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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2024, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4172/2024 R.G.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dell'Atti, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmen Castellana, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
contraevano matrimonio in data 1.7.2016, regolarmente iscritto presso l'Ufficio La Pt 1 e il CP 1
atto n. 46 parte I Anno 2016, dal quale nascevano due figlie, in data 20.7.2016 e di Stato civile di Lecce
-
in data 12.8.2019.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2024 le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole:
In ord e profils allesson;
ملكة الله السن صحف عصر Musche Shite delle mode de peste a fevere lau हি 1 figh (u чебре def vention Italie che dovres are divers
, 3 volte all'ews OU Comences alle madhe.
dill det o m e delle duste регинешешь внель заду раша 1
Laphnet The permenere vel losse dell' ame
1. 24 of the ferre del padre;
obblige del resistente dr. Consspender e rtale de who it 15 dr afer were
Contbut i Sostentements d Casum
elke wolutef o elveport d €300,00 15TAT e de infanter le quote a ds del 60% Stroolide delle spese de individuat LE bere del Protocalls
Su uso mess & Tabernak d. five;
Speted fend, wo brepensate20
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.7.2016 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 46 parte I anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 3.12.2024
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4172/2024 R.G.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Dell'Atti, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmen Castellana, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
contraevano matrimonio in data 1.7.2016, regolarmente iscritto presso l'Ufficio La Pt 1 e il CP 1
atto n. 46 parte I Anno 2016, dal quale nascevano due figlie, in data 20.7.2016 e di Stato civile di Lecce
-
in data 12.8.2019.
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2024 le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole:
In ord e profils allesson;
ملكة الله السن صحف عصر Musche Shite delle mode de peste a fevere lau हি 1 figh (u чебре def vention Italie che dovres are divers
, 3 volte all'ews OU Comences alle madhe.
dill det o m e delle duste регинешешь внель заду раша 1
Laphnet The permenere vel losse dell' ame
1. 24 of the ferre del padre;
obblige del resistente dr. Consspender e rtale de who it 15 dr afer were
Contbut i Sostentements d Casum
elke wolutef o elveport d €300,00 15TAT e de infanter le quote a ds del 60% Stroolide delle spese de individuat LE bere del Protocalls
Su uso mess & Tabernak d. five;
Speted fend, wo brepensate20
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.7.2016 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 46 parte I anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 3.12.2024
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore