Art. 1.
Gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e' sostituito dal seguente:
"Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale".
Gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e' sostituito dal seguente:
"Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale".