Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia conclusa a Parigi il 28 settembre 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 25 gennaio 1897.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1897.
UMBERTO.
Visconti Venosta.
B. Brin.
Branca.
Guicciardini.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia conclusa a Parigi il 28 settembre 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 25 gennaio 1897.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1897.
UMBERTO.
Visconti Venosta.
B. Brin.
Branca.
Guicciardini.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.