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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 24/10/2017 al numero 9278/17 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 423/2017 nel giudizio recante
R.G. 849/C/2016, depositata il 10/08/2017, non notificata;
TRA
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Castaldo, Alberto Esposito, Fabio Cadeddu.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1 C.F._1 potestà genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Lorusso;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21/02/2022 in proprio e quale genitore Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore conveniva in giudizio dinanzi Persona_2 al Giudice di Pace di Buccino (SA) in persona del legale rapp.te p.t. al fine di Parte_1 far accertare l'inadempimento contrattuale della società convenuta nei confronti degli attori e, per l'effetto, di sentirla condannare al rimborso della complessiva somma di €3.109,62 pagata dagli attori o della diversa somma accertata, oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti, se dovuti, da liquidarsi in via equitativa, contenendo il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese e onorari.
1 Assumevano, al riguardo, gli attori unitamente al sig. e al minore Controparte_2 Per_3
che a seguito dell'acquisto online di biglietti crociera dell'importo di €4.280,00 presso
[...]
l'agenzia “Vola in crociera srl” in data 25.08.2014 erano partiti con la nave Costa Deliziosa per il viaggio-crociera “Oltre le colonne d'Ercole” con imbarco da Savona il 25.08.2014 e ritorno previsto per il 05.09.2014; che il viaggio de quo veniva intrapreso dagli istanti non solo per “i servizi e le escursioni offerte sulla base della pubblicità televisiva la quale rappresentava posti da sogno, una nave confortevole con ambienti puliti e servizi eccezionali, con la possibilità di vivere una vacanza indimenticabile ma, soprattutto per visitare in Marocco e, in ogni caso, per trascorrere CP_3 momenti di relax in assoluta armonia e benessere”; che giunti sulla nave, gli attori si rendevano subito conto ictu oculi che la cabina assegnata n. 6336, categoria BP Premium, ponte 06 Ortensia
“era totalmente diversa da come rappresentata, in quanto ai figli minori erano stati riservati dei letti a castello, di dimensioni ridotte, con spazi angusti in altezza, tanto ciò è vero che il minore
la notte non riusciva a dormire a causa del fatto che il letto era di Persona_2 dimensioni ridotte…a questo si aggiungeva una persistente puzza di urine proveniente dal bagno che avrebbe poi accompagnato tutta la vacanza, la presenza di sporcizia e polvere ovunque…che addirittura usciva dall'impianto di climatizzazione”; che sebbene richiesto l'intervento del responsabile di cabina per ovviare alla situazione di disagio creatasi, “la pulizia non venne mai effettuata per tutta la durata del viaggio”; che, per il secondo giorno di viaggio, l'escursione a
Barcellona acquistata online prima della partenza “senza nessun preavviso non veniva effettuata, costringendo gli istanti unitamente al resto della famiglia ad un improvviso e repentino acquisto di altra escursione, onde evitare di rimanere sulla nave”; che in data 30.08.2014 anche l'escursione a in Marocco prevista e prenotata con le medesime modalità e costituente “il motivo CP_3 principale se non l'unico motivo determinante che aveva indotto gli attori all'acquisto della vacanza” non veniva effettuata e “dei motivi dell'annullamento della stessa non veniva dato nessun preavviso tanto da indurre l'intera famiglia, dopo un'ora di attesa in pullman, senza spiegazioni e per non passare un altro giorno in cabina nella polvere, a scendere a piedi, senza guida e senza alcuna tutela per le vie di ; che la predetta situazione comportava agli attori e soprattutto CP_3 alla sig.ra un forte stato di agitazione e stress fisico e psicologico, nonché forti reazioni CP_1 allergiche a causa della scarsa pulizia in cabina, tanto che la stessa subito dopo lo sbarco avvenuto a
Savona il 05.09.2014 a causa del forte malessere fisico era stata costretta a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale San Donato di Arezzo;
che in data 08.09.2014 provvedevano ad inviare lettera raccomandata a/r a al fine di ottenere il rimborso del costo della crociera, delle Parte_1 escursioni e delle spese di bordo oltre i danni morali e materiali ma vano risultava il tentativo di bonario componimento;
che la quota di partecipazione alla crociera pagata da è Controparte_1
2 pari a complessivi euro 2.646,90 comprensiva del costo del biglietto, delle tasse portuali, dell'assicurazione nonché del costo delle escursioni, mentre la quota sostenuta pagata dal minore
è pari ad €462,72; che in data 03.03.2016 gli attori inviavano infruttuosamente Persona_2 proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda de qua.
Con comparsa depositata il 10.06.2016 si costituiva la quale eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso vantato ai sensi dell'art. 45 Cod.
Turismo, nonché la mancata presentazione del reclamo da parte del turista ai sensi dell'art. 49 Cod.
Turismo valutabile ai fini dell'art. 1227 c.c., evidenziava, nel merito, che quanto acquistato dalla passeggera online era stato alla stessa fornito e che alcuna lamentela era stata dalla stessa presentata a bordo durante il viaggio se non una richiesta di assistenza per un problema rilevato all'impianto di scarico del bagno della cabina prontamente risolta dal personale di bordo e che, in merito alla cancellazione dell'escursione prevista all'arrivo a in Marocco, comunque rimborsata, era CP_3 stato riferito, nell'occasione, a tutti i passeggeri che a causa di un'imprevista manifestazione locale con conseguenti disordini promossa da un non meglio precisato gruppo di dimostranti che avevano bloccato le uscite del bus la Direzione di bordo, di concerto con l'Autorità Portuale marocchina, aveva preferito annullare le escursioni organizzate con bus alla città di al fine di evitare CP_3 spiacevoli eventi dovendosi, pertanto, applicare al caso di specie l'art. 46 Cod. Turismo relativo all'esonero di responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario.
Infine, la convenuta concludeva per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione di ogni diritto vantato da controparte e per il rigetto, nel merito, della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 02/03/2017 ove veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 423 del 2017 depositata il 10/08/2017 nell'ambito del procedimento n. 849/C/2016
R.G., il Giudice di Pace di Buccino, rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e accoglieva la domanda attorea condannando, per l'effetto, al pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro 3.500,00 di cui euro 1.500,00 quale rimborso per costo biglietti e ed accessori ed euro 2.000,00 per danno da vacanza rovinata in favore di in proprio Controparte_1
e quale esercente la potestà sul minore , liquidate in euro 145,00 per Persona_2 esborsi documentati e in euro 1.800,00 per compenso difensivo, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e c.p.a.
3 2. Con atto di citazione in appello notificato il 19/10/2017 in persona del Parte_1 proprio legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] Persona_2
per sentire integralmente riformata la sentenza su indicata e per l'effetto rigettare la
[...] domanda proposta in primo grado da in quanto prescritta ai sensi dell'art. 45 del Controparte_1
Codice del Turismo con condanna dell'appellata in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore alla ripetizione in favore dell'appellante della Persona_2 complessiva somma di Euro 6.271,41, inclusiva delle spese legali, corrisposta in virtù della sentenza di primo grado oltre interessi con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. In particolare, l'appellante deduceva con un unico motivo di impugnazione un errato esame dell'eccezione di prescrizione da parte del Giudice di prime cure per aver ritenuto i danni reclamati dalla sig. “danni alla persona” disciplinati dall'art. 44 del Codice del CP_1
Turismo prescrivibili in tre anni e non “danni diversi da quelli corporali” di cui all'art. 45 Codice del Turismo per i quali è previsto un termine di prescrizione annuale e la conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/02/2018 in proprio e quale genitore Controparte_1 esercente la potestà sul minore eccependo preliminarmente Persona_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. contestava, nel merito, l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ed insistendo nelle proprie difese ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in caso di accoglimento totale o parziale del proposto appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
07/04/2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto
4 della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuta a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
5 2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Con un unico motivo di appello ha censurato la parte del provvedimento di Parte_1 primo grado in cui il Giudice di Pace di Buccino, analizzando in via preliminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 45 del Codice del
Turismo, ha confermato l'ordinanza di rigetto della stessa depositata nel corso del giudizio statuendo che “…secondo questo giudicante non sussistono motivi per revocare l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del diritto al risarcimento vantato dagli attori nei confronti della società convenuta, neanche con la sentenza, dal momento che al caso di specie si applica l'art. 44 comma 2 codice del Turismo”.
L'appellante, sul presupposto dell'interpretazione estensiva del concetto di “danni diversi da quelli alla persona”, quali danni non esclusivamente fisici, in cui rientrerebbero non solo quelli di natura patrimoniale ma anche i danni immateriali e di natura non patrimoniale tra cui l'ingiusto pregiudizio derivante dal mancato godimento di una vacanza risarcibile quale lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, ha ritenuto applicabile al caso di specie, appunto, la responsabilità per danni diversi da quelli alla persona derivanti unicamente dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, prescrivibile nel termine di un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 45.
Orbene, giova evidenziare che il suddetto articolo relativo alla responsabilità per danni alla persona prevedeva, al comma 2 dell'originaria versione del Codice del Turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n.
79), vigente ratione temporis, che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza”.
Tale disposizione, è stata invocata dalla difesa dell'attrice, odierna appellata, sul presupposto che la stessa avesse diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in termini di disagio psicofisico
6 sofferto ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo che affermava che “Nel caso in cui
l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta” specificando al comma 2 che “Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45”.
Il cd. danno da vacanza rovinata lamentato dall'attrice ha natura ibrida e può conseguire sia ad un inadempimento dell'organizzatore sotto il profilo di una difformità tra i servizi promessi nella pubblicità e le prestazioni effettivamente svolte comportante una perdita patrimoniale per le spese sostenute dal viaggiatore sia alla lesione di un'aspettativa legata all'interesse del turista a godere del viaggio come occasione di svago e riposo conseguente all'aver vissuto l'intera durata del viaggio in uno stato di ansia, turbamento e disagio emotivo idoneo a compromettere la qualità della vacanza come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Per cui, il danno da c.d. “vacanza rovinata” va inteso come quel pregiudizio psichico - materiale sofferto dal turista per il mancato godimento della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore e, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, tale nocumento legittima la richiesta di risarcimento - correlata al tempo inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta - se l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In base a quanto recentemente statuito dal Supremo Consesso l'art. 44 d.lg.n. 79 del 2011 (codice del turismo) deve essere interpretato nel senso che l'espressione “danni alla persona” comprenda anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona- con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i “danni diversi da quelli alla persona”.
(Cassazione civile sez. III, 20/02/2023, n.5271).
La giurisprudenza di legittimità è, pertanto, consolidata nell'affermare che il danno da vacanza rovinata integri una forma di danno alla persona, in quanto incide su interessi della sfera esistenziale e relazionale del soggetto.
Nel caso in esame, i fatti allegati e accertati in primo grado (condizioni igieniche della cabina, reazioni allergiche ecc.) configurano effettivamente un pregiudizio alla persona, come tale disciplinato dall'art. 44 del Codice del Turismo.
Tutto quanto esposto induce a confermare la motivazione della sentenza appellata poiché, al caso di specie, costituente un “danno da vacanza rovinata” ai sensi dell'47 Cod. Turismo, deve applicarsi,
7 ratione temporis, il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 44 del Codice del Turismo relativo alla responsabilità per danni alla persona.
A conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione va cronologicamente osservato che: il viaggio-crociera iniziava il giorno 25.08.2014 e si concludeva il 05.09.2014; che la sig. CP_1 provvedeva ad inviare in data 08.09.2014 a una lettera raccomandata
[...] Parte_1 avente ad oggetto “richiesta risarcimento danni” anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 49 co.
2 del Codice del Turismo “Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata
o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza”; che alla suddetta missiva ricevuta dalla Compagnia il 15.09.2014 la stessa replicava con una lettera di rifiuto alla richiesta di responsabilità e/o risarcimento avanzata dall'attrice per mezzo del proprio Ufficio
Legale il 01.10.2014 e che a quest'ultima seguiva l'invio del 03.03.2016 a Parte_1 della proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita rimasta inevasa cui faceva seguito infine la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta in data 04.05.2016. Ne consegue, che il primo atto interruttivo utile – la richiesta di negoziazione del 03.03.2016 – risulta tempestivo rispetto al dies a quo rappresentato dal rientro dal viaggio del 05.09.2014 e tale da interrompere validamente il decorso del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 44 co. 2 del
Codice del Turismo.
L'appello, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio AN, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 9278/2017
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
- condanna l'appellante alla refusione in favore della sig. , Parte_1 Controparte_1 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro Persona_2
1.800,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ed euro 360,00 per esborsi.
Così deciso in Salerno, il 07.10.2025
Il Giudice
Dott. Antonio AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 24/10/2017 al numero 9278/17 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 423/2017 nel giudizio recante
R.G. 849/C/2016, depositata il 10/08/2017, non notificata;
TRA
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Castaldo, Alberto Esposito, Fabio Cadeddu.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1 C.F._1 potestà genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Lorusso;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21/02/2022 in proprio e quale genitore Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore conveniva in giudizio dinanzi Persona_2 al Giudice di Pace di Buccino (SA) in persona del legale rapp.te p.t. al fine di Parte_1 far accertare l'inadempimento contrattuale della società convenuta nei confronti degli attori e, per l'effetto, di sentirla condannare al rimborso della complessiva somma di €3.109,62 pagata dagli attori o della diversa somma accertata, oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti, se dovuti, da liquidarsi in via equitativa, contenendo il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese e onorari.
1 Assumevano, al riguardo, gli attori unitamente al sig. e al minore Controparte_2 Per_3
che a seguito dell'acquisto online di biglietti crociera dell'importo di €4.280,00 presso
[...]
l'agenzia “Vola in crociera srl” in data 25.08.2014 erano partiti con la nave Costa Deliziosa per il viaggio-crociera “Oltre le colonne d'Ercole” con imbarco da Savona il 25.08.2014 e ritorno previsto per il 05.09.2014; che il viaggio de quo veniva intrapreso dagli istanti non solo per “i servizi e le escursioni offerte sulla base della pubblicità televisiva la quale rappresentava posti da sogno, una nave confortevole con ambienti puliti e servizi eccezionali, con la possibilità di vivere una vacanza indimenticabile ma, soprattutto per visitare in Marocco e, in ogni caso, per trascorrere CP_3 momenti di relax in assoluta armonia e benessere”; che giunti sulla nave, gli attori si rendevano subito conto ictu oculi che la cabina assegnata n. 6336, categoria BP Premium, ponte 06 Ortensia
“era totalmente diversa da come rappresentata, in quanto ai figli minori erano stati riservati dei letti a castello, di dimensioni ridotte, con spazi angusti in altezza, tanto ciò è vero che il minore
la notte non riusciva a dormire a causa del fatto che il letto era di Persona_2 dimensioni ridotte…a questo si aggiungeva una persistente puzza di urine proveniente dal bagno che avrebbe poi accompagnato tutta la vacanza, la presenza di sporcizia e polvere ovunque…che addirittura usciva dall'impianto di climatizzazione”; che sebbene richiesto l'intervento del responsabile di cabina per ovviare alla situazione di disagio creatasi, “la pulizia non venne mai effettuata per tutta la durata del viaggio”; che, per il secondo giorno di viaggio, l'escursione a
Barcellona acquistata online prima della partenza “senza nessun preavviso non veniva effettuata, costringendo gli istanti unitamente al resto della famiglia ad un improvviso e repentino acquisto di altra escursione, onde evitare di rimanere sulla nave”; che in data 30.08.2014 anche l'escursione a in Marocco prevista e prenotata con le medesime modalità e costituente “il motivo CP_3 principale se non l'unico motivo determinante che aveva indotto gli attori all'acquisto della vacanza” non veniva effettuata e “dei motivi dell'annullamento della stessa non veniva dato nessun preavviso tanto da indurre l'intera famiglia, dopo un'ora di attesa in pullman, senza spiegazioni e per non passare un altro giorno in cabina nella polvere, a scendere a piedi, senza guida e senza alcuna tutela per le vie di ; che la predetta situazione comportava agli attori e soprattutto CP_3 alla sig.ra un forte stato di agitazione e stress fisico e psicologico, nonché forti reazioni CP_1 allergiche a causa della scarsa pulizia in cabina, tanto che la stessa subito dopo lo sbarco avvenuto a
Savona il 05.09.2014 a causa del forte malessere fisico era stata costretta a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale San Donato di Arezzo;
che in data 08.09.2014 provvedevano ad inviare lettera raccomandata a/r a al fine di ottenere il rimborso del costo della crociera, delle Parte_1 escursioni e delle spese di bordo oltre i danni morali e materiali ma vano risultava il tentativo di bonario componimento;
che la quota di partecipazione alla crociera pagata da è Controparte_1
2 pari a complessivi euro 2.646,90 comprensiva del costo del biglietto, delle tasse portuali, dell'assicurazione nonché del costo delle escursioni, mentre la quota sostenuta pagata dal minore
è pari ad €462,72; che in data 03.03.2016 gli attori inviavano infruttuosamente Persona_2 proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda de qua.
Con comparsa depositata il 10.06.2016 si costituiva la quale eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso vantato ai sensi dell'art. 45 Cod.
Turismo, nonché la mancata presentazione del reclamo da parte del turista ai sensi dell'art. 49 Cod.
Turismo valutabile ai fini dell'art. 1227 c.c., evidenziava, nel merito, che quanto acquistato dalla passeggera online era stato alla stessa fornito e che alcuna lamentela era stata dalla stessa presentata a bordo durante il viaggio se non una richiesta di assistenza per un problema rilevato all'impianto di scarico del bagno della cabina prontamente risolta dal personale di bordo e che, in merito alla cancellazione dell'escursione prevista all'arrivo a in Marocco, comunque rimborsata, era CP_3 stato riferito, nell'occasione, a tutti i passeggeri che a causa di un'imprevista manifestazione locale con conseguenti disordini promossa da un non meglio precisato gruppo di dimostranti che avevano bloccato le uscite del bus la Direzione di bordo, di concerto con l'Autorità Portuale marocchina, aveva preferito annullare le escursioni organizzate con bus alla città di al fine di evitare CP_3 spiacevoli eventi dovendosi, pertanto, applicare al caso di specie l'art. 46 Cod. Turismo relativo all'esonero di responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario.
Infine, la convenuta concludeva per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione di ogni diritto vantato da controparte e per il rigetto, nel merito, della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 02/03/2017 ove veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 423 del 2017 depositata il 10/08/2017 nell'ambito del procedimento n. 849/C/2016
R.G., il Giudice di Pace di Buccino, rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e accoglieva la domanda attorea condannando, per l'effetto, al pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro 3.500,00 di cui euro 1.500,00 quale rimborso per costo biglietti e ed accessori ed euro 2.000,00 per danno da vacanza rovinata in favore di in proprio Controparte_1
e quale esercente la potestà sul minore , liquidate in euro 145,00 per Persona_2 esborsi documentati e in euro 1.800,00 per compenso difensivo, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e c.p.a.
3 2. Con atto di citazione in appello notificato il 19/10/2017 in persona del Parte_1 proprio legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, CP_1 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] Persona_2
per sentire integralmente riformata la sentenza su indicata e per l'effetto rigettare la
[...] domanda proposta in primo grado da in quanto prescritta ai sensi dell'art. 45 del Controparte_1
Codice del Turismo con condanna dell'appellata in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore alla ripetizione in favore dell'appellante della Persona_2 complessiva somma di Euro 6.271,41, inclusiva delle spese legali, corrisposta in virtù della sentenza di primo grado oltre interessi con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. In particolare, l'appellante deduceva con un unico motivo di impugnazione un errato esame dell'eccezione di prescrizione da parte del Giudice di prime cure per aver ritenuto i danni reclamati dalla sig. “danni alla persona” disciplinati dall'art. 44 del Codice del CP_1
Turismo prescrivibili in tre anni e non “danni diversi da quelli corporali” di cui all'art. 45 Codice del Turismo per i quali è previsto un termine di prescrizione annuale e la conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/02/2018 in proprio e quale genitore Controparte_1 esercente la potestà sul minore eccependo preliminarmente Persona_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. contestava, nel merito, l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ed insistendo nelle proprie difese ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in caso di accoglimento totale o parziale del proposto appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
07/04/2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto
4 della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuta a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
5 2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Con un unico motivo di appello ha censurato la parte del provvedimento di Parte_1 primo grado in cui il Giudice di Pace di Buccino, analizzando in via preliminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 45 del Codice del
Turismo, ha confermato l'ordinanza di rigetto della stessa depositata nel corso del giudizio statuendo che “…secondo questo giudicante non sussistono motivi per revocare l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di prescrizione estintiva del diritto al risarcimento vantato dagli attori nei confronti della società convenuta, neanche con la sentenza, dal momento che al caso di specie si applica l'art. 44 comma 2 codice del Turismo”.
L'appellante, sul presupposto dell'interpretazione estensiva del concetto di “danni diversi da quelli alla persona”, quali danni non esclusivamente fisici, in cui rientrerebbero non solo quelli di natura patrimoniale ma anche i danni immateriali e di natura non patrimoniale tra cui l'ingiusto pregiudizio derivante dal mancato godimento di una vacanza risarcibile quale lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, ha ritenuto applicabile al caso di specie, appunto, la responsabilità per danni diversi da quelli alla persona derivanti unicamente dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, prescrivibile nel termine di un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 45.
Orbene, giova evidenziare che il suddetto articolo relativo alla responsabilità per danni alla persona prevedeva, al comma 2 dell'originaria versione del Codice del Turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n.
79), vigente ratione temporis, che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza”.
Tale disposizione, è stata invocata dalla difesa dell'attrice, odierna appellata, sul presupposto che la stessa avesse diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in termini di disagio psicofisico
6 sofferto ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo che affermava che “Nel caso in cui
l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta” specificando al comma 2 che “Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45”.
Il cd. danno da vacanza rovinata lamentato dall'attrice ha natura ibrida e può conseguire sia ad un inadempimento dell'organizzatore sotto il profilo di una difformità tra i servizi promessi nella pubblicità e le prestazioni effettivamente svolte comportante una perdita patrimoniale per le spese sostenute dal viaggiatore sia alla lesione di un'aspettativa legata all'interesse del turista a godere del viaggio come occasione di svago e riposo conseguente all'aver vissuto l'intera durata del viaggio in uno stato di ansia, turbamento e disagio emotivo idoneo a compromettere la qualità della vacanza come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Per cui, il danno da c.d. “vacanza rovinata” va inteso come quel pregiudizio psichico - materiale sofferto dal turista per il mancato godimento della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore e, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, tale nocumento legittima la richiesta di risarcimento - correlata al tempo inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta - se l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In base a quanto recentemente statuito dal Supremo Consesso l'art. 44 d.lg.n. 79 del 2011 (codice del turismo) deve essere interpretato nel senso che l'espressione “danni alla persona” comprenda anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona- con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i “danni diversi da quelli alla persona”.
(Cassazione civile sez. III, 20/02/2023, n.5271).
La giurisprudenza di legittimità è, pertanto, consolidata nell'affermare che il danno da vacanza rovinata integri una forma di danno alla persona, in quanto incide su interessi della sfera esistenziale e relazionale del soggetto.
Nel caso in esame, i fatti allegati e accertati in primo grado (condizioni igieniche della cabina, reazioni allergiche ecc.) configurano effettivamente un pregiudizio alla persona, come tale disciplinato dall'art. 44 del Codice del Turismo.
Tutto quanto esposto induce a confermare la motivazione della sentenza appellata poiché, al caso di specie, costituente un “danno da vacanza rovinata” ai sensi dell'47 Cod. Turismo, deve applicarsi,
7 ratione temporis, il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 44 del Codice del Turismo relativo alla responsabilità per danni alla persona.
A conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione va cronologicamente osservato che: il viaggio-crociera iniziava il giorno 25.08.2014 e si concludeva il 05.09.2014; che la sig. CP_1 provvedeva ad inviare in data 08.09.2014 a una lettera raccomandata
[...] Parte_1 avente ad oggetto “richiesta risarcimento danni” anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 49 co.
2 del Codice del Turismo “Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata
o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza”; che alla suddetta missiva ricevuta dalla Compagnia il 15.09.2014 la stessa replicava con una lettera di rifiuto alla richiesta di responsabilità e/o risarcimento avanzata dall'attrice per mezzo del proprio Ufficio
Legale il 01.10.2014 e che a quest'ultima seguiva l'invio del 03.03.2016 a Parte_1 della proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita rimasta inevasa cui faceva seguito infine la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta in data 04.05.2016. Ne consegue, che il primo atto interruttivo utile – la richiesta di negoziazione del 03.03.2016 – risulta tempestivo rispetto al dies a quo rappresentato dal rientro dal viaggio del 05.09.2014 e tale da interrompere validamente il decorso del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 44 co. 2 del
Codice del Turismo.
L'appello, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio AN, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 9278/2017
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
- condanna l'appellante alla refusione in favore della sig. , Parte_1 Controparte_1 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro Persona_2
1.800,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ed euro 360,00 per esborsi.
Così deciso in Salerno, il 07.10.2025
Il Giudice
Dott. Antonio AN
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