Art. 10. (Impianti di interesse pubblico)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.
L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a
cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.
Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei
lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.
La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.
((La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento))
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte della legge 2 giugno 1961, n. 454 .
Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.
L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a
cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.
Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei
lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.
La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.
((La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento))
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte della legge 2 giugno 1961, n. 454 .
Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.