dalla committenza, giustificate dal professionista dalla contrarietà delle stesse alla normativa applicabile, il tecnico, avendo redatto un progetto formalmente conforme alla strumentazione urbanistica, ha diritto a ricevere il compenso, anche in difetto del gradimento della committenza, e nella misura accertata dal primo giudice.
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto conforme alla normativa vigente ratione temporis la seconda progettazione predisposta dall'ing. e per la quale gli ha riconosciuto i compensi così come determinati CP_1 dalla disposta CTU.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto si legge nella CTU, le cui conclusioni sono condivise dalla Corte per puntualità, precisione, conseguenzialità ed assenza di contraddizioni, “tale progetto, depositato in data 29.11.2017 allegato a richiesta di preparere, ottiene parere positivo con alcune prescrizioni. Da questo si deduce che se il dà parere positivo sul progetto depositato, questo doveva essere conforme alle norme CP_2 urbanistiche ed edilizie del (cfr. CTU ing. ) Parte_2 Per_2
Le soprariportate conclusioni risultano altresì confermate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni dell'arch. CTP dell'appellante, laddove conferma che il progetto del 24/11/2017 risultava Per_1
“conforme alle norme urbanistiche ed edilizie del a tale data. Si precisa che Parte_2
l'ampliamento del fronte in tale progetto avveniva al di fuori della fascia di rispetto stradale”. (cfr. CTU ing. ) Per_2
Pertanto, risulta corretta e condivisibile dalla Corte la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che il professionista, dopo aver preso atto della irrealizzabilità della prima ipotesi progettuale, ha predisposto una nuova soluzione architettonica (peraltro, condivisa, sia pur inizialmente dalla committenza, come rilevato nell'esame dei primi due motivi di doglianza), conforme alla normativa al momento in vigore, con conseguente diritto al discendente compenso.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha riconosciuto all'ing. i compensi relativi al secondo progetto, CP_1 nonostante la risoluzione del contratto d'opera inter partes. Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice ha considerato, ai fini della liquidazione dei compensi, il “parziale inadempimento” di una prestazione accertata come irrealizzabile così riconoscendo al professionista compensi per prestazioni relative ad una progettazione del tutto differente dalla prima.
pagina 5 di 8 La doglianza è infondata.
La Corte preliminarmente richiama quanto già rilevato in sede di esame dei primi due motivi di impugnazione circa l'assenso manifestato dalla committenza (cfr. mail del 27/01/2018- doc. 6 fascicolo
) alla nuova ipotesi progettuale del 24/11/2017, sebbene poi non coltivata per la revoca del CP_1 mandato professionale formulata dal Pt_1
Corretta e condivisibile risulta pertanto la statuizione del primo giudice che, in aderenza agli accertamenti e quantificazioni eseguite dal CTU, aveva riconosciuto al professionista le sottovoci di onorario 9), 10), 11) e 12) per un importo comprensivo di ed Iva pari ad € 11.419,20 (di cui € CP_3 9.000,00 per compensi, €360,00 per , € 2.59,00 per IVA); € 3.172,00 per “accesso atti CP_3 Comune di Dozza acquisizione stato legittimo, rilievo geometrico-fotografico stato di fatto, restituzione grafico stato legittimo” trattandosi di attività eseguita sullo stato di fatto esistente e preliminare all'attività di progettazione e, quindi, anche in relazione al secondo progetto;
€ 1.332, 24 (cfr. doc. 22 fascicolo a titolo di computo metrico estimativo, trattandosi di attività comunque utile anche Pt_1 in relazione al secondo progetto e condivisibilmente quantificata dal primo giudice in manera equitativa.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dall'ing.
riguardo alle sottovoci 6), 7) 8) della nota dell'ing. del 27.2.2018 (doc. 15 CP_1 CP_1 fascicolo ), nonostante l'assenza di alcuna prova a tal riguardo, come rilevato dal CP_1 Tribunale che, però, ha liquidato al professionista un importo decurtato del 30% rispetto a quello richiesto “in quanto trattasi di verifiche e determinazioni utili anche alla predisposizione del secondo progetto” (cfr. pag. 8 sentenza appellata” e così per complessivi € 4.440,80 (€ 3.500,00 per onorario, € 140,00 per AS ed € 800,80 per IVA
La doglianza è fondata.
Dalla lettura della CTU disposta dal Tribunale, è emerso che nessuna documentazione è stata rinvenuta dal CTU relativamente alle richiamate voci di compenso indicate nella nota del professionista e richieste in via riconvenzionale da quest'ultimo sia agli atti del processo e sia presso la P.A.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice nessun compenso può essere riconosciuto all'ing. per i richiamati titoli, non avendo lo stesso fornito alcuna prova in ordine alle CP_1 prestazioni relative, a nulla valendo quanto rilevato dal primo giudice in ordine ad una possibile utilità delle eventuali prestazioni di cui alle voci 6) e 7) in relazione al secondo progetto.
In accoglimento della presente doglianza, pertanto la Corte rileva che non può essere riconosciuta all'ing. la somma di € 4.440,80, per difetto di prova. Parte_3
***
Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha accolto la sua domanda di risarcimento danni relativa alla sostenuta perdita della detrazione fiscale per l'anno 2017 (bonus ristrutturazione ed Ecobonus) conseguente al mancato avvio dei lavori di ristrutturazione per causa imputabile alla responsabilità dell'ing. e pari CP_1 ad € 12.909,96; al costo dell'attività professionale svolta dal Geologo per Per_3 integrazione/modifica perizia Geologica per la somma di € 612,00 e ai maggiori oneri a titolo di IMU per un importo di € 615,90.
pagina 6 di 8 Sostiene infatti l'appellante che relativamente alla perdita della detrazione fiscale, “il danno è in re ipsa, quale diretta e palese conseguenza della impossibilità di accedere alla detrazione fiscale nell'anno 2017 in quanto entro quella scadenza non è stato presentato il titolo edilizio, e quindi non sono potuti iniziare i lavori di ristrutturazione relativi all'importo preventivato, per l'inadempimento dell'ing.
”; riguardo alla spesa del geologo, la stessa era derivata dall'adeguamento della perizia alla CP_1 nuova normativa;
riguardo ai maggiori oneri IMU, gli stessi erano imputabili al ritardo nell'inizio dei lavori, imputabile all'appellato.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, nessuna prova l'appellante ha fornito circa il lamentato danno per mancata detrazione fiscale. Infatti, come indicato anche nella relazione del CTU, l'appellante, pur avendo allegato la perdita della detrazione fiscale per l'anno 2017, non ha fornito la prova di non aver potuto beneficiare della indicata detrazione in un anno successivo al 2017 e come conseguenza della mancata esecuzione dei lavori all'immobile interessato dalle opere di demolizione/ricostruzione.
Analogamente, nessuna somma può essere riconosciuta all'appellante relativamente al compenso richiesto dal geologo dott. per l'integrazione della pratica geologica, in quanto la somma Per_3 indicata (€ 612,00) è imputabile esclusivamente alla scelta del di rivolgersi ad altro Pt_1 professionista in sostituzione del precedente e non a richiedere al primo l'adeguamento della perizia già redatta in relazione al primo progetto.
Infine, nessuna somma può essere riconosciuta all'appellante relativamente agli allegati maggiori oneri per IMU (€ 615,90) che non risultano esclusivamente imputabili all'inadempimento del professionista.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
-In conclusione, l'appello è parzialmente accolto (limitatamente al quinto motivo di impugnazione) e, conseguentemente, la Corte ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in parziale riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2633/2022 del Tribunale di Bologna, così decide:
-Condanna a corrispondere a per i titoli di cui in motivazione, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 11.903,36 oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
-Spese del grado compensate.
Bologna, 16.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore pagina 7 di 8 Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2077/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Lavermicocca -appellante- Parte_1 contro
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Facci -appellato- Controparte_1
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2633/2022 del 25/10/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 2633.2022 pubblicata il 25.10.2022, non notificata, per la parte oggetto del presente gravame e quindi rispetto agli importi solo parzialmente riconosciuti:
NEL MERITO
1)Dichiarare tenuto e condannare l'ing. a pagare al sig. la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 35.526,40, rispetto alla somma di € 15.162,16 riconosciuta nella sentenza di primo grado, e quindi per la condanna al pagamento della ulteriore somma di € 20.364,24 a titolo di restituzione del corrispettivo versato a fronte del mancato adempimento contrattuale con riferimento al preventivo in data 1.7.2016 o la maggiore o minore somma che risultasse dovuta, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento il 31.12.2017 al saldo o in subordine dalla messa in mora in data 29.3.2019.
2) Dichiarare tenuto e condannare l'ing. a pagare al sig. a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento contrattuale, sia la somma di euro 12.909,96 a titolo di mancata detrazione fiscale per l'anno 2017, sia l'intera somma di € 2.409,90, riconosciuta solo pagina 1 di 8 parzialmente in primo grado per l'importo di € 1.182,00 e, quindi, a tale titolo, la condanna per il pagamento del residuo importo di € 1.227,90 per le spese sostenute dal sig. o la maggiore o Pt_1 minore somma che risultasse dovuta, oltre interessi legali.
3) Dichiarare tenuto e condannare l'ing. al pagamento dei compensi professionali Controparte_1 relativi ad entrambi i giudizi di primo e secondo grado ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, oltre le spese generali ed il contributo unificato, oltre alla condanna all'integrale corresponsione delle spese della Consulenza tecnica d'ufficio relativa sia al primo che al secondo incarico ed alle spese di Consulenza tecnica di parte”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
In via principale nel merito: rigettare integralmente il gravame proposto dall'appellante sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto rispetto a tutti i motivi formulati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2633/2022 del Tribunale di Bologna (Giudice dott.ssa Cinzia Gamberini), pronunciata e pubblicata in data 25 ottobre 2022 all'esito del procedimento R.G.n. 12553/2019.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna l'ing. Parte_1 per sentire accertare l'inadempimento del convenuto al contratto di opera Controparte_1 professionale inter partes, la risoluzione dello stesso, la condanna alla restituzione delle somme pagategli e il risarcimento dei danni conseguenti l'inadempimento.
Sosteneva l'attore: -che nel mese di luglio 2016 aveva conferito al convenuto professionista l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, dell'immobile residenziale sito in Dozza (BO), Via Nuova Sabbioso n. 35 per un compenso di € 28.000,00 oltre accessori, scontato di € 8.500,00 e comprensivo di progettazione e la direzione lavori architettonica, preliminare, definitiva ed esecutiva (esclusa la direzione dei lavori per le finiture interne); -che provvedeva a versare all'ing. la somma complessiva di € CP_1 35.526,40 accessori compresi, mediante n. 4 versamenti (doc. n. 3), equivalente all'intero importo preventivato, con il saldo al 31.12.2017; -che l'intervento edilizio oggetto dell'incarico in oggetto si rivelava irrealizzabile in quanto non conforme alle norme edilizie del Comune di Dozza;
-che il professionista sottoponeva all'attore un nuovo elaborato architettonico (anche questo poi ritenuto non realizzabile), non in variante al progetto iniziale risultando una nuova ipotesi non esecutiva, peraltro di non gradimento del committente e che avrebbe comportato nuovi ulteriori adempimenti burocratici, con la conseguenza che l'opera non si sarebbe potuta avviare entro l'anno 2017, con la perdita della detrazione fiscale per quell'anno ed ulteriori maggiori oneri;
-che in data 29/01/2018, venuto meno il rapporto fiduciario, revocava l'incarico; -che comunque nonostante il pagamento delle somme convenute, il professionista non gli consegnava il progetto esecutivo dell'interventi edilizio munito della relativa certificazione di asseverazione e il progetto-verifica termo-igrometrica per la compilazione della pratica Enea (Ecobonus); -che il convenuto non provvedeva a restituire quanto versatogli, oltre il chiesto risarcimento danni.
pagina 2 di 8 Si costituiva il convenuto , che contestava la domanda attorea di cui richiedeva il Controparte_1 rigetto;
in via riconvenzionale, richiedeva il pagamento delle prestazioni professionali eseguite per le quali non aveva ricevuto il compenso, relative al progetto predisposto in data 24.11.2017.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2633/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 12553/2019, dichiarava la risoluzione del contratto d'opera professionale tra e;
Parte_1 Controparte_1 condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.344,16, oltre interessi;
compensava per metà le spese di lite, ponendo la residua metà a carico del convenuto;
poneva a carico di entrambe le parti per la metà le spese di CTU.
Il Tribunale, sulla scorta della disposta CTU, rilevava che il primo progetto di ristrutturazione edilizia elaborato dall'ing. non era realizzabile, in quanto l'ampliamento fronteggiante la strada CP_1 risultava contrario alle norme del Codice della Strada;
ne risultava che l'attore aveva diritto alla restituzione di quanto corrisposto per le prestazioni eseguite dal professionista relative al primo progetto.
Riguardo alla seconda ipotesi progettuale, ritenuto dalla CTU conforme alle disposizioni in vigore e ritenuta accettabile dalla committenza con modifiche (dal professionista però ritenute “non praticabili”), il Tribunale rilevava che la stessa, ammissibile e realizzabile dava diritto al compenso a favore del professionista.
Il Tribunale, operata la compensazione nei rapporti di dare/avere tra l'attore e il convenuto, secondo le risultanze della CTU, determinava in € 15,162,16 quale somma dovuta al in restituzione da Pt_1 parte del . CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova.
Il Tribunale infine riconosceva all'attore il diritto ad ottenere la somma di € 530,00 per spese di segreteria versata al Circondario Imolese per l'ottenimento della autorizzazione sismica, la somma di € 32,00 per bolli, la somma di € 520,00 per la relazione tecnica dell'arch. e la somma di € Per_1
100,00 per diritti di segreteria per il pre-parere urbanistico da cui era emersa la irrealizzabilità del primo progetto.
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La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in Parte_1 primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza assegnazione dei termini con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La Corte esamina congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, il primo ed il secondo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui riconosce solo parzialmente il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto corrisposto per il contratto d'opera professionale risolto per inadempimento del professionista, a causa di una attività professionale relativo ad un progetto del tutto inutilizzabile in quanto irrealizzabile, e comunque non consegnato.
pagina 3 di 8 Sostiene l'appellante che avendo la pronuncia di risoluzione del contratto inter partes valenza costitutiva, con effetti retroattivi, nessun compenso può spettare al professionista, con conseguente diritto del committente a ricevere l'intera somma versata;
pertanto nessuna somma poteva essergli riconosciuta per l'ipotesi progettuale architettonica del 24.11.2017 anche se la stessa, al momento in cui era stata redatta e sottoposta alla committenza, risultava ammissibile e realizzabile.
Con il secondo motivo di impugnazione,, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui riconosce al professionista la spettanza del compenso per la seconda ipotesi progettuale “senza che fossero state concordate formalmente le caratteristiche architettoniche di tale differente soluzione progettuale e senza che fosse stato formulato un nuovo preventivo e concluso un nuovo contratto, attesa la risoluzione di quello precedente del quale la nuova prestazione non poteva più fare parte.”
Le doglianze sono infondate.
Secondo quanto statuito dalla S.C. “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente” (Cass. n. 8014/2012; Cass. n. 18342/2019), per cui il professionista incaricato, “nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.” (ex multis, Cass. n. 3686/2021; Cass. n. 1214/2017; Cass. n. 14759/2016) ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni.
Inoltre, “sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (Cass. n. 8058/2023)
In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte rileva che, come condivisibilmente statuito dal primo giudice e in conseguenza della risoluzione del contratto d'opera professionale inter partes, nessun compenso può essere riconosciuto al professionista che ha redatto un progetto non degno di approvazione da parte delle Autorità comunali, per contrasto, secondo quanto accertato dalla CTU disposta dal primo giudice, con il Regolamento di attuazione del Codice della strada, art.26, in quanto l'intervento “si trovava all'interno della fascia di rispetto stradale dei 20m (All.10). (cfr. CTU ing.
) Persona_2
pagina 4 di 8 Diversamente, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice, al professionista può essere riconosciuto il diritto al compenso per la seconda ipotesi progettuale, quella datata 24/11/2018 che al momento in cui è stata redatta risultava ammissibile e realizzabile secondo la condivisa conclusione della CTU, per cui “il progetto di ristrutturazione edilizia del 24/11/2017 era conforme alle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Dozza vigenti all'epoca” che, peraltro aveva avuto il beneplacito della committenza (cfr. mail del 27/01/2018, pur con alcune richieste di modifiche che, però, venivano ritenute non praticabili dall'ing. (doc. 9 fascicolo ) e che CP_1 CP_1 provocavano la revoca da parte del dell'incarico al professionista (doc. 7 fascicolo Pt_1
). CP_1
E' evidente quindi, secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice che nonostante il mancato recepimento delle varianti al secondo progetto richieste dalla committenza, giustificate dal professionista dalla contrarietà delle stesse alla normativa applicabile, il tecnico, avendo redatto un progetto formalmente conforme alla strumentazione urbanistica, ha diritto a ricevere il compenso, anche in difetto del gradimento della committenza, e nella misura accertata dal primo giudice.
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
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Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto conforme alla normativa vigente ratione temporis la seconda progettazione predisposta dall'ing. e per la quale gli ha riconosciuto i compensi così come determinati CP_1 dalla disposta CTU.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto si legge nella CTU, le cui conclusioni sono condivise dalla Corte per puntualità, precisione, conseguenzialità ed assenza di contraddizioni, “tale progetto, depositato in data 29.11.2017 allegato a richiesta di preparere, ottiene parere positivo con alcune prescrizioni. Da questo si deduce che se il dà parere positivo sul progetto depositato, questo doveva essere conforme alle norme CP_2 urbanistiche ed edilizie del (cfr. CTU ing. ) Parte_2 Per_2
Le soprariportate conclusioni risultano altresì confermate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni dell'arch. CTP dell'appellante, laddove conferma che il progetto del 24/11/2017 risultava Per_1
“conforme alle norme urbanistiche ed edilizie del a tale data. Si precisa che Parte_2
l'ampliamento del fronte in tale progetto avveniva al di fuori della fascia di rispetto stradale”. (cfr. CTU ing. ) Per_2
Pertanto, risulta corretta e condivisibile dalla Corte la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rilevato che il professionista, dopo aver preso atto della irrealizzabilità della prima ipotesi progettuale, ha predisposto una nuova soluzione architettonica (peraltro, condivisa, sia pur inizialmente dalla committenza, come rilevato nell'esame dei primi due motivi di doglianza), conforme alla normativa al momento in vigore, con conseguente diritto al discendente compenso.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha riconosciuto all'ing. i compensi relativi al secondo progetto, CP_1 nonostante la risoluzione del contratto d'opera inter partes. Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice ha considerato, ai fini della liquidazione dei compensi, il “parziale inadempimento” di una prestazione accertata come irrealizzabile così riconoscendo al professionista compensi per prestazioni relative ad una progettazione del tutto differente dalla prima.
pagina 5 di 8 La doglianza è infondata.
La Corte preliminarmente richiama quanto già rilevato in sede di esame dei primi due motivi di impugnazione circa l'assenso manifestato dalla committenza (cfr. mail del 27/01/2018- doc. 6 fascicolo
) alla nuova ipotesi progettuale del 24/11/2017, sebbene poi non coltivata per la revoca del CP_1 mandato professionale formulata dal Pt_1
Corretta e condivisibile risulta pertanto la statuizione del primo giudice che, in aderenza agli accertamenti e quantificazioni eseguite dal CTU, aveva riconosciuto al professionista le sottovoci di onorario 9), 10), 11) e 12) per un importo comprensivo di ed Iva pari ad € 11.419,20 (di cui € CP_3 9.000,00 per compensi, €360,00 per , € 2.59,00 per IVA); € 3.172,00 per “accesso atti CP_3 Comune di Dozza acquisizione stato legittimo, rilievo geometrico-fotografico stato di fatto, restituzione grafico stato legittimo” trattandosi di attività eseguita sullo stato di fatto esistente e preliminare all'attività di progettazione e, quindi, anche in relazione al secondo progetto;
€ 1.332, 24 (cfr. doc. 22 fascicolo a titolo di computo metrico estimativo, trattandosi di attività comunque utile anche Pt_1 in relazione al secondo progetto e condivisibilmente quantificata dal primo giudice in manera equitativa.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dall'ing.
riguardo alle sottovoci 6), 7) 8) della nota dell'ing. del 27.2.2018 (doc. 15 CP_1 CP_1 fascicolo ), nonostante l'assenza di alcuna prova a tal riguardo, come rilevato dal CP_1 Tribunale che, però, ha liquidato al professionista un importo decurtato del 30% rispetto a quello richiesto “in quanto trattasi di verifiche e determinazioni utili anche alla predisposizione del secondo progetto” (cfr. pag. 8 sentenza appellata” e così per complessivi € 4.440,80 (€ 3.500,00 per onorario, € 140,00 per AS ed € 800,80 per IVA
La doglianza è fondata.
Dalla lettura della CTU disposta dal Tribunale, è emerso che nessuna documentazione è stata rinvenuta dal CTU relativamente alle richiamate voci di compenso indicate nella nota del professionista e richieste in via riconvenzionale da quest'ultimo sia agli atti del processo e sia presso la P.A.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice nessun compenso può essere riconosciuto all'ing. per i richiamati titoli, non avendo lo stesso fornito alcuna prova in ordine alle CP_1 prestazioni relative, a nulla valendo quanto rilevato dal primo giudice in ordine ad una possibile utilità delle eventuali prestazioni di cui alle voci 6) e 7) in relazione al secondo progetto.
In accoglimento della presente doglianza, pertanto la Corte rileva che non può essere riconosciuta all'ing. la somma di € 4.440,80, per difetto di prova. Parte_3
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Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha accolto la sua domanda di risarcimento danni relativa alla sostenuta perdita della detrazione fiscale per l'anno 2017 (bonus ristrutturazione ed Ecobonus) conseguente al mancato avvio dei lavori di ristrutturazione per causa imputabile alla responsabilità dell'ing. e pari CP_1 ad € 12.909,96; al costo dell'attività professionale svolta dal Geologo per Per_3 integrazione/modifica perizia Geologica per la somma di € 612,00 e ai maggiori oneri a titolo di IMU per un importo di € 615,90.
pagina 6 di 8 Sostiene infatti l'appellante che relativamente alla perdita della detrazione fiscale, “il danno è in re ipsa, quale diretta e palese conseguenza della impossibilità di accedere alla detrazione fiscale nell'anno 2017 in quanto entro quella scadenza non è stato presentato il titolo edilizio, e quindi non sono potuti iniziare i lavori di ristrutturazione relativi all'importo preventivato, per l'inadempimento dell'ing.
”; riguardo alla spesa del geologo, la stessa era derivata dall'adeguamento della perizia alla CP_1 nuova normativa;
riguardo ai maggiori oneri IMU, gli stessi erano imputabili al ritardo nell'inizio dei lavori, imputabile all'appellato.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, nessuna prova l'appellante ha fornito circa il lamentato danno per mancata detrazione fiscale. Infatti, come indicato anche nella relazione del CTU, l'appellante, pur avendo allegato la perdita della detrazione fiscale per l'anno 2017, non ha fornito la prova di non aver potuto beneficiare della indicata detrazione in un anno successivo al 2017 e come conseguenza della mancata esecuzione dei lavori all'immobile interessato dalle opere di demolizione/ricostruzione.
Analogamente, nessuna somma può essere riconosciuta all'appellante relativamente al compenso richiesto dal geologo dott. per l'integrazione della pratica geologica, in quanto la somma Per_3 indicata (€ 612,00) è imputabile esclusivamente alla scelta del di rivolgersi ad altro Pt_1 professionista in sostituzione del precedente e non a richiedere al primo l'adeguamento della perizia già redatta in relazione al primo progetto.
Infine, nessuna somma può essere riconosciuta all'appellante relativamente agli allegati maggiori oneri per IMU (€ 615,90) che non risultano esclusivamente imputabili all'inadempimento del professionista.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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-In conclusione, l'appello è parzialmente accolto (limitatamente al quinto motivo di impugnazione) e, conseguentemente, la Corte ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in parziale riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2633/2022 del Tribunale di Bologna, così decide:
-Condanna a corrispondere a per i titoli di cui in motivazione, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 11.903,36 oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
-Spese del grado compensate.
Bologna, 16.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore pagina 7 di 8 Dott. Giovan Battista Esposito
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