Articolo 6 della Legge 8 marzo 1968, n. 199
Articolo 5Articolo 7
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9 aprile 1968
Art. 6.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , i dieci posti di professore di ruolo, di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, saranno imputati sul contingente previsto dal comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 .
I venti posti di assistente o lettore, indicati nell'annessa tabella A, graveranno sul contingente di 1.050 posti istituiti con l'articolo 14 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 , per l'anno accademico 1967-68.
Entrata in vigore il 9 aprile 1968