Articolo 4 della Legge 10 maggio 1970, n. 291
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 giugno 1970
Art. 4.
La determinazione degli importi dei mutui di cui allo articolo 2, e' effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
Entrata in vigore il 9 giugno 1970