Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1910/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1910/2023 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 05.11.2024, congiuntamente da: nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Montecatini Terme (PT), via Monteverdi n. 6, C.F.
C.F._1
e
nato a [...] il Parte_2
30.04.1962, residente in [...], C.F. , entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Consuelo Cecconi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), via Orafi n. 56, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.11.2024, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 11.07.1998 a Roma, precisavano che dall'unione nascevano i figli (il 29.04.1994) e (il 25.05.1999). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con decreto di omologazione n. cronol.
2988/2019 del 24.06.2019 (r.g. n. 422/2019).
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1. I coniugi perdureranno nel vivere separati con obbligo di rispetto reciproco;
2. Nessun mantenimento economico a carico di nessuno dei coniugi già dichiaratisi in ricorso per separazione economicamente indipendenti e con rinuncia a qualsivoglia azione reciproca a causa di necessità di mantenimento;
3. La casa già assegnata alla sig.ra in atto di Pt_1 separazione in via Monteverdi 6 Montecatini Terme resta definitivamente assegnata alla moglie che ivi convive con il figlio;
Per_2
4. Il mutuo ipotecario che grava l'abitazione pur essendo originariamente intestato al 50% ad entrambi resta a carico al 70% alla sig.ra ed al 30% al sig. Pt_1 ino alla scadenza dello stesso;
Parte_3
5. Le utenze e le spese condominiali di detto immobile sono ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
6. Il sig. ha da tempo prelevato Parte_3 dall'abitazione quanto di sua proprietà;
2
7. Le spese straordinarie documentate relative al fi glio
saranno ripartite al 50% con le modalità Per_2 concordate in separazione consensuale;
8. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo per obblighi diversi da quelli del presente atto.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.01.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.07.1998 a Roma tra i coniugi Parte_1
3 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Monsummano Terme (PT) il 30.04.1962, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 00762, P. 2, Serie
A03, anno 1998);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 26.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4