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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3486/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3486/2023 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 4 luglio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27 ottobre 2025 TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., sito in Potenza alla Piazza Aldo Moro n. 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Salvatore Morlino (c.f.
) e dall'Avv. Giu-seppe Giuratrabochetta (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato pres-so il loro studio C.F._2 sito in Potenza alla Via Livorno n. 131
- APPELLANTE - E
, in persona dell'omonima Controparte_1 titolare, IG.ra (c.f. ), nata il [...] a CP_1 C.F._3 Potenza, rappre-sentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla com-parsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Patrizia Guma (c.f. ) e dall'Avv. Valerio Martinelli (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domici-liata presso il loro studio C.F._5 sito in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102
-APPELLATA - NONCHÉ
(c.f. ), nato il [...] ad CP_2 C.F._6 Accettura (MT) e residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Indebito soggettivo - indebito oggettivo CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 4 luglio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 19.09.2023 e notificato in pari data, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 345/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 864/2021, emessa il 23.03.2023 e pubblicata in pari data, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la domanda avanzata dal in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti della , in Controparte_1 persona dell'omonima titolare, e, per l'effetto, rigettava la domanda di manleva della in persona dell'omonima Controparte_1 titolare nei confronti di , condannando parte attrice CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 700,00 di cui euro 29,28 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta e affidava le proprie contestazioni a tre motivi di ricorso:
i. con il primo motivo eccepiva la configurabilità, nel caso in discorso, dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. rilevando come l'attore, nel corso del giudizio di primo grado, avesse fornito la prova positiva che le utenze erano state pagate altrove ossia presso altri intermediari diversi dalla ditta convenuta versando in atti i consuntivi degli anni 2015, 2016 e 2017, tutte le fatture delle utenze per i medesimi anni nonché tutte le ricevute di pagamento delle ridette fatture. Ancora, l'appellante riteneva che il Giudice di Pace fosse incorso in erro-re allorquando statuiva che il pagamento eseguito con l'assegno fosse da ricon-durre al rapporto tra il e Parte_1 l'allora Amministratore, IG. , così come riteneva errata la Controparte_2 sentenza impugnata nella parte in cui venivano valorizzate le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/200, rilasciate, in data 13.01.2023, proprio dall'ex Amministratore del a mezzo quali il Parte_1 Pt_2 medesimo dichiarava di aver pagato le utenze condominiali con l'assegno de quo e che alcuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta;
CP_1 ii. con il secondo motivo di ricorso, parte appellante censurava la mala fede dell'accipiens, poiché, la convenuta non aveva CP_1 riscontrato le missi-ve inviate dal Condominio con le quali veniva richiesta l'esibizione della docu-mentazione giustificativa relativa all'incasso dell'assegno ricavandone, quale conseguenza della mala fede dell'appellata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il paga-mento degli interessi dovuti dal giorno del pagamento ovvero a far data dal 16.03.2017; iii. con il terzo e ultimo motivo, l'appellata, vista la chiamata in causa del terzo IG. operata dalla convenuta, nell'ipotesi di CP_2 responsabilità civile diret-ta di quest'ultimo nei confronti del CP_3
[...]
[...]
[...]
per inadempimento e mala gestio nell'esecuzione del suo rapporto di
[...] mandato per aver utilizzato impropriamente somme del Condominio all'epoca dallo stesso gestito, riteneva che il terzo dovesse essere condannato a pagare la somma oggetto del presente giudizio direttamente al attore, Parte_1 oltre interessi decorrenti dal 16.03.2017.
Parte appellante rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico obbligatorio tra il Condominio attore e la ditta Tabaccheria di RO NN che si dovesse estinguere con il pagamento della somma di euro 1.942,21; accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente percepito la somma di euro Controparte_1
1.942,21, oggetto dell'assegno bancario n. 2700762434, emesso il 16.03.2017 e negoziato il 23.03.2017, tratto sul conto corrente n. 25/01/051105, in- trattenuto dal attore presso la “Banca del Cilento di Sassano e Parte_1 Vallo Di Diano e della Lucania S.C.P.A.” filiale di TI (PZ) con condanna della convenuta e il terzo chiamato in Controparte_1 causa , in solido tra loro, oppure soltanto una o soltanto l'altro, CP_2 per i titoli esposti in narrativa, a pagare al attore la somma di Parte_1 euro 1.942,21; sempre in via principale: condannare chi sarà obbligato a pagare la sorte capitale al Condominio attore anche gli interessi sulla somma di euro 1.942,21, che, in virtù della mala fede, devono essere calcolati dal giorno 16.03.2017, che è la data del pagamento fino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata e assurda ipotesi in cui non si ritenesse sussistere la mala fede, condan-nare al pagamento al attore dei predetti Parte_1 interessi, da calcolare, sulla somma di euro 1.942,21, con decorrenza dalla data della domanda e fino al soddisfo;
condannare le controparti al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 963, co. 3, c.p.c., nei confronti del Condominio attore, per la somma equitativamente determi-nata dall'On.le Giudice, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 02.07.2025 e depositata in data 22.12.2025, la la quale riteneva che la Controparte_1 CP_1 sentenza emessa dal primo Giudice fosse giusta e fondata, rilevando nello specifico: i. il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che la stessa si era limitata a pagare, attraverso il terminale informatico, le bollette che il IG. , nella sua qualità di Amministratore, all'epoca dei CP_2 fatti, del gli consegnava e ad accettarne il Parte_1 pagamento a mezzo di assegno bancario precisando che la detta circostanza fosse, in ogni caso, comprovata dall'autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 resa proprio dall'ex Amministratore che dispensava da qualsivoglia responsabilità l'appellata nonché dall'escussione del teste, IG. Tes_1
, dipendente della ditta convenuta, il quale, all'udienza del 10.11.2022,
[...]
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riferiva che il IG. era solito recarsi presso la Tabaccheria al CP_2 fine di eseguire i pagamenti relativi agli oneri condominiali;
ne discende, secondo parte appellata la correttezza della statuizio-ne del Giudice di Pace laddove affermava che alcuna colpevolezza poteva rinve-nirsi in capo alla convenuta la quale, adempiendo al servizio esple-tato all'interno CP_1 della sua attività, e inerente, tra l'altro, il pagamento di utenze e altri oneri telematici, si era limitata a pagare, attraverso il terminale informatico, le bollette consegnate dal IG. ; CP_2 ii. con riferimento all'ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. ex adver-so sollevata, l'appellata riteneva come, nel caso di specie, non ricorrano i pre-supposti previsti dalla ridetta norma;
invero, la convenuta aveva ef-fettuato il saldo dei diversi bollettini di CP_1 pagamento forniti dal IG. consegnando “brevi manu” tutte le CP_2 singole quietanze e ricevute di avvenuto pa-gamento, per un totale complessivo pari a euro 1.942,21; pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla controparte, l'appellata aveva pienamente fornito la pro-va del suo operato e l'eventuale difformità o mancato riscontro all'interno della documentazione contabile del Condominio attore dell'assegno bancario di che trattasi, era da addebitare, solo ed esclusivamente, all'adempimento e/o condotta negligente del IG. , inadempimento, quindi, rientrante CP_2 nel rappor-to interno tra Amministratore e Condominio;
iii. per quanto concerne la dedotta mala fede dell'accipiens, parte appellata riteneva come nessuna mala fede potesse ravvisarsi nella propria condotta avendo la stes-sa agito nello svolgimento del proprio lavoro e riponendo un legittimo affida-mento della figura del IG. quale CP_2 Amministratore, all'epoca dei fatti, del e, Parte_1 dunque, mandatario del medesimo;
iv. da ultimo, in merito alla responsabilità dell'Amministratore per mala gestio, la convenuta rilevava che un'eventuale condotta CP_1 negligente, o addirit-tura, illecita, fosse da ricondurre esclusivamente alla figura del IG. configurando una duplice forma di Controparte_2 responsabilità, contrattuale nei confronti dei condomini ed extracontrattuale nei confronti dei terzi, riservandosi di solle-vare una possibile richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei confronti del ridetto Amministratore. Parte appellata rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla in persona Controparte_1 dell'omonima titolare IG.ra in quanto soggetto estraneo alle CP_1 richieste formulate dall'attore, essendo responsabile solo l'Amministratore del Condominio, IG. , per i motivi sopra esposti;
nel merito, CP_2 rigettare l'appello e respingere le domande attrici tutte, perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
in ogni caso, di-chiarare che il IG. , sia tenuto a manlevare e/o tenere CP_2
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indenne la conve-nuta in persona Controparte_1 dell'omonima titolare IG.ra da ogni pretesa attorea CP_1 condannando, eventualmente, solo lo stesso a rifondere al
[...] quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; per Parte_1 l'effetto, condannare il al pagamento di spese, Parte_1 diritti e onorari, con attribuzione agli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari, con riserva di meglio articolare le richieste istruttorie così come previsto nei termini di legge.
L'udienza di prima comparizione, considerate le esigenze organizzative del ruolo, veniva differita all'udienza dell'08.03.2024 nella quale, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la verifica, all'udienza del 04.10.2024. Nel prosieguo, il Giudice, chiamato a presiedere il Collegio penale, rinviava la causa all'udienza del 26.02.2025. Alla ridetta udienza, il Giudice, viste le notifiche effettuate e verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, dichiarava la contumacia dell'appellato IG. , rinviando per la precisazione CP_2 delle conclusioni all'udienza cartolare del 4 luglio 2025 nella quale riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
1. In via preliminare: sul difetto di legittimazione passiva sollevato da parte appellata Rispetto alla preliminare eccezione sollevata dalla odierna CP_1 appellata relativa al proprio difetto di legittimazione passiva si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che, nella pronuncia invocata, ha chiarito come l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva), invero, si ricolleghi al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporti - trattandosi di materia attinen- te al contradditorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia inter-venuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono
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destinatari effettivi della pronuncia richiesta. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 9 febbraio 2012 (data ud. 10 maggio 2011), n. 1912; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, sent. del 10 maggio 20210, data ud. 18 febbraio 2010), n. 11284; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 13 maggio 2000 (data ud. 13 maggio 2000), n. 6160; Cass. civ., sez. II, sent. del 27 ottobre 1995 (data ud. 27 ottobre 1995), n. 11190)
A fronte di quanto appena richiamato, emerge come la sentenza impugnata non abbia adeguatamente verificato la titolarità della situazione giuridica soggettiva di parte convenuta, non essendo stato, tale difetto di legittimazione, rilevato dal Giudice di primo grado.
Posto quanto sopra, la convenuta risulta carente di CP_1 legittimazione passiva sia in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito sia in ordine alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, posto che le stesse sono fondate esclusivamente su un tipo di responsabilità contrattuale (rectius il rapporto di mandato tra Amministratore e Condominio) non configurabile in capo alla medesima.
2. In via preliminare: sull'inammissibilità delle domande nuove proposte da parte appellante Il attore, nel primo grado di giudizio, all'udienza svoltasi Parte_1 in data 17.12.2021, precisava e modificava le domande iniziali chiedendo, in via principale, la condanna della convenuta e del IG. CP_1 CP_2
, singolarmente ovvero in solido tra loro (cfr. pag. 3 verbale di udienza
[...] del 17.12.2021 fascicolo di primo gr-do), riproponendo, poi, tali domande in sede di gravame (cfr. pagg. 23-27 atto di citazione in appello).
Sul punto, occorre rilevare che “nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. come formulati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e applicabili al-la fattispecie "ratione temporis", la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù del principio secondo cui il “thema decidendum” non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scaden-za del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cit.; ne con-segue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei termini peren-tori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di ri-to.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 24 gennaio 2012 (data ud. 21 dicembre 2011), n. 947, rv. 620415)
Ebbene, non essendo stata proposta in primo grado entro i termini perentori stabiliti dagli articoli 183 e 184 c.p.c., la domanda relativa alla
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responsabilità dell'allora Amministratore del Condominio, IG. Pt_3
, deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, dato
[...] l'inderogabile divieto di proporre domande nuove in sede di impugnazione, stabilito dall'art. 345 c.p.c..
Il divieto di “nova” sancito dall'art. 345 c.p.c., il quale stabilisce che nel giudizio d'ap-pello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado che tendono a modificare il tema d'indagine e sulle quali non si è svolto il contraddittorio trattandosi, per l'appunto, di pretese “in iure” e indagini in fatto, distinte e non offerte al contraddittorio di prime cure.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo imposta-to su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel pro-cesso un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Tale “mutatio libelli” va rilevata d'ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all'esercizio della giu-risdizione e il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio è violazione di norma di ordine pubblico.” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. del 18 novembre 2022 (data ud. 28 settem-bre 2022), n. 34039; Cass. civ., sez. III, sent. del 7 febbraio 2012 (data ud. 15 dicembre 2011), n. 1684)
La Suprema Corte, in aggiunta, ha precisato che “l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento pro-cessuale.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 1° febbraio 2018 (data ud. 27 giugno 2017), n. 2529)
Orbene, in specie, essendo incorso nelle preclusioni di cui in premessa, solo in tale grado di giudizio, parte appellante ha prospettato la questione della responsabilità per mala gestio dell'ex Amministratore del Condominio, IG. , ma il tema di contestazione è nuovo e, pertanto, Parte_3 inammissibile per oggettiva violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
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3. Nel merito: sulla dedotta configurabilità dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Venendo al merito della causa, la controversia in esame ha ad oggetto la condanna alla restituzione di una somma di denaro richiesta da parte attrice alla parte convenuta a titolo di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Il odierno appellante, infatti, deducendo l'assenza di qualsivoglia Parte_1 rapporto giuridico con la convenuta che giustificasse l'avvenuto CP_1 pagamento, ri-chiedeva la restituzione di detta somma al medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. (cfr. pag. 13 atto di citazione in appello), viepiù precisando che dalla documentazione versata in atti emergeva come le bollette interessate non potevano essere state pagate a mezzo dell'assegno de quo essendo state, di fatto, pagate presso altri intermediari (cfr. pag. 16 atto di citazione in appello).
La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbliga-zione legale riconducibile all'art. 1173, co. 3, c.c..
L'indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta mentre è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione eseguita faceva cari-co ad altri. Nel primo caso, colui che ha pagato ha diritto di ripetere la prestazione, ol-tre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Nel secondo caso, la ripetizione è ammessa solo se chi ha pagato il debito altrui versava in errore scusabile e se il cre-ditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. La ripeti-zione non è ammessa in caso di adempimento di obbligazioni naturali o di prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2769 c.c., è pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 10 novembre 2010 (data ud. 13 ottobre 2010), n. 22872; Cass. civ., sez. III, sent. del 17 marzo 2006 (data ud. 24 gennaio 2006), n. 5896)
In particolare, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non poten-dosi invece esigere dall'attore la dimostrazione
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dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e
“accipiens”.” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. del 3 agosto 2018 (data ud. 29 maggio 2018), n. 20522, rv. 650167-01)
Spetterà, per contro, al convenuto provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, provando che il pagamento non è avvenuto ovvero che esso è stato effettuato in presenza di una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale.
Nel caso in esame, difettano i presupposti per la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal attore che deve, per quanto si dirà infra, Parte_1 ritenersi inammissibile.
La Tabaccheria convenuta, nello svolgimento della propria ordinaria attività lavorativa - tra le quali rientra quella di intermediazione, mediante terminali informatici, dei pagamento di diversi servizi (e.g. utenze domestiche, bollettini postali e bancari, multe, bollo auto, ticket sanitari, bonifici, ricariche telefoniche ecc.) - accettava il pagamento dell'assegno in questione agendo, quindi, quale intermediario e non quale prenditore dello stesso non essendo il destinatario in favore del quale il titolo veniva emesso, configurandosi tali - invero - le aziende erogatrici delle prestazioni di energia elettrica ( e Duferco Energia S.p.a. - cfr. all. 2 atto di citazione in CP_4 appello e docc.
2-3 fascicolo di parte di primo grado appellante) alle quali erano dovuti gli importi delle utenze de quibus (cfr. all. 2 atto di citazione in appello e docc.
2-3 fascicolo di parte di primo grado appellante).
Ne discende che alcuna responsabilità possa attribuirsi alla
[...]
non imputabile direttamente e immediatamente Controparte_1 dell'effetto patrimoniale connesso alla corresponsione dell'assegno, con la conseguenza che la stessa non è te-nuta a ripetere quanto corrisposto dal
Parte_1
Per tutte le ragioni esposte l'appello non è fondato e, pertanto, va respinto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi,
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per l'intero giudizio, compresa la fase istruttoria, in euro 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto dal nei confronti della Parte_1
nonché nei confronti di Controparte_1
così provvede: CP_2
- Dichiara la contumacia dell'appellato . CP_2
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in persona dell'omonima titolare Controparte_1 CP_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 345/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 864/2021, emessa il 23.03.2025 e pubblicata in pari data;
- Condanna il alla rifusione, nei Parte_1 confronti della in persona dell'omonima Controparte_1 titolare delle spese di lite del giudizio di appello che liquida CP_1 complessivamente in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- Condanna il alla rifusione, nei Parte_1 confronti della in persona dell'omonima Controparte_1 titolare delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida CP_1 complessivamente in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3486/2023 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 4 luglio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27 ottobre 2025 TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., sito in Potenza alla Piazza Aldo Moro n. 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Salvatore Morlino (c.f.
) e dall'Avv. Giu-seppe Giuratrabochetta (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato pres-so il loro studio C.F._2 sito in Potenza alla Via Livorno n. 131
- APPELLANTE - E
, in persona dell'omonima Controparte_1 titolare, IG.ra (c.f. ), nata il [...] a CP_1 C.F._3 Potenza, rappre-sentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla com-parsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Patrizia Guma (c.f. ) e dall'Avv. Valerio Martinelli (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domici-liata presso il loro studio C.F._5 sito in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102
-APPELLATA - NONCHÉ
(c.f. ), nato il [...] ad CP_2 C.F._6 Accettura (MT) e residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Indebito soggettivo - indebito oggettivo CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 4 luglio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 19.09.2023 e notificato in pari data, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 345/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 864/2021, emessa il 23.03.2023 e pubblicata in pari data, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la domanda avanzata dal in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti della , in Controparte_1 persona dell'omonima titolare, e, per l'effetto, rigettava la domanda di manleva della in persona dell'omonima Controparte_1 titolare nei confronti di , condannando parte attrice CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 700,00 di cui euro 29,28 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta e affidava le proprie contestazioni a tre motivi di ricorso:
i. con il primo motivo eccepiva la configurabilità, nel caso in discorso, dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. rilevando come l'attore, nel corso del giudizio di primo grado, avesse fornito la prova positiva che le utenze erano state pagate altrove ossia presso altri intermediari diversi dalla ditta convenuta versando in atti i consuntivi degli anni 2015, 2016 e 2017, tutte le fatture delle utenze per i medesimi anni nonché tutte le ricevute di pagamento delle ridette fatture. Ancora, l'appellante riteneva che il Giudice di Pace fosse incorso in erro-re allorquando statuiva che il pagamento eseguito con l'assegno fosse da ricon-durre al rapporto tra il e Parte_1 l'allora Amministratore, IG. , così come riteneva errata la Controparte_2 sentenza impugnata nella parte in cui venivano valorizzate le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/200, rilasciate, in data 13.01.2023, proprio dall'ex Amministratore del a mezzo quali il Parte_1 Pt_2 medesimo dichiarava di aver pagato le utenze condominiali con l'assegno de quo e che alcuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta;
CP_1 ii. con il secondo motivo di ricorso, parte appellante censurava la mala fede dell'accipiens, poiché, la convenuta non aveva CP_1 riscontrato le missi-ve inviate dal Condominio con le quali veniva richiesta l'esibizione della docu-mentazione giustificativa relativa all'incasso dell'assegno ricavandone, quale conseguenza della mala fede dell'appellata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il paga-mento degli interessi dovuti dal giorno del pagamento ovvero a far data dal 16.03.2017; iii. con il terzo e ultimo motivo, l'appellata, vista la chiamata in causa del terzo IG. operata dalla convenuta, nell'ipotesi di CP_2 responsabilità civile diret-ta di quest'ultimo nei confronti del CP_3
[...]
[...]
[...]
per inadempimento e mala gestio nell'esecuzione del suo rapporto di
[...] mandato per aver utilizzato impropriamente somme del Condominio all'epoca dallo stesso gestito, riteneva che il terzo dovesse essere condannato a pagare la somma oggetto del presente giudizio direttamente al attore, Parte_1 oltre interessi decorrenti dal 16.03.2017.
Parte appellante rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico obbligatorio tra il Condominio attore e la ditta Tabaccheria di RO NN che si dovesse estinguere con il pagamento della somma di euro 1.942,21; accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente percepito la somma di euro Controparte_1
1.942,21, oggetto dell'assegno bancario n. 2700762434, emesso il 16.03.2017 e negoziato il 23.03.2017, tratto sul conto corrente n. 25/01/051105, in- trattenuto dal attore presso la “Banca del Cilento di Sassano e Parte_1 Vallo Di Diano e della Lucania S.C.P.A.” filiale di TI (PZ) con condanna della convenuta e il terzo chiamato in Controparte_1 causa , in solido tra loro, oppure soltanto una o soltanto l'altro, CP_2 per i titoli esposti in narrativa, a pagare al attore la somma di Parte_1 euro 1.942,21; sempre in via principale: condannare chi sarà obbligato a pagare la sorte capitale al Condominio attore anche gli interessi sulla somma di euro 1.942,21, che, in virtù della mala fede, devono essere calcolati dal giorno 16.03.2017, che è la data del pagamento fino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata e assurda ipotesi in cui non si ritenesse sussistere la mala fede, condan-nare al pagamento al attore dei predetti Parte_1 interessi, da calcolare, sulla somma di euro 1.942,21, con decorrenza dalla data della domanda e fino al soddisfo;
condannare le controparti al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 963, co. 3, c.p.c., nei confronti del Condominio attore, per la somma equitativamente determi-nata dall'On.le Giudice, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 02.07.2025 e depositata in data 22.12.2025, la la quale riteneva che la Controparte_1 CP_1 sentenza emessa dal primo Giudice fosse giusta e fondata, rilevando nello specifico: i. il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che la stessa si era limitata a pagare, attraverso il terminale informatico, le bollette che il IG. , nella sua qualità di Amministratore, all'epoca dei CP_2 fatti, del gli consegnava e ad accettarne il Parte_1 pagamento a mezzo di assegno bancario precisando che la detta circostanza fosse, in ogni caso, comprovata dall'autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 resa proprio dall'ex Amministratore che dispensava da qualsivoglia responsabilità l'appellata nonché dall'escussione del teste, IG. Tes_1
, dipendente della ditta convenuta, il quale, all'udienza del 10.11.2022,
[...]
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riferiva che il IG. era solito recarsi presso la Tabaccheria al CP_2 fine di eseguire i pagamenti relativi agli oneri condominiali;
ne discende, secondo parte appellata la correttezza della statuizio-ne del Giudice di Pace laddove affermava che alcuna colpevolezza poteva rinve-nirsi in capo alla convenuta la quale, adempiendo al servizio esple-tato all'interno CP_1 della sua attività, e inerente, tra l'altro, il pagamento di utenze e altri oneri telematici, si era limitata a pagare, attraverso il terminale informatico, le bollette consegnate dal IG. ; CP_2 ii. con riferimento all'ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. ex adver-so sollevata, l'appellata riteneva come, nel caso di specie, non ricorrano i pre-supposti previsti dalla ridetta norma;
invero, la convenuta aveva ef-fettuato il saldo dei diversi bollettini di CP_1 pagamento forniti dal IG. consegnando “brevi manu” tutte le CP_2 singole quietanze e ricevute di avvenuto pa-gamento, per un totale complessivo pari a euro 1.942,21; pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla controparte, l'appellata aveva pienamente fornito la pro-va del suo operato e l'eventuale difformità o mancato riscontro all'interno della documentazione contabile del Condominio attore dell'assegno bancario di che trattasi, era da addebitare, solo ed esclusivamente, all'adempimento e/o condotta negligente del IG. , inadempimento, quindi, rientrante CP_2 nel rappor-to interno tra Amministratore e Condominio;
iii. per quanto concerne la dedotta mala fede dell'accipiens, parte appellata riteneva come nessuna mala fede potesse ravvisarsi nella propria condotta avendo la stes-sa agito nello svolgimento del proprio lavoro e riponendo un legittimo affida-mento della figura del IG. quale CP_2 Amministratore, all'epoca dei fatti, del e, Parte_1 dunque, mandatario del medesimo;
iv. da ultimo, in merito alla responsabilità dell'Amministratore per mala gestio, la convenuta rilevava che un'eventuale condotta CP_1 negligente, o addirit-tura, illecita, fosse da ricondurre esclusivamente alla figura del IG. configurando una duplice forma di Controparte_2 responsabilità, contrattuale nei confronti dei condomini ed extracontrattuale nei confronti dei terzi, riservandosi di solle-vare una possibile richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei confronti del ridetto Amministratore. Parte appellata rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla in persona Controparte_1 dell'omonima titolare IG.ra in quanto soggetto estraneo alle CP_1 richieste formulate dall'attore, essendo responsabile solo l'Amministratore del Condominio, IG. , per i motivi sopra esposti;
nel merito, CP_2 rigettare l'appello e respingere le domande attrici tutte, perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
in ogni caso, di-chiarare che il IG. , sia tenuto a manlevare e/o tenere CP_2
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indenne la conve-nuta in persona Controparte_1 dell'omonima titolare IG.ra da ogni pretesa attorea CP_1 condannando, eventualmente, solo lo stesso a rifondere al
[...] quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; per Parte_1 l'effetto, condannare il al pagamento di spese, Parte_1 diritti e onorari, con attribuzione agli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari, con riserva di meglio articolare le richieste istruttorie così come previsto nei termini di legge.
L'udienza di prima comparizione, considerate le esigenze organizzative del ruolo, veniva differita all'udienza dell'08.03.2024 nella quale, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la verifica, all'udienza del 04.10.2024. Nel prosieguo, il Giudice, chiamato a presiedere il Collegio penale, rinviava la causa all'udienza del 26.02.2025. Alla ridetta udienza, il Giudice, viste le notifiche effettuate e verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, dichiarava la contumacia dell'appellato IG. , rinviando per la precisazione CP_2 delle conclusioni all'udienza cartolare del 4 luglio 2025 nella quale riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
1. In via preliminare: sul difetto di legittimazione passiva sollevato da parte appellata Rispetto alla preliminare eccezione sollevata dalla odierna CP_1 appellata relativa al proprio difetto di legittimazione passiva si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che, nella pronuncia invocata, ha chiarito come l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva), invero, si ricolleghi al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporti - trattandosi di materia attinen- te al contradditorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia inter-venuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono
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destinatari effettivi della pronuncia richiesta. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 9 febbraio 2012 (data ud. 10 maggio 2011), n. 1912; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, sent. del 10 maggio 20210, data ud. 18 febbraio 2010), n. 11284; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 13 maggio 2000 (data ud. 13 maggio 2000), n. 6160; Cass. civ., sez. II, sent. del 27 ottobre 1995 (data ud. 27 ottobre 1995), n. 11190)
A fronte di quanto appena richiamato, emerge come la sentenza impugnata non abbia adeguatamente verificato la titolarità della situazione giuridica soggettiva di parte convenuta, non essendo stato, tale difetto di legittimazione, rilevato dal Giudice di primo grado.
Posto quanto sopra, la convenuta risulta carente di CP_1 legittimazione passiva sia in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito sia in ordine alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, posto che le stesse sono fondate esclusivamente su un tipo di responsabilità contrattuale (rectius il rapporto di mandato tra Amministratore e Condominio) non configurabile in capo alla medesima.
2. In via preliminare: sull'inammissibilità delle domande nuove proposte da parte appellante Il attore, nel primo grado di giudizio, all'udienza svoltasi Parte_1 in data 17.12.2021, precisava e modificava le domande iniziali chiedendo, in via principale, la condanna della convenuta e del IG. CP_1 CP_2
, singolarmente ovvero in solido tra loro (cfr. pag. 3 verbale di udienza
[...] del 17.12.2021 fascicolo di primo gr-do), riproponendo, poi, tali domande in sede di gravame (cfr. pagg. 23-27 atto di citazione in appello).
Sul punto, occorre rilevare che “nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. come formulati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e applicabili al-la fattispecie "ratione temporis", la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù del principio secondo cui il “thema decidendum” non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scaden-za del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cit.; ne con-segue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei termini peren-tori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di ri-to.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 24 gennaio 2012 (data ud. 21 dicembre 2011), n. 947, rv. 620415)
Ebbene, non essendo stata proposta in primo grado entro i termini perentori stabiliti dagli articoli 183 e 184 c.p.c., la domanda relativa alla
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responsabilità dell'allora Amministratore del Condominio, IG. Pt_3
, deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, dato
[...] l'inderogabile divieto di proporre domande nuove in sede di impugnazione, stabilito dall'art. 345 c.p.c..
Il divieto di “nova” sancito dall'art. 345 c.p.c., il quale stabilisce che nel giudizio d'ap-pello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado che tendono a modificare il tema d'indagine e sulle quali non si è svolto il contraddittorio trattandosi, per l'appunto, di pretese “in iure” e indagini in fatto, distinte e non offerte al contraddittorio di prime cure.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo imposta-to su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel pro-cesso un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Tale “mutatio libelli” va rilevata d'ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all'esercizio della giu-risdizione e il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio è violazione di norma di ordine pubblico.” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. del 18 novembre 2022 (data ud. 28 settem-bre 2022), n. 34039; Cass. civ., sez. III, sent. del 7 febbraio 2012 (data ud. 15 dicembre 2011), n. 1684)
La Suprema Corte, in aggiunta, ha precisato che “l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento pro-cessuale.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 1° febbraio 2018 (data ud. 27 giugno 2017), n. 2529)
Orbene, in specie, essendo incorso nelle preclusioni di cui in premessa, solo in tale grado di giudizio, parte appellante ha prospettato la questione della responsabilità per mala gestio dell'ex Amministratore del Condominio, IG. , ma il tema di contestazione è nuovo e, pertanto, Parte_3 inammissibile per oggettiva violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
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3. Nel merito: sulla dedotta configurabilità dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Venendo al merito della causa, la controversia in esame ha ad oggetto la condanna alla restituzione di una somma di denaro richiesta da parte attrice alla parte convenuta a titolo di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Il odierno appellante, infatti, deducendo l'assenza di qualsivoglia Parte_1 rapporto giuridico con la convenuta che giustificasse l'avvenuto CP_1 pagamento, ri-chiedeva la restituzione di detta somma al medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. (cfr. pag. 13 atto di citazione in appello), viepiù precisando che dalla documentazione versata in atti emergeva come le bollette interessate non potevano essere state pagate a mezzo dell'assegno de quo essendo state, di fatto, pagate presso altri intermediari (cfr. pag. 16 atto di citazione in appello).
La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbliga-zione legale riconducibile all'art. 1173, co. 3, c.c..
L'indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta mentre è soggettivo (o ex persona) quando la prestazione eseguita faceva cari-co ad altri. Nel primo caso, colui che ha pagato ha diritto di ripetere la prestazione, ol-tre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Nel secondo caso, la ripetizione è ammessa solo se chi ha pagato il debito altrui versava in errore scusabile e se il cre-ditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. La ripeti-zione non è ammessa in caso di adempimento di obbligazioni naturali o di prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2769 c.c., è pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 10 novembre 2010 (data ud. 13 ottobre 2010), n. 22872; Cass. civ., sez. III, sent. del 17 marzo 2006 (data ud. 24 gennaio 2006), n. 5896)
In particolare, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non poten-dosi invece esigere dall'attore la dimostrazione
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dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e
“accipiens”.” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. del 3 agosto 2018 (data ud. 29 maggio 2018), n. 20522, rv. 650167-01)
Spetterà, per contro, al convenuto provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, provando che il pagamento non è avvenuto ovvero che esso è stato effettuato in presenza di una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale.
Nel caso in esame, difettano i presupposti per la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal attore che deve, per quanto si dirà infra, Parte_1 ritenersi inammissibile.
La Tabaccheria convenuta, nello svolgimento della propria ordinaria attività lavorativa - tra le quali rientra quella di intermediazione, mediante terminali informatici, dei pagamento di diversi servizi (e.g. utenze domestiche, bollettini postali e bancari, multe, bollo auto, ticket sanitari, bonifici, ricariche telefoniche ecc.) - accettava il pagamento dell'assegno in questione agendo, quindi, quale intermediario e non quale prenditore dello stesso non essendo il destinatario in favore del quale il titolo veniva emesso, configurandosi tali - invero - le aziende erogatrici delle prestazioni di energia elettrica ( e Duferco Energia S.p.a. - cfr. all. 2 atto di citazione in CP_4 appello e docc.
2-3 fascicolo di parte di primo grado appellante) alle quali erano dovuti gli importi delle utenze de quibus (cfr. all. 2 atto di citazione in appello e docc.
2-3 fascicolo di parte di primo grado appellante).
Ne discende che alcuna responsabilità possa attribuirsi alla
[...]
non imputabile direttamente e immediatamente Controparte_1 dell'effetto patrimoniale connesso alla corresponsione dell'assegno, con la conseguenza che la stessa non è te-nuta a ripetere quanto corrisposto dal
Parte_1
Per tutte le ragioni esposte l'appello non è fondato e, pertanto, va respinto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi,
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per l'intero giudizio, compresa la fase istruttoria, in euro 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto dal nei confronti della Parte_1
nonché nei confronti di Controparte_1
così provvede: CP_2
- Dichiara la contumacia dell'appellato . CP_2
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in persona dell'omonima titolare Controparte_1 CP_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 345/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 864/2021, emessa il 23.03.2025 e pubblicata in pari data;
- Condanna il alla rifusione, nei Parte_1 confronti della in persona dell'omonima Controparte_1 titolare delle spese di lite del giudizio di appello che liquida CP_1 complessivamente in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- Condanna il alla rifusione, nei Parte_1 confronti della in persona dell'omonima Controparte_1 titolare delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida CP_1 complessivamente in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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