Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4817
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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Il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità ex art. 1421 cod.civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 102 cod. proc. Civ. con la conseguenza che ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità dell'atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Quando, invece, nel giudizio si discute dell'illegittimità dell'atto, costituisce violazione del principio dispositivo, e quindi ultrapetizione, la dichiarazione d'ufficio della nullità dell'atto per causa diversa da quella dedotta dalla parte e costituisce domanda nuova la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di declaratoria di nullità per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado.

Nel quadro del generale principio secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di Giustizia, nell'esercizio dei compiti istituzionali ad essa attribuiti dal Trattato medesimo, le direttive comunitarie rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato allo Stato membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise non consentono l'applicazione delle norme interne configgenti. Tale ultimo principio vale, però, soltanto nei rapporti tra privati e lo Stato e non nei rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati. Ai fini dell'individuazione dei rapporti del primo tipo il giudice deve compiere un penetrante accertamento che, prescindendo dalla qualità dei soggetti in causa, individui la reale portata dei contrapposti interessi e quindi la norma destinata a disciplinarli, la quale è l'unico oggetto di valutazione circa un eventuale incompatibilità con la direttiva comunitaria. In questa prospettiva ancorché una controversia sorga fra privati bisogna distinguere a seconda che la disposizione imperativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati ovvero limiti o sopprima l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la P.A. in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In tale ultimo caso la norma può essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente "verticale" delle direttive comunitarie. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto disapplicabile, perché risultata - sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 1998 - in contrasto con la direttiva (inattuata) del Consiglio Cee n. 86/653/Cee, la disposizione dell'art. 9 della legge n. 204 del 1985 che prevede il divieto per i non iscritti all'apposito albo degli agenti di commercio di esercitare la relativa attività).

Commentari3

  • 1Contratto di agenzia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Scheda sintetica Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile art. 1742 e successivi, oltre che dagli Accordi collettivi economici sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La normativa nazionale è stata da ultimo modifica in modo rilevante nel 1999, per renderla compatibile con quella comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE) Si tratta di un contratto, che deve essere provato per iscritto, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4817
Data del deposito : 18 maggio 1999

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