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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa contraddistinta da n. di R.G. 6150/2020, chiamata all'udienza del 14/4/2025, promossa da:
in persona del suo Controparte_1
Amministratore Delegato, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. G.
Fasciano
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
;
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
;
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18
Controparte_13 Controparte_19 CP_20
CP_21 CP_22 CP_23
Controparte_24 Controparte_25 CP_26
Controparte_27 Controparte_28
Controparte_29
; Controparte_30
Contumaci
Controparte_31 CP_32 Controparte_33
Controparte_34 Controparte_35 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_36
C. La Gatta
Resistente
Oggetto: accertamento negativo diritto a percepire tfr e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/6/2020, la parte ricorrente di cui in epigrafe adiva il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto dei lavoratori “… a ricevere
TFR, le competenze di fine rapporto, così come qualsiasi altra voce retributiva e/o risarcitoria in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 c.c. e/o dall'art. 29 d.lgs. n. 276/03, essendo questi decaduti dall'azione, nonché per via della legittimazione esclusiva
CP_3 dell (sia quale Fondo di Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria
2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297), attesa la dichiarazione di incapienza rilasciata dalla in data 07/04/2020, nonché ancora per qualsiasi Controparte_37 altro evento estintivo dell'obbligazione (ivi compresa la prescrizione e l'intervenuta decadenza dall'azione).
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Tribunale, accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva di ogni posizione debitoria in capo alla Controparte_38
- in via di subordine accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito della domanda per carenza di legittimazione passiva, nonché per carenza di ogni vincolo di solidarietà
e di mancata preventiva escussione del debitore principale ovvero in caso di CP_30
CP_3 accertata incapienza dell sia quale gestore del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia), nonché solo in via gradata per l'erroneità del computo delle somme richieste dai lavoratori;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda del si chiede accertare e dichiarare la natura solidale della CP_1
obbligazione ex art. 29 d.lgs. n. 276/03. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del CP_3 C.N.C.P. ad essere manlevato dalla Società (ovvero dall' in caso di CP_30
accertata incapienza di , con conseguente obbligo di ristoro e condanna di CP_30
Pag. 2 di 7 quest'ultima in garanzia e manleva al pagamento di tutto quanto sostenuto, oltre il pagamento di tutte le spese ed onorari di giudizio.
- sempre e solo in caso di rigetto del ricorso, anche a seguito della sospensione del processo in attesa della definizione della escussione del debitore principale, si chiede sin d'ora accertare e dichiarare il diritto di regresso del nei confronti della CP_1
CP_3 (ovvero dell' in caso di accertata incapienza), nella stessa Controparte_38
misura di quanto oggetto di condanna, oltre il pagamento di tutte le spese, onorari, interessi, e ogni altra voce (anche di danno) sostenuta da parte opponente in esecuzione del disposto del Giudice;
- si chiede altresì al Tribunale voler accertare l'intervenuto pagamento da parte
CP_3 dell di quanto richiesto dai resistenti giusta la domanda allegata (doc.10- Domande
CP_3
, ovverosia giuste le ulteriori successive domande presentate e/o evase in favore dei resistenti, dichiarando pertanto non dovuto dal CNCP il corrispettivo liquidato a titolo di TFR;
- con il riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
CP_3 Si costituiva in giudizio solo l' , il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, nonché l'improponibilità per carenza della domanda in sede amministrativa;
nel merito, invocava il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30/9/2024, subentrata la scrivente nella titolarità del fascicolo de quo, rilevato che nei confronti di alcuni convenuti non vi fosse prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo, parte ricorrente veniva invitata ad offrire prova della notifica nei confronti degli stessi e, all'uopo, rinviata la trattazione della causa all'udienza del
16/12/2024, veniva concesso termine sino a 10 giorni prima della predetta udienza per il deposito della prova della notifica.
Con atto versato nel fascicolo telematico in data 6/12/2024, il ricorrente CP_1
rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso, n. 25 resistenti avevano fatto pervenire a mezzo pec (doc. allegato all'atto sub n. 1) dichiarazione di non aver null'altro a pretendere dal ricorrente a titolo di differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro con la . Controparte_37
Pag. 3 di 7 Preso atto di tali dichiarazioni, il ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti dei seguenti n. 25 lavoratori: Di;
Parte_1 CP_15 CP_2
; ;
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_16 CP_39
; ; ;
[...] CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_22
; ; ; ;
[...] Controparte_25 CP_26 Controparte_28 CP_10
; ; ; Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_11 CP_12
; ; ; Dell'
[...] Controparte_13 CP_21 Controparte_24 [...]
; Impicciatore CP_27 CP_14
Invocava, pertanto, nei confronti dei suddetti resistenti, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, in ottemperanza al provvedimento reso dal Giudice in data 30/9/2024, il ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della e di CP_30
(doc. sub n. 2). Controparte_29
Per quanto attiene ai restanti n. 8 lavoratori, che non avevano reso la dichiarazione di rinuncia alle proprie pretese nei confronti del ricorrente, quest'ultimo CP_1 evidenziava l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti di tre di essi, segnatamente, sig.ri , e , mentre il Controparte_7 CP_23 Controparte_13
sig. risultava deceduto;
rappresentava, inoltre, che la notifica non Controparte_31
risultava ancora perfezionata nei confronti del sig. , in quanto non era CP_32
ancora pervenuta la cartolina di ritorno della notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre non era andata a buon fine nei confronti dei sigg. e Controparte_33 CP_35
(omesse notifiche perché trasferiti) e (omessa notifica per
[...] Controparte_34
indirizzo errato) (doc. sub nn. 3 e 4).
All'udienza del 16/12/2024 il difensore della parte ricorrente manifestava la volontà di quest'ultima di rinunciare in toto all'azione esperita.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, invitava parte ricorrente a depositare in atti formale dichiarazione di rinuncia all'azione a firma del legale rappresentante del entro i 5 giorni precedenti all'udienza del 10/2/2025, cui rinviava la causa CP_1
(successivamente rinviata d'ufficio al 17/2/2025).
Pag. 4 di 7 Con dichiarazione di rinuncia depositata nel fascicolo telematico in data 14/2/2025, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti di alcuni soltanto dei lavoratori evocati in giudizio.
Alla successiva udienza del 17/2/2025, preso atto del deposito dell'atto di rinuncia CP_3 all'azione nei termini su esposti e sulla base del rilievo operato dall' in ordine alla circostanza che tale rinuncia non era rivolta né all'Istituto previdenziale, né alle altre parti resistenti, seppur contumaci, il Tribunale invitava parte ricorrente a chiarire la propria volontà di rinunciare all'azione nei confronti di tutte le parti resistenti e, all'uopo, rinviava la causa all'udienza del 31/3/2025, assegnando termine sino ad 8 giorni prima per il deposito dell'atto di rinuncia, eventualmente nei confronti di tutte le parti resistenti, laddove questa fosse la sua volontà.
Con atto depositato telematicamente in data 21/3/2025, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio ricorrente, quest'ultimo dichiarava espressamente di rinunciare all'azione nei confronti di tutte le parti convenute.
All'udienza del 31/3/2025, parte ricorrente ha precisato la propria volontà di rinunciare all'azione nei confronti di tutte le parti resistenti e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del CP_3 giudizio con compensazione delle spese di lite;
l' ha preso atto dell'avversa dichiarazione, riportandosi agli atti di causa in punto di spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Giova rammentare che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306
c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte.
Detta rinuncia, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Pag. 5 di 7 Conseguentemente, deve ritenersi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto e che, pertanto, la condanna alle spese del ricorrente deve essere rapportata non già alla sua soccombenza virtuale sui fatti posti a fondamento della domanda - superati e resi irrilevanti proprio dalla rinuncia all'azione - bensì, correttamente, alla "causa" della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente principale e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito (Cass., 14/11/2011, n. 23749; Cass., 10/9/2004, n. 18225; Cass.,
13/3/1999, n. 2268).
Per questi motivi
viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della circostanza che la dichiarazione di rinuncia all'azione è intervenuta in seguito alla rinuncia della maggior parte dei lavoratori alle pretese vantate nei confronti del ricorrente ed oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto CP_3 depositato in data 22/6/2020 da nei confronti di , , CP_1 Controparte_29 [...]
e altri, così provvede: CP_30
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa contraddistinta da n. di R.G. 6150/2020, chiamata all'udienza del 14/4/2025, promossa da:
in persona del suo Controparte_1
Amministratore Delegato, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. G.
Fasciano
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
;
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
;
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18
Controparte_13 Controparte_19 CP_20
CP_21 CP_22 CP_23
Controparte_24 Controparte_25 CP_26
Controparte_27 Controparte_28
Controparte_29
; Controparte_30
Contumaci
Controparte_31 CP_32 Controparte_33
Controparte_34 Controparte_35 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_36
C. La Gatta
Resistente
Oggetto: accertamento negativo diritto a percepire tfr e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/6/2020, la parte ricorrente di cui in epigrafe adiva il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto dei lavoratori “… a ricevere
TFR, le competenze di fine rapporto, così come qualsiasi altra voce retributiva e/o risarcitoria in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 c.c. e/o dall'art. 29 d.lgs. n. 276/03, essendo questi decaduti dall'azione, nonché per via della legittimazione esclusiva
CP_3 dell (sia quale Fondo di Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria
2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297), attesa la dichiarazione di incapienza rilasciata dalla in data 07/04/2020, nonché ancora per qualsiasi Controparte_37 altro evento estintivo dell'obbligazione (ivi compresa la prescrizione e l'intervenuta decadenza dall'azione).
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Tribunale, accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva di ogni posizione debitoria in capo alla Controparte_38
- in via di subordine accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito della domanda per carenza di legittimazione passiva, nonché per carenza di ogni vincolo di solidarietà
e di mancata preventiva escussione del debitore principale ovvero in caso di CP_30
CP_3 accertata incapienza dell sia quale gestore del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia), nonché solo in via gradata per l'erroneità del computo delle somme richieste dai lavoratori;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda del si chiede accertare e dichiarare la natura solidale della CP_1
obbligazione ex art. 29 d.lgs. n. 276/03. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del CP_3 C.N.C.P. ad essere manlevato dalla Società (ovvero dall' in caso di CP_30
accertata incapienza di , con conseguente obbligo di ristoro e condanna di CP_30
Pag. 2 di 7 quest'ultima in garanzia e manleva al pagamento di tutto quanto sostenuto, oltre il pagamento di tutte le spese ed onorari di giudizio.
- sempre e solo in caso di rigetto del ricorso, anche a seguito della sospensione del processo in attesa della definizione della escussione del debitore principale, si chiede sin d'ora accertare e dichiarare il diritto di regresso del nei confronti della CP_1
CP_3 (ovvero dell' in caso di accertata incapienza), nella stessa Controparte_38
misura di quanto oggetto di condanna, oltre il pagamento di tutte le spese, onorari, interessi, e ogni altra voce (anche di danno) sostenuta da parte opponente in esecuzione del disposto del Giudice;
- si chiede altresì al Tribunale voler accertare l'intervenuto pagamento da parte
CP_3 dell di quanto richiesto dai resistenti giusta la domanda allegata (doc.10- Domande
CP_3
, ovverosia giuste le ulteriori successive domande presentate e/o evase in favore dei resistenti, dichiarando pertanto non dovuto dal CNCP il corrispettivo liquidato a titolo di TFR;
- con il riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
CP_3 Si costituiva in giudizio solo l' , il quale eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, nonché l'improponibilità per carenza della domanda in sede amministrativa;
nel merito, invocava il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30/9/2024, subentrata la scrivente nella titolarità del fascicolo de quo, rilevato che nei confronti di alcuni convenuti non vi fosse prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo, parte ricorrente veniva invitata ad offrire prova della notifica nei confronti degli stessi e, all'uopo, rinviata la trattazione della causa all'udienza del
16/12/2024, veniva concesso termine sino a 10 giorni prima della predetta udienza per il deposito della prova della notifica.
Con atto versato nel fascicolo telematico in data 6/12/2024, il ricorrente CP_1
rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso, n. 25 resistenti avevano fatto pervenire a mezzo pec (doc. allegato all'atto sub n. 1) dichiarazione di non aver null'altro a pretendere dal ricorrente a titolo di differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro con la . Controparte_37
Pag. 3 di 7 Preso atto di tali dichiarazioni, il ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti dei seguenti n. 25 lavoratori: Di;
Parte_1 CP_15 CP_2
; ;
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_16 CP_39
; ; ;
[...] CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_22
; ; ; ;
[...] Controparte_25 CP_26 Controparte_28 CP_10
; ; ; Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_11 CP_12
; ; ; Dell'
[...] Controparte_13 CP_21 Controparte_24 [...]
; Impicciatore CP_27 CP_14
Invocava, pertanto, nei confronti dei suddetti resistenti, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, in ottemperanza al provvedimento reso dal Giudice in data 30/9/2024, il ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della e di CP_30
(doc. sub n. 2). Controparte_29
Per quanto attiene ai restanti n. 8 lavoratori, che non avevano reso la dichiarazione di rinuncia alle proprie pretese nei confronti del ricorrente, quest'ultimo CP_1 evidenziava l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti di tre di essi, segnatamente, sig.ri , e , mentre il Controparte_7 CP_23 Controparte_13
sig. risultava deceduto;
rappresentava, inoltre, che la notifica non Controparte_31
risultava ancora perfezionata nei confronti del sig. , in quanto non era CP_32
ancora pervenuta la cartolina di ritorno della notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre non era andata a buon fine nei confronti dei sigg. e Controparte_33 CP_35
(omesse notifiche perché trasferiti) e (omessa notifica per
[...] Controparte_34
indirizzo errato) (doc. sub nn. 3 e 4).
All'udienza del 16/12/2024 il difensore della parte ricorrente manifestava la volontà di quest'ultima di rinunciare in toto all'azione esperita.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, invitava parte ricorrente a depositare in atti formale dichiarazione di rinuncia all'azione a firma del legale rappresentante del entro i 5 giorni precedenti all'udienza del 10/2/2025, cui rinviava la causa CP_1
(successivamente rinviata d'ufficio al 17/2/2025).
Pag. 4 di 7 Con dichiarazione di rinuncia depositata nel fascicolo telematico in data 14/2/2025, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti di alcuni soltanto dei lavoratori evocati in giudizio.
Alla successiva udienza del 17/2/2025, preso atto del deposito dell'atto di rinuncia CP_3 all'azione nei termini su esposti e sulla base del rilievo operato dall' in ordine alla circostanza che tale rinuncia non era rivolta né all'Istituto previdenziale, né alle altre parti resistenti, seppur contumaci, il Tribunale invitava parte ricorrente a chiarire la propria volontà di rinunciare all'azione nei confronti di tutte le parti resistenti e, all'uopo, rinviava la causa all'udienza del 31/3/2025, assegnando termine sino ad 8 giorni prima per il deposito dell'atto di rinuncia, eventualmente nei confronti di tutte le parti resistenti, laddove questa fosse la sua volontà.
Con atto depositato telematicamente in data 21/3/2025, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio ricorrente, quest'ultimo dichiarava espressamente di rinunciare all'azione nei confronti di tutte le parti convenute.
All'udienza del 31/3/2025, parte ricorrente ha precisato la propria volontà di rinunciare all'azione nei confronti di tutte le parti resistenti e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del CP_3 giudizio con compensazione delle spese di lite;
l' ha preso atto dell'avversa dichiarazione, riportandosi agli atti di causa in punto di spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Giova rammentare che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306
c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte.
Detta rinuncia, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Pag. 5 di 7 Conseguentemente, deve ritenersi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto e che, pertanto, la condanna alle spese del ricorrente deve essere rapportata non già alla sua soccombenza virtuale sui fatti posti a fondamento della domanda - superati e resi irrilevanti proprio dalla rinuncia all'azione - bensì, correttamente, alla "causa" della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente principale e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito (Cass., 14/11/2011, n. 23749; Cass., 10/9/2004, n. 18225; Cass.,
13/3/1999, n. 2268).
Per questi motivi
viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della circostanza che la dichiarazione di rinuncia all'azione è intervenuta in seguito alla rinuncia della maggior parte dei lavoratori alle pretese vantate nei confronti del ricorrente ed oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto CP_3 depositato in data 22/6/2020 da nei confronti di , , CP_1 Controparte_29 [...]
e altri, così provvede: CP_30
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Emanuela Foggetti
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