Art. 4.
La determinazione degli importi dei mutui di cui allo articolo 2, e' effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
La determinazione degli importi dei mutui di cui allo articolo 2, e' effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 .