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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro NZ H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10049.2023 R.A.C.L., promossa da:
ND IN
con il proc. avv. Giannelli dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente, in data 15.9.23, ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi la irripetibilità CP_ dell'indebito di euro 2520,42 lamentato da , con atto del 15.9.22 in relazione e a quanto percepito dall'1.7.21 al 31.12.21 a titolo di assegno temporaneo ex dl 79.2021 con condanna di CP_ alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a detto titolo e vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come non sussista l'indebito non avendo percepito l'assegno al nucleo familiare ex art.2 dl n.69.1968 ma solo l'assegno al nucleo familiare ex art.65 l.448.1998 e come, avendo percepito le somme in buona fede e trattandosi di prestazione assistenziale, l'indebito sia comunque irripetibile. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita evidenziando come, nel rispetto dei messaggi Hermes 2022, si sia provveduto alla ripetizione dell'indebito, avendo la moglie del ricorrente conseguito sulla ds percepita nel 2022 gli anf ex art.2 dl n.69.1988.
L'indebito per cui è causa è relativo all'assegno temporaneo ex dl 8.6.21 n. 79 il cui articolo 1 recita “In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
Ex art.3 dl cit: “L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.”
Nella fattispecie è emerso come l'assegno sia stato erogato al ricorrente mentre alla moglie siano stati erogati anf nel 2022 in relazione alla ds domandata nel 2021.
Che è quanto vale ad escludere in radice il diritto alla prestazione de qua sì da determinare comunque l'applicabilità, comunque si voglia qualificare l'indebito, del principio generale ex art.2033 c.c. in materia di indebito oggettivo [Cass.
5.3.18 n.5059].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 07/10/2025
NZ BE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro NZ H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10049.2023 R.A.C.L., promossa da:
ND IN
con il proc. avv. Giannelli dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente, in data 15.9.23, ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi la irripetibilità CP_ dell'indebito di euro 2520,42 lamentato da , con atto del 15.9.22 in relazione e a quanto percepito dall'1.7.21 al 31.12.21 a titolo di assegno temporaneo ex dl 79.2021 con condanna di CP_ alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a detto titolo e vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come non sussista l'indebito non avendo percepito l'assegno al nucleo familiare ex art.2 dl n.69.1968 ma solo l'assegno al nucleo familiare ex art.65 l.448.1998 e come, avendo percepito le somme in buona fede e trattandosi di prestazione assistenziale, l'indebito sia comunque irripetibile. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita evidenziando come, nel rispetto dei messaggi Hermes 2022, si sia provveduto alla ripetizione dell'indebito, avendo la moglie del ricorrente conseguito sulla ds percepita nel 2022 gli anf ex art.2 dl n.69.1988.
L'indebito per cui è causa è relativo all'assegno temporaneo ex dl 8.6.21 n. 79 il cui articolo 1 recita “In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
Ex art.3 dl cit: “L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.”
Nella fattispecie è emerso come l'assegno sia stato erogato al ricorrente mentre alla moglie siano stati erogati anf nel 2022 in relazione alla ds domandata nel 2021.
Che è quanto vale ad escludere in radice il diritto alla prestazione de qua sì da determinare comunque l'applicabilità, comunque si voglia qualificare l'indebito, del principio generale ex art.2033 c.c. in materia di indebito oggettivo [Cass.
5.3.18 n.5059].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 07/10/2025
NZ BE