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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 20.01.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2681/2021 R.G. avente ad oggetto mansioni superiori – differenze retributive
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Parte_1
Salvatore Trigila e dall'avv. Gaetana Barrile, giusta procura congiunta in atti telematici ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla CP_1
Via San Giacomo, 15, presso lo studio dell'avv. Gianlivio Fasciano, che la rappresenta e difende, congiuntamente e anche disgiuntamente all'avv. Annamaria Barone, giusta procura congiunta alla memoria difensiva.
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il 3 maggio 2021, , premesso di essere stato assunto Parte_1
alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo pieno ed indeterminato in data
2.10.2016, con inquadramento nell'Area Conduzione, livello 3/A del CCNL Fise Assoambiente, ha adito il Tribunale al fine di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello
4/B, per le mansioni in concreto svolte dal 9.06.2018 al 19.09.2019. Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto effettivamente per un periodo superiore a n. 120 giorni non consecutivi entro l'arco temporale di 575 giorni, sulla base di disposizioni di servizio orali e scritte della parte datoriale, le mansioni superiori di autista liv. 4B a far data dal 9.06.2018 e fino al 19.09.2019; b) per
l'effetto ritenere e dichiarare che il ricorrente – in conformità a quanto disposto dall'art. 16, comma 10 CCNL 06.12.2016 - ha acquisito il diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di autista liv. 4B con decorrenza dal 19.09.2019 o dalla diversa decorrenza che risulterà accertata in giudizio, con il connesso diritto alla percezione delle relative differenze retributive maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
c) conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le differenze retributive dovute per il periodo dedotto in giudizio che si indicano cautelativamente in € 5.000,00 o in quell'altra diversa misura che risulterà accertata in corso di giudizio anche a mezzo di CTU contabile che fin d'ora si richiede;
d) condannare la Società convenuta alla integrale rifusione delle spese e compensi di giudizio per avervi dato ingiustamente causa, con distrazione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di aver svolto le superiori mansioni dietro ordini di servizio, sia scritti che orali, coi quali gli veniva chiesto, con cadenza di 4 volte a settimana: di condurre automezzi scarrabili (targati FB 878 XK, FF 283 NE, DZ 665 VG e FW 213 LF),
l'automezzo lavastrade targato ES 566 KB, l'automezzo lavacassonetti targato FF 036 VG, tutti mezzi inquadrabili nel livello professionale 4; di svolgere, altresì, le operazioni complementari necessarie quali ad esempio, movimentazione di cassoni mediante aggancio e sgancio di scarrabili, posizionamento e ritiro vasche, posizionamento e ritiro presse, lavaggio e movimentazione di cassonetti.
Fissata l'udienza di discussione delle parti per il 15.10.2021, in data 5.10.2021 si è tempestivamente costituita la depositando nel fascicolo telematico memoria CP_1
difensiva con la quale ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per effetto dell'intervenuta violazione ex art. 414 cpc. n. 4; nel merito, ha evidenziato l'inesistenza del diritto all'inquadramento alle mansioni superiori, poiché lo svolgimento di queste ultime non è avvenuto in modo sistematico, ma solo in ragione del verificarsi di temporanee esigenze di servizio;
ha eccepito, altresì, che il ricorrente non ha dato prova rigorosa delle reclamate mansioni superiori.
Conseguentemente, la resistente ha testualmente chiesto: “1) accertare e dichiarare la nullità
e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o improcedibilità, irricevibilità del ricorso ex art. 414
c.p.c. per i motivi esplicitati in memoria;
2) al contempo accertare e dichiarare la piena legittimità della condotta datoriale e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di riconoscimento al livello superiore di inquadramento e di pagamento delle differenze retributive (a qualsiasi titolo lamentate e rivendicate in ricorso ex art. 414 c.p.c.) stante la infondatezza della pretesa cui si resiste;
3) con il favore delle spese e onorari di lite.”.
Instaurato il regolare contraddittorio, la causa è stata istruita, oltre che per il tramite di produzione documentale offerta dalle parti in lite anche a mezzo prove orali.
All'udienza del 14.06.2023, ritenuto di dovere provvedere in ordine all'an debeatur, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione.
All'udienza del 20.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno regolarmente depositato entro il termine perentorio le proprie note scritte, e viene pronunciata la presente sentenza non definitiva.
*************************
2. Questione preliminare: eccezione di nullità del ricorso
Preliminarmente va esaminata e va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla Ed invero, parte ricorrente ha individuato in maniera CP_1
sufficientemente specifica il petitum e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 4B, ed invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla appare evidente come la società CP_1
resistente abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
3.Merito: riconoscimento della qualifica superiore
Il ricorso introduttivo appare fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa del ricorrente, dipendente della dal giorno CP_1
1.10.2016, inquadrato nell'Area Conduzione, livello 3/A CCNL Fise Assoambiente, alle mansioni superiori a far data dal 19.09.2019, in ragione della prospettata conduzione di automezzi e dello svolgimento delle relative operazioni di gestione, inquadrabili nel livello 4/B del CCNL. Donde, altresì, il diritto alle differenze retributive.
3.1.Per ciò che attiene alle cc.dd. mansioni superiori, si osserva, che esse sono caratterizzate da un più elevato contenuto di tipo professionale e, conseguentemente, vengono poste ad un livello di inquadramento retributivo più favorevole per il lavoratore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza
(cfr. C. Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C. Cass.
2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008;
C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (C. Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
3.2. Orbene, nel caso di specie, il CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali (cfr. il CCNL allegato al ricorso), pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra e con riguardo alla “Area Conduzione”, testualmente recita “Vi appartiene il Parte_1 CP_1
personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento – compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento. L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali”.
La declaratoria del livello professionale 3 per il quale il ricorrente è stato assunto individua i
“Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a
6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo di contenitori di volume superiore a 30 litri per la raccolta di qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg. In presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in presenza dell'avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto, tali da Cont comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l'azienda definirà, d'intesa con la , congiuntamente alle strutture territoriali delle oo.ss. stipulanti, le modalità di svolgimento dell'attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell'impegno lavorativo nel corso dell'anno, la possibilità di rotazione nelle mansioni.
Nell'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo restando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall'allegato XXXIII al D.lgs. n. 81/2008, si terrà conto anche delle differenze di genere. “(Doc.2 Stralcio del CCNL di settore)”.
La declaratoria del livello professionale 4 individua i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.”).
Profili esemplificativi: “conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.”.
3.3. Dal confronto tra i due livelli di inquadramento emerge che il possesso della patente C è indifferentemente richiesto dalla declaratoria contrattuale sia per il terzo livello che per il quarto livello di inquadramento.
Nel livello 3, quando il lavoratore conduce un autocompattatore come operatore unico provvede alla raccolta manuale o meccanizzata di sacchi con una capacità massima di 30 litri e un peso lordo non superiore a 16 kg;
per contenitori carrellati è indicata una capacità massima di 360 litri. Diversamente, nel livello 4 il lavoratore può condurre, come operatore unico, solo un autocompattatore con caricamento automatizzato, senza ausilio manuale;
deve, altresì, assicurare le operazioni complementari, quali aggancio e sgancio scarrabili, rimorchi etc.
3.4. Ora, nel caso in esame è incontestato tra le parti che il lavoratore sia stato adibito, a partire dal
9.06.2018 e sino al 19.09.2019, alla conduzione di mezzi del tipo di quelli indicati in ricorso ed abbia compiuto, come operatore unico, le operazioni di aggancio e sgancio degli scarrabili, proprie del livello 4.
Ciò che è oggetto di contestazione è la quantizzazione dei giorni di assegnazione alle mansioni superiori.
Dall'esame degli ordini di servizio allegati, non censurati dalla resistente se non sotto il profilo della provenienza e parziale illeggibilità, è confermato che, nell'ambito del suddetto periodo, il ha svolto mansioni inquadrabili nel livello 4. Parte_1
3.5.Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni rilasciate dai testi sull'articolato di prova A e B di parte ricorrente ammesso1.
Precisamente, all'udienza del 14.06.2023, il teste di parte resistente , nella Testimone_1
qualità di coordinatore dei servizi per la società resistente, ha dichiarato “…non so dire esattamente per quante volte a settimana;
orientativamente 2-4 volte a settimana. Rispetto al periodo, credo di sì, ha condotto queste tre tipologie di mezzi indicati. Posso anche dire che l'ha eseguito come operatore unico per quanto riguarda la movimentazione delle casse scarrabili annesse all'automezzo…”.
Parimenti, il teste , nella qualità di coordinatore delle attività sulla commessa Testimone_2 di Acireale ha dichiarato “…sulla frequenza non posso essere sicuro, perché il signor Parte_1
era inquadrato come terzo livello e svolgeva funzioni di quarto livello solo per sostituire i colleghi assenti. Per quanto ricordo la guida delle tre tipologie di veicoli indicati nell'articolato di prova, era svolta solo per la sostituzione dei colleghi, per circa 1-2 volte a settimana. Per quanto riguarda il periodo temporale confermo questa circostanza da Agosto 2018 a metà Settembre 2019. Per quanto riguarda l'utilizzo dello scarrabile svolgeva la suddetta mansione come operatore unico…. 1 A) vero (o non) che il sig. ha svolto a far data dal 9.06.2018 e fino al 19.09.2019 per almeno Parte_1 quattro giorni a settimana, su disposizioni di servizio scritte ed orali da parte dei responsabili/preposti della ditta Controparte_
le mansioni di autista/conducente degli automezzi scarrabili targati FB 878 XK, FF 283 NE, DZ 665 VG e FW 213 LF nonché alla conduzione dell'automezzo lavastrade targato ES 566 KB e dell'automezzo lavacassonetti targato FF 036 VG, svolgendo tutte le attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione al veicolo utilizzato nonché svolgendo le altre operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi quali movimentazione di cassoni mediante aggancio e sgancio di scarrabili, posizionamento e ritiro vasche, posizionamento e ritiro presse, lavaggio e movimentazione di cassonetti secondo le circostanze e condizioni di lavoro;
B) vero (o non) che le dette mansioni sono state svolte per un numero superiore a 120 giorni entro l'arco temporale di
575 giorni calendariali in maniera stabile e continuativa e non per la occasionale sostituzione di altri dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto. in caso di presenza contemporanea dei colleghi adibiti a mansioni superiori non vi era la necessità di conferire le suddette mansioni al le disposizioni in ordine alla guida dei veicoli Parte_2
indicati nell'articolato, venivano date in forma scritta qualora l'assenza da coprire fosse stata previamente comunicata ed in forma orale in caso di emergenza. Orientativamente posso dire che il
70% delle volte avveniva per iscritto mentre il 30% in forma orale”.
Circostanze tutte confermate, altresì, all'udienza del 20.03.2023, dal teste di parte ricorrente il quale, per il periodo indicato in ricorso, ha dichiarato di aver visto il Parte_3
condurre gli automezzi (scarrabili, lavacassonetti etc) indicati in ricorso e svolgere tutte Parte_1
le operazioni accessorie di cui al capitolo A), come operatore unico, per almeno 3-4-giorni a settimana.
Alla medesima udienza, anche il teste , pienamente a conoscenza dei fatti di Tes_3
causa per aver lavorato con il ricorrente, ha confermato di aver visto condurre i mezzi Parte_1
propri del livello 4 (autocompattatori, lavastrade e lavacassonetti), ma ha confermato lo svolgimento delle operazioni accessorie limitatamente ai mezzi scarrabili, non invece per i mezzi lavastrade e lavacassonetti.
Alla luce di quanto sopra trova conferma lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni proprie del livello 4 per almeno 3 giorni a settimana, cioè per più di 120 giorni non consecutivi, nell'arco dei 468 giorni compresi fra il 9.06.2018 ed il 19.09.2019 (si vedano in tal senso le deposizioni di e e i numerosi ordini di servizio allegati dal ricorrente). Tes_3 Pt_3 Tes_1
Ora, ai sensi della normativa vigente: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” (v. art. 2103, comma 1, del cc).
In altre parole, il datore di lavoro non può assumere un dipendente in un determinato livello contrattuale e poi fargli svolgere attività relativa ad un differente livello (superiore e/o inferiore), salvo che ciò avvenga eccezionalmente e per un periodo di tempo limitato.
Qualora, poi, il datore di lavoro assegni il lavoratore a mansioni di tipo superiore “il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (v. art 2013, comma 7, del cc).
L'articolo 16 del CCNL applicato prevede dal canto suo al comma 10 che “qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
3. Quantum debeatur
Sul punto, posto l'accoglimento della domanda relativamente allo svolgimento delle mansioni superiori inquadrabili nel livello 4B2 espletate dal 9.06.2018 al 19.09.2019, ai fini della determinazione delle differenze retributive richieste dalla ricorrente, il CCNL applicabile è quello richiamato da entrambi le parti.
Al fine di determinare quanto spetti alla parte ricorrente per lo svolgimento delle mansioni superiori accertate, il giudizio deve proseguire, rivelandosi necessari ed opportuni i dovuti accertamenti di natura tecnica e contabile, per come disposto da separata ordinanza.
Va pronunciata, pertanto, sentenza non definitiva rimandando la determinazione delle spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce in accoglimento del ricorso,
-dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente, nei termini indicati in parte motiva, espletando le mansioni superiori, con inquadramento nel livello
4 retributivo del CCNL Fise Assoambiente dal 9.6.2018 al 19.09.2019;
-dichiara, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive, scaturenti dal raffronto tra la retribuzione percepita della categoria (autista) 3/A e quella della categoria 4B;
-rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la quantificazione degli importi dovuti per i superiori titoli;
- spese al definitivo.
Catania, 21/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art.15 comma 10 del CCNL applicabile: “Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neoassunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale”.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 20.01.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2681/2021 R.G. avente ad oggetto mansioni superiori – differenze retributive
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Parte_1
Salvatore Trigila e dall'avv. Gaetana Barrile, giusta procura congiunta in atti telematici ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla CP_1
Via San Giacomo, 15, presso lo studio dell'avv. Gianlivio Fasciano, che la rappresenta e difende, congiuntamente e anche disgiuntamente all'avv. Annamaria Barone, giusta procura congiunta alla memoria difensiva.
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il 3 maggio 2021, , premesso di essere stato assunto Parte_1
alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo pieno ed indeterminato in data
2.10.2016, con inquadramento nell'Area Conduzione, livello 3/A del CCNL Fise Assoambiente, ha adito il Tribunale al fine di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello
4/B, per le mansioni in concreto svolte dal 9.06.2018 al 19.09.2019. Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto effettivamente per un periodo superiore a n. 120 giorni non consecutivi entro l'arco temporale di 575 giorni, sulla base di disposizioni di servizio orali e scritte della parte datoriale, le mansioni superiori di autista liv. 4B a far data dal 9.06.2018 e fino al 19.09.2019; b) per
l'effetto ritenere e dichiarare che il ricorrente – in conformità a quanto disposto dall'art. 16, comma 10 CCNL 06.12.2016 - ha acquisito il diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di autista liv. 4B con decorrenza dal 19.09.2019 o dalla diversa decorrenza che risulterà accertata in giudizio, con il connesso diritto alla percezione delle relative differenze retributive maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
c) conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le differenze retributive dovute per il periodo dedotto in giudizio che si indicano cautelativamente in € 5.000,00 o in quell'altra diversa misura che risulterà accertata in corso di giudizio anche a mezzo di CTU contabile che fin d'ora si richiede;
d) condannare la Società convenuta alla integrale rifusione delle spese e compensi di giudizio per avervi dato ingiustamente causa, con distrazione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di aver svolto le superiori mansioni dietro ordini di servizio, sia scritti che orali, coi quali gli veniva chiesto, con cadenza di 4 volte a settimana: di condurre automezzi scarrabili (targati FB 878 XK, FF 283 NE, DZ 665 VG e FW 213 LF),
l'automezzo lavastrade targato ES 566 KB, l'automezzo lavacassonetti targato FF 036 VG, tutti mezzi inquadrabili nel livello professionale 4; di svolgere, altresì, le operazioni complementari necessarie quali ad esempio, movimentazione di cassoni mediante aggancio e sgancio di scarrabili, posizionamento e ritiro vasche, posizionamento e ritiro presse, lavaggio e movimentazione di cassonetti.
Fissata l'udienza di discussione delle parti per il 15.10.2021, in data 5.10.2021 si è tempestivamente costituita la depositando nel fascicolo telematico memoria CP_1
difensiva con la quale ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per effetto dell'intervenuta violazione ex art. 414 cpc. n. 4; nel merito, ha evidenziato l'inesistenza del diritto all'inquadramento alle mansioni superiori, poiché lo svolgimento di queste ultime non è avvenuto in modo sistematico, ma solo in ragione del verificarsi di temporanee esigenze di servizio;
ha eccepito, altresì, che il ricorrente non ha dato prova rigorosa delle reclamate mansioni superiori.
Conseguentemente, la resistente ha testualmente chiesto: “1) accertare e dichiarare la nullità
e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o improcedibilità, irricevibilità del ricorso ex art. 414
c.p.c. per i motivi esplicitati in memoria;
2) al contempo accertare e dichiarare la piena legittimità della condotta datoriale e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di riconoscimento al livello superiore di inquadramento e di pagamento delle differenze retributive (a qualsiasi titolo lamentate e rivendicate in ricorso ex art. 414 c.p.c.) stante la infondatezza della pretesa cui si resiste;
3) con il favore delle spese e onorari di lite.”.
Instaurato il regolare contraddittorio, la causa è stata istruita, oltre che per il tramite di produzione documentale offerta dalle parti in lite anche a mezzo prove orali.
All'udienza del 14.06.2023, ritenuto di dovere provvedere in ordine all'an debeatur, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione.
All'udienza del 20.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno regolarmente depositato entro il termine perentorio le proprie note scritte, e viene pronunciata la presente sentenza non definitiva.
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2. Questione preliminare: eccezione di nullità del ricorso
Preliminarmente va esaminata e va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla Ed invero, parte ricorrente ha individuato in maniera CP_1
sufficientemente specifica il petitum e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 4B, ed invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla appare evidente come la società CP_1
resistente abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
3.Merito: riconoscimento della qualifica superiore
Il ricorso introduttivo appare fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa del ricorrente, dipendente della dal giorno CP_1
1.10.2016, inquadrato nell'Area Conduzione, livello 3/A CCNL Fise Assoambiente, alle mansioni superiori a far data dal 19.09.2019, in ragione della prospettata conduzione di automezzi e dello svolgimento delle relative operazioni di gestione, inquadrabili nel livello 4/B del CCNL. Donde, altresì, il diritto alle differenze retributive.
3.1.Per ciò che attiene alle cc.dd. mansioni superiori, si osserva, che esse sono caratterizzate da un più elevato contenuto di tipo professionale e, conseguentemente, vengono poste ad un livello di inquadramento retributivo più favorevole per il lavoratore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza
(cfr. C. Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C. Cass.
2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008;
C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (C. Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
3.2. Orbene, nel caso di specie, il CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali (cfr. il CCNL allegato al ricorso), pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra e con riguardo alla “Area Conduzione”, testualmente recita “Vi appartiene il Parte_1 CP_1
personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento – compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento. L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali”.
La declaratoria del livello professionale 3 per il quale il ricorrente è stato assunto individua i
“Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a
6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo di contenitori di volume superiore a 30 litri per la raccolta di qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg. In presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in presenza dell'avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto, tali da Cont comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l'azienda definirà, d'intesa con la , congiuntamente alle strutture territoriali delle oo.ss. stipulanti, le modalità di svolgimento dell'attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell'impegno lavorativo nel corso dell'anno, la possibilità di rotazione nelle mansioni.
Nell'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo restando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall'allegato XXXIII al D.lgs. n. 81/2008, si terrà conto anche delle differenze di genere. “(Doc.2 Stralcio del CCNL di settore)”.
La declaratoria del livello professionale 4 individua i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.”).
Profili esemplificativi: “conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc.”.
3.3. Dal confronto tra i due livelli di inquadramento emerge che il possesso della patente C è indifferentemente richiesto dalla declaratoria contrattuale sia per il terzo livello che per il quarto livello di inquadramento.
Nel livello 3, quando il lavoratore conduce un autocompattatore come operatore unico provvede alla raccolta manuale o meccanizzata di sacchi con una capacità massima di 30 litri e un peso lordo non superiore a 16 kg;
per contenitori carrellati è indicata una capacità massima di 360 litri. Diversamente, nel livello 4 il lavoratore può condurre, come operatore unico, solo un autocompattatore con caricamento automatizzato, senza ausilio manuale;
deve, altresì, assicurare le operazioni complementari, quali aggancio e sgancio scarrabili, rimorchi etc.
3.4. Ora, nel caso in esame è incontestato tra le parti che il lavoratore sia stato adibito, a partire dal
9.06.2018 e sino al 19.09.2019, alla conduzione di mezzi del tipo di quelli indicati in ricorso ed abbia compiuto, come operatore unico, le operazioni di aggancio e sgancio degli scarrabili, proprie del livello 4.
Ciò che è oggetto di contestazione è la quantizzazione dei giorni di assegnazione alle mansioni superiori.
Dall'esame degli ordini di servizio allegati, non censurati dalla resistente se non sotto il profilo della provenienza e parziale illeggibilità, è confermato che, nell'ambito del suddetto periodo, il ha svolto mansioni inquadrabili nel livello 4. Parte_1
3.5.Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni rilasciate dai testi sull'articolato di prova A e B di parte ricorrente ammesso1.
Precisamente, all'udienza del 14.06.2023, il teste di parte resistente , nella Testimone_1
qualità di coordinatore dei servizi per la società resistente, ha dichiarato “…non so dire esattamente per quante volte a settimana;
orientativamente 2-4 volte a settimana. Rispetto al periodo, credo di sì, ha condotto queste tre tipologie di mezzi indicati. Posso anche dire che l'ha eseguito come operatore unico per quanto riguarda la movimentazione delle casse scarrabili annesse all'automezzo…”.
Parimenti, il teste , nella qualità di coordinatore delle attività sulla commessa Testimone_2 di Acireale ha dichiarato “…sulla frequenza non posso essere sicuro, perché il signor Parte_1
era inquadrato come terzo livello e svolgeva funzioni di quarto livello solo per sostituire i colleghi assenti. Per quanto ricordo la guida delle tre tipologie di veicoli indicati nell'articolato di prova, era svolta solo per la sostituzione dei colleghi, per circa 1-2 volte a settimana. Per quanto riguarda il periodo temporale confermo questa circostanza da Agosto 2018 a metà Settembre 2019. Per quanto riguarda l'utilizzo dello scarrabile svolgeva la suddetta mansione come operatore unico…. 1 A) vero (o non) che il sig. ha svolto a far data dal 9.06.2018 e fino al 19.09.2019 per almeno Parte_1 quattro giorni a settimana, su disposizioni di servizio scritte ed orali da parte dei responsabili/preposti della ditta Controparte_
le mansioni di autista/conducente degli automezzi scarrabili targati FB 878 XK, FF 283 NE, DZ 665 VG e FW 213 LF nonché alla conduzione dell'automezzo lavastrade targato ES 566 KB e dell'automezzo lavacassonetti targato FF 036 VG, svolgendo tutte le attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione al veicolo utilizzato nonché svolgendo le altre operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi quali movimentazione di cassoni mediante aggancio e sgancio di scarrabili, posizionamento e ritiro vasche, posizionamento e ritiro presse, lavaggio e movimentazione di cassonetti secondo le circostanze e condizioni di lavoro;
B) vero (o non) che le dette mansioni sono state svolte per un numero superiore a 120 giorni entro l'arco temporale di
575 giorni calendariali in maniera stabile e continuativa e non per la occasionale sostituzione di altri dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto. in caso di presenza contemporanea dei colleghi adibiti a mansioni superiori non vi era la necessità di conferire le suddette mansioni al le disposizioni in ordine alla guida dei veicoli Parte_2
indicati nell'articolato, venivano date in forma scritta qualora l'assenza da coprire fosse stata previamente comunicata ed in forma orale in caso di emergenza. Orientativamente posso dire che il
70% delle volte avveniva per iscritto mentre il 30% in forma orale”.
Circostanze tutte confermate, altresì, all'udienza del 20.03.2023, dal teste di parte ricorrente il quale, per il periodo indicato in ricorso, ha dichiarato di aver visto il Parte_3
condurre gli automezzi (scarrabili, lavacassonetti etc) indicati in ricorso e svolgere tutte Parte_1
le operazioni accessorie di cui al capitolo A), come operatore unico, per almeno 3-4-giorni a settimana.
Alla medesima udienza, anche il teste , pienamente a conoscenza dei fatti di Tes_3
causa per aver lavorato con il ricorrente, ha confermato di aver visto condurre i mezzi Parte_1
propri del livello 4 (autocompattatori, lavastrade e lavacassonetti), ma ha confermato lo svolgimento delle operazioni accessorie limitatamente ai mezzi scarrabili, non invece per i mezzi lavastrade e lavacassonetti.
Alla luce di quanto sopra trova conferma lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni proprie del livello 4 per almeno 3 giorni a settimana, cioè per più di 120 giorni non consecutivi, nell'arco dei 468 giorni compresi fra il 9.06.2018 ed il 19.09.2019 (si vedano in tal senso le deposizioni di e e i numerosi ordini di servizio allegati dal ricorrente). Tes_3 Pt_3 Tes_1
Ora, ai sensi della normativa vigente: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” (v. art. 2103, comma 1, del cc).
In altre parole, il datore di lavoro non può assumere un dipendente in un determinato livello contrattuale e poi fargli svolgere attività relativa ad un differente livello (superiore e/o inferiore), salvo che ciò avvenga eccezionalmente e per un periodo di tempo limitato.
Qualora, poi, il datore di lavoro assegni il lavoratore a mansioni di tipo superiore “il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (v. art 2013, comma 7, del cc).
L'articolo 16 del CCNL applicato prevede dal canto suo al comma 10 che “qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
3. Quantum debeatur
Sul punto, posto l'accoglimento della domanda relativamente allo svolgimento delle mansioni superiori inquadrabili nel livello 4B2 espletate dal 9.06.2018 al 19.09.2019, ai fini della determinazione delle differenze retributive richieste dalla ricorrente, il CCNL applicabile è quello richiamato da entrambi le parti.
Al fine di determinare quanto spetti alla parte ricorrente per lo svolgimento delle mansioni superiori accertate, il giudizio deve proseguire, rivelandosi necessari ed opportuni i dovuti accertamenti di natura tecnica e contabile, per come disposto da separata ordinanza.
Va pronunciata, pertanto, sentenza non definitiva rimandando la determinazione delle spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce in accoglimento del ricorso,
-dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente, nei termini indicati in parte motiva, espletando le mansioni superiori, con inquadramento nel livello
4 retributivo del CCNL Fise Assoambiente dal 9.6.2018 al 19.09.2019;
-dichiara, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive, scaturenti dal raffronto tra la retribuzione percepita della categoria (autista) 3/A e quella della categoria 4B;
-rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la quantificazione degli importi dovuti per i superiori titoli;
- spese al definitivo.
Catania, 21/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art.15 comma 10 del CCNL applicabile: “Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neoassunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale”.