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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2364/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Nicola Staniscia Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Pia Teti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3277/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022 adiva il Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere vedova, priva di redditi, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo dal 4 febbraio 2015 e titolare di assegno sociale con decorrenza dal 1° aprile 2019, come da sentenza del Tribunale di Roma n. 3412/2022 dichiarativa del relativo diritto;
che dal 1° aprile 2021, vale a dire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 69° anno di età, aveva maturato il diritto a percepire la maggiorazione del trattamento introdotta dall'art. 38 della legge n. 448/2001, mirante a garantire un reddito mensile di € 516,46 perequabili per 13 mensilità; che detto incremento – attualmente pari a € 192,62 mensili – è infatti concesso ai pensionati di età
Pag. 1 di 6 pari o superiore a 70 anni, con la precisazione, contenuta al comma 3 del citato art. 38, che l'età anagrafica è ridotta in ragione di un anno ogni cinque anni della contribuzione fatta valere;
che, essendo stata assicurata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l' dal 31 luglio 1994 al 18 marzo 2005, poteva vantare 148 settimane di CP_1
contribuzione, pari a due anni, 10 mesi e 1 settimana, come da estratto contributivo, al che conseguiva l'abbassamento della soglia anagrafica e maturazione del diritto alla maggiorazione in questione al compimento del sessantanovesimo anno di età; che non era richiesta alcuna domanda, come precisato dallo stesso con propria circolare;
di CP_1
avere prodotto redditi compatibili con il trattamento e di avere dunque maturato un credito di € 2.492,62 per l'anno 2021 (€ 191,74 x 13 mensilità) e di € 1.348,34 per il 2022 (€
192,62 x 7 mensilità fino alla data di proposizione del ricorso), per un totale di € 3.840,96 per il periodo dal 1° aprile 2021 al 1° luglio 2022; di essere comunque creditrice nei confronti dell' “del complessivo importo di €. 18.349,51 come da modello CP_1 CP_1
del 04/07/22 che si allega e che ha valenza di atto ricognitivo di debito/promessa unilaterale di pagamento (doc. 8)”, avendo diritto a richiedere l'emissione di ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 423 c.p.c. nella predetta misura.
Concludeva richiedendo di “a) dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 con decorrenza dal 1^.04.2021, primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantanovesimo anno di età, o con la decorrenza
CP_ di legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con gli accessori di legge;
b) per l'effetto condannare l' resistente, in CP_2
persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo di €
3.840,96, a titolo di ratei di maggiorazione sociale maturati per il periodo dal 1^/04/2021 al 31/07/2022, o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre agli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo, nonché i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione nelle more del giudizio;
c) in ogni caso ingiungere all' – ex CP_1
art. 423 cpc – il pagamento dell'importo di €. 18.349,51, oltre accessori di legge ex art.
7 lex 533/73 con provvedimento immediatamente esecutivo poiché il credito è fondato sia su somme non contestate sia su atti pubblici costituiti da estratti contabili dell'istituto previdenziale”; vinte le spese con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_1
l'inammissibilità della pretesa per mancata presentazione della domanda amministrativa oltre all'infondatezza nel merito, avendo l'istituto già versato tutto il dovuto.
Pag. 2 di 6 Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 3277/2023, depositata il 28 marzo 2023, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di previa domanda amministrativa, con spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Con atto depositato il 20 settembre 2023 la proponeva appello avverso la Pt_1
sentenza citata sostenendo, all'esito di un articolato excursus normativo, l'insussistenza nel caso di specie di un obbligo di presentazione della domanda amministrativa, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e la condanna dell' al CP_1 pagamento della minor somma di € 2.541,01 alla luce dei versamenti parziali effettuati nelle more dall'istituto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto richiedendo il rigetto del gravame.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con precedenti decisioni di questa Corte di appello, il gravame va respinto per le ragioni esposte di seguito.
L'art. 38 della legge n. 448/2001 rubricata “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” ha previsto di incrementare, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a € 516,46 al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1 della legge n. 544/1988, e successive modificazioni, all'art. 70, comma 1, della legge n. 388/2000, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, all'art. 2 della legge n. 544/1988, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, nonché ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1970 e dell'art. 19 della legge CP_1
n. 118/1971 e ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
L'età anagrafica è poi ridotta per fruire della maggiorazione, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto.
Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
Pag. 3 di 6 La concessione dell'incremento in questione, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non è automatica conseguenza della titolarità del beneficio dell'assegno sociale e della maggiorazione ex art. 70, comma 1, della legge n. 388/2000 richiedendosi che:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a €
6.713,98
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a € 6.713,98, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
€ 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (il limite è aumentato a partire dal 2002 in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo).
In ogni caso, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi c) il beneficiario che rivendichi una anticipazione del beneficio rispetto al compimento del 70° anno di età – come nel caso di specie – sia in possesso del requisito contributivo corrispondente.
La quantificazione della maggiorazione ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001 presuppone quindi la comunicazione della situazione reddituale del richiedente ai fini della quantificazione della maggiorazione spettante, e già questo elemento palesa la necessarietà di una domanda amministrativa. Allo stesso modo, l'accertamento della titolarità di contribuzione da lavoro dipendente, che consente un'anticipazione della decorrenza del beneficio ad epoca antecedente al compimento del 70° anno di età, presuppone l'attestazione del possesso delle condizioni per l'anticipazione richiesta.
Non si tratta quindi dell'automatico aggiornamento dei valori dell'assegno sociale spettante ex lege, richiedendosi al contrario verifiche e comunicazioni concernenti la situazione economica del contribuente e del coniuge, così come il possesso di condizioni contributive idonee a consentire l'anticipazione del beneficio economico, laddove richiesto.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico – della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6
Pag. 4 di 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno € 516,46 al mese, parametro ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.
L'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte Cost. n. 31/1986;
Corte Cost. n. 12/2019; Corte Cost. n. 400/2019; Corte Cost. n. 152/2020), non può dunque affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento.
Neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione, giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'art. 1 della legge n. 544/1988 fin dall'incipit dell'articolo: “Con effetto dal 1° luglio
1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che...” ed è riaffermata nel comma 6: “La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante
l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente”.
Chiude, inoltre, il richiamato testo normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della “decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nell'art. 1 della legge n. 140/1985 in riferimento alla maggiorazione sociale dei
Pag. 5 di 6 trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni dell'art. 1 della legge n.
544/1988 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali.
In definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo.
In conclusione, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.
Spese irripetibili alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve nondimeno dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 20 settembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
3277/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara le spese irripetibili;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2364/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Nicola Staniscia Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Pia Teti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3277/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022 adiva il Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere vedova, priva di redditi, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo dal 4 febbraio 2015 e titolare di assegno sociale con decorrenza dal 1° aprile 2019, come da sentenza del Tribunale di Roma n. 3412/2022 dichiarativa del relativo diritto;
che dal 1° aprile 2021, vale a dire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 69° anno di età, aveva maturato il diritto a percepire la maggiorazione del trattamento introdotta dall'art. 38 della legge n. 448/2001, mirante a garantire un reddito mensile di € 516,46 perequabili per 13 mensilità; che detto incremento – attualmente pari a € 192,62 mensili – è infatti concesso ai pensionati di età
Pag. 1 di 6 pari o superiore a 70 anni, con la precisazione, contenuta al comma 3 del citato art. 38, che l'età anagrafica è ridotta in ragione di un anno ogni cinque anni della contribuzione fatta valere;
che, essendo stata assicurata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l' dal 31 luglio 1994 al 18 marzo 2005, poteva vantare 148 settimane di CP_1
contribuzione, pari a due anni, 10 mesi e 1 settimana, come da estratto contributivo, al che conseguiva l'abbassamento della soglia anagrafica e maturazione del diritto alla maggiorazione in questione al compimento del sessantanovesimo anno di età; che non era richiesta alcuna domanda, come precisato dallo stesso con propria circolare;
di CP_1
avere prodotto redditi compatibili con il trattamento e di avere dunque maturato un credito di € 2.492,62 per l'anno 2021 (€ 191,74 x 13 mensilità) e di € 1.348,34 per il 2022 (€
192,62 x 7 mensilità fino alla data di proposizione del ricorso), per un totale di € 3.840,96 per il periodo dal 1° aprile 2021 al 1° luglio 2022; di essere comunque creditrice nei confronti dell' “del complessivo importo di €. 18.349,51 come da modello CP_1 CP_1
del 04/07/22 che si allega e che ha valenza di atto ricognitivo di debito/promessa unilaterale di pagamento (doc. 8)”, avendo diritto a richiedere l'emissione di ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 423 c.p.c. nella predetta misura.
Concludeva richiedendo di “a) dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 con decorrenza dal 1^.04.2021, primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantanovesimo anno di età, o con la decorrenza
CP_ di legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con gli accessori di legge;
b) per l'effetto condannare l' resistente, in CP_2
persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo di €
3.840,96, a titolo di ratei di maggiorazione sociale maturati per il periodo dal 1^/04/2021 al 31/07/2022, o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre agli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo, nonché i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione nelle more del giudizio;
c) in ogni caso ingiungere all' – ex CP_1
art. 423 cpc – il pagamento dell'importo di €. 18.349,51, oltre accessori di legge ex art.
7 lex 533/73 con provvedimento immediatamente esecutivo poiché il credito è fondato sia su somme non contestate sia su atti pubblici costituiti da estratti contabili dell'istituto previdenziale”; vinte le spese con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_1
l'inammissibilità della pretesa per mancata presentazione della domanda amministrativa oltre all'infondatezza nel merito, avendo l'istituto già versato tutto il dovuto.
Pag. 2 di 6 Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 3277/2023, depositata il 28 marzo 2023, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di previa domanda amministrativa, con spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Con atto depositato il 20 settembre 2023 la proponeva appello avverso la Pt_1
sentenza citata sostenendo, all'esito di un articolato excursus normativo, l'insussistenza nel caso di specie di un obbligo di presentazione della domanda amministrativa, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e la condanna dell' al CP_1 pagamento della minor somma di € 2.541,01 alla luce dei versamenti parziali effettuati nelle more dall'istituto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto richiedendo il rigetto del gravame.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con precedenti decisioni di questa Corte di appello, il gravame va respinto per le ragioni esposte di seguito.
L'art. 38 della legge n. 448/2001 rubricata “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” ha previsto di incrementare, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a € 516,46 al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1 della legge n. 544/1988, e successive modificazioni, all'art. 70, comma 1, della legge n. 388/2000, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, all'art. 2 della legge n. 544/1988, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, nonché ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1970 e dell'art. 19 della legge CP_1
n. 118/1971 e ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
L'età anagrafica è poi ridotta per fruire della maggiorazione, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto.
Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
Pag. 3 di 6 La concessione dell'incremento in questione, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non è automatica conseguenza della titolarità del beneficio dell'assegno sociale e della maggiorazione ex art. 70, comma 1, della legge n. 388/2000 richiedendosi che:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a €
6.713,98
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a € 6.713,98, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
€ 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (il limite è aumentato a partire dal 2002 in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo).
In ogni caso, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi c) il beneficiario che rivendichi una anticipazione del beneficio rispetto al compimento del 70° anno di età – come nel caso di specie – sia in possesso del requisito contributivo corrispondente.
La quantificazione della maggiorazione ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001 presuppone quindi la comunicazione della situazione reddituale del richiedente ai fini della quantificazione della maggiorazione spettante, e già questo elemento palesa la necessarietà di una domanda amministrativa. Allo stesso modo, l'accertamento della titolarità di contribuzione da lavoro dipendente, che consente un'anticipazione della decorrenza del beneficio ad epoca antecedente al compimento del 70° anno di età, presuppone l'attestazione del possesso delle condizioni per l'anticipazione richiesta.
Non si tratta quindi dell'automatico aggiornamento dei valori dell'assegno sociale spettante ex lege, richiedendosi al contrario verifiche e comunicazioni concernenti la situazione economica del contribuente e del coniuge, così come il possesso di condizioni contributive idonee a consentire l'anticipazione del beneficio economico, laddove richiesto.
Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico – della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6
Pag. 4 di 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno € 516,46 al mese, parametro ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.
L'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte Cost. n. 31/1986;
Corte Cost. n. 12/2019; Corte Cost. n. 400/2019; Corte Cost. n. 152/2020), non può dunque affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento.
Neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione, giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'art. 1 della legge n. 544/1988 fin dall'incipit dell'articolo: “Con effetto dal 1° luglio
1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che...” ed è riaffermata nel comma 6: “La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante
l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente”.
Chiude, inoltre, il richiamato testo normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della “decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nell'art. 1 della legge n. 140/1985 in riferimento alla maggiorazione sociale dei
Pag. 5 di 6 trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni dell'art. 1 della legge n.
544/1988 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali.
In definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo.
In conclusione, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.
Spese irripetibili alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve nondimeno dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 20 settembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
3277/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara le spese irripetibili;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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