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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 00291240638
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220109575177000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.13282/2024, la CGT di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla società Resistente_1
Spa avverso la cartella di pagamento n. 09720220109575177000, formata per il recupero della tassa automobilistica annualità 2019 e 2020 con riferimento a n. 199 veicoli.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità della cartella per essere stata emessa in violazione dell'art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, avendo la società provveduto alle comunicazioni richieste da tale normativa per fruire dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per giacenza rivenditori.
2. Propone appello la Regione Lazio per la riforma della sentenza sulla base di due motivi:
I. con il primo motivo contesta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art.5, commi 43, 44 e 45 del d.l. n. 953/1982, conv. in legge n. 53/1983, in quanto la Resistente_1 aveva inviato le comunicazioni inerenti ai veicoli per i quali chiedeva l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica rispettivamente il 28 maggio 2019, il 23 settembre 2019 e il 29 gennaio 2020, con la conseguenza, secondo la Regione, di dover provvedere al pagamento della tassa automobilistica per i quadrimestri in corso al momento dell'invio delle predette comunicazioni;
II. con il secondo motivo eccepisce l'errata valutazione della documentazione probatoria depositata dalla Resistente_1 in primo grado, in quanto non idonea a dimostrare la richiesta di interruzione del pagamento della tassa automobilistica. Rileva, inoltre, che per il veicolo targato Targa_1 non risultava effettuata alcuna comunicazione e per il veicolo targato Targa_2, acquistato il 7 aprile 2020, l'annotazione al PRA è avvenuta tardivamente il 24/6/2020.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 Spa che, dopo aver contestato tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Deposita sentenza relativa all'annualità 2019 favorevole alla contribuente, con attestazione di passaggio in giudicato.
4. In vista dell'odierna udienza, l'appellante ha depositato memoria illustrativa nella quale ha insistito nei motivi di impugnazione.
5. L'Ader – Agenzia delle entrate riscossione è rimasta contumace sia in primo che in secondo grado.
6. All'udienza del 10.2.2026, sentite le parti costituite, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima questione che si pone attiene alla corretta interpretazione dell'art.5, commi 43, 44 e 45 del d.l.
n.953/1982, ai sensi del quale : “Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre...”.
A partire dall'Anno 2020 la prescritta raccomandata informativa viene sostituita e assorbita dalla cd. minivoltura> ex art.7, c.29, L.R. Lazio 27.12.2019, n.28, (cd. ), senza necessità di inviare l'apposita comunicazione che, invece, per l'anno 2019 di cui alla presente controversia era ancora dovuta.
In sintesi la peculiare disciplina normativa che regola la fattispecie prevede che: 1) le imprese che si occupano di commercializzare gli autoveicoli pagano la tassa automobilistica su base quadrimestrale
(anziché annuale come ordinario); 2) se i veicoli vengono ceduti ad altra società che li commercializza, questa ottiene l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per effetto di apposita comunicazione da inoltrare entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre nel quale la tassa è stata assolta dal cedente (in seguito ex art.7, co.29, L.R. n.28/2019); 3) l'obbligo di pagamento riprende a decorrere solo al momento della successiva rivendita -con la reimmissione in circolazione del veicolo- ovvero qualora il veicolo sia posto comunque in circolazione anteriormente alla rivendita.
Dalla lettura delle disposizioni sono riportate si evince che la comunicazione da inviare entro il mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre ha l'effetto di interrompere l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte. Poiché il rinnovo del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza, è evidente che l'invio della comunicazione interrompe l'obbligo di pagamento del bollo con effetto già dal quadrimestre in cui si colloca l'invio della comunicazione.
Passando all'esame dell'all.3 depositato dalla Regione Lazio, denominato “elenco prospetto 197 veicoli”, si rileva che la Regione ha richiesto il pagamento della tassa per il quadrimestre in cui è stata presentata la richiesta di entrata nel regime di esenzione e questo anche se tale richiesta, secondo quanto riportato nel medesimo prospetto, era stata avanzata tempestivamente, ovvero entro la fine del mese successivo a quello del quadrimestre di scadenza del bollo auto. La Regione ha cioè guardato alla situazione della proprietà del veicolo al giorno di scadenza dell'obbligo di pagamento, senza tener conto dell'intervenuta presentazione della comunicazione prevista dal citato articolo 5, e, dunque, dell'interruzione dell'obbligo di pagamento.
La diversa interpretazione della normativa fornita dalla Regione non può essere condivisa perché il legislatore ha stabilito l'interruzione a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e non a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello in corso al momento della presentazione della comunicazione;
d'altronde, seguendo l'interpretazione della Regione, l'interruzione dell'obbligo di pagamento, in caso di affidamento di un veicolo per la rivendita, sarebbe sistematicamente ritardata di un quadrimestre.
Il primo motivo di impugnazione, pertanto, è respinto.
2. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si rileva che è la stessa Regione a dare atto della presentazione della richiesta di interruzione del pagamento da parte della Resistente_1, documentando la relativa data per ciascun veicolo oggetto di imposizione indicato nel prospetto sopra citato, cosicché il motivo di impugnazione è respinto con riferimento ai 197 veicoli di cui al prospetto.
Il motivo di impugnazione è, invece, fondato in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, poiché, in relazione al primo, la Resistente_1 non ha fornito la prova della presentazione della comunicazione e, in relazione al secondo, la minivoltura è intervenuta tardivamente.
3. Conclusivamente l'appello è accolto limitatamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, mentre viene respinto nel resto.
4. La presenza di precedenti giurisprudenziali di merito di diverso segno e l'assenza di una giurisprudenza di legittimità sulla questione interpretativa giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello limitatamente al riconoscimento della debenza dell'imposta in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2; lo respinge nel resto. Spese del grado compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 00291240638
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220109575177000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.13282/2024, la CGT di Roma accoglieva il ricorso presentato dalla società Resistente_1
Spa avverso la cartella di pagamento n. 09720220109575177000, formata per il recupero della tassa automobilistica annualità 2019 e 2020 con riferimento a n. 199 veicoli.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità della cartella per essere stata emessa in violazione dell'art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, avendo la società provveduto alle comunicazioni richieste da tale normativa per fruire dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per giacenza rivenditori.
2. Propone appello la Regione Lazio per la riforma della sentenza sulla base di due motivi:
I. con il primo motivo contesta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art.5, commi 43, 44 e 45 del d.l. n. 953/1982, conv. in legge n. 53/1983, in quanto la Resistente_1 aveva inviato le comunicazioni inerenti ai veicoli per i quali chiedeva l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica rispettivamente il 28 maggio 2019, il 23 settembre 2019 e il 29 gennaio 2020, con la conseguenza, secondo la Regione, di dover provvedere al pagamento della tassa automobilistica per i quadrimestri in corso al momento dell'invio delle predette comunicazioni;
II. con il secondo motivo eccepisce l'errata valutazione della documentazione probatoria depositata dalla Resistente_1 in primo grado, in quanto non idonea a dimostrare la richiesta di interruzione del pagamento della tassa automobilistica. Rileva, inoltre, che per il veicolo targato Targa_1 non risultava effettuata alcuna comunicazione e per il veicolo targato Targa_2, acquistato il 7 aprile 2020, l'annotazione al PRA è avvenuta tardivamente il 24/6/2020.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 Spa che, dopo aver contestato tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Deposita sentenza relativa all'annualità 2019 favorevole alla contribuente, con attestazione di passaggio in giudicato.
4. In vista dell'odierna udienza, l'appellante ha depositato memoria illustrativa nella quale ha insistito nei motivi di impugnazione.
5. L'Ader – Agenzia delle entrate riscossione è rimasta contumace sia in primo che in secondo grado.
6. All'udienza del 10.2.2026, sentite le parti costituite, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima questione che si pone attiene alla corretta interpretazione dell'art.5, commi 43, 44 e 45 del d.l.
n.953/1982, ai sensi del quale : “Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre...”.
A partire dall'Anno 2020 la prescritta raccomandata informativa viene sostituita e assorbita dalla cd. minivoltura> ex art.7, c.29, L.R. Lazio 27.12.2019, n.28, (cd. ), senza necessità di inviare l'apposita comunicazione che, invece, per l'anno 2019 di cui alla presente controversia era ancora dovuta.
In sintesi la peculiare disciplina normativa che regola la fattispecie prevede che: 1) le imprese che si occupano di commercializzare gli autoveicoli pagano la tassa automobilistica su base quadrimestrale
(anziché annuale come ordinario); 2) se i veicoli vengono ceduti ad altra società che li commercializza, questa ottiene l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per effetto di apposita comunicazione da inoltrare entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre nel quale la tassa è stata assolta dal cedente (in seguito ex art.7, co.29, L.R. n.28/2019); 3) l'obbligo di pagamento riprende a decorrere solo al momento della successiva rivendita -con la reimmissione in circolazione del veicolo- ovvero qualora il veicolo sia posto comunque in circolazione anteriormente alla rivendita.
Dalla lettura delle disposizioni sono riportate si evince che la comunicazione da inviare entro il mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre ha l'effetto di interrompere l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte. Poiché il rinnovo del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza, è evidente che l'invio della comunicazione interrompe l'obbligo di pagamento del bollo con effetto già dal quadrimestre in cui si colloca l'invio della comunicazione.
Passando all'esame dell'all.3 depositato dalla Regione Lazio, denominato “elenco prospetto 197 veicoli”, si rileva che la Regione ha richiesto il pagamento della tassa per il quadrimestre in cui è stata presentata la richiesta di entrata nel regime di esenzione e questo anche se tale richiesta, secondo quanto riportato nel medesimo prospetto, era stata avanzata tempestivamente, ovvero entro la fine del mese successivo a quello del quadrimestre di scadenza del bollo auto. La Regione ha cioè guardato alla situazione della proprietà del veicolo al giorno di scadenza dell'obbligo di pagamento, senza tener conto dell'intervenuta presentazione della comunicazione prevista dal citato articolo 5, e, dunque, dell'interruzione dell'obbligo di pagamento.
La diversa interpretazione della normativa fornita dalla Regione non può essere condivisa perché il legislatore ha stabilito l'interruzione a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e non a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello in corso al momento della presentazione della comunicazione;
d'altronde, seguendo l'interpretazione della Regione, l'interruzione dell'obbligo di pagamento, in caso di affidamento di un veicolo per la rivendita, sarebbe sistematicamente ritardata di un quadrimestre.
Il primo motivo di impugnazione, pertanto, è respinto.
2. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si rileva che è la stessa Regione a dare atto della presentazione della richiesta di interruzione del pagamento da parte della Resistente_1, documentando la relativa data per ciascun veicolo oggetto di imposizione indicato nel prospetto sopra citato, cosicché il motivo di impugnazione è respinto con riferimento ai 197 veicoli di cui al prospetto.
Il motivo di impugnazione è, invece, fondato in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, poiché, in relazione al primo, la Resistente_1 non ha fornito la prova della presentazione della comunicazione e, in relazione al secondo, la minivoltura è intervenuta tardivamente.
3. Conclusivamente l'appello è accolto limitatamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, mentre viene respinto nel resto.
4. La presenza di precedenti giurisprudenziali di merito di diverso segno e l'assenza di una giurisprudenza di legittimità sulla questione interpretativa giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello limitatamente al riconoscimento della debenza dell'imposta in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2; lo respinge nel resto. Spese del grado compensate.