Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1530/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 4.6.2025, e vertente
TRA
, c.f. titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima impresa individuale, nato a [...] l'[...], ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, con mandato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Rosario Carmine Rossi, c.f. C.F._2
, PEC FAX 0823.913613, con cui
[...] Email_1
elettivamente domicilia presso il suo studio, sito in Piedimonte Matese alla via
Cila, 55.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente, c.f.
[...]
, dell'Avvocatura Regionale, in virtù di Procura Generale ad C.F._3
lites per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 Persona_1
e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
PEC . egione.campania.it, FAX 081-7963766. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note inviate in data 22.4.2025, e quindi:
1) Accertare e dichiarare la , in persona del l.r.p.t., Controparte_1
responsabile dei danni sofferti dal sig. nelle qualità di Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale a causa delle esondazioni
provenienti dai Fiumi Volturno e Calore per gli eventi verificatesi nel giorno
del 18 gennaio 2023;
2) per l'effetto condannare ex art 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. la
, in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1
dal sig. nella misura di euro 47.515,58 Parte_1
(quarantasettemilacinquecentoquidici/58) in quella diversa che dovesse
risultare da apposita Ctu o ancora da decisione ex artt. 2056 e 1226 c.c., oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed 3
onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Per la resistente come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta del 10.7.2024, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competente la Controparte_1
Provincia di Benevento e/o, in subordine il;
Controparte_2
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227, commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 11.3.2024 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 16.7.2024, Parte_1
conveniva in giudizio la in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni subiti dai fondi dei quali era proprietario e conduttore.
In particolare, l'istante dichiarava di essere proprietario dei terreni in virtù di validi titoli di acquisto, rispettivamente rogati in data 13.12.2017 dal
Notaio e in data 3.2.2022 dal Notaio , Persona_2 Persona_3
nonché conduttore di ulteriori appezzamenti agricoli in forza di contratti di affitto regolarmente registrati, per una superficie complessiva di circa 12
ettari, ubicati in parte nel Comune di Amorosi e in parte nel Comune di 4
Melizzano (BN), così catastalmente identificati:
• Catasto Terreni del Comune di Amorosi: foglio 13, particelle numeri
41, 69, 103, 185, 201, 203, 362, 391;
• Catasto Terreni del Comune di Melizzano: foglio 2, particelle numeri
6, 10, 111, 206, 263, 420, 884 e foglio 10, particella n. 232.
Tali fondi, destinati alla coltivazione di erbai di LE e RU
duro funzionali anche all'alimentazione del bestiame aziendale, erano stati gravemente danneggiati dall'esondazione dei fiumi Calore e , Pt_2
verificatasi in data 18.1.2023, la quale aveva determinato l'allagamento dei terreni, la distruzione delle colture in atto e un grave pregiudizio alla fertilità
dei suoli, in conseguenza della carente manutenzione e del cattivo stato degli alvei fluviali.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una relazione tecnica di parte redatta a firma del dott. agr. , da cui risultava una Persona_4
perdita di produzione agricola pari all'80% e ulteriori danni da ripristino della fertilità dei terreni, per un ammontare complessivo pari ad € 47.515,58.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.5.2024, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 10.9.2024.
In data 10.7.2024 si costituiva la eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del in favore della Provincia di Benevento, nonché, in subordine, del
[...]
e/o del , Controparte_3 Controparte_4
enti ritenuti competenti, per titolarità e gestione, alla manutenzione dei tratti 5
fluviali coinvolti.
Nel merito, la resistente eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza del nesso causale tra la condotta della P.A. e l'evento dannoso lamentato, in quanto riconducibile ad un evento meteorologico eccezionale e imprevedibile, idoneo a integrare la fattispecie del caso fortuito e, pertanto, ad escludere qualsivoglia responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. CP_1
La inoltre, contestava la fondatezza della pretesa attorea sotto CP_1
il profilo probatorio, rilevando la mancata dimostrazione dell'ammontare dei danni, dell'effettiva compromissione della produzione agricola e del rispetto delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua demaniali, ai sensi dell'art. 96, lett. f),
R.D. 523/1904, invocando in ogni caso il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. per mancata diligenza nella prevenzione e contenimento del danno.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie istruttorie, e quindi ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di
Benevento ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 14.1.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
4.6.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19.5.2025, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Tribunale all'udienza collegiale del 4.6.2025 riservava la causa in decisione. 6
*************
La domanda risulta parzialmente fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
La legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata da parte resistente, risulta dalla prova documentale (cfr. visure catastali e contratti allegati alla perizia di parte in atti) e dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 21.3.2025 innanzi al Tribunale di Benevento, ove i testi , Testimone_1
e (quest'ultimo a conoscenza dei fatti di Testimone_2 Testimone_3
causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte)
hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla a fronte CP_1
del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_1
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 7
In punto di fatto va poi dato atto che, alla stregua dell'esame testimoniale svoltosi attraverso l'escussione dei predetti testi, ai cui più
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data 18.1.2023 in seguito a precipitazioni atmosferiche i fiumi Calore e esondavano andando ad invadere tutti Pt_2
i fondi circostanti, ivi compresi quelli coltivati dal ricorrente.
Il carattere eccezionale dell'evento in questione, eccepito dalla in realtà è già smentito dalla ripetizione pressoché costante di eventi CP_1
di tal genere e, dunque, va senz'altro escluso;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia 8
eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi nella specie assolto.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_1
parte in cui assume che i ricorrenti, quali proprietari dei fondi allagati,
avrebbero potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante. Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916
c.c.). Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema Corte
ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, 9
segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile. Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre valutare la prova dei danni lamentati dal ricorrente.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - oltre Testimone_3
che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. 10
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Testimone_3
danno complessivo pari ad € 47.515,58, tenendo conto di varie voci di danno
al terreno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, Parte_1
seminava trinciato di LE (su una superficie pari a ettari 6,52) e
[...]
granella di RU duro (su una superficie pari a ettari 5,48) i quali furono distrutti o comunque resi incommerciabili.
Il perito ha stimato il danno precisando che:
- per il trinciato di LE, la resa media è di 500 quintali per ettaro e il prezzo di mercato è pari ad € 3,96 al quintale;
la produzione teorica
è stata calcolata in 3.260 quintali per un valore complessivo di €
12.909,60; applicando una percentuale di perdita pari all'80%, il danno
è stato quantificato in € 10.327,68, dal quale sono stati detratti i costi non sostenuti, pari al 10% (€ 1.032,76), determinando un danno netto pari ad € 9.294,92
- per la granella di RU duro, la resa media è di 60 quintali per ettaro e il prezzo di mercato è pari ad € 50,00 al quintale;
la produzione teorica è stata calcolata in 328,80 quintali per un valore complessivo di € 16.440,00; applicando una percentuale di perdita pari all'80%, il danno è stato quantificato in € 13.152,00, dal quale sono stati detratti i costi non sostenuti, pari al 10% (€ 1.315,20), determinando un danno netto pari ad € 11.836,80.
Il danno complessivo per la perdita delle colture è stato dunque determinato in € 21.131,72, di cui € 9.294,92 per il trinciato di LE ed €
11.836,80 per la granella di RU duro. 11
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono tuttavia essere riconosciute in toto, in quanto il ricorrente ha fornito solo in parte la prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. agr. Tes_3
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore (il riferimento è ai “prezzi medi
del mercato della zona”) e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova compiuta della consistenza dei danni può ricavarsi dalle 12
dichiarazioni dei testi, che si sono limitati a riferire che il terreno era seminato a trinciato di LE ed a granella di RU duro e che tali coltivazioni furono sommerse dalle acque, senza, tuttavia, fornire una dimostrazione precisa, attraverso specifiche indicazioni, circa l'esatto quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate a seguito dell'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, sono solo in parte supportate dal cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture,
obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 30%, riconoscendo a Parte_1
l'importo di € 14.792,20.
[...]
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della Regione 13
Campania, vengono prese in considerazione diverse attività quali:
spietramento in terreni pietrosi con asportazione del materiale, scarificatura
profonda, risagomatura dei fossi con mezzi meccanici, ammendatura
superficiale e concimazione organo-minerale.
Ebbene, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 16.687,86, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 6.675,14.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno aventi ad oggetto per le operazioni colturali antecedenti l'evento alluvionale –
aratura, fresatura e semina –, quantificate rispettivamente nella misura di €
9.696,00.
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere (il c.t.p.
fa riferimento ad un mero preventivo) implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60% sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 3.878,40.
In conclusione, al ricorrente può quindi essere Parte_1
riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 25.345,74 (€ 14.792,20
+ € 6.675,14 + € 3.878,40).
Delle citate somme deve risponderne la non può, Controparte_1 14
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adito
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
I fiumi Calore e sono corsi d'acqua naturale inseriti negli Pt_2
elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa 15
regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del e CP_2
dell'Ente Comunale, ma tali enti sono rimasti estranei al presente giudizio,
non avendo provveduto la alla chiamata in causa degli stessi, così che CP_1
appare superflua la valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma CP_1
non potrebbero escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(18.1.2023) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti 16
gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 28.013,48 a
favore di , oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso Parte_1
legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza, dovendo quindi essere poste a carico della con liquidazione di ufficio come da dispositivo che Controparte_1
segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 e fino a €
52.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avvocato Rosario Carmine Rossi,
dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto 17
notificato in data 11.3.2024 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 16.7.2024- da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa Controparte_1
ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo complessivo, per la causale Parte_1
di cui alla parte motiva, di € 28.013,48, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2. Condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento di spese e competenze di lite relative al presente procedimento, che liquida di , Parte_1
in complessivi € 5.545,00, di cui € 545,00 per spese vive ed € 5.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione all'avvocato
Rosario Carmine Rossi, dichiaratosi antistatario;
3. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo