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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/05/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1501/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 15601/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(P. IVA indicata: ), in persona del l.r.p.t. e Parte_1 P.IVA_1
C.F. indicato: ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._1
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Massimiliano Cicoria (C.F.:
) ed (C.F.: , in virtù di C.F._2 Parte_3 C.F._3
mandato allegato all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTI –
E
C.F. indicato: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale p.t., all'uopo costituita con atto autenticato nella firma dal notaio
[...]
di Milano il 14.4.2021, rep. n. 6745, rappresentata e difesa Persona_1
dall' Avv. Maria Paola Sabbatino (C.F.: ), in virtù di procura C.F._4
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allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione, subentrata all'Avv. Edoardo
Sabbatino, con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'1.02.2022, la e Parte_1 Parte_2
quale fideiussore della società, convenivano in giudizio Controparte_1
deducendo che: a) la società era intestataria presso la filale in Giugliano in Campania
della del conto corrente ordinario n. 1000/8013, sul quale veniva Controparte_1
accordato già nel primo trimestre 2011, un 'fido di fatto' per euro 60.000,00, poi contrattualizzato il 26 marzo 2018, nonchè dell'apertura di credito per sconto cambiario n. 09365/9000/00005608, anch'essa in essere dal 2011, ma contrattualizzata solo in data 23 ottobre 2018; b) sul conto corrente n. 1000/8013 era stato applicato effettivamente e sin dal 2013 un TAEG usurario;
inoltre, per il 'fido di fatto' erano stati applicati tassi non convenzionalmente pattuiti;
c) allo stesso modo, sull'apertura di credito per sconto cambiario erano stati applicati tassi non pattuiti per iscritto almeno sino al 2018; d) il perito incaricato di verificare i rapporti rilevava che: 1) sul conto corrente n. 1000/8013, a decorrere dal primo trimestre del 2013, era stato applicato un saggio che aveva sempre sforato il tasso ex L. 108/1996, così
maturandosi su un totale interessi di euro 98.750,00, euro 67.142,00 di interessi usurari, dunque nulli e da recuperare in favore del correntista con, di conseguenza,
ulteriori euro 11.193,00 derivanti dal ricalcolo competenze, eliminando dai saldi il maturato a titolo di usura, le c.m.s. ed applicando i tassi sostitutivi;
2) sempre sul medesimo conto, in ogni caso e mancando la forma scritta per l'affidamento, erano maturati a decorrere dal 2010 e sino al 2018 complessivi euro 98.750,00, da ritenersi tutti nulli e, dunque, da mettere a recupero integrale del correntista;
3) sull'apertura di credito per sconto cambiario n. 09365/9000/00005608, a decorrere dal 2011 e sino al
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2018 risultavano maturati sempre a titolo di interessi altri euro 59.407,90 che, in mancanza di forma scritta, se ricalcolati ai tassi BOT si riducevano ad euro 9.335,75
(con un ristoro di euro 50.072,15 da riconoscere al correntista) o, in via gradata,
andavano totalmente epurati, con un ristoro totale di euro 59,407,90; 4) risultavano applicati, sebbene indicati taluni tassi e spese nel contratto del 2010, sempre e per ogni singolo trimestre saggi differenti e unilateralmente modificati, mai comunicati,
sottoponendo il conto a costanti oscillazioni;
5) inoltre, era stata applicata capitalizzazione contrarie alla vigente normativa, c.m.s. nulle, valute errate e spese mai pattuite.
Si costituiva chiedendo:
1. dichiarare inammissibile la Controparte_1
domanda di ripetizione 2. dichiarare inammissibile la domanda di accertamento per carenza di interesse ad agire 3. sempre in via preliminare accertare e dichiarare l
'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio invocato dall'attrice in riferimento ai rapporti per cui è causa;
4. dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza in riferimento alla domanda di accertamento 5. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di controparte dalle contestazioni ex art. 1832 c.c.; 6.
dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord in materia di
(presunta) nullità della garanzia del Signor in favore della Sezione Parte_2
Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli;
7. nel merito respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nonché per carenza di prova esaustiva dell'andamento dei rapporti e, conseguentemente, per infondatezza delle avverse conclusioni peritali.
Il precedente giudice dichiarava la nullità della citazione perché la parte attrice non aveva allegato: “1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo
della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
2) la singola rimessa;
3) la natura solutoria della rimessa, cioè che essa è stata eseguita su un conto scoperto. In
alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua
trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4) la data del pagamento;
5) il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale
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richiesta a titolo di ripetizione di indebito. Solo se il cliente-attore allega in modo preciso
questi fatti che connotano la causa petendi e il petitum, si consente - alla banca convenuta di
difendersi: 1) esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa (ogni singola rimessa indicata
dal cliente); 2) la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa;
3) e di eccepire, con
riferimento a ogni singola rimessa solutoria(siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su
conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del
rapporto) la prescrizione;
4) verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a
titolo di ripetizione di indebito”.
La citazione veniva rinnovata nei termini.
Il processo veniva poi interrotto per il decesso del difensore di e Controparte_1
successivamente riassunto.
Nel corso del processo veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e la causa,
all'udienza del 23.01.2025, è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Dalla documentazione in atti risulta che società ha intrattenuto Controparte_2
con la società Banco di Napoli S.p.A. (oggi il rapporto di Controparte_1
conto corrente ordinario n. 1000/8013 acceso in data 15.06.2010 ed estinto in data
14.04.2022 con azzeramento per estinzione del saldo passivo di conto corrente di
Euro 26.445,39.
Ha inoltre sottoscritto il 23.10.2018 il contratto quadro di affidamento di breve termine n. 09365/9000/00005608, ma dallo stesso si evince come già in precedenza vi fossero degli affidamenti (cfr. le pagine 1 e 2 ove si rinviene il “riepilogo delle condizioni relative agli affidamenti già in essere alla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro”).
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Difettando la pattuizione scritta degli interessi ultralegali intra-fido fino al
26.03.2018, vi è violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, con conseguente applicazione fino a quella data del comma 7 della medesima norma.
Quanto ai tassi extra-fido, il ctu ha verificato che la prima pattuizione degli stessi è
datata 15.06.2010 nella misura del 12,250% e che fino alla successiva pattuizione la ha applicato tassi superiori a quello pattuito. Dal 26.03.2018, invece, sono stati CP_3
pattuiti tassi inferiori a quelli pattuiti.
In mancanza degli estratti conto per il periodo dall'1.04.2020 al 31.03.2022, il ctu ha provveduto a riconciliare il saldo di conto corrente.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, in conformità a quanto richiesto nell'incarico ed alla normativa vigente in ciascun periodo, il ctu ha eliminato ogni forma di capitalizzazione solo per il periodo dall'1.01.2014 al 30.09.2016, ossia per il periodo in cui non era ancora entrato in vigore il DM 3 agosto 2016.
Il ctu ha poi verificato che la banca non ha applicato la commissione di massimo scoperto ma una commissione disponibilità fondi ed una commissione istruttoria veloce regolate solo nei contratti del 2018; pertanto ha espunto gli importi addebitati nel periodo precedente.
Sulla base di tali premesse il ctu ha effettuato quattro ipotesi ricostruttive, a seconda che si tenesse conto o meno delle variazioni peggiorative dei tassi di interesse e delle competenze di sconto.
Questo Giudice ritiene di aderire pienamente alle conclusioni cui è pervenuto il TU
(ivi comprese le repliche alle osservazioni dei consulenti di parte), atteso che l'iter logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare la correttezza del procedimento applicato. Egli ha infatti fatto corretta applicazione dei dettami normativi, dei principi giurisprudenziali richiamati nonché delle istruzioni della Banca d'Italia in materia.
Né è accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Partendo dal presupposto che, in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
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l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26897), risulta chiaramente dagli estratti conto e dalla ricostruzione del ctu che non vi sono nel caso di specie rimesse solutorie anteriori al decennio dalla proposizione della domanda.
Tra le ipotesi ricostruttive prospettate si ritiene di aderire alla IPOTESI 1 riportata nell'allegato 4, in quanto vanno espunte dal ricalcolo le variazioni peggiorative dei tassi effettuate in violazione dell'art. 118 TUB e non può tenersi conto delle competenze sconto per l'impossibilità di determinarne le commissioni in assenza della documentazione contabile.
3. Va, pertanto, riconosciuta il diritto della alla restituzione della Parte_1
somma di euro 36.167,60 oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto
(14.04.2022) fino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione della somma accertata, con attribuzione agli Avv.ti Massimiliano Cicoria e , dichiaratisi antistatari. Parte_3
Per le medesime ragioni deve essere definitivamente posto a carico di parte convenuta il compenso dei TU, liquidato con separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento di euro 36.167,60 in favore della oltre interessi Parte_1
legali dal 14.04.2022 sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 8.161,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per
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compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Massimiliano Cicoria e
, dichiaratisi antistatari;
Parte_3
- pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso del TU,
liquidato con separato decreto.
Così deciso in Aversa il 10.05.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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