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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2022 R.G., avente ad oggetto: altri contratti d'opera
TRA
Ing. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Maria Puglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in AP alla Riviera di Chiaia n. 180, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Trulio, con studio in
Avellino, Via Vasto n. 26 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa Email_1
di risposta con chiamata in causa del terzo
CONVENUTA
NONCHE'
p.iva ) in p.l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 28.03.2022, come da ricevuta allegata,
l'ing. conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, la Parte_1 Controparte_1
in p.l.r.p.t., deducendo che: l'istante nel mese di marzo dell'anno 2019 si rivolgeva alla
[...]
1 di richiedendo un preventivo prevedente il rimessaggio ed il Controparte_1 Controparte_1 completo rifacimento “ad ore zero” dei due motori marca VM mod. HR 492 HI9 imbarcati su un'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big Cruiser di sua proprietà; la di Controparte_1
redigeva il richiesto preventivo che prevedeva anche la rettifica dei motori, così Controparte_1
come ritenuto necessario dal e successivamente le parti, avendo trovato intesa sui termini e CP_1
condizioni economiche degli interventi da farsi, in data 6.4.2019 formalizzavano il relativo contratto prevedente un costo complessivo delle opere per € 13.000,00 ed il termine del 15.06.2019 per la consegna dell'imbarcazione “a mare”; confidando sul rispetto dei termini stabiliti per gli interventi di rimessaggio sull'imbarcazione e sui motori, l'ing. decideva di sostenere anche i costi per Pt_1
l'ormeggio dell'imbarcazione per tutta la stagione estiva 2019 presso la Base nautica della Lega
Navale del porto di Maratea per € 2.253,50; in seguito a ripetuti accessi presso il cantiere della
[...]
l'istante aveva modo di verificare che i lavori di rimessaggio sull'imbarcazione e CP_1
soprattutto sui motori avevano un andamento oltremodo irregolare, tanto da rendersi necessari numerosi solleciti;
in data 27.07.2019, in seguito ad un ennesimo accesso presso il cantiere della
[...]
l'istante aveva modo di verificare che l'imbarcazione non era stata ancora rimessata e CP_1
che i due motori non erano stati imbarcati ed erano ancora completamente smontati;
in seguito a questi fatti, l'ing. si vedeva costretto ad inoltrare alla una formale messa in Pt_1 Controparte_1
mora con pec del 30.07.2019; in data 14.08.2019, con due mesi di ritardo rispetto ai tempi concordati,
l'imbarcazione veniva messa in acqua nel porto di Maratea e da subito venivano riscontrati malfunzionamenti agli alternatori, perdite di olio da entrambi i motori, eccessiva fumosità di scarico ed una ridotta erogazione di potenza confermata dal raggiungimento di un numero di giri dei motori notevolmente inferiore a quello previsto in normali condizioni di navigabilità; in data 20.08.2019 i meccanici della erano in grado di risolvere solo il malfunzionamento degli Controparte_1
alternatori, restando irrisolti tutti gli altri difetti riscontrati;
in data 26.08.2019, l'istante forniva un elenco di tutte le problematiche presenti sull'imbarcazione ed ancora irrisolte, tra le quali, oltre quelle essenziali sui motori, anche quelle relative alla manutenzione dello scafo (il rinforzo del paiolo centrale della cabina, la porta scorrevole di ingresso alla cabina non si chiudeva, la pulizia del serbatoio ed il relativo sfiato, il collegamento dell'ecoscandaglio ed altro); nel corso di un incontro, in data 31.08.2019, il sig. titolare della attesi i palesi risultati Controparte_1 Controparte_1 negativi conseguiti, manifestava all'istante la sua volontà di non voler eseguire ulteriori interventi di riparazione sull'imbarcazione in questione ed, in generale, su motori di costruzione VM come quelli montati sull'imbarcazione Calafuria;
l'ing. al termine della stagione estiva andata Pt_1
definitivamente persa a causa delle ripetute avarie riscontrate sui motori sin dal varo avvenuto con due mesi di ritardo, in data 12.10.2019 procedeva via mare al trasferimento dell'imbarcazione a
2 AP;
in detta occasione durante la navigazione l'istante era costretto a mantenere i motori a bassissimo regime a causa del forte fumo nero che usciva dagli scarichi;
notevoli risultavano, inoltre, le perdite d'olio dai motori ed infine, in manovra il motore sinistro risultava ingovernabile, rimanendo pericolosamente ingranata la marcia avanti, essendosi svitate durante la navigazione le viti di fissaggio della staffa di sostegno della parte terminale del cavo di comando dell'invertitore del motore sinistro;
in data 29.10.2019, nel corso di un incontro a AP con il Signor l'istante Controparte_1
aveva modo di rappresentare ulteriormente a questi tutti i malfunzionamenti ai motori, lamentando altresì la non perfetta esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione sull'imbarcazione; nel corso del detto incontro le parti concordavano e pattuivano che l'attore avrebbe corrisposto alla a saldo e stralcio per i lavori di completo rifacimento dei motori e per il rimessaggio Controparte_1 dell'imbarcazione, l'importo di € 5.200,00, che andavano ad aggiungersi ai 7.400,00 € già versati in precedenza, a condizione che i necessari interventi di ripristino e messa a punto dei motori fossero eseguiti da una officina terza ed in particolare dalla Officina CO di AP, su esclusivo incarico e spese della in funzione delle intese raggiunte l'istante procedeva prontamente al Controparte_1
pagamento alla di quanto pattuito e nelle more l'Officina CO interveniva sui Controparte_1 motori dell'imbarcazione effettuando la riparazione delle perdite d'olio e lo smontaggio dell'intero sistema di alimentazione (pompe, turbine ed iniettori) risultato del tutto privo di interventi di manutenzione e ciò a riprova delle cattive lavorazioni precedentemente effettuate dalla CP_1
che, con comunicazione in data 15.11.2019, riconosceva apertamente le proprie responsabilità;
[...]
in data 29.11.2019, l'Officina CO presentava alla il consuntivo dei primi lavori Controparte_1 al sistema di alimentazione e per la risoluzione delle perdite di olio per un ammontare di € 3.738,00 oltre iva;
di tali somme l'istante anticipava, in danno della a mezzo bonifico alla Controparte_1
SMAPI S.r.l. (individuata dalla Officina CO per la revisione al banco di pompe ed iniettori)
l'importo di €. 1.659,20, come da fattura n. 448 del 23 dicembre 2019 ed all'Officina CO
l'importo di €. 888,16, come da fattura n. 19 del 27.12.2019 rilasciata dalla Parte_2
per gli interventi di manodopera relativi alla revisione del sistema di alimentazione;
in
[...]
data 9.12.2019, dopo gli interventi sul sistema di alimentazione portati a compimento dalla Officina
CO di AP, veniva poi effettuato un test sulla compressione dei motori alla presenza del Signor
e di un operaio della IT da questi precedentemente incaricata per la rettifica degli Controparte_1 stessi (Rettifica Gioia S.r.l), nonché del titolare dell'Officina CO;
il risultato del test ovviamente era negativo con ciò evidenziando la cattiva esecuzione di tutti gli interventi posti in essere in precedenza dalla come esplicitamente riconosciuto da quest'ultima con Controparte_1
comunicazione del 10.12.2019; faceva seguito la pec datata 18-23.12.2019, inviata dall'avv. Puglia, nell'interesse, a nome e per conto dell'istante con la quale veniva diffidata la ad Controparte_1
3 adempiere gli impegni assunti;
rimasta inevasa quest'ultima comunicazione, l'istante, al fine di procedere alla puntuale ricognizione dello stato dell'imbarcazione di sua proprietà e dei motori a seguito degli interventi malamente posti in essere dalla si vedeva costretto a Controparte_1
presentare innanzi al Tribunale di AP un ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo la nomina di un tecnico, al quale affidare l'incarico di accertare e verificare la corretta esecuzione dei lavori di rifacimento completo dei due motori marca VM mod. HR 492 HI9 commissionati dal ricorrente alla e se gli stessi risultassero eseguiti a regola d'arte; nelle more del Controparte_1
giudizio di istruzione preventiva iscritto al n. R.G. 187/2020, nel quale si costituiva la
[...]
mentre la seppur evocata da quest'ultima in Controparte_1 Controparte_2
giudizio non provvedeva a costituirsi, le parti avviavano delle trattative per tentare di raggiungere un accordo bonario, tuttavia, con esito negativo;
il CTU all'uopo nominato accertava che all'esito delle operazioni peritali si riscontrano ancora: - evidenti perdite di olio in sentina, riconducibili a tenute paraolio inefficaci;
- evidenti problematiche di pressione olio, riconducibili alla mancata manutenzione della pompa olio oppure alla valvola pressione olio di sicurezza, oppure alla tipologia di olio utilizzato a seguito della revisione che non si evinceva da nessun documento in possesso, oppure da cuscinetti di biella o di banco difettosi;
- evidenti problematiche di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione e quindi ad una errata o manchevole manutenzione degli elementi facenti parte il monoblocco dei motori (es. fasce elastiche dei pistoni, camicie, valvole delle testate, etc.); elencati gli interventi eseguiti sull'imbarcazione dalla il CTU attestava: “al fine di ripristinare CP_1 il corretto funzionamento dei motori … escludendo altre problematiche non prevedibili ed includendo la rettifica testate, revisione pompa olio e acqua mare, i ricambi dei componenti principali e dei consumabili, la pulizia dei refrigeranti e la prova in officina potrebbero ammontare ad un costo totale di 18.000,00 euro. Contestualmente sarebbe opportuno verificare il cablaggio elettrico e la strumentazione di monitoraggio di ogni singolo motore (vedi contagiri, spie di allarme, indicatori analogici di temperatura e pressione, etc.) al fine di poter escludere anche eventuali errate letture causate da strumenti mal funzionanti (costo preventivato 250,00 euro); il CTU concludeva affermando che “l'imbarcazione, allo stato attuale, è inutilizzabile in navigazione e le problematiche riscontrate ai motori, durante le prove in mare, potrebbero addirittura aggravare lo stato di funzionamento causando quindi un aumento di costo degli interventi tecnici da porre in essere e dei ricambi da utilizzare”; di seguito a questi fatti tutti gli ulteriori tentativi per cercare di dirimere in via bonaria l'insorgenda lite giudiziaria sono risultati vani di talché l'istante si vedeva costretto all'avvio del presente giudizio.
4 L'attore, pertanto, domandava accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private 6 aprile 2019 e 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della
[...]
per l'effetto, condannarsi la convenuta, anche a titolo risarcitorio, al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante del complessivo importo di €. 22.416,31 per le lavorazioni sull'imbarcazione con la maggiorazione degli interessi legali a far data dal 23.12.2019 ovvero al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali a far data dal
23.12.2019; condannarsi la convenuta al pagamento dei maggiori ed ulteriori danni subiti dall'istante pari a complessivi € 8.053,50 ovvero, sempre a detto titolo, al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore che fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza;
condannarsi la medesima convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi il Tribunale di AP pari ad €. 3.254,27 e delle spese di lite del presente giudizio.
Con comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo, tempestivamente depositata in data
6.06.2022, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., la quale Controparte_1
chiedeva, via preliminare, autorizzarsi la convenuta ai sensi dell'art. 106 c.p.c., a Controparte_1
chiamare in causa in p.l.r.p.t., al fine di essere manlevata, chiedendo, quindi, Controparte_2
di differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
nel merito, rigettarsi tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, differita l'udienza per la chiamata in causa del terzo, con ordinanza del
30.11.2022, il Giudice, stante la mancata costituzione della terza chiamata, ne Controparte_2
dichiarava la contumacia.
Assunta la prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024 e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, rilasciava in favore di Parte_3 [...]
preventivo n. 22/2019 del 02/03/2019. Nel preventivo, elencati e descritti nel dettaglio i Pt_1
lavori da eseguire (preventivo per lavori di sbarco, imbarco motori, sostituzione di tutti i gommini dello scambiatore e intercooler, pulizia scambiatore e intercooler, sostituzione supporti antivibranti, pulizia e verniciatura, sentina, totale manodopera, acconto, serie guarnizione testata, montaggio testate, revisione motorino avviamento, revisione alternatore, revisione turbine, antivegetativa + log
+ anodi carena e assi, rettifica motore con sostituzione vedi file allegato, serie guarnizioni motore, serie guarnizioni scambiatore, serie guarnizioni intercooler, cinghia, cartuccia olio, cartuccia gasolio,
5 girante, anodo completo di tappo, manicotto scarico, olio motore, olio invertitore, supporti motore, verniciatura motori), indicati nella quantità e nel prezzo unitario, nonché nel loro importo complessivo, è indicato l'importo totale di 10.769,83. A detto preventivo fa seguito un prospetto, privo di sottoscrizioni delle parti, recante sul lato sinistro la data del 6.04.2019 ove è indicato l'importo del preventivo innanzi detto, cui è aggiunta la voce acconto, per un totale di euro 11.169,00.
Il prospetto reca poi l'importo di 1.500 euro per custodia compreso alaggio e varo, oltre iva di euro
300,00. Sempre nel medesimo prospetto si specifica che i lavori compresi erano: 2 plafoniere, 2 levette manigliette paioli, legno flatting, bottazzo trattamento, rinforzo bottazzo, vetroresina tuga, pulizia accurata, piccola lucidatura, tergicristalli, verifica e sistemazione motori e spazzole, rinforzo calpestio interno, pulizia serbatoio gasolio, guarnizioni finestre, il tutto per un totale di euro
13.000,00, con due garanzie della e della Detto prospetto riporta quale data finale CP_1 CP_2
in cui l'imbarcazione sarebbe stata posta a mare quella del 15 giugno 2019.
In data 09/04/2019, l'ing. eseguiva un bonifico dal proprio conto di euro 1.203,50, con Parte_1
commissioni di euro 1,00, in favore del beneficiario Lega Navale Italiana Sezione di Maratea per tessera, naviglio, acconto posto barca 2019. Nella richiesta di bonifico rilasciata dall'Intesa San Paolo risulta che la quietanza di pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento. In data 13.05.2019, l'ing. eseguiva un bonifico dal proprio conto Parte_1
di euro 1.050,50, con commissioni di euro 1,00, in favore del beneficiario Lega Navale Italiana
Sezione di Maratea per saldo ormeggio 2019 Calafuria. Nella richiesta di bonifico rilasciata dall'Intesa San Paolo risulta che la quietanza di pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento.
In data 30.07.2019, l'ing. inoltrava alla di pec avente il seguente Pt_1 Parte_4 Controparte_1
oggetto: Lavori Calafuria 8 big cruiser. Il predetto, con tale comunicazione, nel riferirsi alla scrittura privata sottoscritta in data 06.04.19 avente ad oggetto il completo rifacimento, con rettifica delle testate, dei 2 motori VM HP 110 CV ed altri lavori di manutenzione per il 8 big Controparte_3
cruiser di sua proprietà, rappresentava che, nonostante fosse stato concordato che il varo dell'imbarcazione con i lavori perfettamente eseguiti e terminati sarebbe dovuto avvenire tassativamente entro il 15 giugno 2019, a quella data, tuttavia, non risultava ancora adempiuto quanto previsto dal contratto, malgrado i numerosi solleciti. Evidenziava, inoltre, che il termine concordato del 15/6/2019 era stato, peraltro, fissato anche in funzione di un ragionevole lasso di tempo onde verificare in acqua la buona esecuzione di tutte le opere per poi consentire in tutta sicurezza il prosieguo dell'estate con la famiglia, tant'è che, in ragione di tanto, il medesimo aveva anche fissato l'ormeggio per tutta la stagione estiva, pagando interamente i relativi oneri presso la Lega Navale di
Maratea. Rappresentava il mancato rispetto degli impegni concordati, atteso che la barca, alla data
6 della comunicazione, giaceva presso il cantiere della assolutamente non funzionante, con CP_1
entrambi i motori smontati, per come aveva lo stesso constato di persona ripetutamente, tra cui l'ultima volta in data 27.7.2019. Invitava, dunque, la all'adempimento della prestazione CP_1 per come pattuita, pena l'avvio delle azioni legali necessarie per la tutela dei propri diritti e per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
E' allegata foto di un prospetto, in cui sono elencate le “cose da sistemare”, tra cui: 0) striscia olio sentina motore sinistro;
1) accensione motore destro: al minimo non parte, occorre accelerare;
2) spia pressione olio motore destro: si spegne molto in ritardo;
3) leve acceleratore sono disallineate, motore sinistro circa 500 giri in meno rispetto a quello di destra;
4) motore destro raggiunge max 2800 giri con una persona a bordo (prima revisione 3200); 5) motore sinistro raggiunge max 3000 giri (prima
3200); 6) velocità max circa 17 nodi (prima 19); 7) ancora fumo nero;
8) accensione fumo bianco specie motore destro;
9) rinforzo paiolo centrale cabina;
10) porta ingresso non si chiude, è storta;
11) pulizia sfiato serbatoio gasolio;
12) verifica collegamenti.
Dalle n. 3 riproduzioni fotografiche dell'imbarcazione, risulta che la stessa è sporca di nero, probabilmente per il fumo di scarico nero. Sono allegate, poi, n. 3 foto da cui si evincono delle perdite di olio degli ingranaggi e l'altra raffigurante il c.d. “invertitore”.
In data 29.10.2019, l'ing. e il sig. per la sottoscrivevano apposita scrittura in Pt_1 CP_1 CP_1
cui le parti concordavano l'importo di euro 5.200,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa in relazione ai lavori di rifacimento dei motori e di rimessaggio del Calafuria 8 big cruiser 2018-2019. Si conveniva che in tale importo erano compresi tutti gli interventi di messa a punto e ripristino dei motori che sarebbero stati effettuati dall'Officina CO di AP (esclusi eventuali ricambi) e che gli stessi sarebbero stati a cura e spese della Quest'ultima, con il pagamento dell'importo indicato, CP_1
rilasciava conseguente garanzia di tutti i lavori eseguiti contestualmente alla firma della scrittura.
L'ing. consegnava euro 2.000,00 al signor mentre il saldo sarebbe stato versato Pt_1 Controparte_1
entro il 30/10/2019 a mezzo bonifico bancario.
Con successivi messaggi WhatsApp, del 29 ottobre e del 15 novembre, indirizzati a Parte_5
” si faceva riferimento ad un problema della turbina e che sarebbe stato pagato il lavoro
[...]
fatto fino a quella data, lasciando 250 € per sostituire la turbina quando avrebbero deciso loro.
L'autore di tali messaggi il 29 ottobre comunicava che dalle 10 alle 17 sarebbe stato a AP e il 15 novembre comunicava che l'ing. gli aveva mandato delle foto delle turbine e delle pompe e Pt_2
che era palese che non erano state revisionate. Rappresentava la necessità di far finire il lavoro che poi si sarebbero risentiti prima di pagarlo.
Dal Consuntivo lavori rilasciato dalla , il 29.11.2019, in favore del sig. Parte_2 CP_4
risulta l'elenco dei lavori effettuati sui motori dell'imbarcazione del In particolare:
[...] Pt_1
7 lavoro di eliminazione perdita olio: smontaggio dei due smorzatori per la rettifica della sede del paraolio, sostituzione dei paraoli e rimontaggio, sostituzione dei filtri aria e rabbocco olio motori, ricambi manodopera e rettifica, il tutto per euro 400; secondo lavoro pompe di iniezione, iniettori e turbine: smontaggio fissaggi tubazioni e raccorderia per lo smontaggio delle parti su elencate, oltre coperchi distribuzione per eliminazione nuove perdite di olio, sostituzione delle guarnizioni e alcuni perni di fissaggio, smontaggio di tutte le parti revisionate e di sostituzione;
manodopera euro 400,00 per motore, per un totale di euro 800,00; lista ricambi e lavorazioni aggiuntive: lavoro n. 1 turbina euro 350 + n. 2 turbina euro 500,00, per un totale di 850 €; n. 2 guarnizioni coperchi distribuzione per 58 €; n. 2 kit guarnizioni per montaggio turbine e attacco raiser di scarico per 85 €; n. 2 filtri gasolio per euro 18,00; n. 1 filtro aria per euro 17,00. Il totale complessivo dell'officina era di 2.228
€, oltre il lavoro del pompista di euro 1.360,00 e oltre l'alaggio e il varo imbarcazioni per euro 150,00, per un totale complessivo di 3.738 €.
L'ing. il 23/12/2019, eseguiva bonifico bancario di euro 1.659,20, in favore della SMAPI srl, Pt_1
per il pagamento della fattura n. 448 del 23/12/2019. Nella richiesta di bonifico risulta che la quietanza del pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento. Da detta fattura risulta che la Smapi eseguiva in favore dell'ing. i seguenti lavori: rev. pompa, Pt_1
gamma pompa, kit rulli cementati pompa, tappo testa, kit guarnizioni, taratura al banco e manodopera, rev. iniettore, polverizzatore iniettore, taratura al banco e manodopera per un totale di 1.360 €, oltre iva di euro 299,20 e così euro 1.659,20.
L'ing. il 30/12/2019, eseguiva bonifico bancario di euro 888,16, oltre un euro di commissioni, Pt_1
in favore della per il pagamento della fattura n. 19 Parte_6
del 27.12.19 - pagamento in danno di di Nella richiesta di bonifico Controparte_1 Controparte_1
risulta che la quietanza del pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento. Da detta fattura risulta che la eseguiva in favore Parte_2
Con dell'ing. i seguenti lavori: lavorazioni eseguite su Motori modello: V M HR 492 140HP, Pt_1
smontaggio Turbine e accessori per la revisione in officina, sostituzione delle guarnizioni di attacco e perni di fissaggio-smontaggio pompe di iniezione e iniettori per la revisione in off. Bosch rimontaggio con i dovuti fissaggi e messa in fase, manodopera, ricambi di sostituzione, alaggio e varo imbarcazione per un totale di euro 888,16.
In data 10.12.2019, la inviava al nota con la quale rappresentava che in data CP_1 Pt_1
9.12.2019, in accordo con la Rettifica Gioia, in presenza di un meccanico, il sig. , avevano Per_1
effettuato la prova della compressione dei due motori Vm HR 492 HI 9 di proprietà del che Pt_1
risultavano di bassa compressione (tra 14 e 16 Bar su entrambi i motori). Rappresentava che la
Rettifica si rendeva disponibile alla soluzione del problema a costo zero in suo favore, accollandosi
8 le spese di alaggio, varo, trasporto sbarco e imbarco dei motori, a condizione che nessuno, ad eccezione di e della , mettesse mano sui motori. Prospettava che, Controparte_1 Controparte_2 nell'ipotesi di non accettazione di detta proposta, l'ing. sarebbe stato libero di agire come meglio Pt_1
avrebbe ritenuto.
L'ing. per il tramite di proprio procuratore, avv. Puglia, inoltrava pec, il 23.12.2019, alla Pt_1 [...]
con la quale, esposti i fatti, nel richiedere la restituzione dell'importo 12.600,00, Parte_7 stante l'illegittimità del comportamento della avanzava richiesta di risarcimento danni, CP_1
invitando alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Il CTU, all'uopo nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato presso il
Tribunale di AP, proceduto all'ispezione dei motori dell'imbarcazione di proprietà del Pt_1
Calafuria 8 big Cruiser del 1987, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice, concludeva CP_3 affermando che “i lavori di rifacimento di motori di piccole dimensioni, come quelli oggetto del quesito, sono molto spesso privi di qualsiasi documento tecnico e/o relazione che riporti la descrizione lavori e così è stato anche in questo caso. Non vi sono agli atti documenti tecnici, né relazioni che descrivono i lavori effettuati e lo stato di usura degli elementi sostituiti. La fattura 591 del 25/06/2020 della Rettifica Gioia, intestata alla riporta i ricambi utilizzati per la revisione di un CP_1
motore VM 492 HT, ma non riporta le matricole dei motori, per cui non posso essere certo che sia relativa ai motori dell'imbarcazione del Volendo attribuire la fattura indicata ai ricambi e Pt_1
manodopera utilizzata per il rifacimento dei motori oggetto del quesito, si può affermare che siano state fatturate e riportate tutte le parti principali dei monoblocchi di entrambi i motori ma non si può risalire alla modalità di esecuzione dei lavori effettuati, non essendoci un rapporto tecnico stilato. Si può dedurre inoltre che la revisione dei monoblocchi e delle testate sia stato effettuato dalla CP_2
invece la pulizia e pressatura dei refrigeranti, la revisione delle turbine, degli iniettori delle
[...]
pompe combustibile, delle pompe acqua condotte dalla Non vi è inoltre alcuna CP_1
evidenza dell'acquisto dei ricambi dal rivenditore autorizzato VM cantiere navale Lorenzoni, così come riportato nella memoria difensiva per la L'officina ha CP_1 Parte_2
poi effettuato in un secondo momento tramite anche la IT Smapi s.r.l., la revisione delle turbine, pompe combustibile, iniettori ed eliminazione delle perdite olio lamentate subito dopo la consegna dell'imbarcazione dalla … La perizia e la prova in mare effettuate dallo scrivente CP_1
sono avvenute a valle di tutti questi avvenimenti appena elencati e purtroppo si riscontrano ancora: evidenti perdite di olio in sentina, riconducibili a tenute paraolio inefficaci;
evidenti problematiche di pressione olio, riconducibili alla mancata manutenzione della pompa olio oppure alla valvola pressione olio di sicurezza, oppure alla tipologia di olio utilizzato a seguito della revisione che non si evince da nessun documento in possesso, oppure da cuscinetti di biella o di banco difettosi;
evidenti
9 problematiche di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione e quindi ad un'errata o manchevole manutenzione degli elementi facenti parte il monoblocco dei motori. Non è possibile essere precisi e stilare un elenco di elementi da sostituire e/o revisionare per riportare i motori in uno stato di funzionamento, se non sbarcando nuovamente, testarli al banco ed eventualmente smontarli completamente ed ispezionare ogni singolo elemento. Si precisa che un'azione correttiva del genere, per questa tipologia di motore, equivale ad effettuare nuovamente una revisione completa”. In risposta al quesito n. 2 il CTU afferma:
“la problematica di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione, può essere imputata ai lavori che si presume siano stati effettuati dalla IF . Il CTU, dal rapporto di ispezione degli elementi oggetto di CP_2
ulteriori interventi, ha constatato che: “la porta di ingresso della tuga risulta disallineata a tal punto che la chiusura con la serratura non è efficace. La porta ed il relativo telaio sono stati smontati per permettere lo sbarco dei motori in fase di revisione e rimontati erroneamente;
il bottazzo di gomma a poppa sinistra e mascone sinistro della barca risultano ballerini e non ben saldati a murata. È necessario smontare il tratto interessato, pulire la superficie e fissare nuovamente il bottazzo in maniera più appropriata;
il calpestio appena a valle della porta d'ingresso risulta disallineato con il paiolo. Inoltre si nota la presenza di un rinforzo sottostante, in legno, che fa forza e grava sul serbatoio del gasolio. Questa imperfezione non pregiudica la sicurezza dell'imbarcazione, ma sicuramente il lavoro non è stato svolto a regola d'arte; il motore del tergicristallo di destra installato risulta nuovo, ma il riferisce di averlo cambiato personalmente, mostra la fattura di acquisto di 268,4 € Pt_1
(Tergivetro Ancor SK20) e di euro 150,55 per braccio e spazzola;
il serbatoio del gasolio: non si può accertare lo stato della pulizia allo stato attuale, dovendo questo essere prima sbarcato, svuotato, ventilato e poi ispezionato”. In risposta al quesito n. 4, poi, il consulente afferma: “Al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei motori, anche considerando il costo precedentemente riportato per un'eventuale prova al banco, è necessario sbarcarli e portarli in una officina autorizzata che proceda allo smontaggio e alla revisione totale utilizzando ricambi originali o quantomeno accettati dalla officina autorizzata che svolgerà il lavoro. In questo modo si annullerebbero tutti gli interventi tecnici sino ad ora effettuati che hanno prodotto solo un susseguirsi di azioni tampone atte a risolvere le singole problematiche che emergevano di volta in volta. Queste attività, escludendo altre problematiche non prevedibili, e includendo le rettifiche testate, revisione pompa olio e acqua mare, i ricambi dei componenti principali e dei consumabili, la pulizia dei refrigeranti e la prova in officina potrebbero ammontare ad un costo totale di 18.000 €. Contestualmente sarebbe opportuno verificare il cablaggio elettrico e la strumentazione di montaggio di ogni singolo motore …. al fine di poter escludere anche eventuali errate letture causate da strumenti malfunzionanti (costo preventivato
10 250,00 euro). Per quanto riguarda gli altri interventi eseguiti o preventivati sulle imbarcazioni in oggetto, qui di seguito una previsione di costo per ripristinare lo stato d'uso: la porta di ingresso della tuga: verrebbero ripristinati una volta imbarcati nuovamente i motori e il costo potrebbe rientrare in quello preventivato per la revisione motori;
Il bottazzo di gomma a poppa sinistra e mascone sinistro della barca: costo preventivato 500 €; Il calpestio appena a valle della porta d'ingresso che risulta disallineato con il paiolo: costo preventivato 100 €; Il motore del tergicristallo di destra: è stato già cambiato dal per cui non necessita di altro intervento;
Pulizia del serbatoio del gasolio: costo Pt_1 preventivato 350 €. L'imbarcazione, allo stato attuale, è inutilizzabile in navigazione e le problematiche riscontrate ai motori, durante le prove in mare, potrebbero addirittura aggravare lo stato di funzionamento causando quindi un aumento di costo degli interventi tecnici da porre in essere e dei ricambi da utilizzare”.
Con ordinanza del 13.5.2021, il suddetto giudizio è stato dichiarato definito, con conseguente emissione del decreto di liquidazione in favore del CTU Il relativo importo è stato Per_2
corrisposto dal come da ricevute di bonifico e conseguente fattura n. 1 del 23.07.2021 emessa Pt_1 dal CTU. L'avv. Puglia ha emesso, altresì, nei confronti del fattura n. 7 del 23.03.2022, relativa Pt_1
al rimborso spese e saldo competenze professionali relative al ricorso per ATP, pari a 1.500,00 euro.
La ha allegato screenshot di un messaggio WhatsApp inoltrato a in cui CP_1 Parte_2
afferma: “Buona sera sono il collaboratore di dalle foto che avete mandato a Pt_2 Parte_5
non si legge per intero il numero della posta pay da ricaricare potete inviarmelo per intero così Pt_5
vi faccio la ricarica di 800 grazie”. Segue poi foto di “operazione da canale mobile” di euro 800,00 del 31.12.2019.
L'interrogato, , dichiara di aver commissionato alla di il Parte_1 CP_1 Controparte_1
completo rifacimento, a zero ore, dei motori della sua imbarcazione. Rappresenta che tale attività era estremamente complessa e determinava la necessità di molteplici operazioni. Queste attività come altre relative alla revisione di altre parti del motore, gli aveva riferito che le avrebbe affidate CP_1
a terzi, ad esempio le turbine, gli alternatori ed altro le avrebbe commissionate a terzi. Tra questi la rettifica dei motori l'avrebbe affidata ad altra società, e in particolare alla che Controparte_2
lui dichiarava di non conoscere assolutamente e che mai aveva conosciuto. Dichiara di non aver mai avuto nessun contatto, salvo aver incontrato un operaio (come riferitogli da in occasione della CP_1
prova di compressione dei Motori tenutasi in data 9.12.2019. Il dichiara, inoltre, che in data Pt_1
29.10.2019, lui e avevano sottoscritto un accordo in base al quale pagava il saldo relativo al CP_1
rifacimento dei motori con la condizione essenziale che i necessari interventi di ripristino sarebbero stati eseguiti dalla società CO Concessionaria WM di AP indicata dallo stesso he lui CP_1
non conosceva. In base alla prova di compressione fatta il 9.12.2019 che aveva dato esito negativo, il
11 giorno 10.12.2019, gli comunicava la disponibilità a ripristinare i motori attraverso tal CP_1
che, come detto, aveva curato solo una parte del rifacimento dei motori. Tale proposta Controparte_2 contravveniva all'accordo del 29.10.2019 e, pertanto, rifiutava la proposta del Confermava, CP_1
dunque, che la gli comunicava che la avrebbe curato a costo zero il CP_1 Controparte_2 rifacimento di tutti i lavori da quest'ultima svolti. Nel confermare il capo n. 4 della memoria di parte convenuta dichiara di aver rifiutato la proposta di far revisionare l'imbarcazione da Controparte_2 in quanto ciò era in contrasto con l'accordo del 29.10.2019, sottoscritto con che
[...] CP_1
prevedeva che i ripristini avrebbero dovuti essere realizzati dall' di AP Parte_8
indicata espressamente dal Aggiunge che, dopo vari tentativi di conciliazione, aveva richiesto CP_1 un'ATP al Tribunale di AP e dopo la conclusione dello stesso e il deposito della CTU, aveva provveduto a svendere la sua imbarcazione rendendo edotto il compratore dei gravi problemi ai motori, compratore che, per quanto riferitogli, aveva completamente sostituito i predetti motori.
Dichiara che ciò avveniva prima della notifica dell'atto di citazione di cui al presente giudizio.
Il teste, riferito di essere dipendente della società e di aver conosciuto Testimone_1 CP_1
come cliente dell'azienda, conferma che l'attività di revisione e di rettifica dei motori Parte_1
marca VM mod. HR 492 HI9 sull'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big Cruiser di proprietà del sig. era stata svolta dalla società precisando di sapere ciò in Parte_1 Controparte_2
CP_ quanto, essendo dipendente della aveva partecipato ai lavori eseguiti CP_1 sull'imbarcazione predetta. Il teste, nel riconoscere il documento che gli veniva mostrato, come fatto dalla loro azienda (all. 3 fascicolo , dichiara di non poter dire nulla altro sullo stesso CP_1
perché non se ne occupava lui. Confermava che la si era occupata dei lavori indicati nel CP_1
documento ad esclusione della revisione e della rettifica dei motori marca VM mod. HR 492 HI9.
Dichiarava di non conoscere la circostanza di cui al capo C.
Il teste, , riferito di essere dipendente della che era Testimone_2 Controparte_1 Parte_1
cliente della e di conoscere la in virtù di rapporti di Controparte_1 Controparte_2
collaborazione nel lavoro tra le due società, conferma che l'attività di revisione e di rettifica dei motori marca VM mod. HR 492 HI9 sull'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big Cruiser di proprietà del sig. era stata svolta dalla società riferendo di conoscere ciò in Parte_1 Controparte_2
quanto, essendo dipendente della sapeva chi doveva fare i lavori. Il teste nel riconoscere CP_1
il documento mostratogli (all. 3 del fascicolo , conferma che la si era occupata CP_1 CP_1
dei lavori indicati nel documento ad esclusione della revisione e della rettifica dei motori marca VM mod. HR 492 HI9. Il teste conferma, inoltre, che successivamente alla consegna dell'imbarcazione al sig. e prima dell'espletamento dell'ATP presso il Tribunale di AP, l'imbarcazione veniva Pt_1
sottoposta a revisione delle turbine, pompe combustibile, iniettori ed eliminazione delle perdite olio
12 da parte della IT , dichiarando di conoscere ciò perché, occupandosi della Parte_2
parte amministrativa della società e avendo rapporti con il titolare, lo aveva aggiornato di questo evento.
Evidenziato che “il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del
08/11/2007), quest'ultimo, nel caso di specie, non ha avanzato un'espressa ed autonoma domanda nei confronti della chiamata in causa dalla convenuta “al fine di essere manlevata”. Controparte_2
“Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).
Tale esclusione emerge nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., in cui l'attore deduce che “non vi è stato nessun rapporto trilatero tra i soggetti ed che Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 risulta l'unica responsabile di tutti i malfunzionamenti verificatisi”. Parte_9
Considerato che “l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009), la convenuta, nella comparsa di risposta, prima difesa utile, non ha specificamente contestato le deduzioni compiute dall'attore in citazione, secondo cui: l'istante nel mese di marzo dell'anno 2019 si rivolgeva alla di Controparte_1 Controparte_1 richiedendo un preventivo prevedente il rimessaggio ed il completo rifacimento “ad ore zero” dei due motori marca VM mod. HR 492 HI9 imbarcati su un'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big
Cruiser di sua proprietà; la di redigeva il richiesto preventivo che Controparte_1 Controparte_1
13 prevedeva anche la rettifica dei motori, così come ritenuto necessario dal e successivamente CP_1
le parti, avendo trovato intesa sui termini e condizioni economiche degli interventi da farsi, in data
6.4.2019 formalizzavano il relativo contratto prevedente un costo complessivo delle opere per €
13.000,00 ed il termine del 15.06.2019 per la consegna dell'imbarcazione “a mare”; in data
27.07.2019, in seguito ad un ennesimo accesso presso il cantiere della l'istante Controparte_1 aveva modo di verificare che l'imbarcazione non era stata ancora rimessata e che i due motori non erano stati imbarcati ed erano ancora completamente smontati;
in seguito a questi fatti, l'ing. si Pt_1
vedeva costretto ad inoltrare alla una formale messa in mora con pec del 30.07.2019; Controparte_1
in data 14.08.2019, con due mesi di ritardo rispetto ai tempi concordati, l'imbarcazione veniva messa in acqua nel porto di Maratea e da subito venivano riscontrati malfunzionamenti agli alternatori, perdite di olio da entrambi i motori, eccessiva fumosità di scarico ed una ridotta erogazione di potenza confermata dal raggiungimento di un numero di giri dei motori notevolmente inferiore a quello previsto in normali condizioni di navigabilità; in data 20.08.2019 i meccanici della Controparte_1
erano in grado di risolvere solo il malfunzionamento degli alternatori, restando irrisolti tutti gli altri difetti riscontrati;
in data 26.08.2019, l'istante forniva un elenco di tutte le problematiche presenti sull'imbarcazione ed ancora irrisolte, tra le quali, oltre quelle essenziali sui motori, anche quelle relative alla manutenzione dello scafo (il rinforzo del paiolo centrale della cabina, la porta scorrevole di ingresso alla cabina non si chiudeva, la pulizia del serbatoio ed il relativo sfiato, il collegamento dell'ecoscandaglio ed altro); in data 9.12.2019, dopo gli interventi sul sistema di alimentazione portati a compimento dalla Officina CO di AP, veniva poi effettuato un test sulla compressione dei motori alla presenza del Signor e di un operaio della IT da questi precedentemente Controparte_1
incaricata per la rettifica degli stessi (Rettifica Gioia S.r.l), nonché del titolare dell'Officina CO.
Nella comparsa di risposta la convenuta ammette che “parte attrice in un primo momento aveva incaricato la per il rifacimento dei due motori - marca VM mod. HR 492 HI9 - ed in CP_1 particolare per la rettifica delle testate”, deducendo che “solo in seguito, con la scrittura del 6 aprile
2019, controparte provvedeva a commissionare ulteriori lavori di manutenzione dell'imbarcazione”
e che “per l'esecuzione dei suddetti lavori era necessario l'intervento di un terzo”.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente a trasformare il rapporto bilaterale derivante dal contratto stipulato tra l'attore e la convenuta in trilaterale.
Sebbene l'allegato prospetto, privo di sottoscrizioni delle parti, recante sul lato sinistro la data del
6.04.2019 ove è indicato l'importo del preventivo innanzi detto, contenga l'indicazione di “due garanzie” della , il fatto che il contratto oggetto di causa sia stato stipulato Parte_10 dall'attore soltanto con la convenuta appare corroborato dalla scrittura, sottoscritta in data
29.10.2019, dall'ing. e dal sig. per la in cui le parti concordavano l'importo Pt_1 CP_1 CP_1
14 di euro 5.200,00, “a saldo e stralcio di ogni pretesa in relazione ai lavori di completo rifacimento dei motori e di rimessaggio del Calafuria 8 big cruiser 2018-2019”. Si conveniva che in tale importo erano compresi “tutti gli interventi di messa a punto e ripristino dei motori” che sarebbero stati effettuati dall'Officina CO di AP (esclusi eventuali ricambi) e che gli stessi sarebbero stati a cura e spese della CP_1
Inoltre, i testi escussi hanno riferito di essere dipendenti della società e di aver conosciuto CP_1
come cliente dell'azienda e non della società alla quale la Parte_1 Controparte_2
convenuta aveva commissionato la revisione e la rettifica dei motori.
Sulla scorta di quanto rilevato dal CTU, la fattura 591 del 25/06/2020 della Rettifica Gioia è intestata alla CP_1
Il teste menziona espressamente rapporti di collaborazione nel lavoro tra le due Testimone_2
società.
Il aveva riferito all'attore che avrebbe commissionato a terzi alcune attività e che avrebbe CP_1
affidato la rettifica dei motori ad altra società, e in particolare alla che, secondo Controparte_2
i testi escussi, ha svolto l'attività di revisione e di rettifica dei motori.
In data 10.12.2019, la inviava al nota con la quale rappresentava che in data CP_1 Pt_1
9.12.2019, in accordo con la Rettifica Gioia, in presenza di un meccanico, avevano eseguito la prova della compressione dei due motori Vm HR 492 HI 9 di proprietà del che risultavano di bassa Pt_1
compressione (tra 14 e 16 Bar su entrambi i motori).
Nondimeno, tali circostanze non consentono di escludere la struttura bilaterale del contratto oggetto di causa, nell'esecuzione del quale la convenuta appare essersi avvalsa dell'opera di terzi, tra cui la
Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
La responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio e non altrui.
La responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
“In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da
15 responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti” (Cass. civ. n. 6053/2010).
“La responsabilità del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, prevista dall'art. 1228 c.c., ricorre tanto nell'ipotesi che detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione all'azienda di lui, quanto nel caso che di essi egli si sia assicurato la collaborazione nelle operazioni preordinate all'esecuzione del contratto, ancorché siano estranei all'azienda e al rapporto con il creditore” (Cass. civ. n. 231/1973).
In base alla CTU espletata nel procedimento di A.T.P., pur non essendovi “agli atti documenti tecnici, né relazioni che descrivono i lavori effettuati e lo stato di usura degli elementi sostituiti”, “si può dedurre che la revisione dei monoblocchi e delle testate sia stata effettuato dalla , Controparte_2
invece la pulizia e pressatura dei refrigeranti, la revisione delle turbine, degli iniettori delle pompe combustibile, delle pompe acqua condotte dalla Non vi è inoltre alcuna evidenza CP_1
dell'acquisto dei ricambi dal rivenditore autorizzato VM cantiere navale Lorenzoni, così come riportato nella memoria difensiva per la L'officina ha poi CP_1 Parte_2
effettuato in un secondo momento tramite anche la IT Smapi s.r.l., la revisione delle turbine, pompe combustibile, iniettori ed eliminazione delle perdite olio lamentate subito dopo la consegna dell'imbarcazione dalla … La perizia e la prova in mare effettuate dallo scrivente CP_1
sono avvenute a valle di tutti questi avvenimenti appena elencati e purtroppo si riscontrano ancora: evidenti perdite di olio in sentina, riconducibili a tenute paraolio inefficaci;
evidenti problematiche di pressione olio, riconducibili alla mancata manutenzione della pompa olio oppure alla valvola pressione olio di sicurezza, oppure alla tipologia di olio utilizzato a seguito della revisione che non si evince da nessun documento in possesso, oppure da cuscinetti di biella o di banco difettosi;
evidenti problematiche di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione e quindi ad un'errata o manchevole manutenzione degli elementi facenti parte il monoblocco dei motori. Non è possibile essere precisi e stilare un elenco di elementi da sostituire e/o revisionare per riportare i motori in uno stato di funzionamento, se non sbarcando nuovamente, testarli al banco ed eventualmente smontarli completamente ed ispezionare ogni singolo elemento. Si precisa che un'azione correttiva del genere, per questa tipologia di motore, equivale ad effettuare nuovamente una revisione completa”. In risposta al quesito n. 2 il CTU afferma:
“la problematica di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione, può essere imputata ai lavori che si presume siano
16 stati effettuati dalla IF . Il CTU, dal rapporto di ispezione degli elementi oggetto di CP_2 ulteriori interventi, ha constatato che: “la porta di ingresso della tuga risulta disallineata a tal punto che la chiusura con la serratura non è efficace. La porta ed il relativo telaio sono stati smontati per permettere lo sbarco dei motori in fase di revisione e rimontati erroneamente;
il bottazzo di gomma a poppa sinistra e mascone sinistro della barca risultano ballerini e non ben saldati a murata. È necessario smontare il tratto interessato, pulire la superficie e fissare nuovamente il bottazzo in maniera più appropriata;
il calpestio appena a valle della porta d'ingresso risulta disallineato con il paiolo. Inoltre, si nota la presenza di un rinforzo sottostante, in legno, che fa forza e grava sul serbatoio del gasolio. Questa imperfezione non pregiudica la sicurezza dell'imbarcazione, ma sicuramente il lavoro non è stato svolto a regola d'arte; il motore del tergicristallo di destra installato risulta nuovo, ma il riferisce di averlo cambiato personalmente, mostra la fattura di acquisto di 268,4 € Pt_1
(Tergivetro Ancor SK20) e di euro 150,55 per braccio e spazzola;
il serbatoio del gasolio: non si può accertare lo stato della pulizia allo stato attuale, dovendo questo essere prima sbarcato, svuotato, ventilato e poi ispezionato”. In risposta al quesito n. 4, poi, il consulente afferma: “al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei motori, anche considerando il costo precedentemente riportato per un'eventuale prova al banco, è necessario sbarcarli e portarli in una officina autorizzata che proceda allo smontaggio e alla revisione totale utilizzando ricambi originali o quantomeno accettati dalla officina autorizzata che svolgerà il lavoro. In questo modo si annullerebbero tutti gli interventi tecnici sino ad ora effettuati che hanno prodotto solo un susseguirsi di azioni tampone atte a risolvere le singole problematiche che emergevano di volta in volta... L'imbarcazione, allo stato attuale, è inutilizzabile in navigazione e le problematiche riscontrate ai motori, durante le prove in mare, potrebbero addirittura aggravare lo stato di funzionamento causando quindi un aumento di costo degli interventi tecnici da porre in essere e dei ricambi da utilizzare”.
Evidenziato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20/01/2015) e che l'alterazione dell'equilibrio causale del contratto è dipeso dall'inadempimento della convenuta, di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'attore, sulla scorta degli esposti rilievi, del complessivo compendio probatorio in atti e della richiamata relazione peritale, si accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private del 6 aprile 2019 e del 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della
[...]
Controparte_1
17 Peraltro, “la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale - sul presupposto che la richiesta pronuncia, annullando gli sforzi compiuti per comporre la lite, non corrispondesse all'interesse della parte istante - aveva respinto la domanda di risoluzione di una transazione)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 4022 del 20/02/2018).
La sopravvenuta alienazione del bene non esclude l'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, interesse emergente anche dalla scrittura sottoscritta in data 29.10.2019 e dal successivo procedimento di A.T.P.
A pagg. 16 e 17 della comparsa conclusionale, l'attore ha richiamato le “somme anticipate dall'istante, di cui quanto meno spetta in ogni caso la restituzione in virtù della risoluzione per grave inadempienza, pari ad € 15.566,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda:
-in primo luogo le somme corrisposte dall'istante a più riprese alla convenuta per complessivi €.
12.600; il detto importo lo si ricava dal contenuto delle scritture datate 6 aprile 2019 e 29 ottobre
2019 (doc. n. 3 produzione convenuta e n. 13) e dalla successiva pec di diffida e messa in mora del
18 dicembre 2019 (doc. n. 21) inviata alla non oggetto di alcuna specifica Controparte_1 contestazione da parte di quest'ultima. Il suindicato importo si ottiene, inoltre, sommando agli acconti versati dall'istante alla convenuta pari ad € 7.400,00, l'importo di € 2.000,00 corrisposto contestualmente alla scrittura del 29 ottobre 2019 ed € 3.200,00 con bonifico del 31 ottobre 2019; - gli ulteriori importi anticipati dall'istante per conto della per € 1.659,20 ed € 888,16 Controparte_1
(corrisposti alla SMAPI S.r.l. ed all'Officina CO per lavorazioni che cedevano a carico della
[...]
oltre ad € 418,95 (per l'acquisto del tergivetro Ancor SK2 e per il braccio e la spazzola, CP_1
importo che per contratto era già inserito nelle prestazioni cedenti a carico della e Controparte_1 da questa quantificate per il rimessaggio dell'imbarcazione). La predetta somma pari ad € 15.566,31 costituisce, quindi, in alternativa a quella precedentemente indicata una voce di rimborso “secco” di cui l'istante ha comunque diritto alla restituzione, tenuto conto della risoluzione del contratto e della non esecuzione a regola d'arte da parte della della totalità delle lavorazioni che le Controparte_1 erano state commissionate”.
Si ritiene congrua la condanna alla restituzione dei predetti importi, attesa la sopravvenuta alienazione del bene, rispetto ai costi quantificati dal CTU al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei motori e per ripristinare lo stato d'uso dell'imbarcazione, ormai venduta.
Rilevato che L'ing. per il tramite di proprio procuratore, avv. Puglia, inoltrava pec, il Pt_1
23.12.2019, alla con la quale, esposti i fatti, richiedeva la restituzione Parte_7
18 dell'importo di € 12.600,00, che tale pec non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta, la quale, nella prima difesa utile, non ha contestato la deduzione compiuta nell'atto di citazione, secondo cui i versamenti successivi andavano ad aggiungersi ai 7.400,00 € già versati in precedenza, e rilevato che dalla scrittura del 29.10.2019 emerge che l'ing. consegnava euro Pt_1
2.000,00 al signor alla predetta somma di € 12.600,00 vanno aggiunti gli ulteriori Controparte_1 importi anticipati dall'attore per conto della per € 1.659,20 ed € 888,16 (corrisposti Controparte_1 alla SMAPI S.r.l. ed all'Officina CO per lavorazioni che cedevano a carico della CP_1
oltre ad € 418,95 per l'acquisto del tergivetro Ancor SK2 e per il braccio e la spazzola, come
[...] emerge anche dalla CTU allegata, secondo cui l'attore “mostra la fattura di acquisto di 268,40 €
(Tergivetro SK20) e di euro 150,55 per braccio e spazzola”, per un totale di € 15.566,31, oltre Pt_11
interessi a far data dalla domanda al soddisfo.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione.
“In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria” (Cass. civ. n. 14289/2018).
Va rilevato che l'attore ha chiesto condannarsi la convenuta, “anche” a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'istante del complessivo importo di €. 22.416,31 ovvero al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio e che, a pagg. 14 e 15 dell'atto di citazione, ha esposto l'interesse del medesimo alla dichiarazione di risoluzione del contratto, con conseguente condanna della convenuta “ad effettuare la restituzione in favore dell'istante di tutto quanto da questa illegittimamente ed ingiustamente incamerato”.
Quanto all'ulteriore domanda attorea volta a condannare la convenuta al pagamento dei maggiori ed ulteriori danni subiti dall'istante pari a complessivi € 8.053,50 ovvero, sempre a detto titolo, al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore che fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza, tale domanda va accolta nei limiti della somma di € 2.253,50 spesa dall'attore, giuste richieste di bonifico allegate, per l'ormeggio dell'imbarcazione per tutta la stagione estiva 2019
19 presso la Base nautica della Lega Navale del porto di Maratea, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza.
Si ritiene di non riconoscere, invece, gli ulteriori importi richiesti ai punti 2 e 3 a pag. 16 dell'atto di citazione, ossia per “i disagi e le problematiche organizzative logistiche e familiari in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare proficuamente, con continuità e sicurezza, l'imbarcazione”, nonché “i maggiori danni dipesi dal trasferimento a AP via mare dell'imbarcazione e per l'ormeggio della stessa” ivi indicato.
Va rilevato che si è “escluso che il cd. danno esistenziale rimanga integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e "ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974;
Cass., 13/11/2009, n. 24030), in stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1361 del 2014).
Inoltre, come evidenziato dalla Suprema Corte, “pure ove la parte solleciti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile
o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 127)” (Cass. civ. ord. Sez. 2 n. 13792/2017).
Dunque, anche quando il danno sia già accertato nell'an, ovvero sussistente “in re ipsa”, l'attore resta onerato alla prova del quantum, potendo giovarsi della liquidazione equitativa da parte del giudice solo ove sussista l'impossibilità o comunque l'oggettiva difficoltà dell'esatta quantificazione del danno nel suo preciso ammontare. Qualora ricorra tale presupposto, non si produce una completa
“relevatio ab onere probandi”, ma soltanto una sua attenuazione, nel senso che la parte deve almeno allegare gli elementi, probatori o quantomeno indiziari, idonei a consentire al giudice di compiere detta quantificazione equitativa.
Tali elementi non risultano adeguatamente allegati, essendosi l'attore limitato a stimare i lamentati danni di cui al predetto punto 2, in via equitativa, “in non meno di € 1.000,00” e a dedurre che, per quelli di cui al menzionato punto 3, “è stato costretto a sostenere costi per € 4.800,00”, senza provare tali asseriti esborsi.
20 In considerazione dell'esito complessivo del presente giudizio, va riconosciuto il rimborso, chiesto nell'atto di citazione, dei costi sostenuti per l'espletamento dell'A.T.P. innanzi al Tribunale di AP, che ammontano ad € 1.754,27 per compensi liquidati al CTU ing. e ad € 1.500,00 Persona_3
per i compensi in favore dell'avv. Giuseppe Maria Puglia, giusti allegati nn. 25, 26, 27 e 28 all'atto di citazione, per un totale di € 3.254,27.
Rilevato che la convenuta, nell'atto di chiamata in causa del terzo, ha chiesto, nell'ipotesi di condanna della convenuta, di “accertare e dichiarare l'obbligo del chiamato in garanzia ex art 106 c.p.c.
di garantire e manlevare la convenuta, di quanto quest'ultima sarà tenuta Controparte_2
eventualmente a pagare all'attore al termine del presente giudizio”, tale domanda di garanzia appare infondata e, pertanto, va rigettata.
Chiarito che la responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti è per fatto proprio, la colpa dell'ausiliario “potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti” (Cass. civ. n. 6053/2010).
L'azione di regresso non coincide con l'azione di manleva.
Il manlevato è “titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021).
Il diritto di regresso, infatti, propriamente presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi.
Rilevato che la convenuta non ha esperito un'azione di regresso nei confronti della terza chiamata, bensì di manleva, quest'ultima va rigettata, non apparendo sussistenti un rapporto di garanzia tra le due società né, comunque, uno specifico obbligo di garanzia a carico della terza chiamata nei confronti della convenuta.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private del 6 aprile 2019 e del 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della
[...]
si condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore dell'importo di € 15.566,31, oltre interessi a far data dalla domanda al soddisfo;
si condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dei maggiori ed ulteriori danni subiti dal medesimo pari ad € 2.253,50, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza;
si condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., alla refusione in favore
21 dell'attore delle spese di lite sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al Tribunale di AP pari ad € 3.254,27.
Si rigetta la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametrato al decisum).
Si dichiara la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti della terza chiamata contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 481/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private del 6 aprile 2019 e del 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della Controparte_1
[...]
2) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
15.566,31, oltre interessi a far data dalla domanda al soddisfo;
3) condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dei maggiori ed ulteriori danni subiti dal medesimo pari ad € 2.253,50, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza fino al soddisfo;
4) condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al
Tribunale di AP pari ad € 3.254,27;
5) rigetta la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
6) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti della terza chiamata contumace lì 7.1.25 Il Giudice CP_6
dott. Maurizio Ruggiero
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2022 R.G., avente ad oggetto: altri contratti d'opera
TRA
Ing. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Maria Puglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in AP alla Riviera di Chiaia n. 180, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Trulio, con studio in
Avellino, Via Vasto n. 26 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa Email_1
di risposta con chiamata in causa del terzo
CONVENUTA
NONCHE'
p.iva ) in p.l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 28.03.2022, come da ricevuta allegata,
l'ing. conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, la Parte_1 Controparte_1
in p.l.r.p.t., deducendo che: l'istante nel mese di marzo dell'anno 2019 si rivolgeva alla
[...]
1 di richiedendo un preventivo prevedente il rimessaggio ed il Controparte_1 Controparte_1 completo rifacimento “ad ore zero” dei due motori marca VM mod. HR 492 HI9 imbarcati su un'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big Cruiser di sua proprietà; la di Controparte_1
redigeva il richiesto preventivo che prevedeva anche la rettifica dei motori, così Controparte_1
come ritenuto necessario dal e successivamente le parti, avendo trovato intesa sui termini e CP_1
condizioni economiche degli interventi da farsi, in data 6.4.2019 formalizzavano il relativo contratto prevedente un costo complessivo delle opere per € 13.000,00 ed il termine del 15.06.2019 per la consegna dell'imbarcazione “a mare”; confidando sul rispetto dei termini stabiliti per gli interventi di rimessaggio sull'imbarcazione e sui motori, l'ing. decideva di sostenere anche i costi per Pt_1
l'ormeggio dell'imbarcazione per tutta la stagione estiva 2019 presso la Base nautica della Lega
Navale del porto di Maratea per € 2.253,50; in seguito a ripetuti accessi presso il cantiere della
[...]
l'istante aveva modo di verificare che i lavori di rimessaggio sull'imbarcazione e CP_1
soprattutto sui motori avevano un andamento oltremodo irregolare, tanto da rendersi necessari numerosi solleciti;
in data 27.07.2019, in seguito ad un ennesimo accesso presso il cantiere della
[...]
l'istante aveva modo di verificare che l'imbarcazione non era stata ancora rimessata e CP_1
che i due motori non erano stati imbarcati ed erano ancora completamente smontati;
in seguito a questi fatti, l'ing. si vedeva costretto ad inoltrare alla una formale messa in Pt_1 Controparte_1
mora con pec del 30.07.2019; in data 14.08.2019, con due mesi di ritardo rispetto ai tempi concordati,
l'imbarcazione veniva messa in acqua nel porto di Maratea e da subito venivano riscontrati malfunzionamenti agli alternatori, perdite di olio da entrambi i motori, eccessiva fumosità di scarico ed una ridotta erogazione di potenza confermata dal raggiungimento di un numero di giri dei motori notevolmente inferiore a quello previsto in normali condizioni di navigabilità; in data 20.08.2019 i meccanici della erano in grado di risolvere solo il malfunzionamento degli Controparte_1
alternatori, restando irrisolti tutti gli altri difetti riscontrati;
in data 26.08.2019, l'istante forniva un elenco di tutte le problematiche presenti sull'imbarcazione ed ancora irrisolte, tra le quali, oltre quelle essenziali sui motori, anche quelle relative alla manutenzione dello scafo (il rinforzo del paiolo centrale della cabina, la porta scorrevole di ingresso alla cabina non si chiudeva, la pulizia del serbatoio ed il relativo sfiato, il collegamento dell'ecoscandaglio ed altro); nel corso di un incontro, in data 31.08.2019, il sig. titolare della attesi i palesi risultati Controparte_1 Controparte_1 negativi conseguiti, manifestava all'istante la sua volontà di non voler eseguire ulteriori interventi di riparazione sull'imbarcazione in questione ed, in generale, su motori di costruzione VM come quelli montati sull'imbarcazione Calafuria;
l'ing. al termine della stagione estiva andata Pt_1
definitivamente persa a causa delle ripetute avarie riscontrate sui motori sin dal varo avvenuto con due mesi di ritardo, in data 12.10.2019 procedeva via mare al trasferimento dell'imbarcazione a
2 AP;
in detta occasione durante la navigazione l'istante era costretto a mantenere i motori a bassissimo regime a causa del forte fumo nero che usciva dagli scarichi;
notevoli risultavano, inoltre, le perdite d'olio dai motori ed infine, in manovra il motore sinistro risultava ingovernabile, rimanendo pericolosamente ingranata la marcia avanti, essendosi svitate durante la navigazione le viti di fissaggio della staffa di sostegno della parte terminale del cavo di comando dell'invertitore del motore sinistro;
in data 29.10.2019, nel corso di un incontro a AP con il Signor l'istante Controparte_1
aveva modo di rappresentare ulteriormente a questi tutti i malfunzionamenti ai motori, lamentando altresì la non perfetta esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione sull'imbarcazione; nel corso del detto incontro le parti concordavano e pattuivano che l'attore avrebbe corrisposto alla a saldo e stralcio per i lavori di completo rifacimento dei motori e per il rimessaggio Controparte_1 dell'imbarcazione, l'importo di € 5.200,00, che andavano ad aggiungersi ai 7.400,00 € già versati in precedenza, a condizione che i necessari interventi di ripristino e messa a punto dei motori fossero eseguiti da una officina terza ed in particolare dalla Officina CO di AP, su esclusivo incarico e spese della in funzione delle intese raggiunte l'istante procedeva prontamente al Controparte_1
pagamento alla di quanto pattuito e nelle more l'Officina CO interveniva sui Controparte_1 motori dell'imbarcazione effettuando la riparazione delle perdite d'olio e lo smontaggio dell'intero sistema di alimentazione (pompe, turbine ed iniettori) risultato del tutto privo di interventi di manutenzione e ciò a riprova delle cattive lavorazioni precedentemente effettuate dalla CP_1
che, con comunicazione in data 15.11.2019, riconosceva apertamente le proprie responsabilità;
[...]
in data 29.11.2019, l'Officina CO presentava alla il consuntivo dei primi lavori Controparte_1 al sistema di alimentazione e per la risoluzione delle perdite di olio per un ammontare di € 3.738,00 oltre iva;
di tali somme l'istante anticipava, in danno della a mezzo bonifico alla Controparte_1
SMAPI S.r.l. (individuata dalla Officina CO per la revisione al banco di pompe ed iniettori)
l'importo di €. 1.659,20, come da fattura n. 448 del 23 dicembre 2019 ed all'Officina CO
l'importo di €. 888,16, come da fattura n. 19 del 27.12.2019 rilasciata dalla Parte_2
per gli interventi di manodopera relativi alla revisione del sistema di alimentazione;
in
[...]
data 9.12.2019, dopo gli interventi sul sistema di alimentazione portati a compimento dalla Officina
CO di AP, veniva poi effettuato un test sulla compressione dei motori alla presenza del Signor
e di un operaio della IT da questi precedentemente incaricata per la rettifica degli Controparte_1 stessi (Rettifica Gioia S.r.l), nonché del titolare dell'Officina CO;
il risultato del test ovviamente era negativo con ciò evidenziando la cattiva esecuzione di tutti gli interventi posti in essere in precedenza dalla come esplicitamente riconosciuto da quest'ultima con Controparte_1
comunicazione del 10.12.2019; faceva seguito la pec datata 18-23.12.2019, inviata dall'avv. Puglia, nell'interesse, a nome e per conto dell'istante con la quale veniva diffidata la ad Controparte_1
3 adempiere gli impegni assunti;
rimasta inevasa quest'ultima comunicazione, l'istante, al fine di procedere alla puntuale ricognizione dello stato dell'imbarcazione di sua proprietà e dei motori a seguito degli interventi malamente posti in essere dalla si vedeva costretto a Controparte_1
presentare innanzi al Tribunale di AP un ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo la nomina di un tecnico, al quale affidare l'incarico di accertare e verificare la corretta esecuzione dei lavori di rifacimento completo dei due motori marca VM mod. HR 492 HI9 commissionati dal ricorrente alla e se gli stessi risultassero eseguiti a regola d'arte; nelle more del Controparte_1
giudizio di istruzione preventiva iscritto al n. R.G. 187/2020, nel quale si costituiva la
[...]
mentre la seppur evocata da quest'ultima in Controparte_1 Controparte_2
giudizio non provvedeva a costituirsi, le parti avviavano delle trattative per tentare di raggiungere un accordo bonario, tuttavia, con esito negativo;
il CTU all'uopo nominato accertava che all'esito delle operazioni peritali si riscontrano ancora: - evidenti perdite di olio in sentina, riconducibili a tenute paraolio inefficaci;
- evidenti problematiche di pressione olio, riconducibili alla mancata manutenzione della pompa olio oppure alla valvola pressione olio di sicurezza, oppure alla tipologia di olio utilizzato a seguito della revisione che non si evinceva da nessun documento in possesso, oppure da cuscinetti di biella o di banco difettosi;
- evidenti problematiche di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione e quindi ad una errata o manchevole manutenzione degli elementi facenti parte il monoblocco dei motori (es. fasce elastiche dei pistoni, camicie, valvole delle testate, etc.); elencati gli interventi eseguiti sull'imbarcazione dalla il CTU attestava: “al fine di ripristinare CP_1 il corretto funzionamento dei motori … escludendo altre problematiche non prevedibili ed includendo la rettifica testate, revisione pompa olio e acqua mare, i ricambi dei componenti principali e dei consumabili, la pulizia dei refrigeranti e la prova in officina potrebbero ammontare ad un costo totale di 18.000,00 euro. Contestualmente sarebbe opportuno verificare il cablaggio elettrico e la strumentazione di monitoraggio di ogni singolo motore (vedi contagiri, spie di allarme, indicatori analogici di temperatura e pressione, etc.) al fine di poter escludere anche eventuali errate letture causate da strumenti mal funzionanti (costo preventivato 250,00 euro); il CTU concludeva affermando che “l'imbarcazione, allo stato attuale, è inutilizzabile in navigazione e le problematiche riscontrate ai motori, durante le prove in mare, potrebbero addirittura aggravare lo stato di funzionamento causando quindi un aumento di costo degli interventi tecnici da porre in essere e dei ricambi da utilizzare”; di seguito a questi fatti tutti gli ulteriori tentativi per cercare di dirimere in via bonaria l'insorgenda lite giudiziaria sono risultati vani di talché l'istante si vedeva costretto all'avvio del presente giudizio.
4 L'attore, pertanto, domandava accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private 6 aprile 2019 e 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della
[...]
per l'effetto, condannarsi la convenuta, anche a titolo risarcitorio, al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante del complessivo importo di €. 22.416,31 per le lavorazioni sull'imbarcazione con la maggiorazione degli interessi legali a far data dal 23.12.2019 ovvero al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali a far data dal
23.12.2019; condannarsi la convenuta al pagamento dei maggiori ed ulteriori danni subiti dall'istante pari a complessivi € 8.053,50 ovvero, sempre a detto titolo, al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore che fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza;
condannarsi la medesima convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi il Tribunale di AP pari ad €. 3.254,27 e delle spese di lite del presente giudizio.
Con comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo, tempestivamente depositata in data
6.06.2022, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., la quale Controparte_1
chiedeva, via preliminare, autorizzarsi la convenuta ai sensi dell'art. 106 c.p.c., a Controparte_1
chiamare in causa in p.l.r.p.t., al fine di essere manlevata, chiedendo, quindi, Controparte_2
di differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
nel merito, rigettarsi tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, differita l'udienza per la chiamata in causa del terzo, con ordinanza del
30.11.2022, il Giudice, stante la mancata costituzione della terza chiamata, ne Controparte_2
dichiarava la contumacia.
Assunta la prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024 e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, rilasciava in favore di Parte_3 [...]
preventivo n. 22/2019 del 02/03/2019. Nel preventivo, elencati e descritti nel dettaglio i Pt_1
lavori da eseguire (preventivo per lavori di sbarco, imbarco motori, sostituzione di tutti i gommini dello scambiatore e intercooler, pulizia scambiatore e intercooler, sostituzione supporti antivibranti, pulizia e verniciatura, sentina, totale manodopera, acconto, serie guarnizione testata, montaggio testate, revisione motorino avviamento, revisione alternatore, revisione turbine, antivegetativa + log
+ anodi carena e assi, rettifica motore con sostituzione vedi file allegato, serie guarnizioni motore, serie guarnizioni scambiatore, serie guarnizioni intercooler, cinghia, cartuccia olio, cartuccia gasolio,
5 girante, anodo completo di tappo, manicotto scarico, olio motore, olio invertitore, supporti motore, verniciatura motori), indicati nella quantità e nel prezzo unitario, nonché nel loro importo complessivo, è indicato l'importo totale di 10.769,83. A detto preventivo fa seguito un prospetto, privo di sottoscrizioni delle parti, recante sul lato sinistro la data del 6.04.2019 ove è indicato l'importo del preventivo innanzi detto, cui è aggiunta la voce acconto, per un totale di euro 11.169,00.
Il prospetto reca poi l'importo di 1.500 euro per custodia compreso alaggio e varo, oltre iva di euro
300,00. Sempre nel medesimo prospetto si specifica che i lavori compresi erano: 2 plafoniere, 2 levette manigliette paioli, legno flatting, bottazzo trattamento, rinforzo bottazzo, vetroresina tuga, pulizia accurata, piccola lucidatura, tergicristalli, verifica e sistemazione motori e spazzole, rinforzo calpestio interno, pulizia serbatoio gasolio, guarnizioni finestre, il tutto per un totale di euro
13.000,00, con due garanzie della e della Detto prospetto riporta quale data finale CP_1 CP_2
in cui l'imbarcazione sarebbe stata posta a mare quella del 15 giugno 2019.
In data 09/04/2019, l'ing. eseguiva un bonifico dal proprio conto di euro 1.203,50, con Parte_1
commissioni di euro 1,00, in favore del beneficiario Lega Navale Italiana Sezione di Maratea per tessera, naviglio, acconto posto barca 2019. Nella richiesta di bonifico rilasciata dall'Intesa San Paolo risulta che la quietanza di pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento. In data 13.05.2019, l'ing. eseguiva un bonifico dal proprio conto Parte_1
di euro 1.050,50, con commissioni di euro 1,00, in favore del beneficiario Lega Navale Italiana
Sezione di Maratea per saldo ormeggio 2019 Calafuria. Nella richiesta di bonifico rilasciata dall'Intesa San Paolo risulta che la quietanza di pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento.
In data 30.07.2019, l'ing. inoltrava alla di pec avente il seguente Pt_1 Parte_4 Controparte_1
oggetto: Lavori Calafuria 8 big cruiser. Il predetto, con tale comunicazione, nel riferirsi alla scrittura privata sottoscritta in data 06.04.19 avente ad oggetto il completo rifacimento, con rettifica delle testate, dei 2 motori VM HP 110 CV ed altri lavori di manutenzione per il 8 big Controparte_3
cruiser di sua proprietà, rappresentava che, nonostante fosse stato concordato che il varo dell'imbarcazione con i lavori perfettamente eseguiti e terminati sarebbe dovuto avvenire tassativamente entro il 15 giugno 2019, a quella data, tuttavia, non risultava ancora adempiuto quanto previsto dal contratto, malgrado i numerosi solleciti. Evidenziava, inoltre, che il termine concordato del 15/6/2019 era stato, peraltro, fissato anche in funzione di un ragionevole lasso di tempo onde verificare in acqua la buona esecuzione di tutte le opere per poi consentire in tutta sicurezza il prosieguo dell'estate con la famiglia, tant'è che, in ragione di tanto, il medesimo aveva anche fissato l'ormeggio per tutta la stagione estiva, pagando interamente i relativi oneri presso la Lega Navale di
Maratea. Rappresentava il mancato rispetto degli impegni concordati, atteso che la barca, alla data
6 della comunicazione, giaceva presso il cantiere della assolutamente non funzionante, con CP_1
entrambi i motori smontati, per come aveva lo stesso constato di persona ripetutamente, tra cui l'ultima volta in data 27.7.2019. Invitava, dunque, la all'adempimento della prestazione CP_1 per come pattuita, pena l'avvio delle azioni legali necessarie per la tutela dei propri diritti e per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
E' allegata foto di un prospetto, in cui sono elencate le “cose da sistemare”, tra cui: 0) striscia olio sentina motore sinistro;
1) accensione motore destro: al minimo non parte, occorre accelerare;
2) spia pressione olio motore destro: si spegne molto in ritardo;
3) leve acceleratore sono disallineate, motore sinistro circa 500 giri in meno rispetto a quello di destra;
4) motore destro raggiunge max 2800 giri con una persona a bordo (prima revisione 3200); 5) motore sinistro raggiunge max 3000 giri (prima
3200); 6) velocità max circa 17 nodi (prima 19); 7) ancora fumo nero;
8) accensione fumo bianco specie motore destro;
9) rinforzo paiolo centrale cabina;
10) porta ingresso non si chiude, è storta;
11) pulizia sfiato serbatoio gasolio;
12) verifica collegamenti.
Dalle n. 3 riproduzioni fotografiche dell'imbarcazione, risulta che la stessa è sporca di nero, probabilmente per il fumo di scarico nero. Sono allegate, poi, n. 3 foto da cui si evincono delle perdite di olio degli ingranaggi e l'altra raffigurante il c.d. “invertitore”.
In data 29.10.2019, l'ing. e il sig. per la sottoscrivevano apposita scrittura in Pt_1 CP_1 CP_1
cui le parti concordavano l'importo di euro 5.200,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa in relazione ai lavori di rifacimento dei motori e di rimessaggio del Calafuria 8 big cruiser 2018-2019. Si conveniva che in tale importo erano compresi tutti gli interventi di messa a punto e ripristino dei motori che sarebbero stati effettuati dall'Officina CO di AP (esclusi eventuali ricambi) e che gli stessi sarebbero stati a cura e spese della Quest'ultima, con il pagamento dell'importo indicato, CP_1
rilasciava conseguente garanzia di tutti i lavori eseguiti contestualmente alla firma della scrittura.
L'ing. consegnava euro 2.000,00 al signor mentre il saldo sarebbe stato versato Pt_1 Controparte_1
entro il 30/10/2019 a mezzo bonifico bancario.
Con successivi messaggi WhatsApp, del 29 ottobre e del 15 novembre, indirizzati a Parte_5
” si faceva riferimento ad un problema della turbina e che sarebbe stato pagato il lavoro
[...]
fatto fino a quella data, lasciando 250 € per sostituire la turbina quando avrebbero deciso loro.
L'autore di tali messaggi il 29 ottobre comunicava che dalle 10 alle 17 sarebbe stato a AP e il 15 novembre comunicava che l'ing. gli aveva mandato delle foto delle turbine e delle pompe e Pt_2
che era palese che non erano state revisionate. Rappresentava la necessità di far finire il lavoro che poi si sarebbero risentiti prima di pagarlo.
Dal Consuntivo lavori rilasciato dalla , il 29.11.2019, in favore del sig. Parte_2 CP_4
risulta l'elenco dei lavori effettuati sui motori dell'imbarcazione del In particolare:
[...] Pt_1
7 lavoro di eliminazione perdita olio: smontaggio dei due smorzatori per la rettifica della sede del paraolio, sostituzione dei paraoli e rimontaggio, sostituzione dei filtri aria e rabbocco olio motori, ricambi manodopera e rettifica, il tutto per euro 400; secondo lavoro pompe di iniezione, iniettori e turbine: smontaggio fissaggi tubazioni e raccorderia per lo smontaggio delle parti su elencate, oltre coperchi distribuzione per eliminazione nuove perdite di olio, sostituzione delle guarnizioni e alcuni perni di fissaggio, smontaggio di tutte le parti revisionate e di sostituzione;
manodopera euro 400,00 per motore, per un totale di euro 800,00; lista ricambi e lavorazioni aggiuntive: lavoro n. 1 turbina euro 350 + n. 2 turbina euro 500,00, per un totale di 850 €; n. 2 guarnizioni coperchi distribuzione per 58 €; n. 2 kit guarnizioni per montaggio turbine e attacco raiser di scarico per 85 €; n. 2 filtri gasolio per euro 18,00; n. 1 filtro aria per euro 17,00. Il totale complessivo dell'officina era di 2.228
€, oltre il lavoro del pompista di euro 1.360,00 e oltre l'alaggio e il varo imbarcazioni per euro 150,00, per un totale complessivo di 3.738 €.
L'ing. il 23/12/2019, eseguiva bonifico bancario di euro 1.659,20, in favore della SMAPI srl, Pt_1
per il pagamento della fattura n. 448 del 23/12/2019. Nella richiesta di bonifico risulta che la quietanza del pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento. Da detta fattura risulta che la Smapi eseguiva in favore dell'ing. i seguenti lavori: rev. pompa, Pt_1
gamma pompa, kit rulli cementati pompa, tappo testa, kit guarnizioni, taratura al banco e manodopera, rev. iniettore, polverizzatore iniettore, taratura al banco e manodopera per un totale di 1.360 €, oltre iva di euro 299,20 e così euro 1.659,20.
L'ing. il 30/12/2019, eseguiva bonifico bancario di euro 888,16, oltre un euro di commissioni, Pt_1
in favore della per il pagamento della fattura n. 19 Parte_6
del 27.12.19 - pagamento in danno di di Nella richiesta di bonifico Controparte_1 Controparte_1
risulta che la quietanza del pagamento sarebbe stata inviata alla casella di posta al termine della giornata di pagamento. Da detta fattura risulta che la eseguiva in favore Parte_2
Con dell'ing. i seguenti lavori: lavorazioni eseguite su Motori modello: V M HR 492 140HP, Pt_1
smontaggio Turbine e accessori per la revisione in officina, sostituzione delle guarnizioni di attacco e perni di fissaggio-smontaggio pompe di iniezione e iniettori per la revisione in off. Bosch rimontaggio con i dovuti fissaggi e messa in fase, manodopera, ricambi di sostituzione, alaggio e varo imbarcazione per un totale di euro 888,16.
In data 10.12.2019, la inviava al nota con la quale rappresentava che in data CP_1 Pt_1
9.12.2019, in accordo con la Rettifica Gioia, in presenza di un meccanico, il sig. , avevano Per_1
effettuato la prova della compressione dei due motori Vm HR 492 HI 9 di proprietà del che Pt_1
risultavano di bassa compressione (tra 14 e 16 Bar su entrambi i motori). Rappresentava che la
Rettifica si rendeva disponibile alla soluzione del problema a costo zero in suo favore, accollandosi
8 le spese di alaggio, varo, trasporto sbarco e imbarco dei motori, a condizione che nessuno, ad eccezione di e della , mettesse mano sui motori. Prospettava che, Controparte_1 Controparte_2 nell'ipotesi di non accettazione di detta proposta, l'ing. sarebbe stato libero di agire come meglio Pt_1
avrebbe ritenuto.
L'ing. per il tramite di proprio procuratore, avv. Puglia, inoltrava pec, il 23.12.2019, alla Pt_1 [...]
con la quale, esposti i fatti, nel richiedere la restituzione dell'importo 12.600,00, Parte_7 stante l'illegittimità del comportamento della avanzava richiesta di risarcimento danni, CP_1
invitando alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Il CTU, all'uopo nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato presso il
Tribunale di AP, proceduto all'ispezione dei motori dell'imbarcazione di proprietà del Pt_1
Calafuria 8 big Cruiser del 1987, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice, concludeva CP_3 affermando che “i lavori di rifacimento di motori di piccole dimensioni, come quelli oggetto del quesito, sono molto spesso privi di qualsiasi documento tecnico e/o relazione che riporti la descrizione lavori e così è stato anche in questo caso. Non vi sono agli atti documenti tecnici, né relazioni che descrivono i lavori effettuati e lo stato di usura degli elementi sostituiti. La fattura 591 del 25/06/2020 della Rettifica Gioia, intestata alla riporta i ricambi utilizzati per la revisione di un CP_1
motore VM 492 HT, ma non riporta le matricole dei motori, per cui non posso essere certo che sia relativa ai motori dell'imbarcazione del Volendo attribuire la fattura indicata ai ricambi e Pt_1
manodopera utilizzata per il rifacimento dei motori oggetto del quesito, si può affermare che siano state fatturate e riportate tutte le parti principali dei monoblocchi di entrambi i motori ma non si può risalire alla modalità di esecuzione dei lavori effettuati, non essendoci un rapporto tecnico stilato. Si può dedurre inoltre che la revisione dei monoblocchi e delle testate sia stato effettuato dalla CP_2
invece la pulizia e pressatura dei refrigeranti, la revisione delle turbine, degli iniettori delle
[...]
pompe combustibile, delle pompe acqua condotte dalla Non vi è inoltre alcuna CP_1
evidenza dell'acquisto dei ricambi dal rivenditore autorizzato VM cantiere navale Lorenzoni, così come riportato nella memoria difensiva per la L'officina ha CP_1 Parte_2
poi effettuato in un secondo momento tramite anche la IT Smapi s.r.l., la revisione delle turbine, pompe combustibile, iniettori ed eliminazione delle perdite olio lamentate subito dopo la consegna dell'imbarcazione dalla … La perizia e la prova in mare effettuate dallo scrivente CP_1
sono avvenute a valle di tutti questi avvenimenti appena elencati e purtroppo si riscontrano ancora: evidenti perdite di olio in sentina, riconducibili a tenute paraolio inefficaci;
evidenti problematiche di pressione olio, riconducibili alla mancata manutenzione della pompa olio oppure alla valvola pressione olio di sicurezza, oppure alla tipologia di olio utilizzato a seguito della revisione che non si evince da nessun documento in possesso, oppure da cuscinetti di biella o di banco difettosi;
evidenti
9 problematiche di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione e quindi ad un'errata o manchevole manutenzione degli elementi facenti parte il monoblocco dei motori. Non è possibile essere precisi e stilare un elenco di elementi da sostituire e/o revisionare per riportare i motori in uno stato di funzionamento, se non sbarcando nuovamente, testarli al banco ed eventualmente smontarli completamente ed ispezionare ogni singolo elemento. Si precisa che un'azione correttiva del genere, per questa tipologia di motore, equivale ad effettuare nuovamente una revisione completa”. In risposta al quesito n. 2 il CTU afferma:
“la problematica di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione, può essere imputata ai lavori che si presume siano stati effettuati dalla IF . Il CTU, dal rapporto di ispezione degli elementi oggetto di CP_2
ulteriori interventi, ha constatato che: “la porta di ingresso della tuga risulta disallineata a tal punto che la chiusura con la serratura non è efficace. La porta ed il relativo telaio sono stati smontati per permettere lo sbarco dei motori in fase di revisione e rimontati erroneamente;
il bottazzo di gomma a poppa sinistra e mascone sinistro della barca risultano ballerini e non ben saldati a murata. È necessario smontare il tratto interessato, pulire la superficie e fissare nuovamente il bottazzo in maniera più appropriata;
il calpestio appena a valle della porta d'ingresso risulta disallineato con il paiolo. Inoltre si nota la presenza di un rinforzo sottostante, in legno, che fa forza e grava sul serbatoio del gasolio. Questa imperfezione non pregiudica la sicurezza dell'imbarcazione, ma sicuramente il lavoro non è stato svolto a regola d'arte; il motore del tergicristallo di destra installato risulta nuovo, ma il riferisce di averlo cambiato personalmente, mostra la fattura di acquisto di 268,4 € Pt_1
(Tergivetro Ancor SK20) e di euro 150,55 per braccio e spazzola;
il serbatoio del gasolio: non si può accertare lo stato della pulizia allo stato attuale, dovendo questo essere prima sbarcato, svuotato, ventilato e poi ispezionato”. In risposta al quesito n. 4, poi, il consulente afferma: “Al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei motori, anche considerando il costo precedentemente riportato per un'eventuale prova al banco, è necessario sbarcarli e portarli in una officina autorizzata che proceda allo smontaggio e alla revisione totale utilizzando ricambi originali o quantomeno accettati dalla officina autorizzata che svolgerà il lavoro. In questo modo si annullerebbero tutti gli interventi tecnici sino ad ora effettuati che hanno prodotto solo un susseguirsi di azioni tampone atte a risolvere le singole problematiche che emergevano di volta in volta. Queste attività, escludendo altre problematiche non prevedibili, e includendo le rettifiche testate, revisione pompa olio e acqua mare, i ricambi dei componenti principali e dei consumabili, la pulizia dei refrigeranti e la prova in officina potrebbero ammontare ad un costo totale di 18.000 €. Contestualmente sarebbe opportuno verificare il cablaggio elettrico e la strumentazione di montaggio di ogni singolo motore …. al fine di poter escludere anche eventuali errate letture causate da strumenti malfunzionanti (costo preventivato
10 250,00 euro). Per quanto riguarda gli altri interventi eseguiti o preventivati sulle imbarcazioni in oggetto, qui di seguito una previsione di costo per ripristinare lo stato d'uso: la porta di ingresso della tuga: verrebbero ripristinati una volta imbarcati nuovamente i motori e il costo potrebbe rientrare in quello preventivato per la revisione motori;
Il bottazzo di gomma a poppa sinistra e mascone sinistro della barca: costo preventivato 500 €; Il calpestio appena a valle della porta d'ingresso che risulta disallineato con il paiolo: costo preventivato 100 €; Il motore del tergicristallo di destra: è stato già cambiato dal per cui non necessita di altro intervento;
Pulizia del serbatoio del gasolio: costo Pt_1 preventivato 350 €. L'imbarcazione, allo stato attuale, è inutilizzabile in navigazione e le problematiche riscontrate ai motori, durante le prove in mare, potrebbero addirittura aggravare lo stato di funzionamento causando quindi un aumento di costo degli interventi tecnici da porre in essere e dei ricambi da utilizzare”.
Con ordinanza del 13.5.2021, il suddetto giudizio è stato dichiarato definito, con conseguente emissione del decreto di liquidazione in favore del CTU Il relativo importo è stato Per_2
corrisposto dal come da ricevute di bonifico e conseguente fattura n. 1 del 23.07.2021 emessa Pt_1 dal CTU. L'avv. Puglia ha emesso, altresì, nei confronti del fattura n. 7 del 23.03.2022, relativa Pt_1
al rimborso spese e saldo competenze professionali relative al ricorso per ATP, pari a 1.500,00 euro.
La ha allegato screenshot di un messaggio WhatsApp inoltrato a in cui CP_1 Parte_2
afferma: “Buona sera sono il collaboratore di dalle foto che avete mandato a Pt_2 Parte_5
non si legge per intero il numero della posta pay da ricaricare potete inviarmelo per intero così Pt_5
vi faccio la ricarica di 800 grazie”. Segue poi foto di “operazione da canale mobile” di euro 800,00 del 31.12.2019.
L'interrogato, , dichiara di aver commissionato alla di il Parte_1 CP_1 Controparte_1
completo rifacimento, a zero ore, dei motori della sua imbarcazione. Rappresenta che tale attività era estremamente complessa e determinava la necessità di molteplici operazioni. Queste attività come altre relative alla revisione di altre parti del motore, gli aveva riferito che le avrebbe affidate CP_1
a terzi, ad esempio le turbine, gli alternatori ed altro le avrebbe commissionate a terzi. Tra questi la rettifica dei motori l'avrebbe affidata ad altra società, e in particolare alla che Controparte_2
lui dichiarava di non conoscere assolutamente e che mai aveva conosciuto. Dichiara di non aver mai avuto nessun contatto, salvo aver incontrato un operaio (come riferitogli da in occasione della CP_1
prova di compressione dei Motori tenutasi in data 9.12.2019. Il dichiara, inoltre, che in data Pt_1
29.10.2019, lui e avevano sottoscritto un accordo in base al quale pagava il saldo relativo al CP_1
rifacimento dei motori con la condizione essenziale che i necessari interventi di ripristino sarebbero stati eseguiti dalla società CO Concessionaria WM di AP indicata dallo stesso he lui CP_1
non conosceva. In base alla prova di compressione fatta il 9.12.2019 che aveva dato esito negativo, il
11 giorno 10.12.2019, gli comunicava la disponibilità a ripristinare i motori attraverso tal CP_1
che, come detto, aveva curato solo una parte del rifacimento dei motori. Tale proposta Controparte_2 contravveniva all'accordo del 29.10.2019 e, pertanto, rifiutava la proposta del Confermava, CP_1
dunque, che la gli comunicava che la avrebbe curato a costo zero il CP_1 Controparte_2 rifacimento di tutti i lavori da quest'ultima svolti. Nel confermare il capo n. 4 della memoria di parte convenuta dichiara di aver rifiutato la proposta di far revisionare l'imbarcazione da Controparte_2 in quanto ciò era in contrasto con l'accordo del 29.10.2019, sottoscritto con che
[...] CP_1
prevedeva che i ripristini avrebbero dovuti essere realizzati dall' di AP Parte_8
indicata espressamente dal Aggiunge che, dopo vari tentativi di conciliazione, aveva richiesto CP_1 un'ATP al Tribunale di AP e dopo la conclusione dello stesso e il deposito della CTU, aveva provveduto a svendere la sua imbarcazione rendendo edotto il compratore dei gravi problemi ai motori, compratore che, per quanto riferitogli, aveva completamente sostituito i predetti motori.
Dichiara che ciò avveniva prima della notifica dell'atto di citazione di cui al presente giudizio.
Il teste, riferito di essere dipendente della società e di aver conosciuto Testimone_1 CP_1
come cliente dell'azienda, conferma che l'attività di revisione e di rettifica dei motori Parte_1
marca VM mod. HR 492 HI9 sull'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big Cruiser di proprietà del sig. era stata svolta dalla società precisando di sapere ciò in Parte_1 Controparte_2
CP_ quanto, essendo dipendente della aveva partecipato ai lavori eseguiti CP_1 sull'imbarcazione predetta. Il teste, nel riconoscere il documento che gli veniva mostrato, come fatto dalla loro azienda (all. 3 fascicolo , dichiara di non poter dire nulla altro sullo stesso CP_1
perché non se ne occupava lui. Confermava che la si era occupata dei lavori indicati nel CP_1
documento ad esclusione della revisione e della rettifica dei motori marca VM mod. HR 492 HI9.
Dichiarava di non conoscere la circostanza di cui al capo C.
Il teste, , riferito di essere dipendente della che era Testimone_2 Controparte_1 Parte_1
cliente della e di conoscere la in virtù di rapporti di Controparte_1 Controparte_2
collaborazione nel lavoro tra le due società, conferma che l'attività di revisione e di rettifica dei motori marca VM mod. HR 492 HI9 sull'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big Cruiser di proprietà del sig. era stata svolta dalla società riferendo di conoscere ciò in Parte_1 Controparte_2
quanto, essendo dipendente della sapeva chi doveva fare i lavori. Il teste nel riconoscere CP_1
il documento mostratogli (all. 3 del fascicolo , conferma che la si era occupata CP_1 CP_1
dei lavori indicati nel documento ad esclusione della revisione e della rettifica dei motori marca VM mod. HR 492 HI9. Il teste conferma, inoltre, che successivamente alla consegna dell'imbarcazione al sig. e prima dell'espletamento dell'ATP presso il Tribunale di AP, l'imbarcazione veniva Pt_1
sottoposta a revisione delle turbine, pompe combustibile, iniettori ed eliminazione delle perdite olio
12 da parte della IT , dichiarando di conoscere ciò perché, occupandosi della Parte_2
parte amministrativa della società e avendo rapporti con il titolare, lo aveva aggiornato di questo evento.
Evidenziato che “il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del
08/11/2007), quest'ultimo, nel caso di specie, non ha avanzato un'espressa ed autonoma domanda nei confronti della chiamata in causa dalla convenuta “al fine di essere manlevata”. Controparte_2
“Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).
Tale esclusione emerge nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., in cui l'attore deduce che “non vi è stato nessun rapporto trilatero tra i soggetti ed che Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 risulta l'unica responsabile di tutti i malfunzionamenti verificatisi”. Parte_9
Considerato che “l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009), la convenuta, nella comparsa di risposta, prima difesa utile, non ha specificamente contestato le deduzioni compiute dall'attore in citazione, secondo cui: l'istante nel mese di marzo dell'anno 2019 si rivolgeva alla di Controparte_1 Controparte_1 richiedendo un preventivo prevedente il rimessaggio ed il completo rifacimento “ad ore zero” dei due motori marca VM mod. HR 492 HI9 imbarcati su un'imbarcazione mod. Calafuria Catarsi 8 Big
Cruiser di sua proprietà; la di redigeva il richiesto preventivo che Controparte_1 Controparte_1
13 prevedeva anche la rettifica dei motori, così come ritenuto necessario dal e successivamente CP_1
le parti, avendo trovato intesa sui termini e condizioni economiche degli interventi da farsi, in data
6.4.2019 formalizzavano il relativo contratto prevedente un costo complessivo delle opere per €
13.000,00 ed il termine del 15.06.2019 per la consegna dell'imbarcazione “a mare”; in data
27.07.2019, in seguito ad un ennesimo accesso presso il cantiere della l'istante Controparte_1 aveva modo di verificare che l'imbarcazione non era stata ancora rimessata e che i due motori non erano stati imbarcati ed erano ancora completamente smontati;
in seguito a questi fatti, l'ing. si Pt_1
vedeva costretto ad inoltrare alla una formale messa in mora con pec del 30.07.2019; Controparte_1
in data 14.08.2019, con due mesi di ritardo rispetto ai tempi concordati, l'imbarcazione veniva messa in acqua nel porto di Maratea e da subito venivano riscontrati malfunzionamenti agli alternatori, perdite di olio da entrambi i motori, eccessiva fumosità di scarico ed una ridotta erogazione di potenza confermata dal raggiungimento di un numero di giri dei motori notevolmente inferiore a quello previsto in normali condizioni di navigabilità; in data 20.08.2019 i meccanici della Controparte_1
erano in grado di risolvere solo il malfunzionamento degli alternatori, restando irrisolti tutti gli altri difetti riscontrati;
in data 26.08.2019, l'istante forniva un elenco di tutte le problematiche presenti sull'imbarcazione ed ancora irrisolte, tra le quali, oltre quelle essenziali sui motori, anche quelle relative alla manutenzione dello scafo (il rinforzo del paiolo centrale della cabina, la porta scorrevole di ingresso alla cabina non si chiudeva, la pulizia del serbatoio ed il relativo sfiato, il collegamento dell'ecoscandaglio ed altro); in data 9.12.2019, dopo gli interventi sul sistema di alimentazione portati a compimento dalla Officina CO di AP, veniva poi effettuato un test sulla compressione dei motori alla presenza del Signor e di un operaio della IT da questi precedentemente Controparte_1
incaricata per la rettifica degli stessi (Rettifica Gioia S.r.l), nonché del titolare dell'Officina CO.
Nella comparsa di risposta la convenuta ammette che “parte attrice in un primo momento aveva incaricato la per il rifacimento dei due motori - marca VM mod. HR 492 HI9 - ed in CP_1 particolare per la rettifica delle testate”, deducendo che “solo in seguito, con la scrittura del 6 aprile
2019, controparte provvedeva a commissionare ulteriori lavori di manutenzione dell'imbarcazione”
e che “per l'esecuzione dei suddetti lavori era necessario l'intervento di un terzo”.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, non è da sola sufficiente a trasformare il rapporto bilaterale derivante dal contratto stipulato tra l'attore e la convenuta in trilaterale.
Sebbene l'allegato prospetto, privo di sottoscrizioni delle parti, recante sul lato sinistro la data del
6.04.2019 ove è indicato l'importo del preventivo innanzi detto, contenga l'indicazione di “due garanzie” della , il fatto che il contratto oggetto di causa sia stato stipulato Parte_10 dall'attore soltanto con la convenuta appare corroborato dalla scrittura, sottoscritta in data
29.10.2019, dall'ing. e dal sig. per la in cui le parti concordavano l'importo Pt_1 CP_1 CP_1
14 di euro 5.200,00, “a saldo e stralcio di ogni pretesa in relazione ai lavori di completo rifacimento dei motori e di rimessaggio del Calafuria 8 big cruiser 2018-2019”. Si conveniva che in tale importo erano compresi “tutti gli interventi di messa a punto e ripristino dei motori” che sarebbero stati effettuati dall'Officina CO di AP (esclusi eventuali ricambi) e che gli stessi sarebbero stati a cura e spese della CP_1
Inoltre, i testi escussi hanno riferito di essere dipendenti della società e di aver conosciuto CP_1
come cliente dell'azienda e non della società alla quale la Parte_1 Controparte_2
convenuta aveva commissionato la revisione e la rettifica dei motori.
Sulla scorta di quanto rilevato dal CTU, la fattura 591 del 25/06/2020 della Rettifica Gioia è intestata alla CP_1
Il teste menziona espressamente rapporti di collaborazione nel lavoro tra le due Testimone_2
società.
Il aveva riferito all'attore che avrebbe commissionato a terzi alcune attività e che avrebbe CP_1
affidato la rettifica dei motori ad altra società, e in particolare alla che, secondo Controparte_2
i testi escussi, ha svolto l'attività di revisione e di rettifica dei motori.
In data 10.12.2019, la inviava al nota con la quale rappresentava che in data CP_1 Pt_1
9.12.2019, in accordo con la Rettifica Gioia, in presenza di un meccanico, avevano eseguito la prova della compressione dei due motori Vm HR 492 HI 9 di proprietà del che risultavano di bassa Pt_1
compressione (tra 14 e 16 Bar su entrambi i motori).
Nondimeno, tali circostanze non consentono di escludere la struttura bilaterale del contratto oggetto di causa, nell'esecuzione del quale la convenuta appare essersi avvalsa dell'opera di terzi, tra cui la
Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
La responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio e non altrui.
La responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
“In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da
15 responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti” (Cass. civ. n. 6053/2010).
“La responsabilità del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, prevista dall'art. 1228 c.c., ricorre tanto nell'ipotesi che detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione all'azienda di lui, quanto nel caso che di essi egli si sia assicurato la collaborazione nelle operazioni preordinate all'esecuzione del contratto, ancorché siano estranei all'azienda e al rapporto con il creditore” (Cass. civ. n. 231/1973).
In base alla CTU espletata nel procedimento di A.T.P., pur non essendovi “agli atti documenti tecnici, né relazioni che descrivono i lavori effettuati e lo stato di usura degli elementi sostituiti”, “si può dedurre che la revisione dei monoblocchi e delle testate sia stata effettuato dalla , Controparte_2
invece la pulizia e pressatura dei refrigeranti, la revisione delle turbine, degli iniettori delle pompe combustibile, delle pompe acqua condotte dalla Non vi è inoltre alcuna evidenza CP_1
dell'acquisto dei ricambi dal rivenditore autorizzato VM cantiere navale Lorenzoni, così come riportato nella memoria difensiva per la L'officina ha poi CP_1 Parte_2
effettuato in un secondo momento tramite anche la IT Smapi s.r.l., la revisione delle turbine, pompe combustibile, iniettori ed eliminazione delle perdite olio lamentate subito dopo la consegna dell'imbarcazione dalla … La perizia e la prova in mare effettuate dallo scrivente CP_1
sono avvenute a valle di tutti questi avvenimenti appena elencati e purtroppo si riscontrano ancora: evidenti perdite di olio in sentina, riconducibili a tenute paraolio inefficaci;
evidenti problematiche di pressione olio, riconducibili alla mancata manutenzione della pompa olio oppure alla valvola pressione olio di sicurezza, oppure alla tipologia di olio utilizzato a seguito della revisione che non si evince da nessun documento in possesso, oppure da cuscinetti di biella o di banco difettosi;
evidenti problematiche di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione e quindi ad un'errata o manchevole manutenzione degli elementi facenti parte il monoblocco dei motori. Non è possibile essere precisi e stilare un elenco di elementi da sostituire e/o revisionare per riportare i motori in uno stato di funzionamento, se non sbarcando nuovamente, testarli al banco ed eventualmente smontarli completamente ed ispezionare ogni singolo elemento. Si precisa che un'azione correttiva del genere, per questa tipologia di motore, equivale ad effettuare nuovamente una revisione completa”. In risposta al quesito n. 2 il CTU afferma:
“la problematica di raggiungimento dei numeri di giri massimi e di fuoriuscita di aria dallo sfiato dei coperchi punterie, riconducibili a decompressione, può essere imputata ai lavori che si presume siano
16 stati effettuati dalla IF . Il CTU, dal rapporto di ispezione degli elementi oggetto di CP_2 ulteriori interventi, ha constatato che: “la porta di ingresso della tuga risulta disallineata a tal punto che la chiusura con la serratura non è efficace. La porta ed il relativo telaio sono stati smontati per permettere lo sbarco dei motori in fase di revisione e rimontati erroneamente;
il bottazzo di gomma a poppa sinistra e mascone sinistro della barca risultano ballerini e non ben saldati a murata. È necessario smontare il tratto interessato, pulire la superficie e fissare nuovamente il bottazzo in maniera più appropriata;
il calpestio appena a valle della porta d'ingresso risulta disallineato con il paiolo. Inoltre, si nota la presenza di un rinforzo sottostante, in legno, che fa forza e grava sul serbatoio del gasolio. Questa imperfezione non pregiudica la sicurezza dell'imbarcazione, ma sicuramente il lavoro non è stato svolto a regola d'arte; il motore del tergicristallo di destra installato risulta nuovo, ma il riferisce di averlo cambiato personalmente, mostra la fattura di acquisto di 268,4 € Pt_1
(Tergivetro Ancor SK20) e di euro 150,55 per braccio e spazzola;
il serbatoio del gasolio: non si può accertare lo stato della pulizia allo stato attuale, dovendo questo essere prima sbarcato, svuotato, ventilato e poi ispezionato”. In risposta al quesito n. 4, poi, il consulente afferma: “al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei motori, anche considerando il costo precedentemente riportato per un'eventuale prova al banco, è necessario sbarcarli e portarli in una officina autorizzata che proceda allo smontaggio e alla revisione totale utilizzando ricambi originali o quantomeno accettati dalla officina autorizzata che svolgerà il lavoro. In questo modo si annullerebbero tutti gli interventi tecnici sino ad ora effettuati che hanno prodotto solo un susseguirsi di azioni tampone atte a risolvere le singole problematiche che emergevano di volta in volta... L'imbarcazione, allo stato attuale, è inutilizzabile in navigazione e le problematiche riscontrate ai motori, durante le prove in mare, potrebbero addirittura aggravare lo stato di funzionamento causando quindi un aumento di costo degli interventi tecnici da porre in essere e dei ricambi da utilizzare”.
Evidenziato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20/01/2015) e che l'alterazione dell'equilibrio causale del contratto è dipeso dall'inadempimento della convenuta, di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'attore, sulla scorta degli esposti rilievi, del complessivo compendio probatorio in atti e della richiamata relazione peritale, si accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private del 6 aprile 2019 e del 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della
[...]
Controparte_1
17 Peraltro, “la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale - sul presupposto che la richiesta pronuncia, annullando gli sforzi compiuti per comporre la lite, non corrispondesse all'interesse della parte istante - aveva respinto la domanda di risoluzione di una transazione)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 4022 del 20/02/2018).
La sopravvenuta alienazione del bene non esclude l'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, interesse emergente anche dalla scrittura sottoscritta in data 29.10.2019 e dal successivo procedimento di A.T.P.
A pagg. 16 e 17 della comparsa conclusionale, l'attore ha richiamato le “somme anticipate dall'istante, di cui quanto meno spetta in ogni caso la restituzione in virtù della risoluzione per grave inadempienza, pari ad € 15.566,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda:
-in primo luogo le somme corrisposte dall'istante a più riprese alla convenuta per complessivi €.
12.600; il detto importo lo si ricava dal contenuto delle scritture datate 6 aprile 2019 e 29 ottobre
2019 (doc. n. 3 produzione convenuta e n. 13) e dalla successiva pec di diffida e messa in mora del
18 dicembre 2019 (doc. n. 21) inviata alla non oggetto di alcuna specifica Controparte_1 contestazione da parte di quest'ultima. Il suindicato importo si ottiene, inoltre, sommando agli acconti versati dall'istante alla convenuta pari ad € 7.400,00, l'importo di € 2.000,00 corrisposto contestualmente alla scrittura del 29 ottobre 2019 ed € 3.200,00 con bonifico del 31 ottobre 2019; - gli ulteriori importi anticipati dall'istante per conto della per € 1.659,20 ed € 888,16 Controparte_1
(corrisposti alla SMAPI S.r.l. ed all'Officina CO per lavorazioni che cedevano a carico della
[...]
oltre ad € 418,95 (per l'acquisto del tergivetro Ancor SK2 e per il braccio e la spazzola, CP_1
importo che per contratto era già inserito nelle prestazioni cedenti a carico della e Controparte_1 da questa quantificate per il rimessaggio dell'imbarcazione). La predetta somma pari ad € 15.566,31 costituisce, quindi, in alternativa a quella precedentemente indicata una voce di rimborso “secco” di cui l'istante ha comunque diritto alla restituzione, tenuto conto della risoluzione del contratto e della non esecuzione a regola d'arte da parte della della totalità delle lavorazioni che le Controparte_1 erano state commissionate”.
Si ritiene congrua la condanna alla restituzione dei predetti importi, attesa la sopravvenuta alienazione del bene, rispetto ai costi quantificati dal CTU al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei motori e per ripristinare lo stato d'uso dell'imbarcazione, ormai venduta.
Rilevato che L'ing. per il tramite di proprio procuratore, avv. Puglia, inoltrava pec, il Pt_1
23.12.2019, alla con la quale, esposti i fatti, richiedeva la restituzione Parte_7
18 dell'importo di € 12.600,00, che tale pec non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta, la quale, nella prima difesa utile, non ha contestato la deduzione compiuta nell'atto di citazione, secondo cui i versamenti successivi andavano ad aggiungersi ai 7.400,00 € già versati in precedenza, e rilevato che dalla scrittura del 29.10.2019 emerge che l'ing. consegnava euro Pt_1
2.000,00 al signor alla predetta somma di € 12.600,00 vanno aggiunti gli ulteriori Controparte_1 importi anticipati dall'attore per conto della per € 1.659,20 ed € 888,16 (corrisposti Controparte_1 alla SMAPI S.r.l. ed all'Officina CO per lavorazioni che cedevano a carico della CP_1
oltre ad € 418,95 per l'acquisto del tergivetro Ancor SK2 e per il braccio e la spazzola, come
[...] emerge anche dalla CTU allegata, secondo cui l'attore “mostra la fattura di acquisto di 268,40 €
(Tergivetro SK20) e di euro 150,55 per braccio e spazzola”, per un totale di € 15.566,31, oltre Pt_11
interessi a far data dalla domanda al soddisfo.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione.
“In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria” (Cass. civ. n. 14289/2018).
Va rilevato che l'attore ha chiesto condannarsi la convenuta, “anche” a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'istante del complessivo importo di €. 22.416,31 ovvero al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio e che, a pagg. 14 e 15 dell'atto di citazione, ha esposto l'interesse del medesimo alla dichiarazione di risoluzione del contratto, con conseguente condanna della convenuta “ad effettuare la restituzione in favore dell'istante di tutto quanto da questa illegittimamente ed ingiustamente incamerato”.
Quanto all'ulteriore domanda attorea volta a condannare la convenuta al pagamento dei maggiori ed ulteriori danni subiti dall'istante pari a complessivi € 8.053,50 ovvero, sempre a detto titolo, al pagamento di quel diverso importo, maggiore o minore che fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria del giudizio, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza, tale domanda va accolta nei limiti della somma di € 2.253,50 spesa dall'attore, giuste richieste di bonifico allegate, per l'ormeggio dell'imbarcazione per tutta la stagione estiva 2019
19 presso la Base nautica della Lega Navale del porto di Maratea, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza.
Si ritiene di non riconoscere, invece, gli ulteriori importi richiesti ai punti 2 e 3 a pag. 16 dell'atto di citazione, ossia per “i disagi e le problematiche organizzative logistiche e familiari in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare proficuamente, con continuità e sicurezza, l'imbarcazione”, nonché “i maggiori danni dipesi dal trasferimento a AP via mare dell'imbarcazione e per l'ormeggio della stessa” ivi indicato.
Va rilevato che si è “escluso che il cd. danno esistenziale rimanga integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e "ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974;
Cass., 13/11/2009, n. 24030), in stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1361 del 2014).
Inoltre, come evidenziato dalla Suprema Corte, “pure ove la parte solleciti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile
o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 127)” (Cass. civ. ord. Sez. 2 n. 13792/2017).
Dunque, anche quando il danno sia già accertato nell'an, ovvero sussistente “in re ipsa”, l'attore resta onerato alla prova del quantum, potendo giovarsi della liquidazione equitativa da parte del giudice solo ove sussista l'impossibilità o comunque l'oggettiva difficoltà dell'esatta quantificazione del danno nel suo preciso ammontare. Qualora ricorra tale presupposto, non si produce una completa
“relevatio ab onere probandi”, ma soltanto una sua attenuazione, nel senso che la parte deve almeno allegare gli elementi, probatori o quantomeno indiziari, idonei a consentire al giudice di compiere detta quantificazione equitativa.
Tali elementi non risultano adeguatamente allegati, essendosi l'attore limitato a stimare i lamentati danni di cui al predetto punto 2, in via equitativa, “in non meno di € 1.000,00” e a dedurre che, per quelli di cui al menzionato punto 3, “è stato costretto a sostenere costi per € 4.800,00”, senza provare tali asseriti esborsi.
20 In considerazione dell'esito complessivo del presente giudizio, va riconosciuto il rimborso, chiesto nell'atto di citazione, dei costi sostenuti per l'espletamento dell'A.T.P. innanzi al Tribunale di AP, che ammontano ad € 1.754,27 per compensi liquidati al CTU ing. e ad € 1.500,00 Persona_3
per i compensi in favore dell'avv. Giuseppe Maria Puglia, giusti allegati nn. 25, 26, 27 e 28 all'atto di citazione, per un totale di € 3.254,27.
Rilevato che la convenuta, nell'atto di chiamata in causa del terzo, ha chiesto, nell'ipotesi di condanna della convenuta, di “accertare e dichiarare l'obbligo del chiamato in garanzia ex art 106 c.p.c.
di garantire e manlevare la convenuta, di quanto quest'ultima sarà tenuta Controparte_2
eventualmente a pagare all'attore al termine del presente giudizio”, tale domanda di garanzia appare infondata e, pertanto, va rigettata.
Chiarito che la responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti è per fatto proprio, la colpa dell'ausiliario “potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti” (Cass. civ. n. 6053/2010).
L'azione di regresso non coincide con l'azione di manleva.
Il manlevato è “titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021).
Il diritto di regresso, infatti, propriamente presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi.
Rilevato che la convenuta non ha esperito un'azione di regresso nei confronti della terza chiamata, bensì di manleva, quest'ultima va rigettata, non apparendo sussistenti un rapporto di garanzia tra le due società né, comunque, uno specifico obbligo di garanzia a carico della terza chiamata nei confronti della convenuta.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private del 6 aprile 2019 e del 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della
[...]
si condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore dell'importo di € 15.566,31, oltre interessi a far data dalla domanda al soddisfo;
si condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dei maggiori ed ulteriori danni subiti dal medesimo pari ad € 2.253,50, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza;
si condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., alla refusione in favore
21 dell'attore delle spese di lite sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al Tribunale di AP pari ad € 3.254,27.
Si rigetta la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametrato al decisum).
Si dichiara la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti della terza chiamata contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 481/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes di cui alle scritture private del 6 aprile 2019 e del 29 ottobre 2019 per grave colpa contrattuale della Controparte_1
[...]
2) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
15.566,31, oltre interessi a far data dalla domanda al soddisfo;
3) condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore dei maggiori ed ulteriori danni subiti dal medesimo pari ad € 2.253,50, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla sentenza fino al soddisfo;
4) condanna, altresì, la convenuta, in p.l.r.p.t., alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al
Tribunale di AP pari ad € 3.254,27;
5) rigetta la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
6) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti della terza chiamata contumace lì 7.1.25 Il Giudice CP_6
dott. Maurizio Ruggiero
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