Versione
16 agosto 1992
16 agosto 1992
Art. 13. 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non e' ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonche' dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non e' ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonche' dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Commentari • 4
- 1. Circolare del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2017, n. 3638https://www.asgi.it/ · 11.800167
Riacquisto della cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 13 della legge n. 91/1992 Sono stati segnalati comportamenti non uniformi nei procedimenti concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13 punto 1, lett. c) della legge n. 91/1992. […]
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Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Latina, sentenza 01/06/2023, n. 1268Provvedimento: […] In ogni caso, anche laddove la cittadinanza italiana fosse considerata perduta e non riacquisita in assenza di dichiarazione ex Legge 151/1975, potrebbe comunque considerarsi riacquistata per effetto dell'art. 13, Legge 91/1992 secondo cui “Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine”. Nel caso di specie, la residenza italiana è comprovata dal certificato di residenza prodotto da parte attrice, ma anche da un certificato prodotto dalla stessa parte convenuta (certificato del Comune di Itri di movimento migratorio della popolazione residente) in cui, nel 1995, la stessa de cuius chiedeva l'iscrizione all'anagrafe delLeggi di più...
- annullamento testamento per mancanza data·
- successione legittima·
- art. 606 c.c.·
- art. 456 c.c.·
- art. 50 Legge 218/1995·
- frutti civili·
- successione ab intestato·
- giurisdizione successoria·
- restituzione beni ereditari·
- onere della prova