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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3229/2019
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3229 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1928/2019, n.
5825/2019, pubblicata il 6.6.2019, avente ad oggetto: “esproprio, indennità aggiuntiva ex art. 42 del DPR 327/2001”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 22.5.2025 all'esito della trattazione scritta del 21.5.2025, con la concessione dei termini di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali, pendente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su C.F._2 foglio separato da intedersi apposto in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio
Corso (c.f.: ), (c.f.: e C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: ), elettivamente domiciliati presso il Parte_4 C.F._5 loro studio sito in Villaricca, alla via G.B. Vico n. 16.
Appellanti CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
E
(c.f.: - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali Controparte_2 P.IVA_2
2 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: , presso la cui sede domiciliano ope legis in Napoli, alla C.F._6 via A. Diaz n. 11.
Appellata
NONCHÉ
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato, , Controparte_3
, , ed Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_1 CP_6
, nella loro asserita qualità di affittuari e coltivatori diretti dei terreni –
[...] analiticamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio - siti in Giugliano in
Campania, alla località Masseria del Re, riassumendo la causa innanzi al Tribunale di
Napoli, competente per materia (cfr. ordinanza di incompetenza per materia del
6.10.2015 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli), hanno chiesto la condanna della al pagamento, in Controparte_7 loro favore, dell'indennità contemplata dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, a loro parere spettante per la requisizione dei predetti fondi, avvenuta in esecuzione di ordinanza n.
237 del 17.7.2007 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania.
1.2. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5825/2019, dichiarata, in via preliminare, la legittimazione passiva della Controparte_1
individuati i presupposti richiesti dalla legge (qualifica di coltivatore
[...] diretto da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità), come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42 D.P.R. n. 327/2001, l'ha riconosciuta ai ricorrenti
, , e e l'ha, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 invece, negata ai NI e . In particolare, con riferimento a tutti CP_6 Parte_1
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gli attori, il giudice di prime cure ha rilevato che dalla documentazione è risultato che gli stessi fossero affittuari dei fondi in oggetto (cf. i contratti di affitto, prodotti dalla
Presidenza in ottemperanza all'ordine di esibizione e la relazione del geometra
3 incaricato dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, geometra , Persona_1 prodotta in giudizio dagli attori); che dalla relazione del geometra e dalle Per_1 dichiarazioni dei testi escussi è altresì emerso che essi coltivavano, fino alla requisizione, i terreni espropriati “da epoca remota e quindi di sicuro da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità”. Il Tribunale ha poi accertato mediante il contenuto degli attestati INPS, da un lato, che era iscritto Controparte_3 negli elenchi del Comune con la qualifica di coltivatore diretto “sino al 31.12.2000” e, dall'altro lato, che e erano Controparte_5 Controparte_4 CP_6 iscritti nei medesimi elenchi con la qualifica di coltivatori diretti in relazione a fondi diversi da quelli di cui è causa;
nondimeno, con riferimento a questi ultimi, le suddette risultanze sono state superate in giudizio dalla prova testimoniale e dagli accertamenti del geometra;
ciò in quanto “la mancata iscrizione negli appositi elenchi dei Per_1 coltivatori diretti è solo un elemento presuntivo dell'assenza della suddetta qualità, elemento che può essere ribaltato mediante altre fonti di prova” (così a pagina 5 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha, invece, respinto la richiesta di e non avendo loro CP_6 Parte_1 riconosciuto la qualifica di coltivatori diretti. In particolare, rilevata la loro mancata iscrizione negli appositi elenchi con la predetta qualifica, ha ritenuto che la coltivazione del fondo censito al catasto al foglio n. 8, particella n. 68, di cui era affittuario Pt_1
, fosse da imputare alla società “F.lli Balivo società agricola semplice” (cfr. atto
[...] costitutivo della società prodotto in giudizio dagli attori), soggetto non rientrante tra i beneficiari dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001. Il giudice di prime cure ha, poi, precisato che, sebbene nell'atto costitutivo della società creata tra i fratelli vi fosse menzione del solo terreno di cui sopra, in ragione “[del]l'ampio Pt_1 oggetto sociale (che comprende in generale la “gestione dei fondi rustici”), [del]la presenza su entrambi i fondi dello stesso tipo di coltura (fragole, vedi relazione geometra ) e [del]lo stretto rapporto di parentela esistente tra i ” (pag. 6 Per_1 Pt_1 sentenza), anche la coltivazione dei fondi condotti in affitto da Parte_2
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(individuati al catasto al foglio n.8, particelle nn. 20 e 72) doveva essere imputata alla società.
Con riferimento, poi, alla stima delle indennità riconosciute, il primo giudice
4 riportandosi al calcolo effettuato dal geometra , le ha così determinate: in € Per_1
75.202,30 a favore di;
in € 285.032,92 a favore di;
in CP_6 Controparte_3
€ 491,981,72 da corrispondere a ed, infine, in € 261.141,92 per Controparte_4
Controparte_5
Tutto ciò premesso, il Tribunale ha condannato la Controparte_1 al pagamento delle suddette indennità, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co.
1, c.c. con decorennza dal 2.4.2012 (data di notifica della originaria citazione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli), oltre le spese di lite;
ha, poi, condannato e CP_6
alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
[...]
2. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 5.7.2019, hanno spiegato gravame e , formulando quattro motivi di appello. CP_6 Parte_1
2.1. Con i primi tre motivi hanno dedotto l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice travisato i fatti di causa, pronunciato la propria decisione sulla base di una motivazione contraddittoria e carente, nonché per avere violato l'art. 42 D.P.R. 327/01, gli artt. 6 e 7 della L. 203/82 e gli artt. 1362 e 2272 c.c..
2.1.2. In particolare, con il primo motivo di appello, hanno rilevato che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, nel giudizio di primo grado aveva Parte_2 dato prova di essere iscritto negli elenchi appositi con la qualifica di coltivatore diretto e, che ad ogni modo, esistevano prove documentali (gli attestati rilasciati dalla Polizia
Municipale di Parete e le dichiarazioni sostitutive di notorietà richieste dalla Struttura
Commissariale) che ne attestavano la posizione.
2.1.3. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato altresì
l'affermazione del Tribunale in virtù della quale la coltivazione dei fondi oggetto di causa fosse da imputare non già ai fratelli, bensì alla società semplice “F.lli Balivo società agricola semplice”, soggetto non beneficiario dell'indennità aggiuntiva. Gli appellanti hanno specificato di aver costiuito la predetta società, avente ad oggetto la coltivazione del fondo agricolo di cui era fittavolo , per “ottenere Parte_1
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l'apertura della partita IVA, l'iscrizione al registro speciale dell'impresa agricola alla
CCIA, l'apertura della posizione previdenziale presso l'INPS, ecc.”, come previsto dall'art. 6 dell'atto costitutivo della stessa. Nondimeno, hanno riferito che non avendo
5 ottenuto l'iscrizione al menzionato registro, la società non aveva potuto operare e aveva così continuato a coltivare personalmente il fondo, come Parte_1 dimostrato dalla prova testimoniale, dalla relazione del geometra , dall'attestato Per_1 della Polizia Municipale e dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà. In ogni caso, gli appellanti hanno allegato che la coltivazione diretta può essere svolta anche in forma associata e, dall'altro lato, che siccome la requisizione del fondo ha comportato lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, ha diritto ad ottenere quanto conferito nella società, Parte_1 che nel caso di specie, deve essere restituito per equivalente attraverso il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 D.P.R. 327/01.
2.1.4. Con il terzo motivo, hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ascrive alla società anche la coltivazione del terreno condotto in affitto da T_
sulla base di presunzioni che a loro dire non sono supportate da nessuna
[...] emergenza processuale.
Assumono gli appellanti che le risultanze istruttorie (prova testimoniale, attestati della polizia e dichiarazioni sostitutive di notorietà) del primo grado deponevano tutte nel senso opposto;
che, pertanto, il giudice avrebbe deciso andando in contrario avviso con la formulazione letterale dell'atto costitutivo della società, che fa specifico riferimento esclusivamente al fondo censito al catasto al foglio n. 8, particella n. 68.
2.2. Con l'ultimo motivo di appello hanno censurato il punto di motivazione sulle spese e hanno chiesto la condanna della al pagamento, Controparte_1 in proprio favore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Su tali premesse, hanno concluso perché, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita voglia:
“A) Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare che gli appellanti hanno diritto alla indennità aggiuntiva suindicata, prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/01, relativamente ai fondi rispettivamente coltivati, come innanzi indicati;
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B) Condannare la – Unità Tecnica Controparte_1
Amministrativa, a pagare le somme spettanti agli appellanti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presa di possesso dei fondi;
6 C) Condannarla, altresì, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari” .
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 14.11.2019 la
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita in data 5.7.2019, non si sono costituiti gli appellati , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, di guisa che ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 21.5.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 22.5.2025, previa concessione degli ordinari termini di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c..
Risultano depositate la comparsa conclusionale degli appellanti e la memoria di replica della non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito Controparte_1 il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte, preliminarmente, rileva che oggetto della controversia è, come riportato in premessa, l'indennità contemplata dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, norma rubricata
“Indennità aggiuntive”, che, per quanto è di rilievo in questa sede, così statuisce:
“
1. Spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare, in tutto o in parte, l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4 , ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.
I presupposti per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, da accertare in concreto e cumulativamente fra loro, sono:
a) la qualifica di coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o compartecipante agrario;
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b) la coltivazione dell'area espropriata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità;
c) l'abbandono, in tutto o in parte, dell'area coltivata in conseguenza della procedura
7 espropriativa.
E' dirimente nella fattispecie che occupa, in senso sfavorevole agli appellanti, la mancata allegazione dei presupposti della qualifica di coltivatore diretto e la conseguente, correlativa, carenza di prova.
Tanto si osserva tenendo conto dei requisiti minimi della figura del “coltivatore diretto”.
3.1. In primo luogo, pur in difetto, nel nostro ordinamento, di una definizione unica di coltivatore diretto, va evidenziato che il codice civile delinea, nell'art. 2083, quali elementi costitutivi della figura di piccolo imprenditore spettante al “coltivatore diretto” la professionalità del lavoro e la circostanza che l'attività sia “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Il coltivatore diretto è perciò colui che svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 c.c. cit.).
3.2. Su questa nozione generale si innesta, ribadendone e specificandone le caratteristiche, la previsione della legge 203/82, che, nell'ambito delle regole per la disciplina dei contratti agrari, prevede che per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto è necessario che:
- l'attività agricola sia svolta in modo stabile e continuativo;
- la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, “agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”.
3.3. Alle previsioni generali civilistiche, volte a definire la figura del piccolo imprenditore di rilievo per l'attività d'impresa e per i contratti agrari, si affiancano le previsioni sulle condizioni per ottenere dall'Inps l'apertura della posizione previdenziale come coltivatore diretto - una volta effettuata l'iscrizione come coltivatore alla camera di commercio - al fine di garantirsi le corrispondenti tutele assicurative e previdenziali.
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3.3.1. In particolare, per il coltivatore diretto è contemplata l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese secondo la previsione dell'art. 8 della Legge n.
580/1993, istitutiva del Registro delle imprese: “Sono iscritti in sezioni speciali del
8 registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e le società semplici”. Il successivo comma 5 della medesima legge esplicita la finalità precipua di tale iscrizione che è quella di avere
“funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”.
Inoltre, il D.lgs. n. 228/2001, in attuazione di quanto previsto con la Legge delega n.
57/2001, di riforma della figura di imprenditore agricolo, ha stabilito, nel suo art. 2, che
“L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 del codice civile”.
Sono esonerati - ai fini I.V.A. - dall'iscrizione nel Registro delle Imprese gli esercenti attività agricola che, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000,00 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1997 e art. 34 D.P.R. n.
633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
tali coltivatori sono indicati, nelle definizioni normative delle norme appena citate citate, né come imprenditori né come coltivatori diretti ma come meri “produttori agricoli”1.
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La valenza di “comunicazione unica” della comunicazione fatta alla Camera di
Commercio, fa sì che automaticamente parta un flusso di informazioni dalla Camera di
Commercio verso le altre amministrazioni interessate, secondo la disciplina dell'art. 9
9 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”:
“
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica”.
3.3.2. Nell'ambito, poi, delle condizioni per ottenere dall'Inps l'iscrizione come coltivatore diretto rilevano l'estensione del fondo coltivato e l'abitualità del lavoro, oltre alla presenza della forza lavoro familiare, perché l'Inps stabilisca quali sono le cd.
“giornate lavorative” indispensabili alla coltivazione.
Sul punto, un riepilogo delle condizioni per il riconoscimento delle correlative tutele previdenziali si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n.
616/1999 delle Sezioni Unite, la quale ha chiarito che l'ammissione all'assicurazione previdenziale per i coltivatori diretti implica la sussistenza di tre requisiti:
1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame;
requisito che si concretizza quando i soggetti si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, dovendosi ritenere attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito (art. 1, co 3, della legge n. 9/1963);
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2) l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (art. 2, co. 1, della legge n. 9/1963);
10 3) un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo (art. 3 della legge n. 9/1963).
La capacità occupazionale dei fondi o degli allevamenti, per il monitoraggio della soglia delle 104 giornate, si determina in base alle cosiddette tabelle “ettaro-coltura”, che, per ogni provincia, stabiliscono il tempo di lavoro occorrente per ogni ettaro di coltura o per ogni capo di bestiame allevato.
I requisiti suddetti sono il frutto del combinato disposto tra l'art. 2 della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957, che definisce coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i pastori, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, e gli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963. Ciò, nella consapevolezza, evidenzia la Suprema Corte, che “manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge”
(Cass. S.U. 616/1999 cit.; in senso conforme Cass. sent. n. 9536 del 14.06.2003, specificamente sui requisiti della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'indennità aggiuntiva, Corte d'Appello Milano, sent. 1069 del 30.03.2023; gli stessi principi sono da ultimo ribaditi da Cass., Sez. lav., con ord. n. 10068/2024).
Gli enunciati requisiti sono distinti e non alternativi tra loro, trovano fondamento nelle disposizioni della previdenza, ma non sono altro che il frutto della proiezione della normativa civilistica (cfr. art. 2083 c.c. già illustrato) in materia previdenziale.
I principi fin qui delineati, sui presupposti minimi richiesti al “coltivatore diretto”, ancorchè esplicitati dalla Cassazione a fini eminentemente previdenziali, sono certamente validi per la fattispecie che occupa.
4. Alla luce dei presupposti per essere riconosciuti coltivatori diretti e dunque titolari del diritto all'indennità in contesa, l'appello si palesa infondato.
4.1. Il primo motivo, in particolare, è privo di pregio nella parte in cui argomenta che “Il
Tribunale pone come premessa dell'esclusione del diritto all'indennità il fatto che…non sono iscritti nei registri contributivi con la qualifica di coltivatori diretti” (pag. 4 atto di appello). Invero, l'appellante ha travisato quanto correttamente chiarito dal primo
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giudice sul punto, vale a dire che la mancata iscrizione costituisce elemento presuntivo superabile da altri elementi di prova, non riscontrati, però, nel caso di specie.
Con riferimento ad in appello si deduce, in modo generico, che questi Parte_2
11 avrebbe fornito la relativa prova di iscrizione. Tuttavia la menzionata prova non è né indicata specificamente, nè prodotta, né la medesima prova si rinviene nelle produzioni di primo grado, ridepositate dalle parti.
Con riferimento ad entrambi i NI , la Corte osserva che, anche a prescindere Pt_1 dalla mancata iscrizione negli “elenchi” dei coltivatori diretti e nella sezione speciale del registro delle imprese come piccoli imprenditori nei termini anzidetti, parte appellante, nel primo grado di giudizio non ha dimostrato la sussistenza degli elementi sostanziali costitutivi della fattispecie, precedentemente illustrati, e, dunque, richiamando, in fase di gravame, la prova costituenda svolta in tribunale ed i documenti ivi prodotti, ha invocato elementi insufficienti: è sopratutto per tale carenza che il motivo di appello è da ritenersi infondato.
Segnatamente, gli appellanti non hanno allegato di coltivare il fondo in modo abituale - con la relativa allegazione e prova che il loro reddito è costituito principalmente da quello ricavato dalla coltivazione dei fondi - e con il prevalente lavoro proprio e dei propri familiari, con conseguente indicazione di chi sono i loro familiari ed in che modo collaborano;
né, infine, hanno dedotto le giornate lavorative.
Né, si badi bene, tali elementi, indispensabili per la prova della controversa qualifica, in parte ricavabili dai documenti aziendali, obbligatori per ogni impresa agricola, anche piccola, il quaderno di campagna ed il fascicolo aziendale (mai prodotti), sono emersi dalla prova testimoniale, che gli impugnanti invocano, ingiustamente, a loro sostegno, mentre deve rimarcarsi che nemmeno i testimoni hanno aggiunto circostanze che illustrino gli aspetti su cui le allegazioni degli interessati sono carenti (chi dei familiari collaborava, in che misura, per quante giornate, se il reddito da coltivazione diretta soddisfa i requisiti di abitualità e prevalenza).
Per questo, la circostanza della generica coltivazione ad opera degli attori come emersa dalla prova testimoniale è insufficiente ai fini che occupa.
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Né è privo di rilievo il fatto che nessuno dei testimoni escussi abbia riferito della specifica coltivazione di “fragole”, che stando ai documenti di causa impegnava i fondi in contesa.
12 Gli appellanti, si sono limitati, da un lato, a richiamare, infondatamente, una parte della sentenza riferita agli attori vittoriosi in primo grado ( “le risultanze…INPS…sono…superate dalla prova testimoniale e dagli accertamenti del geom. ”) e, dall'altro lato, a dedurre genericamente che “nella specie esistono Per_1 ulteriori prove documentali, rappresentate dagli attestati rilasciati dalla Polizia
Municipale di Parete e le dichiarazioni sostitutive di notorietà richieste dalla Struttura
Commissariale” (pag. 5 atto di appello). Tale ultima affermazione è inefficace, richiamando risultanze (prove documentali) non meglio specificate e, comunque, non illustrandone il contenuto, di guisa che manca l'indicazione delle ragioni per cui la cd.
“documentazione” confermerebbe la tesi prospettata dagli attori in primo grado.
Per quanto attiene, poi, all'attestato della Polizia Municipale di Parete, si rileva che detto rapporto è irrilevante ai fini che occupa, atteso che nulla indica circa la controversa qualifica di coltivatore diretto, ma si limita ad attestare che Parte_2 dedicava la sua manuale attività alla coltivazione del fondo espropriato, senza specificare le modalità dell'attività, da chi venisse svolta e se ed in che misura questa potesse considerarsi abituale e prevalente.
Per completezza, la Corte osserva che dalle risultanze probatorie documentali, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, non emergono affatto elementi favorevoli per la qualifica di coltivatori diretti ai fini dell'indennità aggiuntiva.
È acquisita, infatti, una prima attestazione INPS – con la sua valenza di atto proveniente da un ente pubblico e terzo - in cui si certifica che i due NI non sono Pt_1 coltivatori diretti (cf doc. nn. 42 e 43 della produzione della Presidenza del Consiglio di primo grado).
Inoltre, da ulteriore attestazione Inps, prot. interno 1604 - AT in data 30.10.2010 (cf doc. n. 44 della produzione telematica di parte, della Presidenza del Consiglio, di primo grado) risulta che e non sono iscritti come coltivatori Parte_2 Parte_1 diretti e che utilizza manodopera agricola. Parte_2
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Ancora, nella dichiarazione fatta da all'Inps per ottenere l'indennità, per Parte_2 le particelle 20 e 72 egli dichiara di essere fin dal 2002 “titolare di impresa agricola” non meglio specificata, e di essere all'uopo iscritto presso la camera di commercio.
13 Orbene, anche questa dichiarazione è parziale e non esaustiva rispetto alla qualifica di coltivatore diretto come delineata in premessa.
4.2. E' infondato il secondo motivo di appello.
Ritiene la Corte adita che siano irrilevanti in quanto generiche le allegazioni in virtù delle quali la ragione della costituzione della società avente ad oggetto il fondo individuato al catasto al foglio n. 8, particella n. 68, era di ottenere l'apertura della partita iva cioè l'iscrizione alla camera di commercio come impresa agricola e l'apertura della posizione previdenziale INPS, ma che tale intento è fallito perchè la società non è stata iscritta al registro speciale dell'impresa agricola, con la conseguenza che perciò
ha dovuto continuare a fare il contadino. Parte_1
Né scalfisce minimamente la necessità che abbiano positivo riscontro tutti i requisiti indicati in premessa la suggestione, ivi contenuta, volta a confondere la nozione di coltivatore rilevante secondo le norme vigenti (cf supra) con quella del non meglio precisato “contadino” (pag. 8 atto di appello).
Gli appellanti hanno dedotto anche che il Tribunale avrebbe errato nell'imputare la coltivazione del fondo alla società e non già a , come invece sarebbe Parte_1 emerso da “prova testimoniale;
riscontro della sua presenza sul terreno da parte del geom. , tecnico dell'appellata; attestato della Polizia Municipale;
dichiarazioni Per_1 sostitutiva di notorietà” (pag. 8 atto di appello).
Trattasi, a ben vedere, di un elenco generico e insufficiente a destituire di fondamento le argomentazioni del primo giudice, saldamente ancorate all'esistenza dell'atto costitutivo della società agricola “F.lli Balivo società agricola semplice” il cui oggetto sociale – e, quindi, l'attività svolta dalla società - era proprio la coltivazione del fondo condotto da
. Parte_1
Parte appellante sostiene che, ad ogni modo, “le cose non sarebbero cambiate anche nell'ipotesi in cui l'attività di coltivazione fosse stata svolta in forma associata” (pag. 8 atto di appello). La Corte ritiene che tale considerazione, priva di qualsiasi ragionamento, in punto di diritto e di fatto, a supporto, è generica e non scalfisce la ratio
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R.G. n. 3229/2019 Sentenza
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
decidendi del primo giudice il quale ha statuito, richiamando a proprio favore consolidata giurisprudenza di legittimità, che “la società non rientra tra i soggetti che possono beneficiare dell'indennità aggiuntiva” (pag. 6 sentenza).
14 L'ulteriore rilievo per cui, ad avviso di parte appellante, lo scioglimento della società a causa della requisizione del fondo genererebbe in capo a il diritto Parte_1 all'indennità aggiuntiva quale forma di restituzione per equivalente del bene conferito, da quest'ultimo, in godimento al capitale sociale - non più restituibile in quanto espropriato - è inconferente oltre che errata in punto di diritto, non potendosi comparare due istituti tra loro diversi (l'indennità di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001 e il risarcimento disciplinato dall'art. 2281 c.c. per l'ipotesi di impossibilità di restituzione dei beni in natura) quanto alla natura giuridica, agli elementi costitutivi e alla ratio.
Senza trascurare che la difesa in esame assume toni confessori nella parte in cui attesta che la società sarebbe stata sciolta a causa della requisizione del fondo, il che equivale a dire quasi expressis verbis che era la società ad occuparsi di gestire e coltivare i fondi espropriati, e che una volta venuto meno il suo oggetto sociale coincidente con la coltivazione dei medesimi terreni, non ha più avuto motivo di esistere.
Né inficia la decisione del tribunale la deduzione, generica, del “riscontro della sua presenza sul terreno da parte del geom. , tecnico dell'appellata”, irrilevante Per_1 secondo il paradigma del coltiovatore diretto, a cui, ancora una volta , si rinvia (cf. supra).
4.3. Il terzo motivo, con cui gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice imputato alla società la coltivazione dei terreni affittati ad T_
, sebbene non menzionati nell'atto costitutivo di essa, è infondato.
[...]
Fermo il valore dirimente delle considerazioni che precedono, circa la mancata allegazione in pirmo grado di tutti gli elementi costitutivi della qualifica di coltivatore diretto, il primo giudice ha puntualmente indicato gli elementi presuntivi da cui ha tratto il proprio convincimento (l'ampio oggetto sociale comprendente la “gestione di fondi rustici”, la presenza su entrambi i fondi dello stesso tipo di colture e lo stretto rapporto di parentela tra i ) e tali emergenze processuali non sono state specificamente Pt_1 contestate dagli appellanti.
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Soprattutto, è dirimente che gli appellanti non hanno dedotto e provato elementi che depongono in senso contrario, essondosi limitati a sostenere che i testi escussi avevano riferito che ciascuno degli attori coltivava direttamente il fondo condotto in affitto.
15 Tutto il terzo motivo si affida alla prova testimoniale, che, si badi bene, è stata articolata su capi del tutto generici, privi finanche dell'indicazione delle particelle e di chi, tra i familiari dei due NI attori, coltivasse il fondo insieme a loro due.
Per comodità di lettura si riporta il capo di prova: “Vero è che gli attori
[...]
…. , ………… coltivavano da molti anni, prima CP_3 Parte_2 Parte_1 del 2007, i fondi siti in Giugliano in Campania alla località Masseria del Re, aventi le estensioni innanzi indicate, con lavoro proprio e dei ripettivi familiari”.
Alla genericità delle allegazioni, prive dell'indicazione della composizione anagrafica dei rispettivi nuclei familiari, corrisponde l'insufficienza della prova (dichiarazioni delle parti) che è generica e valutativa e, pertanto, insufficiente a superare le contrarie risultanze documentali. Invero, i testi hanno dichiarato che gli attori “erano coltivatori diretti” (esprimendo così una mera valutazione), che si facevano aiutare “di solito da parenti”, senza però specificare per nessuno degli interessati i nominativi dei parenti o la misura dell'apporto lavorativo, che del resto non è stata indicata dagli appellanti in nessuno degli scritti difensivi.
Per completezza, si dà atto che il fatto, emerso dalle dichiarazioni dei testi, che gli attori in primo grado - dunque anche i fratelli - coltivassero i terreni oggetto Pt_1 dell'esproprio, non esclude che gli appellanti li coltivassero per conto della società da questi costituita.
Per le ragioni sin qui esposte il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello vanno respinti, con assorbimento del quarto motivo sulle spese;
la sentenza di primo grado va confermata.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese di lite, in favore della
[...]
nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui Controparte_1 alla tabella 12 allegata al DM 55/2014,, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento della controversia, di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto dell'attività processuale effettiva, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase istruttoria, non svolta.
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Nulla va disposto per spese per gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4
e , stante la loro mancata costituzione. Controparte_5 CP_6
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
16 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_2 Parte_1
5825/2019 pubblicata il 6.6.2019, così provvede:
-- dichiara la contumacia di , , Controparte_8 Controparte_4 Controparte_9
e ; CP_6
-- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
4.340,00 (di cui: € 1.300,00 per la fase di studio, € 840,00 per la fase introduttiva ed €
2.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
-- nulla per le spese di lite per , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ;
[...] CP_6
-- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni" (Articolo 34, comma 6, DPR 633/1972).
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3229 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1928/2019, n.
5825/2019, pubblicata il 6.6.2019, avente ad oggetto: “esproprio, indennità aggiuntiva ex art. 42 del DPR 327/2001”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 22.5.2025 all'esito della trattazione scritta del 21.5.2025, con la concessione dei termini di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali, pendente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su C.F._2 foglio separato da intedersi apposto in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio
Corso (c.f.: ), (c.f.: e C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: ), elettivamente domiciliati presso il Parte_4 C.F._5 loro studio sito in Villaricca, alla via G.B. Vico n. 16.
Appellanti CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
E
(c.f.: - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona dei rispettivi legali Controparte_2 P.IVA_2
2 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: , presso la cui sede domiciliano ope legis in Napoli, alla C.F._6 via A. Diaz n. 11.
Appellata
NONCHÉ
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato, , Controparte_3
, , ed Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_1 CP_6
, nella loro asserita qualità di affittuari e coltivatori diretti dei terreni –
[...] analiticamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio - siti in Giugliano in
Campania, alla località Masseria del Re, riassumendo la causa innanzi al Tribunale di
Napoli, competente per materia (cfr. ordinanza di incompetenza per materia del
6.10.2015 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli), hanno chiesto la condanna della al pagamento, in Controparte_7 loro favore, dell'indennità contemplata dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, a loro parere spettante per la requisizione dei predetti fondi, avvenuta in esecuzione di ordinanza n.
237 del 17.7.2007 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania.
1.2. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5825/2019, dichiarata, in via preliminare, la legittimazione passiva della Controparte_1
individuati i presupposti richiesti dalla legge (qualifica di coltivatore
[...] diretto da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità), come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42 D.P.R. n. 327/2001, l'ha riconosciuta ai ricorrenti
, , e e l'ha, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 invece, negata ai NI e . In particolare, con riferimento a tutti CP_6 Parte_1
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R.G. n. 3229/2019 Sentenza
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gli attori, il giudice di prime cure ha rilevato che dalla documentazione è risultato che gli stessi fossero affittuari dei fondi in oggetto (cf. i contratti di affitto, prodotti dalla
Presidenza in ottemperanza all'ordine di esibizione e la relazione del geometra
3 incaricato dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, geometra , Persona_1 prodotta in giudizio dagli attori); che dalla relazione del geometra e dalle Per_1 dichiarazioni dei testi escussi è altresì emerso che essi coltivavano, fino alla requisizione, i terreni espropriati “da epoca remota e quindi di sicuro da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità”. Il Tribunale ha poi accertato mediante il contenuto degli attestati INPS, da un lato, che era iscritto Controparte_3 negli elenchi del Comune con la qualifica di coltivatore diretto “sino al 31.12.2000” e, dall'altro lato, che e erano Controparte_5 Controparte_4 CP_6 iscritti nei medesimi elenchi con la qualifica di coltivatori diretti in relazione a fondi diversi da quelli di cui è causa;
nondimeno, con riferimento a questi ultimi, le suddette risultanze sono state superate in giudizio dalla prova testimoniale e dagli accertamenti del geometra;
ciò in quanto “la mancata iscrizione negli appositi elenchi dei Per_1 coltivatori diretti è solo un elemento presuntivo dell'assenza della suddetta qualità, elemento che può essere ribaltato mediante altre fonti di prova” (così a pagina 5 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha, invece, respinto la richiesta di e non avendo loro CP_6 Parte_1 riconosciuto la qualifica di coltivatori diretti. In particolare, rilevata la loro mancata iscrizione negli appositi elenchi con la predetta qualifica, ha ritenuto che la coltivazione del fondo censito al catasto al foglio n. 8, particella n. 68, di cui era affittuario Pt_1
, fosse da imputare alla società “F.lli Balivo società agricola semplice” (cfr. atto
[...] costitutivo della società prodotto in giudizio dagli attori), soggetto non rientrante tra i beneficiari dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001. Il giudice di prime cure ha, poi, precisato che, sebbene nell'atto costitutivo della società creata tra i fratelli vi fosse menzione del solo terreno di cui sopra, in ragione “[del]l'ampio Pt_1 oggetto sociale (che comprende in generale la “gestione dei fondi rustici”), [del]la presenza su entrambi i fondi dello stesso tipo di coltura (fragole, vedi relazione geometra ) e [del]lo stretto rapporto di parentela esistente tra i ” (pag. 6 Per_1 Pt_1 sentenza), anche la coltivazione dei fondi condotti in affitto da Parte_2
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(individuati al catasto al foglio n.8, particelle nn. 20 e 72) doveva essere imputata alla società.
Con riferimento, poi, alla stima delle indennità riconosciute, il primo giudice
4 riportandosi al calcolo effettuato dal geometra , le ha così determinate: in € Per_1
75.202,30 a favore di;
in € 285.032,92 a favore di;
in CP_6 Controparte_3
€ 491,981,72 da corrispondere a ed, infine, in € 261.141,92 per Controparte_4
Controparte_5
Tutto ciò premesso, il Tribunale ha condannato la Controparte_1 al pagamento delle suddette indennità, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co.
1, c.c. con decorennza dal 2.4.2012 (data di notifica della originaria citazione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli), oltre le spese di lite;
ha, poi, condannato e CP_6
alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
[...]
2. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 5.7.2019, hanno spiegato gravame e , formulando quattro motivi di appello. CP_6 Parte_1
2.1. Con i primi tre motivi hanno dedotto l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice travisato i fatti di causa, pronunciato la propria decisione sulla base di una motivazione contraddittoria e carente, nonché per avere violato l'art. 42 D.P.R. 327/01, gli artt. 6 e 7 della L. 203/82 e gli artt. 1362 e 2272 c.c..
2.1.2. In particolare, con il primo motivo di appello, hanno rilevato che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, nel giudizio di primo grado aveva Parte_2 dato prova di essere iscritto negli elenchi appositi con la qualifica di coltivatore diretto e, che ad ogni modo, esistevano prove documentali (gli attestati rilasciati dalla Polizia
Municipale di Parete e le dichiarazioni sostitutive di notorietà richieste dalla Struttura
Commissariale) che ne attestavano la posizione.
2.1.3. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato altresì
l'affermazione del Tribunale in virtù della quale la coltivazione dei fondi oggetto di causa fosse da imputare non già ai fratelli, bensì alla società semplice “F.lli Balivo società agricola semplice”, soggetto non beneficiario dell'indennità aggiuntiva. Gli appellanti hanno specificato di aver costiuito la predetta società, avente ad oggetto la coltivazione del fondo agricolo di cui era fittavolo , per “ottenere Parte_1
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l'apertura della partita IVA, l'iscrizione al registro speciale dell'impresa agricola alla
CCIA, l'apertura della posizione previdenziale presso l'INPS, ecc.”, come previsto dall'art. 6 dell'atto costitutivo della stessa. Nondimeno, hanno riferito che non avendo
5 ottenuto l'iscrizione al menzionato registro, la società non aveva potuto operare e aveva così continuato a coltivare personalmente il fondo, come Parte_1 dimostrato dalla prova testimoniale, dalla relazione del geometra , dall'attestato Per_1 della Polizia Municipale e dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà. In ogni caso, gli appellanti hanno allegato che la coltivazione diretta può essere svolta anche in forma associata e, dall'altro lato, che siccome la requisizione del fondo ha comportato lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, ha diritto ad ottenere quanto conferito nella società, Parte_1 che nel caso di specie, deve essere restituito per equivalente attraverso il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 D.P.R. 327/01.
2.1.4. Con il terzo motivo, hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ascrive alla società anche la coltivazione del terreno condotto in affitto da T_
sulla base di presunzioni che a loro dire non sono supportate da nessuna
[...] emergenza processuale.
Assumono gli appellanti che le risultanze istruttorie (prova testimoniale, attestati della polizia e dichiarazioni sostitutive di notorietà) del primo grado deponevano tutte nel senso opposto;
che, pertanto, il giudice avrebbe deciso andando in contrario avviso con la formulazione letterale dell'atto costitutivo della società, che fa specifico riferimento esclusivamente al fondo censito al catasto al foglio n. 8, particella n. 68.
2.2. Con l'ultimo motivo di appello hanno censurato il punto di motivazione sulle spese e hanno chiesto la condanna della al pagamento, Controparte_1 in proprio favore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Su tali premesse, hanno concluso perché, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita voglia:
“A) Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare che gli appellanti hanno diritto alla indennità aggiuntiva suindicata, prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/01, relativamente ai fondi rispettivamente coltivati, come innanzi indicati;
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B) Condannare la – Unità Tecnica Controparte_1
Amministrativa, a pagare le somme spettanti agli appellanti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presa di possesso dei fondi;
6 C) Condannarla, altresì, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuire ai sottoscritti procuratori antistatari” .
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 14.11.2019 la
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita in data 5.7.2019, non si sono costituiti gli appellati , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, di guisa che ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 21.5.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 22.5.2025, previa concessione degli ordinari termini di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c..
Risultano depositate la comparsa conclusionale degli appellanti e la memoria di replica della non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito Controparte_1 il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte, preliminarmente, rileva che oggetto della controversia è, come riportato in premessa, l'indennità contemplata dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, norma rubricata
“Indennità aggiuntive”, che, per quanto è di rilievo in questa sede, così statuisce:
“
1. Spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare, in tutto o in parte, l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4 , ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.
I presupposti per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, da accertare in concreto e cumulativamente fra loro, sono:
a) la qualifica di coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o compartecipante agrario;
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b) la coltivazione dell'area espropriata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità;
c) l'abbandono, in tutto o in parte, dell'area coltivata in conseguenza della procedura
7 espropriativa.
E' dirimente nella fattispecie che occupa, in senso sfavorevole agli appellanti, la mancata allegazione dei presupposti della qualifica di coltivatore diretto e la conseguente, correlativa, carenza di prova.
Tanto si osserva tenendo conto dei requisiti minimi della figura del “coltivatore diretto”.
3.1. In primo luogo, pur in difetto, nel nostro ordinamento, di una definizione unica di coltivatore diretto, va evidenziato che il codice civile delinea, nell'art. 2083, quali elementi costitutivi della figura di piccolo imprenditore spettante al “coltivatore diretto” la professionalità del lavoro e la circostanza che l'attività sia “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Il coltivatore diretto è perciò colui che svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 c.c. cit.).
3.2. Su questa nozione generale si innesta, ribadendone e specificandone le caratteristiche, la previsione della legge 203/82, che, nell'ambito delle regole per la disciplina dei contratti agrari, prevede che per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto è necessario che:
- l'attività agricola sia svolta in modo stabile e continuativo;
- la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, “agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”.
3.3. Alle previsioni generali civilistiche, volte a definire la figura del piccolo imprenditore di rilievo per l'attività d'impresa e per i contratti agrari, si affiancano le previsioni sulle condizioni per ottenere dall'Inps l'apertura della posizione previdenziale come coltivatore diretto - una volta effettuata l'iscrizione come coltivatore alla camera di commercio - al fine di garantirsi le corrispondenti tutele assicurative e previdenziali.
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3.3.1. In particolare, per il coltivatore diretto è contemplata l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese secondo la previsione dell'art. 8 della Legge n.
580/1993, istitutiva del Registro delle imprese: “Sono iscritti in sezioni speciali del
8 registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e le società semplici”. Il successivo comma 5 della medesima legge esplicita la finalità precipua di tale iscrizione che è quella di avere
“funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”.
Inoltre, il D.lgs. n. 228/2001, in attuazione di quanto previsto con la Legge delega n.
57/2001, di riforma della figura di imprenditore agricolo, ha stabilito, nel suo art. 2, che
“L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 del codice civile”.
Sono esonerati - ai fini I.V.A. - dall'iscrizione nel Registro delle Imprese gli esercenti attività agricola che, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000,00 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1997 e art. 34 D.P.R. n.
633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
tali coltivatori sono indicati, nelle definizioni normative delle norme appena citate citate, né come imprenditori né come coltivatori diretti ma come meri “produttori agricoli”1.
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La valenza di “comunicazione unica” della comunicazione fatta alla Camera di
Commercio, fa sì che automaticamente parta un flusso di informazioni dalla Camera di
Commercio verso le altre amministrazioni interessate, secondo la disciplina dell'art. 9
9 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”:
“
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica”.
3.3.2. Nell'ambito, poi, delle condizioni per ottenere dall'Inps l'iscrizione come coltivatore diretto rilevano l'estensione del fondo coltivato e l'abitualità del lavoro, oltre alla presenza della forza lavoro familiare, perché l'Inps stabilisca quali sono le cd.
“giornate lavorative” indispensabili alla coltivazione.
Sul punto, un riepilogo delle condizioni per il riconoscimento delle correlative tutele previdenziali si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n.
616/1999 delle Sezioni Unite, la quale ha chiarito che l'ammissione all'assicurazione previdenziale per i coltivatori diretti implica la sussistenza di tre requisiti:
1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame;
requisito che si concretizza quando i soggetti si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, dovendosi ritenere attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito (art. 1, co 3, della legge n. 9/1963);
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2) l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (art. 2, co. 1, della legge n. 9/1963);
10 3) un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo (art. 3 della legge n. 9/1963).
La capacità occupazionale dei fondi o degli allevamenti, per il monitoraggio della soglia delle 104 giornate, si determina in base alle cosiddette tabelle “ettaro-coltura”, che, per ogni provincia, stabiliscono il tempo di lavoro occorrente per ogni ettaro di coltura o per ogni capo di bestiame allevato.
I requisiti suddetti sono il frutto del combinato disposto tra l'art. 2 della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957, che definisce coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i pastori, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, e gli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963. Ciò, nella consapevolezza, evidenzia la Suprema Corte, che “manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge”
(Cass. S.U. 616/1999 cit.; in senso conforme Cass. sent. n. 9536 del 14.06.2003, specificamente sui requisiti della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'indennità aggiuntiva, Corte d'Appello Milano, sent. 1069 del 30.03.2023; gli stessi principi sono da ultimo ribaditi da Cass., Sez. lav., con ord. n. 10068/2024).
Gli enunciati requisiti sono distinti e non alternativi tra loro, trovano fondamento nelle disposizioni della previdenza, ma non sono altro che il frutto della proiezione della normativa civilistica (cfr. art. 2083 c.c. già illustrato) in materia previdenziale.
I principi fin qui delineati, sui presupposti minimi richiesti al “coltivatore diretto”, ancorchè esplicitati dalla Cassazione a fini eminentemente previdenziali, sono certamente validi per la fattispecie che occupa.
4. Alla luce dei presupposti per essere riconosciuti coltivatori diretti e dunque titolari del diritto all'indennità in contesa, l'appello si palesa infondato.
4.1. Il primo motivo, in particolare, è privo di pregio nella parte in cui argomenta che “Il
Tribunale pone come premessa dell'esclusione del diritto all'indennità il fatto che…non sono iscritti nei registri contributivi con la qualifica di coltivatori diretti” (pag. 4 atto di appello). Invero, l'appellante ha travisato quanto correttamente chiarito dal primo
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giudice sul punto, vale a dire che la mancata iscrizione costituisce elemento presuntivo superabile da altri elementi di prova, non riscontrati, però, nel caso di specie.
Con riferimento ad in appello si deduce, in modo generico, che questi Parte_2
11 avrebbe fornito la relativa prova di iscrizione. Tuttavia la menzionata prova non è né indicata specificamente, nè prodotta, né la medesima prova si rinviene nelle produzioni di primo grado, ridepositate dalle parti.
Con riferimento ad entrambi i NI , la Corte osserva che, anche a prescindere Pt_1 dalla mancata iscrizione negli “elenchi” dei coltivatori diretti e nella sezione speciale del registro delle imprese come piccoli imprenditori nei termini anzidetti, parte appellante, nel primo grado di giudizio non ha dimostrato la sussistenza degli elementi sostanziali costitutivi della fattispecie, precedentemente illustrati, e, dunque, richiamando, in fase di gravame, la prova costituenda svolta in tribunale ed i documenti ivi prodotti, ha invocato elementi insufficienti: è sopratutto per tale carenza che il motivo di appello è da ritenersi infondato.
Segnatamente, gli appellanti non hanno allegato di coltivare il fondo in modo abituale - con la relativa allegazione e prova che il loro reddito è costituito principalmente da quello ricavato dalla coltivazione dei fondi - e con il prevalente lavoro proprio e dei propri familiari, con conseguente indicazione di chi sono i loro familiari ed in che modo collaborano;
né, infine, hanno dedotto le giornate lavorative.
Né, si badi bene, tali elementi, indispensabili per la prova della controversa qualifica, in parte ricavabili dai documenti aziendali, obbligatori per ogni impresa agricola, anche piccola, il quaderno di campagna ed il fascicolo aziendale (mai prodotti), sono emersi dalla prova testimoniale, che gli impugnanti invocano, ingiustamente, a loro sostegno, mentre deve rimarcarsi che nemmeno i testimoni hanno aggiunto circostanze che illustrino gli aspetti su cui le allegazioni degli interessati sono carenti (chi dei familiari collaborava, in che misura, per quante giornate, se il reddito da coltivazione diretta soddisfa i requisiti di abitualità e prevalenza).
Per questo, la circostanza della generica coltivazione ad opera degli attori come emersa dalla prova testimoniale è insufficiente ai fini che occupa.
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Né è privo di rilievo il fatto che nessuno dei testimoni escussi abbia riferito della specifica coltivazione di “fragole”, che stando ai documenti di causa impegnava i fondi in contesa.
12 Gli appellanti, si sono limitati, da un lato, a richiamare, infondatamente, una parte della sentenza riferita agli attori vittoriosi in primo grado ( “le risultanze…INPS…sono…superate dalla prova testimoniale e dagli accertamenti del geom. ”) e, dall'altro lato, a dedurre genericamente che “nella specie esistono Per_1 ulteriori prove documentali, rappresentate dagli attestati rilasciati dalla Polizia
Municipale di Parete e le dichiarazioni sostitutive di notorietà richieste dalla Struttura
Commissariale” (pag. 5 atto di appello). Tale ultima affermazione è inefficace, richiamando risultanze (prove documentali) non meglio specificate e, comunque, non illustrandone il contenuto, di guisa che manca l'indicazione delle ragioni per cui la cd.
“documentazione” confermerebbe la tesi prospettata dagli attori in primo grado.
Per quanto attiene, poi, all'attestato della Polizia Municipale di Parete, si rileva che detto rapporto è irrilevante ai fini che occupa, atteso che nulla indica circa la controversa qualifica di coltivatore diretto, ma si limita ad attestare che Parte_2 dedicava la sua manuale attività alla coltivazione del fondo espropriato, senza specificare le modalità dell'attività, da chi venisse svolta e se ed in che misura questa potesse considerarsi abituale e prevalente.
Per completezza, la Corte osserva che dalle risultanze probatorie documentali, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, non emergono affatto elementi favorevoli per la qualifica di coltivatori diretti ai fini dell'indennità aggiuntiva.
È acquisita, infatti, una prima attestazione INPS – con la sua valenza di atto proveniente da un ente pubblico e terzo - in cui si certifica che i due NI non sono Pt_1 coltivatori diretti (cf doc. nn. 42 e 43 della produzione della Presidenza del Consiglio di primo grado).
Inoltre, da ulteriore attestazione Inps, prot. interno 1604 - AT in data 30.10.2010 (cf doc. n. 44 della produzione telematica di parte, della Presidenza del Consiglio, di primo grado) risulta che e non sono iscritti come coltivatori Parte_2 Parte_1 diretti e che utilizza manodopera agricola. Parte_2
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Ancora, nella dichiarazione fatta da all'Inps per ottenere l'indennità, per Parte_2 le particelle 20 e 72 egli dichiara di essere fin dal 2002 “titolare di impresa agricola” non meglio specificata, e di essere all'uopo iscritto presso la camera di commercio.
13 Orbene, anche questa dichiarazione è parziale e non esaustiva rispetto alla qualifica di coltivatore diretto come delineata in premessa.
4.2. E' infondato il secondo motivo di appello.
Ritiene la Corte adita che siano irrilevanti in quanto generiche le allegazioni in virtù delle quali la ragione della costituzione della società avente ad oggetto il fondo individuato al catasto al foglio n. 8, particella n. 68, era di ottenere l'apertura della partita iva cioè l'iscrizione alla camera di commercio come impresa agricola e l'apertura della posizione previdenziale INPS, ma che tale intento è fallito perchè la società non è stata iscritta al registro speciale dell'impresa agricola, con la conseguenza che perciò
ha dovuto continuare a fare il contadino. Parte_1
Né scalfisce minimamente la necessità che abbiano positivo riscontro tutti i requisiti indicati in premessa la suggestione, ivi contenuta, volta a confondere la nozione di coltivatore rilevante secondo le norme vigenti (cf supra) con quella del non meglio precisato “contadino” (pag. 8 atto di appello).
Gli appellanti hanno dedotto anche che il Tribunale avrebbe errato nell'imputare la coltivazione del fondo alla società e non già a , come invece sarebbe Parte_1 emerso da “prova testimoniale;
riscontro della sua presenza sul terreno da parte del geom. , tecnico dell'appellata; attestato della Polizia Municipale;
dichiarazioni Per_1 sostitutiva di notorietà” (pag. 8 atto di appello).
Trattasi, a ben vedere, di un elenco generico e insufficiente a destituire di fondamento le argomentazioni del primo giudice, saldamente ancorate all'esistenza dell'atto costitutivo della società agricola “F.lli Balivo società agricola semplice” il cui oggetto sociale – e, quindi, l'attività svolta dalla società - era proprio la coltivazione del fondo condotto da
. Parte_1
Parte appellante sostiene che, ad ogni modo, “le cose non sarebbero cambiate anche nell'ipotesi in cui l'attività di coltivazione fosse stata svolta in forma associata” (pag. 8 atto di appello). La Corte ritiene che tale considerazione, priva di qualsiasi ragionamento, in punto di diritto e di fatto, a supporto, è generica e non scalfisce la ratio
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decidendi del primo giudice il quale ha statuito, richiamando a proprio favore consolidata giurisprudenza di legittimità, che “la società non rientra tra i soggetti che possono beneficiare dell'indennità aggiuntiva” (pag. 6 sentenza).
14 L'ulteriore rilievo per cui, ad avviso di parte appellante, lo scioglimento della società a causa della requisizione del fondo genererebbe in capo a il diritto Parte_1 all'indennità aggiuntiva quale forma di restituzione per equivalente del bene conferito, da quest'ultimo, in godimento al capitale sociale - non più restituibile in quanto espropriato - è inconferente oltre che errata in punto di diritto, non potendosi comparare due istituti tra loro diversi (l'indennità di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001 e il risarcimento disciplinato dall'art. 2281 c.c. per l'ipotesi di impossibilità di restituzione dei beni in natura) quanto alla natura giuridica, agli elementi costitutivi e alla ratio.
Senza trascurare che la difesa in esame assume toni confessori nella parte in cui attesta che la società sarebbe stata sciolta a causa della requisizione del fondo, il che equivale a dire quasi expressis verbis che era la società ad occuparsi di gestire e coltivare i fondi espropriati, e che una volta venuto meno il suo oggetto sociale coincidente con la coltivazione dei medesimi terreni, non ha più avuto motivo di esistere.
Né inficia la decisione del tribunale la deduzione, generica, del “riscontro della sua presenza sul terreno da parte del geom. , tecnico dell'appellata”, irrilevante Per_1 secondo il paradigma del coltiovatore diretto, a cui, ancora una volta , si rinvia (cf. supra).
4.3. Il terzo motivo, con cui gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice imputato alla società la coltivazione dei terreni affittati ad T_
, sebbene non menzionati nell'atto costitutivo di essa, è infondato.
[...]
Fermo il valore dirimente delle considerazioni che precedono, circa la mancata allegazione in pirmo grado di tutti gli elementi costitutivi della qualifica di coltivatore diretto, il primo giudice ha puntualmente indicato gli elementi presuntivi da cui ha tratto il proprio convincimento (l'ampio oggetto sociale comprendente la “gestione di fondi rustici”, la presenza su entrambi i fondi dello stesso tipo di colture e lo stretto rapporto di parentela tra i ) e tali emergenze processuali non sono state specificamente Pt_1 contestate dagli appellanti.
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Soprattutto, è dirimente che gli appellanti non hanno dedotto e provato elementi che depongono in senso contrario, essondosi limitati a sostenere che i testi escussi avevano riferito che ciascuno degli attori coltivava direttamente il fondo condotto in affitto.
15 Tutto il terzo motivo si affida alla prova testimoniale, che, si badi bene, è stata articolata su capi del tutto generici, privi finanche dell'indicazione delle particelle e di chi, tra i familiari dei due NI attori, coltivasse il fondo insieme a loro due.
Per comodità di lettura si riporta il capo di prova: “Vero è che gli attori
[...]
…. , ………… coltivavano da molti anni, prima CP_3 Parte_2 Parte_1 del 2007, i fondi siti in Giugliano in Campania alla località Masseria del Re, aventi le estensioni innanzi indicate, con lavoro proprio e dei ripettivi familiari”.
Alla genericità delle allegazioni, prive dell'indicazione della composizione anagrafica dei rispettivi nuclei familiari, corrisponde l'insufficienza della prova (dichiarazioni delle parti) che è generica e valutativa e, pertanto, insufficiente a superare le contrarie risultanze documentali. Invero, i testi hanno dichiarato che gli attori “erano coltivatori diretti” (esprimendo così una mera valutazione), che si facevano aiutare “di solito da parenti”, senza però specificare per nessuno degli interessati i nominativi dei parenti o la misura dell'apporto lavorativo, che del resto non è stata indicata dagli appellanti in nessuno degli scritti difensivi.
Per completezza, si dà atto che il fatto, emerso dalle dichiarazioni dei testi, che gli attori in primo grado - dunque anche i fratelli - coltivassero i terreni oggetto Pt_1 dell'esproprio, non esclude che gli appellanti li coltivassero per conto della società da questi costituita.
Per le ragioni sin qui esposte il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello vanno respinti, con assorbimento del quarto motivo sulle spese;
la sentenza di primo grado va confermata.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese di lite, in favore della
[...]
nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui Controparte_1 alla tabella 12 allegata al DM 55/2014,, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento della controversia, di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto dell'attività processuale effettiva, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase istruttoria, non svolta.
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Nulla va disposto per spese per gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4
e , stante la loro mancata costituzione. Controparte_5 CP_6
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
16 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_2 Parte_1
5825/2019 pubblicata il 6.6.2019, così provvede:
-- dichiara la contumacia di , , Controparte_8 Controparte_4 Controparte_9
e ; CP_6
-- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
4.340,00 (di cui: € 1.300,00 per la fase di studio, € 840,00 per la fase introduttiva ed €
2.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
-- nulla per le spese di lite per , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ;
[...] CP_6
-- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni" (Articolo 34, comma 6, DPR 633/1972).
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