Articolo 1 della Legge 28 gennaio 1897, n. 45
Versione
4 marzo 1897
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Tunisia conclusa a Parigi il 28 settembre 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 25 gennaio 1897.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.

Data a Roma, addi' 28 gennaio 1897.

UMBERTO.

Visconti Venosta.
B. Brin.
Branca.
Guicciardini.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Entrata in vigore il 4 marzo 1897