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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3242 Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: "risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso", decisa all'udienza del 17 febbraio 2025
TRA
, nella qualità di Procuratore Generale dei figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Manfredi di Svevia n. 1 nello
[...] studio dell'Avv. Antonio Bruno Romano
- ricorrente -
E
, residente in [...] CP_1
-resistente-non costituito
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che i figli avevano concesso in locazione al con contratto del 4.9.19, registrato in data 6.9.2019, l'unità immobiliare CP_1
sita in Benevento alla via Napoli n. 165, conveniva in giudizio il conduttore per sentire pronunciare la risoluzione del contratto con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni.
pagina 1 di 3 Intervenuta la notifica ai sensi dell'art. 143, con provvedimento del 30.10.24 veniva disposto il mutamento del rito al fine di procedere nelle forme del rito locatizio.
Parte resistente non si costituiva.
All'udienza del 17 febbraio 2025, preso atto delle note depositate, la causa era decisa.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, parte ricorrente ha depositato in atti il contratto di locazione intercorso con il CP_1
regolarmente registrato, con cui era stato pattuito il canone mensile di euro 550,00, nonché lettera di messa in mora.
Com'è noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un.
30.10.2002, n. 13.533).
Ciò posto, nel caso specifico può ritenersi adempiuto l'onus probandi posto ex lege a carico dei locatori, avendo gli stessi fornito la prova dell'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo per il resistente di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale, mentre il conduttore non si è costituito.
Giova sul punto solo evidenziare che, nella fattispecie delle locazioni ad uso commerciale non trova applicazione l'art. 5 della L. 392/78, dettato con esclusivo riguardo alle locazioni ad uso abitativo, che ha predeterminato legalmente la gravità dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo di tempo superiore a 20 giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori superi l'importo di due mensilità del canone,
l'inadempimento non è di scarsa rilevanza nella valutazione operata dal legislatore e comporta, a norma dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.
Nelle locazioni non abitative, invece, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c., salva la facoltà del Giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al summenzionato art. 5.
Ed invero, nel caso di locazioni commerciali, è rimesso al Giudice il potere di valutare caso per caso se l'inadempimento del conduttore integri gli estremi della non scarsa importanza, presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di risoluzione, non potendosi reputare pagina 2 di 3 automaticamente sussistente la gravità solo perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto.
Ciò posto, dovendosi accertare in concreto la gravità dell'inadempimento, ritiene questo giudicante che lo stesso sia da considerarsi di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.., in quanto l'ingiustificato mancato pagamento dei canoni di locazione relativi a diverse mensilità è certamente idoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, incidendo negativamente sull'intera economia del rapporto e determinando un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo.
Vi sono quindi le condizioni per pronunciare la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti per inadempimento del conduttore, con conseguente condanna del resistente al rilascio immediato dell'immobile e al pagamento della somma di euro 8.800,00 per le mensilità da settembre 2023 a dicembre 2024, nonché degli ulteriori canoni scaduti fino al rilascio della cosa locata, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento della domanda, dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 4.9.19 per inadempimento del conduttore e, per l'effetto, condanna il resistente al rilascio immediato dell'immobile;
-condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 8.800,00
a titolo di canoni scaduti da settembre 2023 a dicembre 2024, nonché degli ulteriori canoni scaduti fino al rilascio della cosa locata, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di 3.200,00, comprensivi di spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3242 Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: "risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso", decisa all'udienza del 17 febbraio 2025
TRA
, nella qualità di Procuratore Generale dei figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Manfredi di Svevia n. 1 nello
[...] studio dell'Avv. Antonio Bruno Romano
- ricorrente -
E
, residente in [...] CP_1
-resistente-non costituito
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che i figli avevano concesso in locazione al con contratto del 4.9.19, registrato in data 6.9.2019, l'unità immobiliare CP_1
sita in Benevento alla via Napoli n. 165, conveniva in giudizio il conduttore per sentire pronunciare la risoluzione del contratto con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni.
pagina 1 di 3 Intervenuta la notifica ai sensi dell'art. 143, con provvedimento del 30.10.24 veniva disposto il mutamento del rito al fine di procedere nelle forme del rito locatizio.
Parte resistente non si costituiva.
All'udienza del 17 febbraio 2025, preso atto delle note depositate, la causa era decisa.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, parte ricorrente ha depositato in atti il contratto di locazione intercorso con il CP_1
regolarmente registrato, con cui era stato pattuito il canone mensile di euro 550,00, nonché lettera di messa in mora.
Com'è noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un.
30.10.2002, n. 13.533).
Ciò posto, nel caso specifico può ritenersi adempiuto l'onus probandi posto ex lege a carico dei locatori, avendo gli stessi fornito la prova dell'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo per il resistente di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale, mentre il conduttore non si è costituito.
Giova sul punto solo evidenziare che, nella fattispecie delle locazioni ad uso commerciale non trova applicazione l'art. 5 della L. 392/78, dettato con esclusivo riguardo alle locazioni ad uso abitativo, che ha predeterminato legalmente la gravità dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo di tempo superiore a 20 giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori superi l'importo di due mensilità del canone,
l'inadempimento non è di scarsa rilevanza nella valutazione operata dal legislatore e comporta, a norma dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.
Nelle locazioni non abitative, invece, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c., salva la facoltà del Giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al summenzionato art. 5.
Ed invero, nel caso di locazioni commerciali, è rimesso al Giudice il potere di valutare caso per caso se l'inadempimento del conduttore integri gli estremi della non scarsa importanza, presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di risoluzione, non potendosi reputare pagina 2 di 3 automaticamente sussistente la gravità solo perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto.
Ciò posto, dovendosi accertare in concreto la gravità dell'inadempimento, ritiene questo giudicante che lo stesso sia da considerarsi di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.., in quanto l'ingiustificato mancato pagamento dei canoni di locazione relativi a diverse mensilità è certamente idoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, incidendo negativamente sull'intera economia del rapporto e determinando un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo.
Vi sono quindi le condizioni per pronunciare la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti per inadempimento del conduttore, con conseguente condanna del resistente al rilascio immediato dell'immobile e al pagamento della somma di euro 8.800,00 per le mensilità da settembre 2023 a dicembre 2024, nonché degli ulteriori canoni scaduti fino al rilascio della cosa locata, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento della domanda, dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 4.9.19 per inadempimento del conduttore e, per l'effetto, condanna il resistente al rilascio immediato dell'immobile;
-condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 8.800,00
a titolo di canoni scaduti da settembre 2023 a dicembre 2024, nonché degli ulteriori canoni scaduti fino al rilascio della cosa locata, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di 3.200,00, comprensivi di spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3