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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 1490/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1490/2022 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 lce al ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI A e domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 12 85042 LAGONEGRO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. MARINA CP_1 P.IVA_1 SAVASTANO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
Con ricorso depositato il 22.9.2022, il ricorrente in epigrafe ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento trasmesso con lettera A/R del 03.05.2021, con il quale l comunicava al ricorrente di aver CP_1 respinto la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 n pagamento non dovuto sulla prestazione AGRICOLA per un importo complessivo di euro 1.792,75 con la seguente Parte_2 motivazion estazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Avverso tale comunicazione il ricorrente, in data 30.06.2021, nel termine di giorni 90, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale al fine di annullare il provvedimento, per intervenuta prescrizione quinquennale e, CP_1 conseguente per effetto del tempo decorso per la perdita da parte dell del diritto a pretendere il CP_1 pagamento di quanto richiesto, cioè della somma pari ad € 1.792,75. Il ricorrente premette che presso la Sede di Potenza - di Potenza, nei termini di legge, CP_1 Controparte_2 veniva presentata domanda di disoccup ricola per l' regolarmente iscritto (all'epoca della domanda) negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e senza essere stato sottoposto a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. Deduce che come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito il diritto alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli non nasce dall'iscrizione negli elenchi agricoli ma direttamente dalla legge, quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, delle qualità di lavoratore agricolo, condizioni che, per i braccianti, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso alle dipendenze di uno o più imprenditori agricoli. Parte attrice eccepisce la prescrizione quinquennale ed invoca, sul punto, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397/2016 del 17.11.2016 che si è pronunciata in favore del termine quinquennale. Ha concluso per l'accertamento della illegittimità del provvedimento, con condanna dell al pagamento delle spese di lite. CP_1 L' si è c o in giudizio ed ha dedotto, dopo aver proposto diverse eccezioni preliminari, che l'indebita CP_1 p ne della indennità di disoccupazione agricola per cui è causa deriva dal disconoscimento del rapporto di lavoro e che il termine di prescrizione non può dunque dirsi decorso al momento in cui l' ha richiesto la CP_3 ripetizione delle somme. La scrivente ha sollecitato le parti a fornire prova della data di pagamento della prestazione di cui si discute e, tuttavia, le stesse non vi hanno provveduto. Alla udienza del 14.10.2025 all'esito della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata nel termine ex art. 127 ter cpc. Il ricorso è infondato. Appare necessario, preliminarmente, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. La prescrizione del credito può decorrere: - dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
- dal giorno in cui l ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito. CP_3 Con riferimento a detta eccezione, si eviden di, che la pretesa restitutoria avanzata dall configura CP_1 un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, sicc ezione di prescrizione, ritenuta quinquennale, deve essere rigettata. Non è applicabile il principio di diritto, invocato dalla parte ricorrente, enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sez. un. 23397 del 2016, in ultimo ribadito da Cass. n.15717 del 2023, punto 19) secondo il quale: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(D. del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)". In linea con il richiamato principio e a CP_3 ento dello stesso, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, la Suprema Corte è intervenuta affermando che "In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 ..." (Cass. n. 31352 del 2018). Appare evidente che la sentenza richiamata riguarda la fattispecie della riscossione esattoriale, mentre, nel caso che ci occupa, si verte in materia di indebito previdenziale al quale si applicano le regole sopra richiamate – cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/12/2023, (ud. 25/10/2023, dep. 18/12/2023), n.35335 che ha confermato la applicabilità del termine di prescrizione decennale-. Ciò premesso circa il termine applicabile, dalla relazione istruttoria allegata alla memoria difensiva dell risulta CP_1 che “il ricorrente aveva presentato, in qualità di bracciante agricolo in data 15/03/2011, domanda n. 20115186090 ottenere la disoccupazione agricola relativa all'anno 2010” - tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente nelle successive note di udienza, a seguito della costituzione in giudizio dell' resistente-. Quindi, CP_3 stante il termine di 120 giorni, il pagamento è avvenuto successivamente al 31/5/2 ha rispettato il CP_1 termine di prescrizione, avendo richiesto la restituzione con nota del 03/05/2021, r il successivo 27/05/2021. Il termine di prescrizione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte ricorrente, come detto è decennale e non quinquennale, sicché non è maturata la prescrizione con riferimento alla DS anno 2010. Peraltro, essendo avvenuto un disconoscimento parziale, la pubblicazione dell'elenco di variazione deve considerarsi atto interruttivo della prescrizione. Quanto al presupposto richiesto per la restituzione della somma, deve osservarsi come, dalla suddetta relazione istruttoria, risulta che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 “accolta in prima battuta considerando 151 giornate, veniva poi riliquidata il 03/05/2021 in quanto, a seguito di verbale ispettivo, era stato appurato, con il primo elenco di variazione del 2013, che erano state effettivamente svolte soltanto 63 giornate” e la parte ricorrente non ha fornito prova della reiscrizione per le giornate ulteriori. Poiché la domanda andava qualificata come di accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito a seguito della documentazione prodotta dall per assolvere CP_1 all'onere della prova su di lei gravante, la parte ricorrente avrebbe dovuto produrre una sen accertativa del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD per il numero di giornate complessivo. Pertanto, rigettata la eccezione di prescrizione, la prestazione è ripetibile. Quanto alle spese di lite va dato atto che ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, deve essere sottoscritta dalla parte. Nel caso di specie la dichiarazione è stata depositata nel fascicolo telematico, sicché deve disporsi la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo