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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 387/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 387/2021, promossa da:
nata il [...] a [...] e residente in [...], località S. Parte_1
Margherita, n.7, c.f. , elettivamente domiciliata in Lipari, Via Prof. C.F._1
Carnevale, n. 110, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rizzo, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._2
Messina, SS. Annunziata, Via Del Fante 25/26
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/3/2021 conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
e premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Lipari, in vico
[...] Controparte_2
Marte n. 6, e del magazzino in vico Proserpina e che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il
09/01/2019, aveva denunciato la sussistenza di “numerose infiltrazioni d'acqua derivanti da una cattiva regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla limitrofa viabilità comunale e
pagina 1 di 12 precisamente in prossimità dell'incrocio tra la via Maddalena – Vico Marte e la Salita San
Giuseppe” (pag. 1 citazione); che con ordinanza del 6/7/2020 il detto ricorso veniva rigettato e che avverso la suddetta ordinanza aveva proposto reclamo, anch'esso rigettato con ordinanza del
14/01/2021 per la ritenuta inesistenza del periculum in mora; che, dunque, esaurita la fase cautelare, l'attore introduceva l'odierno giudizio di merito affinché venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto per tutte le infiltrazioni lamentate nell'immobile di Controparte_1
proprietà e che venisse, quindi, ordinato all'Ente di eseguire le opere volte all'eliminazione della causa delle infiltrazioni, in uno alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 50.132,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/06/2021 si costituiva in giudizio il CP_1
il quale chiedeva che venissero dichiarate inammissibili e/o improponibili tutte le domande
[...]
attrici, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Disposta l'interruzione della causa con ordinanza del 21/6/2022 e riassunto il processo con ricorso del 22/6/2022, provvedeva notificare nei confronti del il Parte_1 Controparte_1 ricorso in riassunzione (cfr. nota di deposito del 6/7/2022). Quest'ultimo, tuttavia, rimaneva contumace, nonostante la regolarità ed il perfezionamento della notifica effettuata.
Alla luce dell'attività assertiva svolta, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni e di seguito esposti.
Giova, anzitutto, rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo a , atteso che Controparte_2
l'attrice, nel formulare le proprie conclusioni (sia prima che dopo dell'evento interruttivo rilevato con l'ordinanza del 21/6/2022), ha addebitato la responsabilità dei danni subiti unicamente al convenuto e, in coerenza a ciò, ha chiesto la condanna solo di quest'ultimo all'esecuzione CP_1
delle opere necessarie alla rimozione della causa delle infiltrazioni (cfr. punti 1 e 2 delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, nel ricorso in riassunzione e nella comparsa conclusionale). Manca, dunque, una specifica richiesta nei confronti della detta convenuta e, conseguentemente, manca altresì una prospettazione idonea a giustificarne la partecipazione al giudizio, donde il rilievo del difetto della legittimazione a resistere alla pretesa in questa sede azionata.
pagina 2 di 12 Passando all'esame nel merito della domanda, si osserva anzitutto che la fattispecie va inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Parte attrice, infatti, addebita al l'omessa o la negligente custodia della rete di convogliamento delle acque CP_1
meteoriche adiacenti al proprio immobile e da ciò ne ricava la responsabilità per i danni occorsi all'immobile sito in Lipari in vico Marte n. 6 e all'immobile sottostante, il magazzino sito in via
Proserpina (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/7/2022, n. 21977, secondo cui, in motivazione, “[…] tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenute, sono "cose" per i fini di cui all'art. 2051
c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché guastate dall'uomo […]”). L'art. 2051 c.c. radica in capo al custode una responsabilità di tipo oggettivo, sicché, da un lato, è onere dell'attore fornire la prova del danno e del nesso di causalità con il fatto illecito contestato (la condotta negligente ascritta all'amministrazione) e, dall'altro lato, è onere dell'Ente locale fornire la prova liberatoria, ovvero il caso fortuito idoneo a rivelare l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento controverso.
Applicando i superiori principi nel caso di specie, ritiene questo decidente che sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità (non esclusiva, come dedotto dall'attore, ma) concorrente (nei limiti e nei termini infra meglio specificati) in capo al per i danni per cui CP_1
è causa.
Si osserva, anzitutto, che non sono emersi nel corso del giudizio elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati in seno alla fase cautelare che ha preceduto l'instaurazione dell'odierna controversia (non è stata specificamente rappresentata né dimostrata l'eventuale recrudescenza dei danni lamentati e, dunque, un mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quello appurato dal consulente, tale da rendere necessaria un eventuale aggiornamento della perizia già acquisita), sicché non sussistono ragioni ostative – anche tenuto conto della valutazione di completezza e di logicità delle conclusioni formulate – all'utilizzo ai fini della presente decisione della consulenza tecnica ivi espletata, a firma dell'ing. e datata 19/9/2019. Persona_1
L'ing. dunque, ha esaminato le due diverse cause dei fenomeni infiltrativi lamentate dalla Per_1
odierna attrice.
Ha, in primo luogo, analizzato il gocciolamento subito all'interno del magazzino di proprietà di e proveniente dal magazzino confinante, di proprietà di (cfr. il Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 12 percorso dell'acqua plasticamente rappresentato nell'allegato C della consulenza del 19/9/2019), rilevando che “L'infiltrazione principale lamentata dalla ricorrente è il gocciolamento che avviene nella parete del magazzino di proprietà della sig.ra , in quella porzione di parete CP_2 priva l'intonaco, poiché ogni qual volta si allaga il magazzino della signora , parte CP_2 dell'acqua accumulata si riversa anche nel magazzino di proprietà della ricorrente;
e proprio tale situazione è stata riscontrata dal sottoscritto in occasione del sopralluogo del 04.09.2019” (pag.
11 consulenza) e che “[…] a valle del tombino con la griglia posto di fronte la porta d'ingresso della sig.ra denominato nella schema grafico “tombino A”, è presente, a distanza di 1,20 Pt_1 ml circa, un ulteriore pozzetto interrato, allo stato non ispezionabile, denominato “tombino D””
(pag. 11 consulenza), le cui condizioni sono state accertate dal consulente e così descritte: “Le condizioni di tale tombino interrato non sono ottimali, infatti dalla video ispezione si intravede un ampio foro nella parte alta del tombino (vedasi all. B - foto n. 37) e si intravede inoltre che la base del tombino risulta bagnata e piena di diverso materiale di risulta (vedasi all. B - foto n.ri 43
e 44), base che è priva di un'adeguata pendenza verso il tubo di uscita che favorisca lo smaltimento delle acque piovane ed eviti il ristagno di acqua all'interno del tombino. In altre parole, non essendo un tombino né ispezionabile né manutenzionabile, la base stessa del tombino doveva essere realizzata con un'adeguata pendenza verso il foro di uscita, per incanalare l'acqua in ingresso verso l'uscita. La forma allungata, nella direzione trasversale della condotta, ha impedito una totale ispezione di tutte le pareti laterali, poste distanti dalla parte centrale, laddove
è arrivata la videocamera per l'ispezione. Ebbene la parete laterale di tale tombino, ovvero quella parete adiacente l'immobile della ricorrente, pare comunque presentare qualche difetto e qualche fessura (vedasi all. B - foto n.ri 39 e 40), ed è proprio da tale fessura che potrebbe disperdersi nel terreno sottostante l'acqua piovana per poi infiltrarsi nel magazzino della sig.ra ” (pag. 12 CP_2
consulenza).
L'ing. ha, quindi, corroborato la propria conclusione circa la causa da identificarsi nel Per_1 tombino suddetto, evidenziando che “Ad avvalorare l'ipotesi che siano le perdite di tale tombino
D a produrre l'infiltrazione lamentata, è il fatto che, come si evince dall'elaborato grafico, tale tombino D si trova proprio in corrispondenza della zona in cui avviene il gocciolamento all'interno del magazzino della sig.ra ” (pag. 12 consulenza). Gli accertamenti tecnici CP_2
eseguiti e i rilievi svolti hanno, dunque, condotto alla conclusione seguente: “Pertanto alla luce di
pagina 4 di 12 quanto sopra, il gocciolamento che avviene nella parete del magazzino di proprietà della sig.ra
, che produce l'allagamento (a volte interamente ed a volte parzialmente, in base al CP_2
quantitativo di acqua infiltratosi) dello stesso magazzino e di riflesso anche in quello della ricorrente posto a quota più bassa, è causato principalmente dalla perdita del tombino D interrato e non ispezionabile, ed in via marginale anche da altre modeste perdite insistenti nel sistema di regimentazione delle acque meteoriche presenti nel sottosuolo di vico Marte” (pag. 13 consulenza).
Gli accertamenti condotti dal tecnico, rispetto ai quali peraltro il ha omesso di apportare CP_1 elementi idonei a smentirli, fondano la pretesa azionata in questa sede e, segnatamente, l'addebito CP_ di responsabilità (concorrente) mosso ai danni dell' essendosi appurato che le infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà di sono (anche) causa del cattivo stato del Parte_1 tombino collocato in prossimità dello stesso ed identificato con la lettera D nell'elaborato peritale più volte richiamato (cfr. foto nn. 43-45 della consulenza) e, quindi, dell'omessa o negligente custodia e manutenzione dello stesso da parte dell'Ente proprietario.
Va, nondimeno, denegata l'affermazione – pretesa dall'odierna attrice – della responsabilità esclusiva in capo al Non solo la superiore circostanza è agevolmente evincibile dalla CP_1
produzione fotografica allegata alla consulenza (le foto nn. 3 e 4, tra le altre, evidenziano le aperture che caratterizzano gli edifici di proprietà della ricorrente e della confinante a CP_2 riprova della facilità delle acque meteoriche di entrare all'interno degli stessi e, quindi, di provocarne l'allagamento e la conseguente umidità; cfr., inoltre, le foto nn. 16 e 17), ma le stesse considerazioni del consulente tecnico supportano questa conclusione. L'ing. ha, infatti, Per_1 rilevato che “L'unità immobiliare censita al sub 1 (magazzino cat C/2) di proprietà della ricorrente si trova allo stato grezzo, priva di pavimento, con l'intonaco deteriorato, con le pietre dei muri a vista e/o a tratti parzialmente rinzaffati (vedasi all. B - foto n.ri 12, 13, 14 e 15). La copertura è costituita da una volte a botte, la quale presenta una botola (vedasi all. B - foto n.
16), il che fa ipotizzare che nel corso degli anni tale ambiente era utilizzato come cisterna di raccolta dell'acqua. Al magazzino si accede da un'unica apertura costituita da una porta il legno chiusa con un catenaccio;
sono inoltre presenti anche due distinte finestre/luci aperte, di modeste dimensioni, prive di infisso, che permettono l'aerazione dell'ambiente (vedasi all. B - foto n.ri 16
e 17). In tutti i muri è stata riscontrata umidità, sia in quelli contro terra e sia in quello di
pagina 5 di 12 separazione con il magazzino confinante” (pag. 8 consulenza) e che “L'intero edificio di proprietà della ricorrente e della sig.ra è di antica fattura e si desume che tutti i tre muri laterali CP_2
contro terra siano a diretto contatto col terreno circostante, privi di adeguata impermeabilizzazione” (pag. 11), ciò che conferma l'inidoneità delle caratteristiche strutturali dell'immobile (e, quindi, della carente manutenzione dello stesso ad opera della proprietaria) a contenere o evitare i fenomeni di infiltrazione causati dagli eventi atmosferici. Allo stesso modo non può trascurarsi che l'infiltrazione cagionata dal tombino non attinge direttamente all'immobile di proprietà dell'attrice, ma a quello della proprietaria limitrofa , e da questo Controparte_2 defluisce attraverso i muri privi di adeguata impermeabilizzazione fino a giungere all'interno del magazzino di Peraltro, si deve al riguardo aggiungere un richiamo alle Parte_1 condizioni dell'immobile di rilevate dall'ing. l'immobile è caratterizzato Controparte_2 Per_1
da due significative aperture (la porta di ingresso è spalancata e sopra la stessa è presente una ulteriore apertura, come per l'immobile della : cfr. foto nn. 22-23 allegate alla consulenza), Pt_1
a riprova dunque di quanto dianzi esposto circa l'assenza di elementi strutturali idonei ad evitare l'infiltrazione di acqua all'interno dei magazzini controversi.
Le superiori considerazioni, dunque, dimostrano l'indubbia incidenza delle condizioni strutturali degli immobili in questione rispetto ai pregiudizi per cui è causa e, anzi, rivelano la mancata dimostrazione da parte dell'odierna attrice dell'entità della responsabilità addossata al CP_1
convenuto a tal fine: in altri termini, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla misura dell'incidenza della perdita del tombino nel gocciolamento controverso rispetto all'allegamento subito dal magazzino di proprietà di a causa delle infiltrazioni provenienti Parte_1 dall'immobile limitrofo (allagato a sua volta per cause diverse dalla condotta fognaria e, segnatamente, per le condizioni in cui versa) e a causa delle infiltrazioni subite per via delle condizioni dello stesso immobile di proprietà dell'odierna attrice (cfr. infra, quanto alla mancanza di adeguata impermeabilizzazione, e cfr. supra, quanto alle aperture insistenti all'interno del magazzino).
Ciò senz'altro riverbera in ordine alla pretesa risarcitoria azionata (cfr. infra), dal momento che, se per un verso gli accertamenti eseguiti confermano un concorso di causa da parte del nella CP_1
determinazione delle infiltrazioni controverse, che originano anche dalle perdite della rete fognaria
(non idonea ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche) e che si insinuano lungo i muri pagina 6 di 12 perimetrali degli immobili di proprietà (prima) di e (poi) di Controparte_2 Parte_1
propagandosi quindi all'interno di quest'ultimo, per altro verso l'indeterminatezza del grado di colpa in capo al e, in ogni caso, le considerazioni di seguito svolte in ordine alla CP_1
responsabilità della impediscono di addossare in capo a quest'ultimo le conseguenze Pt_1 risarcitorie che l'attrice avrebbe evitato usando l'ordinaria diligenza e che dunque rientrano nel perimetro della propria responsabilità.
Avuto riguardo all'ulteriore fenomeno infiltrativo lamentato da afferente alle Parte_1 condizioni proprie dell'immobile sito al piano sovrastante rispetto al magazzino dianzi esaminato, si osserva quanto segue.
Anche in parte qua è esaustiva e, quindi, risolutiva la consulenza tecnica espletata dall'ing.
immune da vizi logico-giuridici e idonea a essere posta a fondamento della presente Per_1
statuizione. La consulenza ha, in particolare, accertato che l'umidità di risalita “[…] non è causata esclusivamente dalla sola perdita idraulica del tombino D, la quale ha sicuramente contribuito in parte (con quale percentuale è difficile stabilirlo, 20%? 30%? 40%? 50%?), infatti l'umidità de quo è altresì riconducibile in via principale al fenomeno dell'umidità di risalita capillare dell'acqua presente in maniera naturale nel terreno, sia alla base del muro e sia nella parete laterale del muro contro terra, in mancanza di idonea impermeabilizzazione” (pag. 15 consulenza). L'ing. in particolare, ha rilevato che tutti i muri sono privi di Per_1 impermeabilizzazione (cfr. pag. 11) e che, in risposta ai rilievi sollevati, “il fenomeno dell'umidità di risalita capillare all'interno dell'abitazione della sig.ra si era già manifestato da Pt_1 tempo, infatti le pareti dell'immobile in elevazione della ricorrente sono rivestite con pannelli sagomati in plastica per nascondere i problemi di umidità, e tali pannelli non sono certo né di recente fattura né di recente posa in opera, con molta probabilità antecedenti alle prime perdite idrauliche lamentate da parte ricorrente nel 2011” (pag. 31 consulenza), altresì aggiungendo che
“i pannelli in plastica messi in opera nell'abitazione della ricorrente hanno sì nascosto il fenomeno dell'esfoliazione della pittura, ma hanno anche accentuato il problema, nel senso che hanno impedito al muro una corretta respirazione ed evaporazione dell'acqua. Pertanto se è vero che i lavori di manutenzione straordinaria sarebbero stati inficiati dal ripresentarsi del problema dopo poco tempo, un maggiore arieggiamento degli ambienti e una maggiore traspirazione dei
pagina 7 di 12 muri avrebbero inciso positivamente, frenando il manifestarsi del fenomeno o quanto meno avrebbero limitato la formazione di muffe” (pag. 32 consulenza).
Le conclusioni del tecnico, dunque, inducono a ritenere che la causa sostanziale delle infiltrazioni riscontrate all'interno dell'immobile sito al primo piano vada identificata nell'umidità di risalita, non essendovi una interferenza diretta tra le condotte comunali e l'immobile de quo ed essendo al più le prime la causa dell'allagamento (pur sempre mediato dalla cattiva impermeabilizzazione dei muri di proprietà di e di ) del magazzino al piano terra. È la difettosa o carente CP_2 Pt_1 impermeabilizzazione dei predetti muri che causa la propagazione delle infiltrazioni all'interno dell'immobile ed è, dunque, agevole concludere che il fenomeno de quo è del pari causato dalle acque meteoriche che si infiltrano all'interno dello stabile attraverso i muri perimetrali (sia del magazzino che dell'unità abitativa), con la conseguenza che rispetto ai danni in questione la condotta del non appare avere una effettiva incidenza causale. CP_1
In coerenza a quanto finora esposto e in conformità a quanto già anticipato, se risulta fondata parzialmente la domanda di accertamento della responsabilità in capo al convenuto (reo CP_1
di non avere adeguatamente attenzionato lo stato di manutenzione della condotta fognaria controversa), al contempo non può l'accoglimento della domanda in parte qua comportare CP_ l'attribuzione all' convenuto dell'onere (e quindi dei costi) dei lavori spettanti (per quanto di competenza) alla stessa odierna attrice (essendo a lei – oltre che alla vicina – imputabile il danno cagionato dalla mancante impermeabilizzazione dei muri), donde la conclusione per cui, in accoglimento della domanda ed in affermazione della concorrente responsabilità del nella CP_1
determinazione dei danni da infiltrazioni al magazzino di proprietà di la Parte_1 statuizione di condanna da adottare va limitata alla sola esecuzione da parte dell'Ente delle opere di manutenzione della condotta controversa, cioè quella identificata dalla lettera D nella consulenza a firma dell'ing. e al risarcimento dei soli danni (da riparazione) imputabili Per_1
all'apporto causale della condotta negligente del CP_1
Va quindi, sotto tale ultimo profilo, rigettata la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, sub specie dei costi (così quantificati dall'ing. di esecuzione dei lavori all'esterno Per_1 in vico Marte e all'interno dell'unità abitativa (cfr. pagg. 20-22 della consulenza), a ciò ostando il disposto di cui all'art. 1227, co. 2, c.c., secondo cui “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il credito avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
pagina 8 di 12 ove si consideri della conoscenza da tempo dei fenomeni in questione (prova ne siano gli Pt_2
interventi effettuati da peraltro ritenuti dal consulente tecnico causa di una Parte_1 recrudescenza dei danni patiti dall'immobile abitativo: cfr. pagg. 31-32 consulenza), non può trascurarsi – secondo quanto già supra esposto e precisato – che l'infiltrazione causata dalla perdita del tombino D (pur idonea a determinare l'arrivo delle acque meteoriche disperse all'interno del magazzino di proprietà di non è che una delle cause Parte_1 dell'allagamento del magazzino: ad essa, in particolare, si aggiungono lo stato grezzo in cui versa l'immobile, così come accertato dal tecnico, la presenza di aperture che agevolano l'ingresso delle acque meteoriche in presenza di eventi atmosferici e, ancora, la carente impermeabilizzazione dei muri perimetrali (oltre che l'aggravamento dei danni cagionato dai lavori effettuati all'interno dell'immobile da parte dell'odierna attrice). Dalla presenza dell'acqua all'interno del magazzino in questione e, secondo quanto esposto, anche a prescindere da essa (trattandosi di muri a contatto diretto con il terreno e privi di impermeabilizzazione), l'umidità risale poi fino al piano superiore, impingendo i muri dell'edificio abitativo. La negligenza dell'attrice – nel non predisporre le necessarie e idonee opere di impermeabilizzazione dei muri del proprio edificio – ha dunque determinato i danni dei quali ha chiesto il ristoro e ciò, in conformità al disposto di cui all'art. 1227, co. 2, c.c., giustifica il rigetto della pretesa in parte qua azionata.
Quanto, poi, ai danni quantificati dal consulente tecnico nella misura di € 14.351,94 (essendo l'aumento per i lavori nelle isole minori facoltativo – “Per interventi da eseguirsi nelle isole minori, i prezzi del Prezzario potranno essere maggiorati […]”, cfr. pag. 20 consulenza – e non essendo state fornite ragioni per applicarlo – oltre che per applicarlo nella misura indicata – nel caso di specie), la misura dei danni in questione da ascrivere al va rapportata all'effettiva CP_1
entità della responsabilità dello stesso.
Sul punto non si scorgono valutazioni decisive nella consulenza richiamata né allo scopo parte attrice ha offerto utili elementi di prova.
Occorre, allora, considerare quanto già sopra esposto e cioè il percorso dell'acqua fuoriuscita dal tombino per arrivare all'immobile dell'attrice: essa passa dapprima per i muri di proprietà di e quindi per quelli confinanti con l'immobile di . Ciò evidenzia Controparte_2 Parte_1
una mancata impermeabilizzazione dei muri suddetti, cui si aggiunge una non idonea predisposizione da parte di entrambe le suddette proprietarie di espedienti utili ad evitare pagina 9 di 12 l'allagamento dei propri magazzini durante gli eventi atmosferici (cfr. le aperture di cui alle foto nn. 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27), donde l'affermazione in capo al Comune di un concorso di colpa da determinarsi in misura inferiore rispetto all'apporto causale delle inerzie e delle negligenze delle proprietarie e che, dunque, può a presenti fini quantificarsi nella misura del 20%.
Da qui, dunque, la condanna del al risarcimento del danno nella misura di € 2.870,39. CP_1
A statuizione di rigetto deve, inoltre, pervenirsi con riferimento al danno da mancata messa a reddito degli immobili dell'attrice. Al netto della mancata dimostrazione dell'effettiva e concreta possibilità di locare i predetti cespiti (non essendo state documentate o altrimenti provate eventuali proposte ricevute o locazioni stipulate allorché gli immobili si trovavano in buono stato), è in ogni caso decisivo il rilievo per cui la responsabilità del è solo concorrente (peraltro nei CP_1
termini supra esaminati), sicché, pur in mancanza di questa, i fenomeni infiltrativi si sarebbero verificati comunque a causa degli eventi atmosferici e, conseguentemente, avrebbero allo stesso modo impedito la collocazione sul mercato degli immobili, donde il rigetto della domanda per difetto di prova sia del danno che del nesso di causalità con il fatto illecito oggetto di controversia.
Vanno, infine, respinte anche le richieste di risarcimento relative ai costi afferenti alla “a) fattura
n. 319/C/19 del 02.09.2019 di € 610,00 della Euro service Impianti Società Cooperativa, ausiliario del Ctu. Infatti nel primo sopralluogo del 22.07.2019 Il Ctu ha ritenuto necessario svolgere una videoispezione delle condotte delle acque reflue e la ricorrente si è assunta l'onere delle spese provvisoriamente;
b) fattura n.3/2019 del 30.10.2019 di € 2.808,00 del consulente di parte Ing. che ha eseguito innumerevoli sopralluoghi dal 2015 ad oggi […]” (pag. 14 Per_2
comparsa conclusionale del 19/11/2024), dal momento che, avuto riguardo alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, dall'ordinanza cautelare del 6/7/2020 si ricava che esse sono state poste “in solido a carico della ricorrente e del , e che, avuto riguardo alle spese Controparte_1 della consulenza tecnica di parte, l'inidoneità a porle a carico del convenuto si trae dal CP_1
fatto che la perizia di parte non si è rivelata decisiva ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata, posto che la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della fase cautelare ha accertato una concorrente responsabilità della stessa nella determinazione dei Parte_1
danni per cui è causa.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, la domanda va parzialmente accolta e, per l'effetto, va condannato il ad eseguire gli interventi di manutenzione volti al ripristino Controparte_1
pagina 10 di 12 della corretta funzionalità del tombino identificato con la lettera D nella consulenza tecnica d'ufficio del 19/10/2019, a firma dell'ing. . Inoltre, il convenuto va Persona_1 CP_1
condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ed effettivamente imputabili alla condotta del primo, da determinarsi nella misura di € 2.870,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 387/2021, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a . Controparte_2
Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
concorrente responsabilità, determinata nella misura del 20%, del avuto Controparte_1
riguardo ai danni al magazzino di proprietà di Parte_1
Condanna il ad eseguire gli interventi di manutenzione volti al ripristino della Controparte_1 corretta funzionalità del tombino identificato con la lettera D nella consulenza tecnica d'ufficio del
19/10/2019, a firma dell'ing. . Persona_1
Condanna il al risarcimento dei danni in favore di liquidati Controparte_1 Parte_1 in € 2.870,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Rigetta, per il resto, la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Dichiara le spese irripetibili nei rapporti tra e . Parte_1 Controparte_2
Compensa le spese di lite nei rapporti tra e il Parte_1 Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 16/4/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 387/2021, promossa da:
nata il [...] a [...] e residente in [...], località S. Parte_1
Margherita, n.7, c.f. , elettivamente domiciliata in Lipari, Via Prof. C.F._1
Carnevale, n. 110, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rizzo, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._2
Messina, SS. Annunziata, Via Del Fante 25/26
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/3/2021 conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
e premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Lipari, in vico
[...] Controparte_2
Marte n. 6, e del magazzino in vico Proserpina e che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il
09/01/2019, aveva denunciato la sussistenza di “numerose infiltrazioni d'acqua derivanti da una cattiva regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla limitrofa viabilità comunale e
pagina 1 di 12 precisamente in prossimità dell'incrocio tra la via Maddalena – Vico Marte e la Salita San
Giuseppe” (pag. 1 citazione); che con ordinanza del 6/7/2020 il detto ricorso veniva rigettato e che avverso la suddetta ordinanza aveva proposto reclamo, anch'esso rigettato con ordinanza del
14/01/2021 per la ritenuta inesistenza del periculum in mora; che, dunque, esaurita la fase cautelare, l'attore introduceva l'odierno giudizio di merito affinché venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto per tutte le infiltrazioni lamentate nell'immobile di Controparte_1
proprietà e che venisse, quindi, ordinato all'Ente di eseguire le opere volte all'eliminazione della causa delle infiltrazioni, in uno alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 50.132,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/06/2021 si costituiva in giudizio il CP_1
il quale chiedeva che venissero dichiarate inammissibili e/o improponibili tutte le domande
[...]
attrici, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Disposta l'interruzione della causa con ordinanza del 21/6/2022 e riassunto il processo con ricorso del 22/6/2022, provvedeva notificare nei confronti del il Parte_1 Controparte_1 ricorso in riassunzione (cfr. nota di deposito del 6/7/2022). Quest'ultimo, tuttavia, rimaneva contumace, nonostante la regolarità ed il perfezionamento della notifica effettuata.
Alla luce dell'attività assertiva svolta, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni e di seguito esposti.
Giova, anzitutto, rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo a , atteso che Controparte_2
l'attrice, nel formulare le proprie conclusioni (sia prima che dopo dell'evento interruttivo rilevato con l'ordinanza del 21/6/2022), ha addebitato la responsabilità dei danni subiti unicamente al convenuto e, in coerenza a ciò, ha chiesto la condanna solo di quest'ultimo all'esecuzione CP_1
delle opere necessarie alla rimozione della causa delle infiltrazioni (cfr. punti 1 e 2 delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, nel ricorso in riassunzione e nella comparsa conclusionale). Manca, dunque, una specifica richiesta nei confronti della detta convenuta e, conseguentemente, manca altresì una prospettazione idonea a giustificarne la partecipazione al giudizio, donde il rilievo del difetto della legittimazione a resistere alla pretesa in questa sede azionata.
pagina 2 di 12 Passando all'esame nel merito della domanda, si osserva anzitutto che la fattispecie va inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Parte attrice, infatti, addebita al l'omessa o la negligente custodia della rete di convogliamento delle acque CP_1
meteoriche adiacenti al proprio immobile e da ciò ne ricava la responsabilità per i danni occorsi all'immobile sito in Lipari in vico Marte n. 6 e all'immobile sottostante, il magazzino sito in via
Proserpina (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/7/2022, n. 21977, secondo cui, in motivazione, “[…] tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenute, sono "cose" per i fini di cui all'art. 2051
c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché guastate dall'uomo […]”). L'art. 2051 c.c. radica in capo al custode una responsabilità di tipo oggettivo, sicché, da un lato, è onere dell'attore fornire la prova del danno e del nesso di causalità con il fatto illecito contestato (la condotta negligente ascritta all'amministrazione) e, dall'altro lato, è onere dell'Ente locale fornire la prova liberatoria, ovvero il caso fortuito idoneo a rivelare l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento controverso.
Applicando i superiori principi nel caso di specie, ritiene questo decidente che sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità (non esclusiva, come dedotto dall'attore, ma) concorrente (nei limiti e nei termini infra meglio specificati) in capo al per i danni per cui CP_1
è causa.
Si osserva, anzitutto, che non sono emersi nel corso del giudizio elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati in seno alla fase cautelare che ha preceduto l'instaurazione dell'odierna controversia (non è stata specificamente rappresentata né dimostrata l'eventuale recrudescenza dei danni lamentati e, dunque, un mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quello appurato dal consulente, tale da rendere necessaria un eventuale aggiornamento della perizia già acquisita), sicché non sussistono ragioni ostative – anche tenuto conto della valutazione di completezza e di logicità delle conclusioni formulate – all'utilizzo ai fini della presente decisione della consulenza tecnica ivi espletata, a firma dell'ing. e datata 19/9/2019. Persona_1
L'ing. dunque, ha esaminato le due diverse cause dei fenomeni infiltrativi lamentate dalla Per_1
odierna attrice.
Ha, in primo luogo, analizzato il gocciolamento subito all'interno del magazzino di proprietà di e proveniente dal magazzino confinante, di proprietà di (cfr. il Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 12 percorso dell'acqua plasticamente rappresentato nell'allegato C della consulenza del 19/9/2019), rilevando che “L'infiltrazione principale lamentata dalla ricorrente è il gocciolamento che avviene nella parete del magazzino di proprietà della sig.ra , in quella porzione di parete CP_2 priva l'intonaco, poiché ogni qual volta si allaga il magazzino della signora , parte CP_2 dell'acqua accumulata si riversa anche nel magazzino di proprietà della ricorrente;
e proprio tale situazione è stata riscontrata dal sottoscritto in occasione del sopralluogo del 04.09.2019” (pag.
11 consulenza) e che “[…] a valle del tombino con la griglia posto di fronte la porta d'ingresso della sig.ra denominato nella schema grafico “tombino A”, è presente, a distanza di 1,20 Pt_1 ml circa, un ulteriore pozzetto interrato, allo stato non ispezionabile, denominato “tombino D””
(pag. 11 consulenza), le cui condizioni sono state accertate dal consulente e così descritte: “Le condizioni di tale tombino interrato non sono ottimali, infatti dalla video ispezione si intravede un ampio foro nella parte alta del tombino (vedasi all. B - foto n. 37) e si intravede inoltre che la base del tombino risulta bagnata e piena di diverso materiale di risulta (vedasi all. B - foto n.ri 43
e 44), base che è priva di un'adeguata pendenza verso il tubo di uscita che favorisca lo smaltimento delle acque piovane ed eviti il ristagno di acqua all'interno del tombino. In altre parole, non essendo un tombino né ispezionabile né manutenzionabile, la base stessa del tombino doveva essere realizzata con un'adeguata pendenza verso il foro di uscita, per incanalare l'acqua in ingresso verso l'uscita. La forma allungata, nella direzione trasversale della condotta, ha impedito una totale ispezione di tutte le pareti laterali, poste distanti dalla parte centrale, laddove
è arrivata la videocamera per l'ispezione. Ebbene la parete laterale di tale tombino, ovvero quella parete adiacente l'immobile della ricorrente, pare comunque presentare qualche difetto e qualche fessura (vedasi all. B - foto n.ri 39 e 40), ed è proprio da tale fessura che potrebbe disperdersi nel terreno sottostante l'acqua piovana per poi infiltrarsi nel magazzino della sig.ra ” (pag. 12 CP_2
consulenza).
L'ing. ha, quindi, corroborato la propria conclusione circa la causa da identificarsi nel Per_1 tombino suddetto, evidenziando che “Ad avvalorare l'ipotesi che siano le perdite di tale tombino
D a produrre l'infiltrazione lamentata, è il fatto che, come si evince dall'elaborato grafico, tale tombino D si trova proprio in corrispondenza della zona in cui avviene il gocciolamento all'interno del magazzino della sig.ra ” (pag. 12 consulenza). Gli accertamenti tecnici CP_2
eseguiti e i rilievi svolti hanno, dunque, condotto alla conclusione seguente: “Pertanto alla luce di
pagina 4 di 12 quanto sopra, il gocciolamento che avviene nella parete del magazzino di proprietà della sig.ra
, che produce l'allagamento (a volte interamente ed a volte parzialmente, in base al CP_2
quantitativo di acqua infiltratosi) dello stesso magazzino e di riflesso anche in quello della ricorrente posto a quota più bassa, è causato principalmente dalla perdita del tombino D interrato e non ispezionabile, ed in via marginale anche da altre modeste perdite insistenti nel sistema di regimentazione delle acque meteoriche presenti nel sottosuolo di vico Marte” (pag. 13 consulenza).
Gli accertamenti condotti dal tecnico, rispetto ai quali peraltro il ha omesso di apportare CP_1 elementi idonei a smentirli, fondano la pretesa azionata in questa sede e, segnatamente, l'addebito CP_ di responsabilità (concorrente) mosso ai danni dell' essendosi appurato che le infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà di sono (anche) causa del cattivo stato del Parte_1 tombino collocato in prossimità dello stesso ed identificato con la lettera D nell'elaborato peritale più volte richiamato (cfr. foto nn. 43-45 della consulenza) e, quindi, dell'omessa o negligente custodia e manutenzione dello stesso da parte dell'Ente proprietario.
Va, nondimeno, denegata l'affermazione – pretesa dall'odierna attrice – della responsabilità esclusiva in capo al Non solo la superiore circostanza è agevolmente evincibile dalla CP_1
produzione fotografica allegata alla consulenza (le foto nn. 3 e 4, tra le altre, evidenziano le aperture che caratterizzano gli edifici di proprietà della ricorrente e della confinante a CP_2 riprova della facilità delle acque meteoriche di entrare all'interno degli stessi e, quindi, di provocarne l'allagamento e la conseguente umidità; cfr., inoltre, le foto nn. 16 e 17), ma le stesse considerazioni del consulente tecnico supportano questa conclusione. L'ing. ha, infatti, Per_1 rilevato che “L'unità immobiliare censita al sub 1 (magazzino cat C/2) di proprietà della ricorrente si trova allo stato grezzo, priva di pavimento, con l'intonaco deteriorato, con le pietre dei muri a vista e/o a tratti parzialmente rinzaffati (vedasi all. B - foto n.ri 12, 13, 14 e 15). La copertura è costituita da una volte a botte, la quale presenta una botola (vedasi all. B - foto n.
16), il che fa ipotizzare che nel corso degli anni tale ambiente era utilizzato come cisterna di raccolta dell'acqua. Al magazzino si accede da un'unica apertura costituita da una porta il legno chiusa con un catenaccio;
sono inoltre presenti anche due distinte finestre/luci aperte, di modeste dimensioni, prive di infisso, che permettono l'aerazione dell'ambiente (vedasi all. B - foto n.ri 16
e 17). In tutti i muri è stata riscontrata umidità, sia in quelli contro terra e sia in quello di
pagina 5 di 12 separazione con il magazzino confinante” (pag. 8 consulenza) e che “L'intero edificio di proprietà della ricorrente e della sig.ra è di antica fattura e si desume che tutti i tre muri laterali CP_2
contro terra siano a diretto contatto col terreno circostante, privi di adeguata impermeabilizzazione” (pag. 11), ciò che conferma l'inidoneità delle caratteristiche strutturali dell'immobile (e, quindi, della carente manutenzione dello stesso ad opera della proprietaria) a contenere o evitare i fenomeni di infiltrazione causati dagli eventi atmosferici. Allo stesso modo non può trascurarsi che l'infiltrazione cagionata dal tombino non attinge direttamente all'immobile di proprietà dell'attrice, ma a quello della proprietaria limitrofa , e da questo Controparte_2 defluisce attraverso i muri privi di adeguata impermeabilizzazione fino a giungere all'interno del magazzino di Peraltro, si deve al riguardo aggiungere un richiamo alle Parte_1 condizioni dell'immobile di rilevate dall'ing. l'immobile è caratterizzato Controparte_2 Per_1
da due significative aperture (la porta di ingresso è spalancata e sopra la stessa è presente una ulteriore apertura, come per l'immobile della : cfr. foto nn. 22-23 allegate alla consulenza), Pt_1
a riprova dunque di quanto dianzi esposto circa l'assenza di elementi strutturali idonei ad evitare l'infiltrazione di acqua all'interno dei magazzini controversi.
Le superiori considerazioni, dunque, dimostrano l'indubbia incidenza delle condizioni strutturali degli immobili in questione rispetto ai pregiudizi per cui è causa e, anzi, rivelano la mancata dimostrazione da parte dell'odierna attrice dell'entità della responsabilità addossata al CP_1
convenuto a tal fine: in altri termini, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla misura dell'incidenza della perdita del tombino nel gocciolamento controverso rispetto all'allegamento subito dal magazzino di proprietà di a causa delle infiltrazioni provenienti Parte_1 dall'immobile limitrofo (allagato a sua volta per cause diverse dalla condotta fognaria e, segnatamente, per le condizioni in cui versa) e a causa delle infiltrazioni subite per via delle condizioni dello stesso immobile di proprietà dell'odierna attrice (cfr. infra, quanto alla mancanza di adeguata impermeabilizzazione, e cfr. supra, quanto alle aperture insistenti all'interno del magazzino).
Ciò senz'altro riverbera in ordine alla pretesa risarcitoria azionata (cfr. infra), dal momento che, se per un verso gli accertamenti eseguiti confermano un concorso di causa da parte del nella CP_1
determinazione delle infiltrazioni controverse, che originano anche dalle perdite della rete fognaria
(non idonea ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche) e che si insinuano lungo i muri pagina 6 di 12 perimetrali degli immobili di proprietà (prima) di e (poi) di Controparte_2 Parte_1
propagandosi quindi all'interno di quest'ultimo, per altro verso l'indeterminatezza del grado di colpa in capo al e, in ogni caso, le considerazioni di seguito svolte in ordine alla CP_1
responsabilità della impediscono di addossare in capo a quest'ultimo le conseguenze Pt_1 risarcitorie che l'attrice avrebbe evitato usando l'ordinaria diligenza e che dunque rientrano nel perimetro della propria responsabilità.
Avuto riguardo all'ulteriore fenomeno infiltrativo lamentato da afferente alle Parte_1 condizioni proprie dell'immobile sito al piano sovrastante rispetto al magazzino dianzi esaminato, si osserva quanto segue.
Anche in parte qua è esaustiva e, quindi, risolutiva la consulenza tecnica espletata dall'ing.
immune da vizi logico-giuridici e idonea a essere posta a fondamento della presente Per_1
statuizione. La consulenza ha, in particolare, accertato che l'umidità di risalita “[…] non è causata esclusivamente dalla sola perdita idraulica del tombino D, la quale ha sicuramente contribuito in parte (con quale percentuale è difficile stabilirlo, 20%? 30%? 40%? 50%?), infatti l'umidità de quo è altresì riconducibile in via principale al fenomeno dell'umidità di risalita capillare dell'acqua presente in maniera naturale nel terreno, sia alla base del muro e sia nella parete laterale del muro contro terra, in mancanza di idonea impermeabilizzazione” (pag. 15 consulenza). L'ing. in particolare, ha rilevato che tutti i muri sono privi di Per_1 impermeabilizzazione (cfr. pag. 11) e che, in risposta ai rilievi sollevati, “il fenomeno dell'umidità di risalita capillare all'interno dell'abitazione della sig.ra si era già manifestato da Pt_1 tempo, infatti le pareti dell'immobile in elevazione della ricorrente sono rivestite con pannelli sagomati in plastica per nascondere i problemi di umidità, e tali pannelli non sono certo né di recente fattura né di recente posa in opera, con molta probabilità antecedenti alle prime perdite idrauliche lamentate da parte ricorrente nel 2011” (pag. 31 consulenza), altresì aggiungendo che
“i pannelli in plastica messi in opera nell'abitazione della ricorrente hanno sì nascosto il fenomeno dell'esfoliazione della pittura, ma hanno anche accentuato il problema, nel senso che hanno impedito al muro una corretta respirazione ed evaporazione dell'acqua. Pertanto se è vero che i lavori di manutenzione straordinaria sarebbero stati inficiati dal ripresentarsi del problema dopo poco tempo, un maggiore arieggiamento degli ambienti e una maggiore traspirazione dei
pagina 7 di 12 muri avrebbero inciso positivamente, frenando il manifestarsi del fenomeno o quanto meno avrebbero limitato la formazione di muffe” (pag. 32 consulenza).
Le conclusioni del tecnico, dunque, inducono a ritenere che la causa sostanziale delle infiltrazioni riscontrate all'interno dell'immobile sito al primo piano vada identificata nell'umidità di risalita, non essendovi una interferenza diretta tra le condotte comunali e l'immobile de quo ed essendo al più le prime la causa dell'allagamento (pur sempre mediato dalla cattiva impermeabilizzazione dei muri di proprietà di e di ) del magazzino al piano terra. È la difettosa o carente CP_2 Pt_1 impermeabilizzazione dei predetti muri che causa la propagazione delle infiltrazioni all'interno dell'immobile ed è, dunque, agevole concludere che il fenomeno de quo è del pari causato dalle acque meteoriche che si infiltrano all'interno dello stabile attraverso i muri perimetrali (sia del magazzino che dell'unità abitativa), con la conseguenza che rispetto ai danni in questione la condotta del non appare avere una effettiva incidenza causale. CP_1
In coerenza a quanto finora esposto e in conformità a quanto già anticipato, se risulta fondata parzialmente la domanda di accertamento della responsabilità in capo al convenuto (reo CP_1
di non avere adeguatamente attenzionato lo stato di manutenzione della condotta fognaria controversa), al contempo non può l'accoglimento della domanda in parte qua comportare CP_ l'attribuzione all' convenuto dell'onere (e quindi dei costi) dei lavori spettanti (per quanto di competenza) alla stessa odierna attrice (essendo a lei – oltre che alla vicina – imputabile il danno cagionato dalla mancante impermeabilizzazione dei muri), donde la conclusione per cui, in accoglimento della domanda ed in affermazione della concorrente responsabilità del nella CP_1
determinazione dei danni da infiltrazioni al magazzino di proprietà di la Parte_1 statuizione di condanna da adottare va limitata alla sola esecuzione da parte dell'Ente delle opere di manutenzione della condotta controversa, cioè quella identificata dalla lettera D nella consulenza a firma dell'ing. e al risarcimento dei soli danni (da riparazione) imputabili Per_1
all'apporto causale della condotta negligente del CP_1
Va quindi, sotto tale ultimo profilo, rigettata la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, sub specie dei costi (così quantificati dall'ing. di esecuzione dei lavori all'esterno Per_1 in vico Marte e all'interno dell'unità abitativa (cfr. pagg. 20-22 della consulenza), a ciò ostando il disposto di cui all'art. 1227, co. 2, c.c., secondo cui “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il credito avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
pagina 8 di 12 ove si consideri della conoscenza da tempo dei fenomeni in questione (prova ne siano gli Pt_2
interventi effettuati da peraltro ritenuti dal consulente tecnico causa di una Parte_1 recrudescenza dei danni patiti dall'immobile abitativo: cfr. pagg. 31-32 consulenza), non può trascurarsi – secondo quanto già supra esposto e precisato – che l'infiltrazione causata dalla perdita del tombino D (pur idonea a determinare l'arrivo delle acque meteoriche disperse all'interno del magazzino di proprietà di non è che una delle cause Parte_1 dell'allagamento del magazzino: ad essa, in particolare, si aggiungono lo stato grezzo in cui versa l'immobile, così come accertato dal tecnico, la presenza di aperture che agevolano l'ingresso delle acque meteoriche in presenza di eventi atmosferici e, ancora, la carente impermeabilizzazione dei muri perimetrali (oltre che l'aggravamento dei danni cagionato dai lavori effettuati all'interno dell'immobile da parte dell'odierna attrice). Dalla presenza dell'acqua all'interno del magazzino in questione e, secondo quanto esposto, anche a prescindere da essa (trattandosi di muri a contatto diretto con il terreno e privi di impermeabilizzazione), l'umidità risale poi fino al piano superiore, impingendo i muri dell'edificio abitativo. La negligenza dell'attrice – nel non predisporre le necessarie e idonee opere di impermeabilizzazione dei muri del proprio edificio – ha dunque determinato i danni dei quali ha chiesto il ristoro e ciò, in conformità al disposto di cui all'art. 1227, co. 2, c.c., giustifica il rigetto della pretesa in parte qua azionata.
Quanto, poi, ai danni quantificati dal consulente tecnico nella misura di € 14.351,94 (essendo l'aumento per i lavori nelle isole minori facoltativo – “Per interventi da eseguirsi nelle isole minori, i prezzi del Prezzario potranno essere maggiorati […]”, cfr. pag. 20 consulenza – e non essendo state fornite ragioni per applicarlo – oltre che per applicarlo nella misura indicata – nel caso di specie), la misura dei danni in questione da ascrivere al va rapportata all'effettiva CP_1
entità della responsabilità dello stesso.
Sul punto non si scorgono valutazioni decisive nella consulenza richiamata né allo scopo parte attrice ha offerto utili elementi di prova.
Occorre, allora, considerare quanto già sopra esposto e cioè il percorso dell'acqua fuoriuscita dal tombino per arrivare all'immobile dell'attrice: essa passa dapprima per i muri di proprietà di e quindi per quelli confinanti con l'immobile di . Ciò evidenzia Controparte_2 Parte_1
una mancata impermeabilizzazione dei muri suddetti, cui si aggiunge una non idonea predisposizione da parte di entrambe le suddette proprietarie di espedienti utili ad evitare pagina 9 di 12 l'allagamento dei propri magazzini durante gli eventi atmosferici (cfr. le aperture di cui alle foto nn. 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27), donde l'affermazione in capo al Comune di un concorso di colpa da determinarsi in misura inferiore rispetto all'apporto causale delle inerzie e delle negligenze delle proprietarie e che, dunque, può a presenti fini quantificarsi nella misura del 20%.
Da qui, dunque, la condanna del al risarcimento del danno nella misura di € 2.870,39. CP_1
A statuizione di rigetto deve, inoltre, pervenirsi con riferimento al danno da mancata messa a reddito degli immobili dell'attrice. Al netto della mancata dimostrazione dell'effettiva e concreta possibilità di locare i predetti cespiti (non essendo state documentate o altrimenti provate eventuali proposte ricevute o locazioni stipulate allorché gli immobili si trovavano in buono stato), è in ogni caso decisivo il rilievo per cui la responsabilità del è solo concorrente (peraltro nei CP_1
termini supra esaminati), sicché, pur in mancanza di questa, i fenomeni infiltrativi si sarebbero verificati comunque a causa degli eventi atmosferici e, conseguentemente, avrebbero allo stesso modo impedito la collocazione sul mercato degli immobili, donde il rigetto della domanda per difetto di prova sia del danno che del nesso di causalità con il fatto illecito oggetto di controversia.
Vanno, infine, respinte anche le richieste di risarcimento relative ai costi afferenti alla “a) fattura
n. 319/C/19 del 02.09.2019 di € 610,00 della Euro service Impianti Società Cooperativa, ausiliario del Ctu. Infatti nel primo sopralluogo del 22.07.2019 Il Ctu ha ritenuto necessario svolgere una videoispezione delle condotte delle acque reflue e la ricorrente si è assunta l'onere delle spese provvisoriamente;
b) fattura n.3/2019 del 30.10.2019 di € 2.808,00 del consulente di parte Ing. che ha eseguito innumerevoli sopralluoghi dal 2015 ad oggi […]” (pag. 14 Per_2
comparsa conclusionale del 19/11/2024), dal momento che, avuto riguardo alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, dall'ordinanza cautelare del 6/7/2020 si ricava che esse sono state poste “in solido a carico della ricorrente e del , e che, avuto riguardo alle spese Controparte_1 della consulenza tecnica di parte, l'inidoneità a porle a carico del convenuto si trae dal CP_1
fatto che la perizia di parte non si è rivelata decisiva ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata, posto che la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della fase cautelare ha accertato una concorrente responsabilità della stessa nella determinazione dei Parte_1
danni per cui è causa.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, la domanda va parzialmente accolta e, per l'effetto, va condannato il ad eseguire gli interventi di manutenzione volti al ripristino Controparte_1
pagina 10 di 12 della corretta funzionalità del tombino identificato con la lettera D nella consulenza tecnica d'ufficio del 19/10/2019, a firma dell'ing. . Inoltre, il convenuto va Persona_1 CP_1
condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ed effettivamente imputabili alla condotta del primo, da determinarsi nella misura di € 2.870,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 387/2021, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a . Controparte_2
Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
concorrente responsabilità, determinata nella misura del 20%, del avuto Controparte_1
riguardo ai danni al magazzino di proprietà di Parte_1
Condanna il ad eseguire gli interventi di manutenzione volti al ripristino della Controparte_1 corretta funzionalità del tombino identificato con la lettera D nella consulenza tecnica d'ufficio del
19/10/2019, a firma dell'ing. . Persona_1
Condanna il al risarcimento dei danni in favore di liquidati Controparte_1 Parte_1 in € 2.870,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Rigetta, per il resto, la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Dichiara le spese irripetibili nei rapporti tra e . Parte_1 Controparte_2
Compensa le spese di lite nei rapporti tra e il Parte_1 Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 16/4/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
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