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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1523/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Vaccaro, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, cumulando la domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile a Portogruaro (VE) il 14.02.2020, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che l'atto di matrimonio veniva trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE); che dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale era sita in
Paliano (FR), alla via Palianese Nord n. 24 A;
che gli stessi non si erano conciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi n. 155/2024, emessa dal
Tribunale di Frosinone il 24.10.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 7.06.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/70.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Portogruaro (VE), il 14.02.2020 da
[...]
nata in [...] (a Lajinha Mg) il 5.07.1969, e , nato Parte_1 Parte_2 in Brasile (a Terra Roxa) il 10.06.1975 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Michele Al Tagliamento (VE) dell'anno 2020, Numero 18, P. 2, S. C);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Michele Al Tagliamento (VE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 1°.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1523/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Vaccaro, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, cumulando la domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile a Portogruaro (VE) il 14.02.2020, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che l'atto di matrimonio veniva trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE); che dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale era sita in
Paliano (FR), alla via Palianese Nord n. 24 A;
che gli stessi non si erano conciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi n. 155/2024, emessa dal
Tribunale di Frosinone il 24.10.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 7.06.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/70.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Portogruaro (VE), il 14.02.2020 da
[...]
nata in [...] (a Lajinha Mg) il 5.07.1969, e , nato Parte_1 Parte_2 in Brasile (a Terra Roxa) il 10.06.1975 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Michele Al Tagliamento (VE) dell'anno 2020, Numero 18, P. 2, S. C);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Michele Al Tagliamento (VE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 1°.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema