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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Giudice del Lavoro
Il giudice designato dottor Alessandro Maria Solivetti Flacchi all'esito dell'udienza del 3/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2024: tra (p. iva ) in persona della legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), Strada Provinciale 62, loc. San Piero in Barca 20, rappresentata e difesa dagli avvocati Fulvio Mancuso e Paola Rosignoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Siena, Piazza San Giovanni 4
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 ettore P.IVA_2 P.IVA_3
-tempore, r difeso dall'avv. Nicola Baronti, iscritto all'Ordine degli Avvocati Albo Speciale di Firenze ed elettivamente domiciliato, nel Circondario del Foro di Siena, ivi in Via Federigo Tozzi n. 7
Parte resistente
Nella quale le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024, ha agito innanzi a Parte_1 questo Tribunale nei confronti dell' al fine di far: CP_1
“- in via principale accertare e dichiarare che l'accertamento di cui in premessa è ingiusto, infondato CP_1 ed errato e, di conseguenza, che la classe di rischio dell rente è unicamente quella denunciata (9300) e non quelle, ulteriori, attribuite dall' e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è CP_1 dovuto a tale titolo da a Parte_1 Controparte_1
[...] - in subordine e fatto salvo ogni gravame, ridurre le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi ai minimi consentiti stante la difficile interpretazione normativa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
A suffragio della propria domanda di rettifica della classe di rischio, così come risultante dalla propria denuncia e quindi la voce 9300, ha rappresento che in data 18 gennaio 2023 ha subito un accertamento ispettivo dell' . A seguito di tale attività, l' , con CP_1 CP_1 accertamento n. 202200029, ha che l'attività svolta dall tà di CP_1 imbottigliame obile conto terzi, con specifica attività di microfiltrazione in fase di imbottigliamento, è riferibile alla voce di rischio 1413 (TP 2000), 1410 (TP 2019) anziché alla voce di tariffa 9300.
Avverso tale nuova determinazione della propria classe di rischio ha avanzato ricorso amministrativo, che tuttavia veniva rigettato in data 19 gennaio 2024, e in questa sede impugnato.
Così, parte ricorrente ha osservato che erroneamente l'ispettore ha ritenuto che CP_1
l'attività dalla società ricorrente svolta di microfiltrazione in f bottigliamento deve essere ricondotta alla voce di rischio della “produzione” vinicola, piuttosto che a quella dell'attività di servizi resi per conto terzi (fra l'altro presso i locali del cliente).
Ha aggiunto che tale attività, svolta dal 2002 con Codice ATECO 82.92.1 ed inquadrata già come Azienda a Rischio Basso per gli infortuni, consta del servizio di imbottigliamento di vino con eventuale confezionamento in cartoni a seconda delle richieste, il tutto direttamente presso la cantina del cliente, essendo la società dotata di impianto mobile regolarmente autorizzato per lo scopo. Così ha specificato che tale lavorazione non incide in alcun modo nel processo di lavorazione delle uve e di produzione vitivinicola. Purtuttavia, l' ha ritenuto che “inserire una capsula/filtro nel CP_1 passaggio dei tubi, al fine di impedire l'eve gresso di impurità (nella fase di imbottigliamento) dalle botti/tini alle bottiglie fosse da qualificare come processo di produzione”.
A conferma di ciò ha riportato il testo della voca 1413, relativa alla voce produzione dei vini e ritenuta applicabile alla società a seguito del citato accertamento ispettivo, che racchiude la “produzione di vini, ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni”. Di contro, la denunciata classe di rischio 9300 racchiude “attività di confezionamento merci, magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento ecc.”, così che già dal dato letterale emergerebbe che l'attività di imbottigliamento, anche se tramite microfiltrazione, dovrebbe essere ricompresa nella voce di rischio 9300 e non in quella di produzione. Ciononostante, gli ispettori dell' hanno ritenuto che tale microfiltraggio abbia “un CP_1 impatto importante e sostanzia rodotto finito” perché non solo ha lo scopo di eliminare le particelle in sospensione ma opera una stabilizzazione microbica del vino che ne migliora la qualità, così che la classe di rischio della società deve essere quella diversa e più alta della produzione vinicola.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rige
[...] confermando la correttezza dell'operato dell' ed in particolare la corretta CP_1 lassificazione delle attività e della classe di rischio ai fini del pagamento del premio, nonché nella liquidazione delle somme dovute a vario titolo e ogni altro addebito di qualsivoglia natura.
Ha aggiunto che la ricorrente, svolge da sempre l'attività di imbottigliamento mobile conto terzi a mezzo di due camion dotati di macchinario per imbottigliamento e che per la quasi totalità del vino imbottigliato lo sottopone a microfiltrazione a mezzo di cartuccia con membrana sintetica di varie porosità (da 10 a 0,45 micron).
Ha quindi ribadito che l'attività di microfiltrazione dei vini, ancorché in fase di imbottigliamento, è riferibile alla voce di rischio 1413 (TP 2000), 1410 (TP 2019) anziché alla VT 9300. Ciò è suffragato dall'acquisito Parere della Consulenza Tecnica per la Salute e Sicurezza (CTSS) Regionale che espressamente richiama la filtrazione come attività afferente la produzione in quanto “ha un ruolo chiave nel processo di illimpidimento e di stabilità microbiologica di un vino. L'assenza di depositi e di torbidità, cioè la limpidezza, fa parte dei primi criteri di apprezzamento di un vino al consumo. La filtrazione è pertanto una delle tecniche più adatte all'ottenimento di questo obiettivo, accompagnata da altre pratiche di chiarifica e di stabilizzazione come il collaggio, la stabilizzazione tartarica, la stabilizzazione proteica ecc…”.
L' resistente ha poi ribadito la correttezza del calcolo delle sanzioni ed interessi di CP_1 mora applicati a seguito della rettifica della classe di rischio della società ricorrente.
All'udienza di prima discussione del 3 giugno 2024, fallito il tentativo di conciliazione, veniva ammessa la richiesta CTU al fine di accertare la classe di rischio della Parte_1
Alla successiva udienza del 4 settembre 2024, prestava giuramento il nom dottor al quale veniva sottoposto il seguente quesito: Persona_1
l grado di invalidità del ricorrente e la sussistenza del nesso causale, le parti nominavano rispettivi CCTTPP. Alla udienza del 4 settembre 2024 veniva nominato CTU il dottor alla quale veniva sottoposto il seguente quesito: “Accertare, alla luce della Persona_2 normativa nazionale, ivi compresa quella , e comunitaria, se l'attività di imbottigliamento svolta CP_1 da così come risultante da i causa, comporti trasformazione del prodotto e quindi Parte_1 rientri nella fase di produzione, così dovendo essere ricompresa in quella classe di rischio”.
All'udienza del 3 febbraio 2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti e alle note autorizzate per l'udienza. All'esito della camera di consiglio è stata data lettura alle parti del dispositivo della sentenza, le cui motivazioni sono state riservate in giorni 60.
****
Il ricorso presentato da afferente all'impugnazione della Parte_1 rideterminazione della sua classe di rischio per l'attività di imbottigliamento di vino svolta deve essere accolto, con derivato annullamento delle differenze e delle sanzioni e degli interessi comminati dall' resistente. CP_1
Deve premettersi che i fatti oggetto di causa non sono contestati dalle parti che hanno unicamente disquisito circa la riconducibilità o meno dell'attività di imbottigliamento attraverso il filtraggio e microfiltraggio in quella di produzione vitivinicola, con derivato inquadramento in tale voce di rischio, come sancito dal certificato di variazione CP_1 del 17.05.2023, e quindi dovere di versare il corrispondete premio. La soluzione di tale controversia appare correttamente prospettata dal nominato CTU nel suo elaborato finale, le cui logiche argomentazioni e coerenti conclusioni devono essere pienamente fatte proprie, condivise e poste a fondamento della presente decisione.
Il CTU ha osservato come la ricorrente svolge un servizio di imbottigliamento, confezionamento e incartonamento dei vini direttamente in azienda e ciò attraverso l'impiego di un cassone composto da Sciacquatrice, Riempitrice, Tappatrice, Lisciatrice, Etichettatrice, Impianto di filtrazione, Marcatore lotto e linea di incartonamento automatico. Ha quindi riportato i testi delle varie voci di rischio in discussione: 0722, 1400, 1410, 9300, 1413, 0723 e 9311 di cui al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000 e al Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
Ha quindi analizzato le varie fasi di produzione del vino ed in particolare quelle di chiarificazione e stabilizzazione del vino sì da renderlo commerciabile. Così ha quindi correttamente osservato come l'attività della ricorrente attiene solo alla filtrazione, all'imbottigliamento e all'incartonamento del vino già prodotto. E che quindi la società non si occupa delle precedenti fasi di trattamento del vino (dal taglio, alla miscelazione, la stabilizzazione e chiarificazione). Così, “il processo di filtrazione in linea con l'imbottigliamento messo a disposizione dalla società ricorrente ha una funzione prettamente fisica di Parte_1 rimozione delle particelle e non un tratta zzazione o chiarifica”. Pertanto, la ricorrente non svolge alcuna attività riconducibile alla produzione di vino e alla corrispondente voce di rischio e, conseguentemente, deve essere ribadita la CP_1 correttezza della denunciata classe di rischio 9300, con conseguente annullamento del diverso accertamento svolto dall' resistente e dei debiti e interessi moratori ivi CP_1 calcolati.
Il CTP di parte resistente ha opposto, a tali logiche e condivisibili argomentazioni che l'attività di filtraggio può essere durante tutta la produzione del vino e quindi attiene a tale fase. Tuttavia, quella svolta dalla società è una mera attività di microfiltraggio all'atto di imbottigliare un prodotto già finito (a nulla con ciò rilevando che tale attività è svolta durante l'intero corso dell'anno); un vino già perfettamente stabilizzato in quanto ha già raggiunto una stabilità microbiologica che è requisito fondamentale per la produzione di vino da immettere al commercio. Ancora, correttamente il CTU ha superato l'argomentazione del CTP che vuole il microfiltraggio comportare una trasformazione del vino, in quanto è un mero processo di rimozione meccanica di eventuali residui o pori e che quindi non incide sulle lavorazioni e la produzione del vino stesso.
Ancora, l' ha chiesto il rinnovo della CTU non avendo il consulente nominato CP_1 risposto nezza al quesito, avendo anzi non valutato la normativa CP_1
(tariffario e istruzioni operative) e pienamente considerato l'intera atti microfiltraggio svolta dalla società. Tale richiesta deve essere disattesa, a fronte della completezza della disamina svolta sia sull'attività in concreto svolta dalla ricorrente che della normativa INAIL in esame, sì come risulta dall'elaborato conclusivo della CTU. Ancora, appare chiaro come l'attività di filtraggio e microfiltraggio svolta dalla società per conto terzi attenga alla fase immediatamente prima dell'imbottigliamento, se non contestuale ad esso. Così, il vino imbottigliato non può che essere già finito e pronto per la commercializzazione. Quindi l'attività stessa della società non può interferire con la diversa produzione vitivinicola e non può quindi esserle applicata quella classe di rischio (1413 – produzione dei vini), ma anzi solo e soltanto quella dalla società medesima denunciata.
Il nominato CTP di parte ricorrente ha pienamente condiviso quanto concluso dal CTU, ribadendo che l'attività di filtraggio e microfiltraggio in sede di imbottigliamento non incide sulla produzione.
A fronte dell'accoglimento della domanda, in tali termini, le spese di lite devono essere compensate, mentre quelle della disposta CTU poste in solido tra le parti. Ciò si impone alla luce della complessità della normativa, anche dell' , oggetto del procedimento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento del ricorso presentato, accerta e dichiara l'erroneità dell'accertamento del 18 gennaio 2023 sulla società ricorrente e accerta che la classe di rischio della CP_1 ente è unicamente quella denunciata (9300); per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente nulla deve all' in considerazione di ogni diversa definizione della classe CP_1 di rischio della società ricorrente.
Compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU in solido tra le parti.
Visto l'art. 429 c.p.c. viene indicato in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.
Siena, 3/2/2025
Il Giudice
Alessandro Maria Solivetti Flacchi