Art. 22.
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall' art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.
Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall' art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.