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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/08/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N.505/2025 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 luglio 2025 nella causa n.505/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente
[...] domiciliata presso il proprio studio legale, sito in Chieti al Largo San Gaetano n.8;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente - contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 2 maggio 2025, l'avv. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, ha liquidato in suo favore la somma di € 157,00 a titolo di compenso per l'opera prestata in qualità di difensore d'ufficio di nel procedimento CP_2 penale rubricato al n.860/2023 R.G. n.r. e n.350/2024 R.G. GIP. Il ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d'ufficio degli indagati e nel procedimento penale sopra emarginato e di CP_2 CP_3 essersi in tale veste adoperato al fine di ottenere, a fronte del pagamento di una somma di denaro a titolo di ristoro, la remissione della querela sporta dalla persona offesa e la conseguente archiviazione del procedimento, pronunciata con decreto del 9 maggio 2024. A fronte degli infruttuosi tentativi di accordarsi bonariamente con l'assistito CP_2 in merito alla corresponsione dell'onorario professionale maturato, il ricorrente ha promosso apposito giudizio civile dinnanzi al Giudice di Pace di Chieti, definito con sentenza di condanna del debitore, proseguendo nei confronti del medesimo con la notifica dell'atto di
1 precetto e il pignoramento, conclusosi con esito negativo. Il Giudice di prime cure, ricevuta l'istanza di liquidazione, ha tuttavia ritenuto che al ricorrente spettasse la sola fase di studio del procedimento, per un totale di € 157,00, ottenuti con la dimidiazione dei parametri medi tabellari e la riduzione di un terzo di cui all'art.106 bis D.P.R. n.115/2002. Ritiene il ricorrente che tale provvedimento sarebbe censurabile, in primis, per aver liquidato la fase di studio con parametro minimo invece che con parametro medio, nonostante la centralità dell'attività di intermediazione svolta con il legale della persona offesa al fine di ottenere la remissione della querela, e, in secondo luogo, per aver omesso la liquidazione della fase decisionale, posto che il procedimento penale è stato definito con la pronuncia di provvedimento di archiviazione a beneficio dell'assistito. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, è agevole rilevare come la
[...] domanda si appalesi del tutto infondata. Risulta, innanzitutto, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice in merito alla irrilevanza dell'attività di intermediazione svolta dal ricorrente in favore del proprio assistito con la persona offesa e il legale di questa, poiché, a parte la circostanza oggettiva del pagamento della somma che ha portato alla remissione della querela, peraltro corrisposta integralmente dalla sola coindagata difesa fiduciariamente dallo stesso CP_3 avvocato ), ed alla conseguente definizione del procedimento con Parte_1
l'archiviazione, non è stato provato in cosa si sia sostanziata l'attività di particolare pregio posta in essere dal ricorrente, in favore del suo assistito di ufficio, per CP_2 addivenire ad una tale definizione, tale da giustificare la maturazione al diritto alla corresponsione in un compenso più elevato di quello già accordato. Dunque deve ritenersi che il ricorrente si sia limitato, in tale fase e quanto alla posizione del predetto , CP_2 alla sola analisi del fascicolo processuale, il compenso ad essa relativo non risulta meritevole di quantificazione diversa da quella operata dal primo giudice conformemente ai valori tariffari minimi attualmente previsti dalle Tabelle allegate al D.M. n.55/2014. Per quanto concerne, poi, la fase decisionale, non risulta, né da quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, né dalla documentazione prodotta, che il ricorrente abbia svolto attività processuali ad essa riconducibili, quali difese scritte o orali nel corso di ipotetiche udienze di discussione, e la sola esistenza di un decreto di archiviazione favorevole all'assistito – emesso de plano – non è idonea, di per sé, a giustificare il riconoscimento del compenso relativo a tale fase, che, pertanto, non va liquidato. Alla luce di quanto esposto, si impone l'integrale rigetto del ricorso. Le spese del giudizio restano definitivamente a carico del ricorrente soccombente che le ha sostenute, considerata anche la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.505/2025 R.G.A.C.C., in contumacia del , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 10 agosto, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 luglio 2025 nella causa n.505/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente
[...] domiciliata presso il proprio studio legale, sito in Chieti al Largo San Gaetano n.8;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente - contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 2 maggio 2025, l'avv. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, ha liquidato in suo favore la somma di € 157,00 a titolo di compenso per l'opera prestata in qualità di difensore d'ufficio di nel procedimento CP_2 penale rubricato al n.860/2023 R.G. n.r. e n.350/2024 R.G. GIP. Il ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d'ufficio degli indagati e nel procedimento penale sopra emarginato e di CP_2 CP_3 essersi in tale veste adoperato al fine di ottenere, a fronte del pagamento di una somma di denaro a titolo di ristoro, la remissione della querela sporta dalla persona offesa e la conseguente archiviazione del procedimento, pronunciata con decreto del 9 maggio 2024. A fronte degli infruttuosi tentativi di accordarsi bonariamente con l'assistito CP_2 in merito alla corresponsione dell'onorario professionale maturato, il ricorrente ha promosso apposito giudizio civile dinnanzi al Giudice di Pace di Chieti, definito con sentenza di condanna del debitore, proseguendo nei confronti del medesimo con la notifica dell'atto di
1 precetto e il pignoramento, conclusosi con esito negativo. Il Giudice di prime cure, ricevuta l'istanza di liquidazione, ha tuttavia ritenuto che al ricorrente spettasse la sola fase di studio del procedimento, per un totale di € 157,00, ottenuti con la dimidiazione dei parametri medi tabellari e la riduzione di un terzo di cui all'art.106 bis D.P.R. n.115/2002. Ritiene il ricorrente che tale provvedimento sarebbe censurabile, in primis, per aver liquidato la fase di studio con parametro minimo invece che con parametro medio, nonostante la centralità dell'attività di intermediazione svolta con il legale della persona offesa al fine di ottenere la remissione della querela, e, in secondo luogo, per aver omesso la liquidazione della fase decisionale, posto che il procedimento penale è stato definito con la pronuncia di provvedimento di archiviazione a beneficio dell'assistito. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, è agevole rilevare come la
[...] domanda si appalesi del tutto infondata. Risulta, innanzitutto, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice in merito alla irrilevanza dell'attività di intermediazione svolta dal ricorrente in favore del proprio assistito con la persona offesa e il legale di questa, poiché, a parte la circostanza oggettiva del pagamento della somma che ha portato alla remissione della querela, peraltro corrisposta integralmente dalla sola coindagata difesa fiduciariamente dallo stesso CP_3 avvocato ), ed alla conseguente definizione del procedimento con Parte_1
l'archiviazione, non è stato provato in cosa si sia sostanziata l'attività di particolare pregio posta in essere dal ricorrente, in favore del suo assistito di ufficio, per CP_2 addivenire ad una tale definizione, tale da giustificare la maturazione al diritto alla corresponsione in un compenso più elevato di quello già accordato. Dunque deve ritenersi che il ricorrente si sia limitato, in tale fase e quanto alla posizione del predetto , CP_2 alla sola analisi del fascicolo processuale, il compenso ad essa relativo non risulta meritevole di quantificazione diversa da quella operata dal primo giudice conformemente ai valori tariffari minimi attualmente previsti dalle Tabelle allegate al D.M. n.55/2014. Per quanto concerne, poi, la fase decisionale, non risulta, né da quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, né dalla documentazione prodotta, che il ricorrente abbia svolto attività processuali ad essa riconducibili, quali difese scritte o orali nel corso di ipotetiche udienze di discussione, e la sola esistenza di un decreto di archiviazione favorevole all'assistito – emesso de plano – non è idonea, di per sé, a giustificare il riconoscimento del compenso relativo a tale fase, che, pertanto, non va liquidato. Alla luce di quanto esposto, si impone l'integrale rigetto del ricorso. Le spese del giudizio restano definitivamente a carico del ricorrente soccombente che le ha sostenute, considerata anche la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.505/2025 R.G.A.C.C., in contumacia del , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 10 agosto, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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