Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/03/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2024, proposto da
SE OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 76 del 03.01.2024 nonché della richiesta di integrazione ex art. 10 bis l. 241/90 del 15.12.2023;
- a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in epigrafe parte ricorrente sostiene in fatto che con provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 3.1.2024, è stata rigettata l’istanza di riconoscimento dalla stessa avanzata in relazione al titolo formativo conseguito in Spagna per la specializzazione sul sostegno scolastico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando il preavviso di rigetto del 15.12.2023, allegato in atti.
Il diniego testualmente si fonda sui seguenti motivi ostativi: “si fa riferimento alla richiesta prot. n. 34200 del 09/12/2022 (domanda nr. 21892), con la quale, ai sensi della Direttiva europea 2013/55, si chiede il riconoscimento della formazione conseguita in Spagna per gli insegnamenti nella scuola primaria, nelle classi di concorso: EE00 – Insegnamento Scuola Primaria. Dall’istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base dell’istanza presentata, sono emersi elementi ostativi che non consentono l’accoglimento della medesima. La S.V., infatti, ha allegato allo scopo, il titolo “Master en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil y Primaria” rilasciato in Spagna da “Euroinnova Formacion” con data conseguimento il 30 giugno 2022, privo, tra l’altro, della Dichiarazione di valore dell’Ambasciata italiana in Spagna. Tutto ciò preposto, si rappresenta che le richieste di riconoscimento della formazione professionale sono realizzabili solo in modalità telematica sulla piattaforma dedicata “Riconoscimento professione docente”, che non consente, in alcun modo di modificare la tipologia di insegnamento in sostituzione degli insegnamenti richiesti”.
In punto di diritto la ricorrente ha, dunque, chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego articolando plurime censure inerenti la violazione del procedimento, l’applicazione della normativa nazionale e la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme nazionali ed europei in materia.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, tramite l’Avvocatura dello Stato, per resistere all’accoglimento del ricorso con comparsa di mero stile.
Con ordinanza n. 1144 del 2024, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del remand .
All’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il diniego, all’esame approfondito del merito, poggia sull’osservazione che in relazione alla richiesta per la classe di concorso “EE00 – Insegnamento Scuola Primaria” l’istanza è stata modificata - senza utilizzare peraltro la modalità telematica – per ottenere il riconoscimento della specializzazione sul sostegno.
A fronte di tale motivo ostativo, invece, il ricorso presenta motivi di impugnativa inerenti la mancata comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero senza però censurare con argomentazioni calzanti l’effettiva ragione di diniego del riconoscimento da riconoscersi, prima che in una ragione di sostanziale discordanza tra iter formativi, con un problematica di natura meramente procedimentale attinente alla modalità di presentazione (non informatica) e alla discrepanza tra titolo formativo e classe di concorso ambita.
Su questo piano non vengono proposte doglianze che possano incidere sull’apparato motivazionale alla base dell’atto di diniego.
Non viene allegata peraltro la domanda di riconoscimento da cui eventualmente avrebbe potuto evincersi l’ipotetico errore dell’amministrazione, atteso che fra l’altro qualora l’istanza presentata dall’interessata fosse stata volta ad ottenere il riconoscimento del titolo conseguito sul sostegno sarebbe stata caratterizzata dalla indicazione della classe ADEE qualora prestato per la scuola primaria, mentre nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla classe EEOO – Insegnamento per la scuola primaria.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto risultando non confutata la ragione preminente del diniego e quindi superfluo l’esame delle ulteriori censure inerenti la mancata o carente valutazione del percorso di studi.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la complessità degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO