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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6107 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv.to Silvia Felicetti e dagli Avv.ti Alessandro Mammoliti e Raffaele Faustino Ricciuti con studio in Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele, 199, ed elettivamente domiciliata, insieme all'Avv.to Felicetti, presso lo studio di questi ultimi;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicolina Fontana, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliata in Acerra alla via G. Salvemini, 3;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1643/2018 il Tribunale di Nola, ad istanza del ricorrente, CP_1
ha ingiunto, tra l'altro, a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma Parte_1
complessiva di Euro 30.000,00, oltre gli interessi convenzionali dal 19.10.2017 e sino al soddisfo,
nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione ha proposto formale opposizione al suddetto provvedimento Parte_1
monitorio, eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il difetto di legittimazione passiva della il Parte_1
difetto di prova del credito. Pertanto, ha chiesto di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1643/2018, con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito l'infondatezza, in fatto ed in diritto, CP_1
dell'opposizione e, pertanto, ha chiesto, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, la conferma dello stesso;
con vittoria di spese, compensi ed onorari da attribuirsi all'Avv.to dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 21/05/2019 è
stata rigettata l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. e che non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti.
In linea generale v'è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 04/12/1997, n. 12311; Cass. 14/04/1999, n. 3671; Cass.
25/05/1999, n. 5055; Cass. 07/09/1977 n. 3902; Cass. 11/07/1983 n. 4689; Cass. 09/04/1975 n.
1304; Cass. 08/05/1976 n. 1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass., SSUU, n. 7448 del 7 luglio 1993).
Tanto premesso, si precisa quanto segue.
Con ricorso monitorio del 04/06/2018, premesso che, con contratto n. 0001701 del CP_1
Cont 19/12/2014, il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare avrebbe affidato al con CP_3
in qualità di mandataria e in qualità di mandante, i lavori di rimozione di
[...] Parte_1
cassoni, canne fumarie e pluviali nei P.G. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 in Firenze,
ha dedotto di essere creditore della somma di Euro 46.587,36, (di cui: Euro 30.000,00 per n. 20
mensilità per euro 1.500,00 al mese;
Euro 1.200,00 per elaborazione POS;
Euro 1.250,00 per aggiornamenti POS;
Euro 1.250,00 per PIMUS;
Euro 1.000,00 per piano di lavoro per variante),
oltre interessi, quale saldo delle competenze a lui dovute per le seguenti attività: direzione tecnica, controllo della sicurezza, contabilizzazione dei lavori per la produzione dei SAL, e rapporti con la stazione appaltante (cfr. contratto di conferimento di incarico professionale del 22.7.2015).
La società nega di essere debitrice dell'opposto. Pt_1
Cont In primo luogo deduce che nell'atto di costituzione del l potere di stipulare contratti con i terzi sarebbe stato conferito da entrambe le società al Dott. non avendo perciò la Persona_1
nella persona del Sig. del contratto con l'Ing. - alcuna CP_3 Persona_2 CP_1
Cont legittimazione ad assumere obbligazioni per e tantomeno per la mandante Pt_1
Contr In secondo luogo deduce che e avrebbero realizzato un raggruppamento temporaneo Pt_1
di tipo verticale, con il quale la prima (mandataria) ha assunto i lavori della categoria prevalente
OG12, la seconda (mandante) i lavori della categoria scorporabile OG1. Ne conseguirebbe che la mandante risponderebbe nei limiti dei lavori riferibili alla categoria prevalente OG1, in quanto scorporabili dai restanti lavori, mentre la sola ATR risponderebbe per le prestazioni rientranti nella categoria prevalente OG12, tra le quali figurano quelle affidate all'Ing. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha insistito per l'accoglimento della domanda di pagamento,
confermando gli assunti formulati in sede monitoria, e deducendo che, in ogni caso, sarebbe stato speso il nome della mandante opponente, che dunque sarebbe obbligata in solido con la mandataria nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
In sede di seconda memoria istruttoria, parte opposta ha altresì sostenuto la fondatezza della pretesa creditoria in quanto, in ogni caso, il professionista avrebbe agito nella qualità di referente tecnico dell'opponente. Nel dettaglio, l'ing. ha affermato che quantomeno tacitamente, CP_1 Pt_1
avrebbe prestato il proprio consenso a riconoscere l'attività svolta nella qualità di referente,
approvandone (rectius, non disconoscendone) l'operato.
Quindi, in contrasto con quanto dedotto nel ricorso monitorio, in corso di causa, ma tardivamente
(potendo la domanda essere precisata entro il termine di deposito della prima memoria istruttoria),
ha circoscritto l'operato asseritamente reso in favore di (non più avente ad oggetto la Pt_1
direzione tecnica, il controllo della sicurezza, la contabilizzazione dei lavori per la produzione dei SAL, e i rapporti con la stazione appaltante, ma limitato alla sola attività – peraltro non meglio specificata – di referente tecnico), e ciò nonostante ha insistito per il pagamento dell'intero importo riconosciuto in sede monitoria.
Orbene, non può non rilevarsi che tale attività assertiva, pur tardiva, e dunque inammissibile, rende per certi versi contraddittoria la tesi difensiva sostenuta dell'opposto nella sede monitoria e nell'atto introduttivo del presente procedimento in quanto, pur circoscrivendo l'operato reso in favore dell'opponente, ha ugualmente insistito per il pagamento dell'intera somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo impugnato.
Fatta tale necessaria precisazione, e passando al merito, la pretesa creditoria si fonda sui compensi asseritamente maturati dall'ing. per l'attività professionale prestata in relazione al contratto di CP_1
conferimento di incarico del 22/07/2015, preceduto dalla nota di del 18/05/2015. CP_3
L'opposto rileva che il contratto di conferimento di incarico sarebbe stato sottoscritto dalla CP_3
in qualità di mandataria dell' e dunque coinvolgendo
[...] Controparte_4
nell'operazione contrattuale entrambe le imprese raggruppate.
Contr Parte opponente, invece, sostiene ed evidenzia che il contratto è stato sottoscritto da in proprio, ed inoltre non contiene alcuna dichiarazione da cui evincere, in ipotesi, che CP_3
avrebbe agito anche in nome e per conto di Pt_1 CP_3
Ciò posto, occorre spendere alcune considerazioni in ordine alla figura del raggruppamento temporaneo di imprese.
Il raggruppamento temporaneo di impresse nasce dall'esigenza di due o più imprese di associarsi per eseguire insieme una singola operazione economica che, per tipologia, entità o complessità, non potrebbe essere compiuta da una sola di esse. Per tale ragione il raggruppamento temporaneo ha trovato riconoscimento, dapprima nella prassi (mediante il ricorso a schemi contrattuali atipici), e successivamente con la Legge 584/1997 e on il D. Lgs. 163/2006. Dalle disposizioni ivi contenute si desume, in buona sostanza, che l'offerta dei concorrenti raggruppati determina la responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori, mentre in caso di lavori scorporabili la responsabilità è limitata alla esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (ferma restando la responsabilità solidale del mandatario).
Da ultimo, l'art. 68 D. Lgs. 36/2023 riconosce il diritto delle imprese di costituire raggruppamenti temporanei, e dispone che per la relativa costituzione le imprese “devono conferire, con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario”(comma 5),
che il mandato è gratuito ed irrevocabile (comma 6), e che “Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti” (comma 7).
In altri termini, le imprese partecipanti conferiscono ad una impresa, cd. capogruppo, un mandato collettivo con rappresentanza, che autorizza quest'ultima a presentare l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, verso la quale assumono una responsabilità solidale.
La formazione del raggruppamento temporaneo, ad ogni caso, non dà luogo ad un fenomeno associativo, con la creazione di un autonomo centro di interessi, cui debbano essere giuridicamente imputati i rapporti giuridici attivi e passivi, bensì - lo si ribadisce - ad un'ipotesi di mandato collettivo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nei rapporti con le imprese appaltatrici (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n.12422 del 20/05/2010; Cass. Civ., Sez. II, n. 29737
del 29/12/2011).
Da tempo, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l' di Controparte_5
due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è
fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da
una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo", la quale è legittimata a
compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente
dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, mentre nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in
essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella
sfera giuridica di quest'ultima” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18441 del 17/09/2005).
La giurisprudenza di merito, inoltre, ha precisato che “in tema di associazione temporanea
di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, compete all'impresa mandataria o
capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti
dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto,
atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione
giuridica ma è finalizzato solo ed unicamente ad agevolare l'amministrazione appaltante nella
tenuta dei rapporti con le imprese appaltataci. L'impresa capogruppo è pertanto legittimata a
compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente
dall'appalto, con produzione di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti,
mentre resta salva la piena autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la
gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti istaurati con i terzi (C. App. Napoli n.
4629 del 15.11.2024; cfr. ex multis cass. 29737/2011, cass. n. 10441/2005 e cass. n. 4728/1998).
In definitiva, ciò che rileva nei rapporti con i terzi soggetti è l'autonomia delle singole imprese riunite, con la conseguenza che, quando la capogruppo mandataria agisce nei confronti dei terzi, è necessario rifarsi alle norme in tema di mandato per individuare correttamente il soggetto titolare del rapporto obbligatorio. E dunque, affinché il creditore possa agire nei confronti delle singole imprese consorziate occorre che la mandataria dichiari di agire espressamente anche in nome e per conto di queste (cfr. Tribunale Catania, 27 dicembre 2001,
secondo cui "nel raggruppamento temporaneo di impresa, l'impresa designata come capogruppo,
rappresenta, in forza del mandato collettivo conferitole, le altre imprese solo nei confronti del
soggetto appaltante e non anche di qualsiasi altro soggetto, dovendosi escludere che abbia un
generale potere di rappresentanza delle altre imprese sue mandanti"). Diversamente, la semplice - e mera - consapevolezza, da parte del terzo, circa l'esistenza del rapporto di mandato, non vale ad attribuire l'azione diretta nei confronti del mandante (art. 1705
c.c.).
Contr Venendo al caso in esame, è necessario verificare se e come , quale mandataria del raggruppamento temporaneo, ha speso il nome il nome della mandante odierna opponente.
Si precisa altresì, a tal fine, che l'agire rappresentativo produce effetti nella sfera giuridica del rappresentato allorquando che il rappresentante manifesta all'esterno la cosiddetta spendita del nome o contemplatio domini, ossia che intende agire non solo per conto, ma anche in nome del rappresentato. È noto che la spendita del nome, pur non richiedendosi l'uso di forme solenni o sacramentali, debba essere espressa, dovendosi portare a conoscenza dell'altro contraente, in modo esplicito ed univoco, che il rappresentante agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome di un altro soggetto. Può essere desunta, pertanto, anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce anche nell'interesse e in nome di un altro soggetto.
L'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi asserisce di essere rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e la prova del detto comportamento, è insufficiente ai fini della diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., n. 7510 del 31/03/2011).
Contr Orbene, nel caso di specie è evidente che non ha agito spendendo in modo espresso il nome della mandante: è pur vero che nell'intestazione del contratto di conferimento di incarico professionale R.T.I. figura tra le parti contrattuali, ma è altrettanto vero che il medesimo contratto è
Contr stato sottoscritto in proprio da .
Parimenti, anche la lettera di conferimento incarico, inviata alla stazione appaltante, dà atto della
Contr nomina dell'opposto quale direttore tecnico, ma risulta sottoscritta da in proprio.
Vi è di più. Con contratto dell'11 dicembre del 2014, e hanno conferito mandato CP_3 Parte_1
collettivo speciale con rappresentanza alla prima, che, per l'effetto, è stata “abilitata ad intrattenere
rapporti con l'ente appaltante, in nome e per conto delle imprese riunite per l'esecuzione del
contratto di cui alla premessa, e ciò fino all'estinzione del rapporto” (cfr. doc. n. 3 produzione opponente).
È stato conferito, inoltre, mandato al dott. già procuratore della Persona_1 Parte_1
di stipulare in nome e per conto del raggruppamento qualsiasi contratto o negozio giuridico conseguente e necessario per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti lavori, previa comunicazione e concentrazione con l'impresa mandante.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, Pt_1
non ha conferito alcun mandato irrevocabile – in sede di costituzione del raggruppamento – ad
Contr
.
Tanto basta per ritenere che in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_3
, ha concluso il contratto di conferimento incarico, in qualità di mandataria, Parte_2
senza disporre del potere di rappresentanza di e senza spendere espressamente ed Pt_1
univocamente il suo nome.
A tanto aggiungasi che con nota del 18/05/2015 ha comunicato alla stazione appaltante CP_3
la nomina dell'Ing. quale direttore tecnico, e detta comunicazione non contiene alcun CP_1
Cont riferimento a (cfr. fascicolo monitorio - nota del 18/05/2015); inoltre, è in atti la nota del
03/03/2015 nella quale ha comunicato all'Aeronautica Militare la nomina di un suo Parte_1
Direttore Tecnico, il Dott. (cfr. doc. n. 4 produzione dell'opponente). Persona_3
La conclusione che precede è, altresì, supportata dai seguenti documenti: 1) pec (avente protocollo n. M_DAPI002/0000098/9.02.2016), inviata dall'Aeronautica Militare ad e a CP_3 Parte_1
ove, in risposta alla comunicazione inviata a mezzo e-mail in data 15/01/2016 dall'Ing.
[...] CP_1
quest'ultimo viene indicato come Tecnico di cantiere di (cfr. doc. nn. 7 e 11 CP_3
produzione opponente); 2) pec (avente protocollo n. ) inviata CodiceFiscale_1 dall'Aeronautica Militare ad e a ove al punto 3. si legge “si richiede, CP_3 Parte_1
come più volte rappresentato, la presenza costante di un tecnico specializzato iscritto in adeguato
Albo Professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigiliare sulle
condizioni di sicurezza e di impiego della mano d'opera, operante per conto di entrambe le Società
componenti l'R.T.I. […]” (cfr. doc. n. 14 produzione opponente).
La restante documentazione in atti non consente di giungere a una soluzione diversa: di certo, alcun rilievo può essere assegnato alla dichiarazione del 27.11.2018, che individua l'opposto quale referente tecnico per il raggruppamento temporaneo, in quanto atto formato dalla stazione appaltante (lo stesso dicasi per gli altri documenti in atti, nei quali la figura professionale ricoperta dall'opposto viene indicata – genericamente - in diversi modi), e dunque da un soggetto terzo rispetto alle parti in lite, così come l'assunto, dedotto in modo generico, secondo cui l'opposto avrebbe svolto funzioni di coordinamento per le lavorazioni promiscue (aggiungasi, sul punto, che anche tale asserzione è in contrasto con quanto, invece, dedotto in sede di seconda memoria istruttoria), mancando ogni indicazione specifica su quali sarebbero state nel caso in esame tali lavorazioni.
Né, ancora, rileva in qualche misura rispetto alle nuove asserzioni operate dalla parte opposta in sede di seconda memoria istruttoria (ovvero, circa il vantaggio che avrebbe in ogni caso Pt_1
ricavato dall'attività professionale resa dall'opposto nella qualità di referente tecnico, stante (lo si ribadisce), stante la tardività della difesa esplicata sul punto.
Alla stregua delle predette considerazioni, quindi, non ha speso il nome di in CP_3 Pt_1
modo inequivocabile, né del resto era legittimata a tanto.
Né può giungersi a diversa conclusione neppure in ragione di una presunta responsabilità solidale delle imprese raggruppate atteso che, da una parte, l'opponente ha affermato che nel caso di specie sarebbe stato perfezionamento un raggruppamento temporaneo di tipo verticale (avendo le due
Contr società e posto in essere lavorazioni diverse), con quel che ne consegue ai sensi Pt_1
dell'art. 37, comma 5, D. Lgs. 163/2006, dall'altra, la prestazione professionale resa dall'opposto non consente di qualificarlo alla stregua di un fornitore (e dunque, seppur in via di mera ipotesi, di avvalersi del beneficio della responsabilità solidale delle società partecipanti al consorzio).
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui sopra, il decreto ingiuntivo n.
1643/2018 deve essere revocato.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria sollevata dall'opponente.
La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza;
inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Pertanto, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1,
c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto delle difese delle parti e dell'esito del giudizio. Nel dettaglio, la liquidazione viene effettuate nei valori medi, per quanto concerne le fasi di studio ed introduzione della controversia, e nei valori minimi per la fase istruttoria e quella conclusionale, stante la mancata celebrazione di attività istruttorie, e tenuto conto che sia nelle note istruttorie che in quelle conclusionali la parte opposta ha reiterato pedissequamente le medesime difese già esplicate nei precedenti scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1643/2018;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c;
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Nola, 14.10.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6107 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv.to Silvia Felicetti e dagli Avv.ti Alessandro Mammoliti e Raffaele Faustino Ricciuti con studio in Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele, 199, ed elettivamente domiciliata, insieme all'Avv.to Felicetti, presso lo studio di questi ultimi;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicolina Fontana, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliata in Acerra alla via G. Salvemini, 3;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1643/2018 il Tribunale di Nola, ad istanza del ricorrente, CP_1
ha ingiunto, tra l'altro, a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma Parte_1
complessiva di Euro 30.000,00, oltre gli interessi convenzionali dal 19.10.2017 e sino al soddisfo,
nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione ha proposto formale opposizione al suddetto provvedimento Parte_1
monitorio, eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il difetto di legittimazione passiva della il Parte_1
difetto di prova del credito. Pertanto, ha chiesto di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1643/2018, con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito l'infondatezza, in fatto ed in diritto, CP_1
dell'opposizione e, pertanto, ha chiesto, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, la conferma dello stesso;
con vittoria di spese, compensi ed onorari da attribuirsi all'Avv.to dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 21/05/2019 è
stata rigettata l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. e che non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti.
In linea generale v'è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 04/12/1997, n. 12311; Cass. 14/04/1999, n. 3671; Cass.
25/05/1999, n. 5055; Cass. 07/09/1977 n. 3902; Cass. 11/07/1983 n. 4689; Cass. 09/04/1975 n.
1304; Cass. 08/05/1976 n. 1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass., SSUU, n. 7448 del 7 luglio 1993).
Tanto premesso, si precisa quanto segue.
Con ricorso monitorio del 04/06/2018, premesso che, con contratto n. 0001701 del CP_1
Cont 19/12/2014, il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare avrebbe affidato al con CP_3
in qualità di mandataria e in qualità di mandante, i lavori di rimozione di
[...] Parte_1
cassoni, canne fumarie e pluviali nei P.G. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 in Firenze,
ha dedotto di essere creditore della somma di Euro 46.587,36, (di cui: Euro 30.000,00 per n. 20
mensilità per euro 1.500,00 al mese;
Euro 1.200,00 per elaborazione POS;
Euro 1.250,00 per aggiornamenti POS;
Euro 1.250,00 per PIMUS;
Euro 1.000,00 per piano di lavoro per variante),
oltre interessi, quale saldo delle competenze a lui dovute per le seguenti attività: direzione tecnica, controllo della sicurezza, contabilizzazione dei lavori per la produzione dei SAL, e rapporti con la stazione appaltante (cfr. contratto di conferimento di incarico professionale del 22.7.2015).
La società nega di essere debitrice dell'opposto. Pt_1
Cont In primo luogo deduce che nell'atto di costituzione del l potere di stipulare contratti con i terzi sarebbe stato conferito da entrambe le società al Dott. non avendo perciò la Persona_1
nella persona del Sig. del contratto con l'Ing. - alcuna CP_3 Persona_2 CP_1
Cont legittimazione ad assumere obbligazioni per e tantomeno per la mandante Pt_1
Contr In secondo luogo deduce che e avrebbero realizzato un raggruppamento temporaneo Pt_1
di tipo verticale, con il quale la prima (mandataria) ha assunto i lavori della categoria prevalente
OG12, la seconda (mandante) i lavori della categoria scorporabile OG1. Ne conseguirebbe che la mandante risponderebbe nei limiti dei lavori riferibili alla categoria prevalente OG1, in quanto scorporabili dai restanti lavori, mentre la sola ATR risponderebbe per le prestazioni rientranti nella categoria prevalente OG12, tra le quali figurano quelle affidate all'Ing. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l'opposto ha insistito per l'accoglimento della domanda di pagamento,
confermando gli assunti formulati in sede monitoria, e deducendo che, in ogni caso, sarebbe stato speso il nome della mandante opponente, che dunque sarebbe obbligata in solido con la mandataria nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
In sede di seconda memoria istruttoria, parte opposta ha altresì sostenuto la fondatezza della pretesa creditoria in quanto, in ogni caso, il professionista avrebbe agito nella qualità di referente tecnico dell'opponente. Nel dettaglio, l'ing. ha affermato che quantomeno tacitamente, CP_1 Pt_1
avrebbe prestato il proprio consenso a riconoscere l'attività svolta nella qualità di referente,
approvandone (rectius, non disconoscendone) l'operato.
Quindi, in contrasto con quanto dedotto nel ricorso monitorio, in corso di causa, ma tardivamente
(potendo la domanda essere precisata entro il termine di deposito della prima memoria istruttoria),
ha circoscritto l'operato asseritamente reso in favore di (non più avente ad oggetto la Pt_1
direzione tecnica, il controllo della sicurezza, la contabilizzazione dei lavori per la produzione dei SAL, e i rapporti con la stazione appaltante, ma limitato alla sola attività – peraltro non meglio specificata – di referente tecnico), e ciò nonostante ha insistito per il pagamento dell'intero importo riconosciuto in sede monitoria.
Orbene, non può non rilevarsi che tale attività assertiva, pur tardiva, e dunque inammissibile, rende per certi versi contraddittoria la tesi difensiva sostenuta dell'opposto nella sede monitoria e nell'atto introduttivo del presente procedimento in quanto, pur circoscrivendo l'operato reso in favore dell'opponente, ha ugualmente insistito per il pagamento dell'intera somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo impugnato.
Fatta tale necessaria precisazione, e passando al merito, la pretesa creditoria si fonda sui compensi asseritamente maturati dall'ing. per l'attività professionale prestata in relazione al contratto di CP_1
conferimento di incarico del 22/07/2015, preceduto dalla nota di del 18/05/2015. CP_3
L'opposto rileva che il contratto di conferimento di incarico sarebbe stato sottoscritto dalla CP_3
in qualità di mandataria dell' e dunque coinvolgendo
[...] Controparte_4
nell'operazione contrattuale entrambe le imprese raggruppate.
Contr Parte opponente, invece, sostiene ed evidenzia che il contratto è stato sottoscritto da in proprio, ed inoltre non contiene alcuna dichiarazione da cui evincere, in ipotesi, che CP_3
avrebbe agito anche in nome e per conto di Pt_1 CP_3
Ciò posto, occorre spendere alcune considerazioni in ordine alla figura del raggruppamento temporaneo di imprese.
Il raggruppamento temporaneo di impresse nasce dall'esigenza di due o più imprese di associarsi per eseguire insieme una singola operazione economica che, per tipologia, entità o complessità, non potrebbe essere compiuta da una sola di esse. Per tale ragione il raggruppamento temporaneo ha trovato riconoscimento, dapprima nella prassi (mediante il ricorso a schemi contrattuali atipici), e successivamente con la Legge 584/1997 e on il D. Lgs. 163/2006. Dalle disposizioni ivi contenute si desume, in buona sostanza, che l'offerta dei concorrenti raggruppati determina la responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori, mentre in caso di lavori scorporabili la responsabilità è limitata alla esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (ferma restando la responsabilità solidale del mandatario).
Da ultimo, l'art. 68 D. Lgs. 36/2023 riconosce il diritto delle imprese di costituire raggruppamenti temporanei, e dispone che per la relativa costituzione le imprese “devono conferire, con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario”(comma 5),
che il mandato è gratuito ed irrevocabile (comma 6), e che “Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti” (comma 7).
In altri termini, le imprese partecipanti conferiscono ad una impresa, cd. capogruppo, un mandato collettivo con rappresentanza, che autorizza quest'ultima a presentare l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, verso la quale assumono una responsabilità solidale.
La formazione del raggruppamento temporaneo, ad ogni caso, non dà luogo ad un fenomeno associativo, con la creazione di un autonomo centro di interessi, cui debbano essere giuridicamente imputati i rapporti giuridici attivi e passivi, bensì - lo si ribadisce - ad un'ipotesi di mandato collettivo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nei rapporti con le imprese appaltatrici (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n.12422 del 20/05/2010; Cass. Civ., Sez. II, n. 29737
del 29/12/2011).
Da tempo, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l' di Controparte_5
due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è
fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da
una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo", la quale è legittimata a
compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente
dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, mentre nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in
essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella
sfera giuridica di quest'ultima” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18441 del 17/09/2005).
La giurisprudenza di merito, inoltre, ha precisato che “in tema di associazione temporanea
di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, compete all'impresa mandataria o
capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti
dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto,
atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione
giuridica ma è finalizzato solo ed unicamente ad agevolare l'amministrazione appaltante nella
tenuta dei rapporti con le imprese appaltataci. L'impresa capogruppo è pertanto legittimata a
compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente
dall'appalto, con produzione di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti,
mentre resta salva la piena autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la
gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti istaurati con i terzi (C. App. Napoli n.
4629 del 15.11.2024; cfr. ex multis cass. 29737/2011, cass. n. 10441/2005 e cass. n. 4728/1998).
In definitiva, ciò che rileva nei rapporti con i terzi soggetti è l'autonomia delle singole imprese riunite, con la conseguenza che, quando la capogruppo mandataria agisce nei confronti dei terzi, è necessario rifarsi alle norme in tema di mandato per individuare correttamente il soggetto titolare del rapporto obbligatorio. E dunque, affinché il creditore possa agire nei confronti delle singole imprese consorziate occorre che la mandataria dichiari di agire espressamente anche in nome e per conto di queste (cfr. Tribunale Catania, 27 dicembre 2001,
secondo cui "nel raggruppamento temporaneo di impresa, l'impresa designata come capogruppo,
rappresenta, in forza del mandato collettivo conferitole, le altre imprese solo nei confronti del
soggetto appaltante e non anche di qualsiasi altro soggetto, dovendosi escludere che abbia un
generale potere di rappresentanza delle altre imprese sue mandanti"). Diversamente, la semplice - e mera - consapevolezza, da parte del terzo, circa l'esistenza del rapporto di mandato, non vale ad attribuire l'azione diretta nei confronti del mandante (art. 1705
c.c.).
Contr Venendo al caso in esame, è necessario verificare se e come , quale mandataria del raggruppamento temporaneo, ha speso il nome il nome della mandante odierna opponente.
Si precisa altresì, a tal fine, che l'agire rappresentativo produce effetti nella sfera giuridica del rappresentato allorquando che il rappresentante manifesta all'esterno la cosiddetta spendita del nome o contemplatio domini, ossia che intende agire non solo per conto, ma anche in nome del rappresentato. È noto che la spendita del nome, pur non richiedendosi l'uso di forme solenni o sacramentali, debba essere espressa, dovendosi portare a conoscenza dell'altro contraente, in modo esplicito ed univoco, che il rappresentante agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome di un altro soggetto. Può essere desunta, pertanto, anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce anche nell'interesse e in nome di un altro soggetto.
L'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi asserisce di essere rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e la prova del detto comportamento, è insufficiente ai fini della diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., n. 7510 del 31/03/2011).
Contr Orbene, nel caso di specie è evidente che non ha agito spendendo in modo espresso il nome della mandante: è pur vero che nell'intestazione del contratto di conferimento di incarico professionale R.T.I. figura tra le parti contrattuali, ma è altrettanto vero che il medesimo contratto è
Contr stato sottoscritto in proprio da .
Parimenti, anche la lettera di conferimento incarico, inviata alla stazione appaltante, dà atto della
Contr nomina dell'opposto quale direttore tecnico, ma risulta sottoscritta da in proprio.
Vi è di più. Con contratto dell'11 dicembre del 2014, e hanno conferito mandato CP_3 Parte_1
collettivo speciale con rappresentanza alla prima, che, per l'effetto, è stata “abilitata ad intrattenere
rapporti con l'ente appaltante, in nome e per conto delle imprese riunite per l'esecuzione del
contratto di cui alla premessa, e ciò fino all'estinzione del rapporto” (cfr. doc. n. 3 produzione opponente).
È stato conferito, inoltre, mandato al dott. già procuratore della Persona_1 Parte_1
di stipulare in nome e per conto del raggruppamento qualsiasi contratto o negozio giuridico conseguente e necessario per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti lavori, previa comunicazione e concentrazione con l'impresa mandante.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta, Pt_1
non ha conferito alcun mandato irrevocabile – in sede di costituzione del raggruppamento – ad
Contr
.
Tanto basta per ritenere che in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_3
, ha concluso il contratto di conferimento incarico, in qualità di mandataria, Parte_2
senza disporre del potere di rappresentanza di e senza spendere espressamente ed Pt_1
univocamente il suo nome.
A tanto aggiungasi che con nota del 18/05/2015 ha comunicato alla stazione appaltante CP_3
la nomina dell'Ing. quale direttore tecnico, e detta comunicazione non contiene alcun CP_1
Cont riferimento a (cfr. fascicolo monitorio - nota del 18/05/2015); inoltre, è in atti la nota del
03/03/2015 nella quale ha comunicato all'Aeronautica Militare la nomina di un suo Parte_1
Direttore Tecnico, il Dott. (cfr. doc. n. 4 produzione dell'opponente). Persona_3
La conclusione che precede è, altresì, supportata dai seguenti documenti: 1) pec (avente protocollo n. M_DAPI002/0000098/9.02.2016), inviata dall'Aeronautica Militare ad e a CP_3 Parte_1
ove, in risposta alla comunicazione inviata a mezzo e-mail in data 15/01/2016 dall'Ing.
[...] CP_1
quest'ultimo viene indicato come Tecnico di cantiere di (cfr. doc. nn. 7 e 11 CP_3
produzione opponente); 2) pec (avente protocollo n. ) inviata CodiceFiscale_1 dall'Aeronautica Militare ad e a ove al punto 3. si legge “si richiede, CP_3 Parte_1
come più volte rappresentato, la presenza costante di un tecnico specializzato iscritto in adeguato
Albo Professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigiliare sulle
condizioni di sicurezza e di impiego della mano d'opera, operante per conto di entrambe le Società
componenti l'R.T.I. […]” (cfr. doc. n. 14 produzione opponente).
La restante documentazione in atti non consente di giungere a una soluzione diversa: di certo, alcun rilievo può essere assegnato alla dichiarazione del 27.11.2018, che individua l'opposto quale referente tecnico per il raggruppamento temporaneo, in quanto atto formato dalla stazione appaltante (lo stesso dicasi per gli altri documenti in atti, nei quali la figura professionale ricoperta dall'opposto viene indicata – genericamente - in diversi modi), e dunque da un soggetto terzo rispetto alle parti in lite, così come l'assunto, dedotto in modo generico, secondo cui l'opposto avrebbe svolto funzioni di coordinamento per le lavorazioni promiscue (aggiungasi, sul punto, che anche tale asserzione è in contrasto con quanto, invece, dedotto in sede di seconda memoria istruttoria), mancando ogni indicazione specifica su quali sarebbero state nel caso in esame tali lavorazioni.
Né, ancora, rileva in qualche misura rispetto alle nuove asserzioni operate dalla parte opposta in sede di seconda memoria istruttoria (ovvero, circa il vantaggio che avrebbe in ogni caso Pt_1
ricavato dall'attività professionale resa dall'opposto nella qualità di referente tecnico, stante (lo si ribadisce), stante la tardività della difesa esplicata sul punto.
Alla stregua delle predette considerazioni, quindi, non ha speso il nome di in CP_3 Pt_1
modo inequivocabile, né del resto era legittimata a tanto.
Né può giungersi a diversa conclusione neppure in ragione di una presunta responsabilità solidale delle imprese raggruppate atteso che, da una parte, l'opponente ha affermato che nel caso di specie sarebbe stato perfezionamento un raggruppamento temporaneo di tipo verticale (avendo le due
Contr società e posto in essere lavorazioni diverse), con quel che ne consegue ai sensi Pt_1
dell'art. 37, comma 5, D. Lgs. 163/2006, dall'altra, la prestazione professionale resa dall'opposto non consente di qualificarlo alla stregua di un fornitore (e dunque, seppur in via di mera ipotesi, di avvalersi del beneficio della responsabilità solidale delle società partecipanti al consorzio).
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui sopra, il decreto ingiuntivo n.
1643/2018 deve essere revocato.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria sollevata dall'opponente.
La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza;
inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Pertanto, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1,
c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto delle difese delle parti e dell'esito del giudizio. Nel dettaglio, la liquidazione viene effettuate nei valori medi, per quanto concerne le fasi di studio ed introduzione della controversia, e nei valori minimi per la fase istruttoria e quella conclusionale, stante la mancata celebrazione di attività istruttorie, e tenuto conto che sia nelle note istruttorie che in quelle conclusionali la parte opposta ha reiterato pedissequamente le medesime difese già esplicate nei precedenti scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1643/2018;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c;
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Nola, 14.10.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)