TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1366/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CIMAROSSA GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 101 CORRIDONIA, presso il difensore nei confronti di
P.I. CP_1 P.IVA_1 a mezzo della mandataria
, C.F. ; CP_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. FORMICA DOMENICO;
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 8 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione – opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi l'opposizione che ha proposto Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare che a mezzo della mandataria , CP_1 CP_2
pagina 1 di 3 ha intrapreso a suo danno in forza di mutuo ipotecario -contratto anche da , Persona_1 deceduta nelle more- per originari euro 50.000, a tasso iniziale fisso e di poi variabile, di cui all'atto per notar dr. del 31.3.2003. Per_2
2 – Eccepisce l'opponente la carenza di legittimazione attiva di per non CP_1 avere fornito la prova delle successive cessioni in forza delle quali sarebbe divenuta titolare del credito: in particolare, tenuto conto che la mutuante era , della incorporazione di Controparte_3 questa per scissione parziale nella (per atto notar dr. Controparte_4 Per_3 del 27.6.08) e della cessione da a ai sensi dell'art. 48 TUB, con CP_4 CP_1 riferimento agli atti pubblici nei quali risulti il credito in questione, indipendentemente dalla pubblicazione in G.U. (n. 121 del 15.10.19) della intervenuta cessione, pubblicazione per la quale non sorge contestazione.
3 – In sede di costituzione, la esecutante ha depositato l'atto notarile di scissione in data
27.6.08 con il quale veniva deciso di assegnare a l'intero Controparte_4 compendio aziendale relativo al “business mutui” descritto alla clausola 2, per quanto di interesse, come “ … tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti alla operatività del settore mutui …”, con la inclusione, tra l'altro, “ … i mutui a tasso fisso … con garanzia ipotecaria
… in essere alla data di efficacia della scissione … in bonis e morosi… alla medesima data…”.
3.1 – Il contratto in esame rientra perfettamente nella descrizione: si tratta di mutuo ipotecario a tasso fisso iniziale (due anni) e di poi variabile;
e non era a sofferenza all'epoca della scissione.
4 - La cessione a , pubblicata in G.U. n. 121 del 15.10.19, descrive l'oggetto (per CP_1 quanto di interesse) in “ … tutti i crediti del cedente … derivanti da contratti di mutuo … concessi nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2017 … con debitori classificati a sofferenza e segnalati alla Centrale … con dati identificativi dei crediti visibili sul sito internet …” parimenti indicato.
4.1 – A corredo, tra l'altra documentazione, l'esecutante allega il contratto di cessione crediti con allegata scheda di elenco dei rapporti ceduti, tra i quali risulta quello in contestazione
(codice NDG69333689, pag. 2279: all. 27/a-b). CP_4
4.2 – Risultano anche allegate in atti una dichiarazione in data 26.10.23 con la quale e mezzo funzionario conferma la cessione del contratto in esame;
nonché il CP_4 contratto originale di mutuo.
pagina 2 di 3 5 – L'insieme delle prove documentali prodotte in giudizio -e prima ancora in sede di iscrizione a ruolo del pignoramento- vale a superare tutte le eccezioni dell'esecutato: la scissione e la cessione sono formalmente regolari e contengono la sufficiente indicazione anche solo per categorie esattamente individuate (nella specie, contratti di mutuo stipulati entro un determinato arco temporale e -quanto alla cessione in blocco- passati in sofferenza); vi è la dichiarazione liberatoria del cedente (che pone il debitore al riparo di eventuali pagamenti non adempitivi) ed anche il possesso dell'esecutante del contratto di mutuo fondiario ipotecario, titolo esecutivo originale.
6 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare che Parte_1
a mezzo della mandataria , ha intrapreso a suo danno in forza di CP_1 CP_2 mutuo ipotecario per atto notar dr. del 31.3.2003; condanna l'opponente a sostenere le Per_2 spese del giudizio e liquida quelle in favore della esecutante in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 23 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1366/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CIMAROSSA GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 101 CORRIDONIA, presso il difensore nei confronti di
P.I. CP_1 P.IVA_1 a mezzo della mandataria
, C.F. ; CP_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. FORMICA DOMENICO;
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 8 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione – opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi l'opposizione che ha proposto Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare che a mezzo della mandataria , CP_1 CP_2
pagina 1 di 3 ha intrapreso a suo danno in forza di mutuo ipotecario -contratto anche da , Persona_1 deceduta nelle more- per originari euro 50.000, a tasso iniziale fisso e di poi variabile, di cui all'atto per notar dr. del 31.3.2003. Per_2
2 – Eccepisce l'opponente la carenza di legittimazione attiva di per non CP_1 avere fornito la prova delle successive cessioni in forza delle quali sarebbe divenuta titolare del credito: in particolare, tenuto conto che la mutuante era , della incorporazione di Controparte_3 questa per scissione parziale nella (per atto notar dr. Controparte_4 Per_3 del 27.6.08) e della cessione da a ai sensi dell'art. 48 TUB, con CP_4 CP_1 riferimento agli atti pubblici nei quali risulti il credito in questione, indipendentemente dalla pubblicazione in G.U. (n. 121 del 15.10.19) della intervenuta cessione, pubblicazione per la quale non sorge contestazione.
3 – In sede di costituzione, la esecutante ha depositato l'atto notarile di scissione in data
27.6.08 con il quale veniva deciso di assegnare a l'intero Controparte_4 compendio aziendale relativo al “business mutui” descritto alla clausola 2, per quanto di interesse, come “ … tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti alla operatività del settore mutui …”, con la inclusione, tra l'altro, “ … i mutui a tasso fisso … con garanzia ipotecaria
… in essere alla data di efficacia della scissione … in bonis e morosi… alla medesima data…”.
3.1 – Il contratto in esame rientra perfettamente nella descrizione: si tratta di mutuo ipotecario a tasso fisso iniziale (due anni) e di poi variabile;
e non era a sofferenza all'epoca della scissione.
4 - La cessione a , pubblicata in G.U. n. 121 del 15.10.19, descrive l'oggetto (per CP_1 quanto di interesse) in “ … tutti i crediti del cedente … derivanti da contratti di mutuo … concessi nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2017 … con debitori classificati a sofferenza e segnalati alla Centrale … con dati identificativi dei crediti visibili sul sito internet …” parimenti indicato.
4.1 – A corredo, tra l'altra documentazione, l'esecutante allega il contratto di cessione crediti con allegata scheda di elenco dei rapporti ceduti, tra i quali risulta quello in contestazione
(codice NDG69333689, pag. 2279: all. 27/a-b). CP_4
4.2 – Risultano anche allegate in atti una dichiarazione in data 26.10.23 con la quale e mezzo funzionario conferma la cessione del contratto in esame;
nonché il CP_4 contratto originale di mutuo.
pagina 2 di 3 5 – L'insieme delle prove documentali prodotte in giudizio -e prima ancora in sede di iscrizione a ruolo del pignoramento- vale a superare tutte le eccezioni dell'esecutato: la scissione e la cessione sono formalmente regolari e contengono la sufficiente indicazione anche solo per categorie esattamente individuate (nella specie, contratti di mutuo stipulati entro un determinato arco temporale e -quanto alla cessione in blocco- passati in sofferenza); vi è la dichiarazione liberatoria del cedente (che pone il debitore al riparo di eventuali pagamenti non adempitivi) ed anche il possesso dell'esecutante del contratto di mutuo fondiario ipotecario, titolo esecutivo originale.
6 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare che Parte_1
a mezzo della mandataria , ha intrapreso a suo danno in forza di CP_1 CP_2 mutuo ipotecario per atto notar dr. del 31.3.2003; condanna l'opponente a sostenere le Per_2 spese del giudizio e liquida quelle in favore della esecutante in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 23 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3