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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 461/2024 R.G. promossa
[...]
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Marco C.F._3
Portantiolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Strada
Comunale Delle Corti n. 61, , in forza di procura alle liti unita all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._4
giudizio dall'avv.to Mauro Biasi, con domicilio eletto presso il suo studio in
Montebelluna, via Belloni n. 23/b, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 22 febbraio 2024, rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc all'udienza del 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 432/2024 del 21 febbraio 2024, pubblicata il 22.02.2024, emessa dal Tribunale di Treviso, in via principale, accogliere le conclusioni riportate nell'atto di costituzione del giudizio di primo grado, qui ritrascritte integralmente. Nel merito, dichiarata per le ragioni di cui in narrativa, la simulazione assoluta del negozio di compravendita di data
16.09.2010, dichiarane la nullità e respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la simulazione assoluta del negozio di compravendita del
16.09.2010, condannare il sig. alla restituzione di euro Controparte_1
40.000,00.= al sig. ed indebitamente percepiti dallo stesso, Parte_1
nonché alla restituzione dei quadri di proprietà del sig. e Parte_1
trattenuti in possesso dal sig. senza alcun titolo. Con vittoria di Controparte_1
spese, diritti ed onorari dei quali il procuratore si dichiara antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA sia del procedimento di primo grado che del presente giudizio di impugnazione, con distrazione degli stessi a favore dell'avv.to Marco Portantiolo che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
“Rigettarsi l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_3
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la Parte_2
2 sentenza n. 432/2024 del 21.02.2024, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito della causa n. 7238/2019 R.G. Condannarsi gli appellanti alle spese di lite di appello, con rifusione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
citazione notificato il 18 marzo 2024, hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 432/2024, pubblicata il 22 febbraio 2024 e notificata loro il successivo 23 febbraio 2024, con cui gli stessi sono stati condannati a pagare in favore di l'importo capitale di euro 220.000,00.=, oltre Controparte_1
interessi di mora, a titolo di saldo del corrispettivo dai medesimi dovuto per l'acquisto di alcuni dipinti, in forza di contratto di compravendita con patto di riservato dominio di data 19 settembre 2010, nonché l'importo di euro
10.130,29.=, a titolo di rimborso delle spese di custodia dei medesimi dipinti, così come previsto nel medesimo contratto, oltre spese di lite.
Nel dettaglio, evocava dinanzi al Tribunale di Treviso i Controparte_1
predetti odierni appellanti esponendo di avere loro venduto sei quadri per il prezzo pattuito di euro 250.000,00.=, da corrispondersi in venticinque rate mensili di euro
10.000,00.= ciascuna, in forza di scrittura privata del 19 settembre 2010 redatta con l'intervento di certo dott. di professione commercialista. Parte_4
L'attore allegava che le controparti avevano provveduto a bonificare la somma di euro 30.000,00.= per le prime tre rate mensili, rimanendo inadempienti del pagamento delle ulteriori, conservando il venditore la proprietà dei dipinti in forza di patto di riservato dominio, dipinti concordemente depositati in un caveau presso l'allora con costi di custodia a carico dello stesso attore. Parte_5 CP_1
inoltre, affermava che in forza di patti negoziali era concordato che gli
[...]
acquirenti non avrebbero potuto ottenere la ripetizione delle rate saldate, in caso di
3 loro inadempimento del saldo del prezzo, e che a fronte del mancato versamento della rate successive alla terza, egli aveva provveduto a diffidare gli acquirenti nel corso del 2018. L'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al saldo del residuo prezzo e al ritiro dei dipinti da loro acquistati, oltre al rimborso delle spese di custodia presso la banca.
e , contestando le Parte_1 Parte_2 Parte_3
pretese di controparte, affermavano che , nel corso del 2010, aveva Controparte_1 riferito al sig. di essersi trovato in possesso dell'ingente somma di Parte_1
denaro di euro 250.000,00.= e che fosse suo intento giustificare al fisco detta disponibilità al fine di farla figurare di lecita provenienza, di modo che l'attore aveva proposto di simulare la compravendita dei quadri in sua proprietà al solo fine di “denunciare lecitamente” la disponibilità dell'importo predetto. Inoltre, i convenuti asserivano che l'attore aveva loro consegnato un assegno pari al prezzo pattuito di euro 250.000,00.=, mai incassato, a garanzia dei simulati acquirenti per la restituzione del prezzo qualora i dipinti non si fossero trovati in condizioni ottimali al termini del pagamento, essendo così seguita la scrittura del 19 settembre
2010. A detta di , e , quindi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
nessun contratto di compravendita era effettivamente intervenuto tra le parti, essendo la scrittura in questione del tutto simulata, con conseguente sua nullità ed infondatezza delle pretese di pagamento di da condannarsi a Controparte_1 restituire a l'importo di euro 40.000,00.= dal medesimo Parte_1
versato senza alcun titolo.
A seguito dell'assunzione di prove orali, il Tribunale di Treviso, con la sentenza odiernamente appellata, ha accolto le domande dell'attore secondo quanto già evidenziato.
Nel dettaglio, il primo Giudice osservava che la scrittura privata in discussione non era stata disconosciuta dai convenuti i quali si erano limitati ad affermarne la simulazione assoluta affidando la relativa prova alle testimonianze offerte in giudizio e sostenendo l'illiceità del negozio per favorire l'attore verso il
4 fisco. Il Tribunale precisava che il teste , titolare di una Testimone_1 galleria d'arte in Montebelluna, aveva dichiarato che il sig. era del Parte_1
settore e che aveva altri quadri oltre a quelli di causa, senza tuttavia nulla aggiungere circa la provenienza dei dipinti oggetto di lite e delle vicende relative al contratto intercorso tra le parti, affermando di avere visto gli stessi dipinti a casa di nel 2010 al fine di provvedere alla loro stima. Sulla scorta di detta Parte_1
ultima circostanza il Tribunale evidenziava che la stima di detti dipinti era stata ragionevolmente eseguita al fine del loro effettivo acquisto, mentre non poteva reputarsi attendibile la deposizione di , fratello di uno dei Testimone_2
convenuti, in quanto non indifferente rispetto ai fatti di causa, avendo acquistato i dipinti in questione all'epoca in cui lavorava con il fratello. Non essendovi prove dirette circa l'accordo simulatorio, a detta del primo Giudice, gli elementi presuntivi acquisiti in giudizio deponevano per l'effettiva volontà dei convenuti di acquistare i quadri in questione, posto che erano state corrisposte le prime rate del corrispettivo e considerata l'allegazione dei convenuti medesimi, confermata dalla testimonianza di secondo cui l'attore aveva consegnato assegno Parte_4
a garanzia dello stato di conservazione dei dipinti, coerentemente a quanto previsto dalle pattuizioni negoziali. Esclusa la natura simulata del contratto di compravendita ed accertato essere pacifico che i convenuti non avevano corrisposto il saldo del prezzo, il Tribunale condannava Parte_1
e al pagamento dell'importo di euro Parte_2 Parte_3
220.000,00.=, quale residuo corrispettivo dovuto, oltre ad euro 10.130,29.= a titolo di rimborso delle spese di custodia così come documentate in atti, dovendo i convenuti provvedere al ritiro dei dipinti dalla banca.
e , come già detto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno interposto appello avverso la sentenza di prime cure, articolando tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto priva di prova l'asserzione secondo cui il
5 contratto di data 19 settembre 2010 sarebbe del tutto simulato, insistendo per il relativo accertamento. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto presuntivamente comprovata l'effettiva volontà delle parti, come espressa nel ridetto contratto, in forza della testimonianza de relato actoris di secondo cui Parte_4
l'appellato avrebbe consegnato l'assegno di euro 250.000,00.= a garanzia del buon stato di conservazione dei dipinti, nonché in forza del pagamento delle prime rate per l'importo di complessivi euro 30.000,00.=. A detta degli impugnanti il primo
Giudice avrebbe scorrettamente valutato il complesso degli elementi istruttori offerti in giudizio, essendo palesemente emerso che, in realtà, i dipinti erano in proprietà di e non del simulato venditore, posto che il teste Parte_1
aveva dichiarato di avere eseguito perizia di stima di detti ed Testimone_1
altri dipinti presso l'abitazione dell'appellante prima della conclusione del contratto oggetto di lite, perizia di data 2 settembre 2010 peraltro prodotta in atti, essendo sfornita di qualsivoglia riscontro l'affermazione del Tribunale secondo cui i dipinti si trovavano presso l'abitazione dell'appellante semplicemente perché consegnati preventivamente dal venditore all'acquirente affinché si potesse procedere alla stima degli stessi. Ad ulteriore sostegno del motivo di appello, i signori ed hanno evidenziato che il Tribunale non avrebbe Parte_1 Pt_2
adeguatamente valorizzato, ai fini della prova dalla simulazione, il fatto che il simulato venditore avrebbe consegnato al simulato acquirente un assegno pari all'importo del corrispettivo prezzo dovuto da quest'ultimo, essendo del tutto inverosimile quanto affermato dal primo Giudice, sulla scorta della rammentata testimonianza de relato, secondo cui detto assegno sarebbe stato consegnato a garanzia del buon stato di conservazione dei quadri. Gli appellanti hanno lamentato, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato inattendibile la deposizione di che aveva confermato chiaramente che i Testimone_2
dipinti in questione erano di proprietà del fratello per averli acquistati unitamente a quest'ultimo. Infine, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale nulla avrebbe
6 motivato circa l'esito dell'interpello di e sulla totale inattendibilità Controparte_1
delle sue dichiarazioni volutamente lacunose ed omissive relative al suo acquisto dei dipinti oggetto di lite. Così, secondo gli appellanti, l'atto negoziale del 19 settembre 2010 doveva reputarsi dissimulante l'intento di consentire all'appellato di perseguire lo scopo illecito di far figurare la provenienza lecita dell'importo di euro 250.000,00.= di cui aveva la disponibilità non dichiarata al Controparte_1
fisco.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato che il
Tribunale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sull'allegazione per la quale avrebbe consegnato al sig. l'importo in contanti di Controparte_1 Parte_1
euro 250.000,00.=, nonché sull'importo di euro 10.000,00.= versato da quest'ultimo all'appellato, limitandosi il Giudice ad affermare che di detti scambi di denaro in contanti non vi sarebbe stata prova in atti e conseguendo la loro condanna al pagamento della somma di euro 220.000,00.=, mentre i versamenti erano stati di complessivi euro 40.000,00.=. Così gli impugnanti hanno concluso, previa riforma della sentenza gravata in ragione del carattere simulato del contratto, per il rigetto delle pretese di controparte, ivi comprese le pretese relative alla condanna delle spese di custodia bancaria dei dipinti, e per la condanna di alla restituzione dell'importo di euro 40.000,00.=. Controparte_1
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la loro condanna alle spese di lite, considerando che il Tribunale, vista la peculiarità della vicenda sottesa al giudizio, ben avrebbe dovuto provvedere alla loro integrale compensazione, con eventuale riduzione del compenso liquidato.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza,
l'appellato si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1
concludendo per la conferma della pronuncia impugnata.
*****
7 1 – Preliminarmente, è necessario evidenziare che l'onere di dare la prova della simulazione del contratto grava sulla parte che detta simulazione alleghi e che detta prova soggiace ai limiti imposti dagli artt. 1417, 2722 e 2729 comma 2 cc, in forza dei quali la prova per testimoni, così come quella presuntiva, non sono ammesse tra le parti del contratto se abbiano ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea, come è nel caso della simulazione assoluta, salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Peraltro, a prescindere dalla questione se, nel caso di specie, la prova testimoniale e presuntiva dedotta dagli odierni appellanti in primo grado fosse diretta a fare valere l'illiceità del contratto dissimulato, considerando che la simulazione allegata in giudizio non è relativa ma assoluta, è da notare che il divieto imposto dalle norme testé citate è previsto dal legislatore unicamente a tutela di interessi privati e, pertanto può formare oggetto di rinuncia, anche tacita, della parte interessata, cosicché i limiti alla prova testimoniale e presuntiva derivanti dall'art. 1417 cc non possono essere rilevati d'ufficio (Cass. n. 11771/2007, Cass. n. 16377/2014 e Cass.
n. 551/2000) e, ove la prova sia stata ammessa nonostante l'eccezione di parte, assume rilevanza il diverso limite della prima istanza o difesa successiva all'eventuale assunzione della prova, giacché la violazione dell'art. 1417 cc, al pari della violazione delle disposizioni di cui agli art. 2721 e 2722 cc, dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all'art. 157 comma 2 cpc (Cass. n.
14274/2017 e Cass. n. 6312/2023). Nel caso di specie, sebbene Controparte_1
abbia eccepito nelle proprie memorie istruttore depositate in prime cure l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da controparte, dovendo la prova della simulazione tra le parti del negozio essere data mediante la produzione della controdichiarazione scritta, non di meno, all'esito della ammissione delle prove medesime e della loro assunzione, l'odierno appellato non ha reiterato l'eccezione, né ha eccepito nella prima difesa successiva la nullità dell'atto istruttorio che, dunque, deve reputarsi sanato con piena utilizzabilità delle prove
8 costituende acquisite in prime cure. Consegue che il vaglio della fondatezza dei motivi di appello e dell'allegazione secondo cui nessuna compravendita sarebbe intervenuta tra le parti, considerata la sua simulazione, richiede la valutazione del corretto governo che il Tribunale abbia fatto del materiale probatorio acquisito in giudizio, ivi comprese le prove orali assunte. Sempre in via di premessa, è poi opportuno chiarire che la domanda di simulazione proposta dagli odierni appellanti muove dall'allegazione secondo cui, in realtà, i quadri oggetto della scrittura del
16 settembre 2010, non sarebbero stati affatto in proprietà del cedente CP_1
ma sarebbero stati in titolarità di , di modo che detta
[...] Parte_1
circostanza sarebbe espressione di elemento indiziario che unitamente agli altri, convincerebbe nel ritenere provato che tra le parti, nonostante l'apparenza formale, nessuna vendita si sarebbe mai stipulata da parte dell'appellato in favore degli appellanti. Detta circostanza, poi, sarebbe corroborata, a detta degli impugnanti ed dagli altri elementi presuntivi asseritamente precisi e Parte_1 Pt_2 concordanti, ovvero dalla consegna dell'assegno mai incassato di euro
250.000,00.=, pari al corrispettivo pattuito per la vendita, da parte di CP_1
al signor , espressione dell'intento di restituzione del
[...] Parte_1
corrispettivo prezzo e dai restanti allegati trasferimenti di denaro in contanti.
2 – Ciò permesso e venendo a considerare unitariamente i due primi motivi di gravame che attengono alla valutazione asseritamente scorretta da parte del primo
Giudice del compendio probatorio versato in atti, in primo luogo, gli appellanti assumono che il Tribunale non avrebbe scorrettamente valorizzato la deposizione del teste che ha dichiarato di riconoscere i dipinti oggetto Testimone_2
della scrittura privata del 16 settembre 2010 dichiarando che gli stessi erano stati acquistati dello stesso testimone, unitamente al fratello dal Parte_1
dante causa , quadri sempre visti a casa dello stesso appellante, Persona_1
aggiungendo di aver appreso che detti quadri erano stati stimati su incarico di quest'ultimo da parte di quando essi si trovavano presso Testimone_1
l'abitazione del fratello, circostanze queste ultime riconfermate dal medesimo
9 stimatore sentito come testimone che ha anche precisato che Parte_1 operava nel settore dell'arte. Il primo Giudice ha reputato la deposizione di inattendibile, considerando il testimone interessato al giudizio Testimone_2
avendo egli stesso dichiarato di avere acquistato i dipinti oggetto di lite con il fratello all'epoca in cui gli stessi lavoravano insieme. La valutazione data dal
Tribunale circa detta deposizione deve essere condivisa, in primo luogo in ragione del fatto che il testimone è legato da rapporto di parentela con la parte ed in secondo luogo per il fatto che dalla sua deposizione è emerso un certo interesse nella vicenda, avendo egli dichiarato di avere acquistato i quadri in questione unitamente al fratello, inattendibilità che risulta viepiù riconfermata in ragione degli ulteriori elementi di fatto risultanti agli atti, tra cui in particolare la circostanza che rimane da spiegare il motivo per il quale, se detti dipinti erano in proprietà del simulato acquirente, essi sono stati consegnanti all'istituto bancario per la relativa custodia dopo la scrittura del 16 settembre 2010 con spese a carico dell'appellato, per quanto documentato in atti, in attesa del trasferimento della proprietà all'esito del pagamento dell'ultima rata secondo la previsione dall'art. 2 della scrittura medesima. Diversamente da quanto sostengono gli appellanti, non può reputarsi elemento indiziario e presuntivo, a riprova della proprietà dei dipinti in capo all'appellante, il fatto che il teste , già gallerista Testimone_1
d'arte, incaricato della loro stima da parte di , abbia visto i Parte_1
dipinti da stimare presso la sua abitazione. Il teste, infatti, ha dichiarato di avere visto per la prima volta di quadri in questione presso l'abitazione dell'appellante nel 2010, a smentita di quanto affermato dal teste , precisando Testimone_2
di non sapere nulla circa la loro provenienza e circa la proprietà dei medesimi. In effetti, che i quadri fossero presso l'abitazione dell'appellante non è incompatibile con il fatto che gli stessi fossero stati consegnati dal venditore ad Controparte_1
uno degli acquirenti affinché fossero stimati prima di concludere il contratto secondo quanto precisato dal teste che ha dichiarato che prima di Tes_1 concludere l'operazione l'appellante gli aveva chiesto la relativa valutazione
10 prodotta in atti. Egualmente non convince l'argomentazione degli impugnanti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto presuntivamente comprovata l'effettiva volontà delle parti di concludere il contrato di vendita, in forza della testimonianza de relato actoris di secondo cui Parte_4
l'appellato avrebbe consegnato l'assegno di euro 250.000,00.= a garanzia del buon stato di conservazione dei dipinti. La tesi sottesa all'argomento di impugnazione, pur se non chiaramente indicata, è che detto assegno sarebbe stato consegnato, in realtà, per la restituzione del corrispettivo prezzo, a riprova dell'accordo simulato.
Tuttavia, non solo detta volontà sottesa alla consegna dell'assegno è rimasta priva di riscontro probatorio, incombendo il relativo onere sulle parti hanno dedotto la simulazione, ma deve anche evidenziarsi che la consegna di detto assegno, indipendentemente dalla deposizione de relato del teste non è affatto Pt_4
incompatibile con l'allegazione attorea, ovvero che detta consegna venne effettuata per garantire ai compratori la restituzione del prezzo in caso che al termine del pagamento rateale, con conseguente passaggio di proprietà di dipinti, gli stessi non si fossero trovati in buon stato di conservazione. Piuttosto, la deposizione di
è da valorizzare nel senso che essa smentisce l'asserita Parte_4
simulazione del contratto, posto che il teste ha chiaramente dichiarato che il sig.
ebbe a riferirgli di avere difficoltà finanziarie e assenza di Parte_1 disponibilità per eseguire i pagamenti mensili, affermando testualmente “se non li ho come pago”.
2.1 – In definitiva gli elementi raccolti in giudizio non sono tali da poter affermare essere stata raggiunta la prova della simulazione assoluta del contratto del 16 settembre 2010, militando in senso contrario, non solo quanto già evidenziato, ma anche la circostanza del versamento dell'importo di euro 30.000,00.= da parte degli acquirenti in favore dell'appellato, versamento che altrimenti non sarebbe giustificabile ove le parti avessero ritenuto di non impegnarsi in alcun regolamento negoziale effettivamente voluto dalle stesse. Al riguardo va, poi, rimarcato che in giudizio non è stata fornita prova alcuna dello scambio di altri importi di denaro in
11 contanti e neppure del fatto che abbia restituito agli asseriti Controparte_1
simulati acquirenti quanto da loro ricevuto. Neppure è condivisibile l'ultimo argomento di impugnazione secondo cui il Tribunale avrebbe scorrettamente omesso di valorizzare l'esito volutamente lacunoso ed omissivo dell'interpello di
. In punto, va osservato che l'interrogatorio formale costituisce Controparte_1
prova relativamente alle dichiarazioni confessorie dell'interpellato relative ai fatti allegati dalla controparte, contenuto confessorio che nel caso di specie non si coglie, avendo l'appellato semplicemente affermato di non ricordare dove aveva acquistato i quadri e di avere consegnato l'assegno a garanzia della loro buona conservazione il giorno stesso del contratto o il giorno successivo, senza alcuna dichiarazione confessoria circa la volontà simulatoria delle parti. Infine, si deve rimarcare che in giudizio è mancata anche la prova dell'ulteriore elemento indiziario della simulazione ovvero il fatto che l'accordo si sarebbe perfezionato in modo fittizio allo scopo di giustificare al fisco la disponibilità della somma di denaro di euro 250.000,00.= da parte dell'asserito simulato venditore.
2.3 – Conclusivamente, i primi due motivi di impugnazione debbono essere rigettati e confermata la sentenza del Tribunale di Treviso che, respinta la domanda di simulazione, ha condannato e Parte_1 Parte_2
al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per la vendita Parte_3
dei quadri oggetto di lite e al rimborso delle spese di custodia, capo della sentenza quest'ultimo sottoposto a gravame unicamente in riferimento alla asserita simulazione assoluta del contratto.
3 – Deve essere rigettato anche il terzo motivo di appello inerente al regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale secondo soccombenza: la piena soccombenza degli odierna appellanti non giustifica affatto la riforma della sentenza di prime cure in punto spese mediante la compensazione, anche parziale di esse, non sussistendo alcun motivo giustificato per provvedere nel senso richiesto non essendo integrato il presupposto dalla affermata “peculiarità della situazione” che avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a valutare
12 correttamente gli “opposti interessi di causa”. Inoltre, gli impugnanti chiedendo la riduzione neppure deducono in che termini la liquidazione delle spese di causa sarebbe eccessiva.
4 - In definitiva, l'appello va reputato infondato, dovendosi confermare la sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 22 febbraio 2024. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 432/2024, pubblicata il
[...]
22 febbraio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a pagare in favore dell'appellato le spese di lite del
[...] Controparte_1
presente grado di appello che si liquidano in euro 9.991,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
13 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio di data 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
14