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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2015/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente REL. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per modifica regolamentazione responsabilità genitoriale instaurato da con l'Avv. BREGOLI GIORGIA Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. A BECCARA FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per la parte ricorrente: respingersi tutte le eccezioni e domande avversarie sia nel merito che istruttorie perchè inammissibili e infondate;
- pronunciarsi la modifica delle condizioni di cui al decreto dd. 03.05.2023 depositato in data 18.05.2023 del Tribunale di Trento n. cronol. 1375/2023 emesso nel procedimento sub n. 1974/2022 V.G. alle seguenti CONDIZIONI
1) disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa e residenza anagrafica presso il padre;
2) in considerazione dell'età della minore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa disporsi che madre e figlia concordino direttamente tra loro eventuali incontri/visite/pernottamenti; in strettissimo subordine, ferma la possibilità di madre e figlia di accordarsi direttamente e liberamente, disporsi comunque che stia con a week end alternati dal venerdì Controparte_1 Per_1 dalla fine dell'orario scolastico alla domenica sera (cena compresa); 3) revocarsi l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura
20 a;
Controparte_1
4) disporsi l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura 20 a;
Parte_1
5) revocarsi l'obbligo di di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 400,00 mensili e dichiararsi che nulla debba versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia;
Per_1
6) dichiararsi tenuta a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dichiararsi tenuti i genitori a partecipare alle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 50% facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso alle linee guida del C.N.F.. Resta inteso che trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico, whatsApp, e- mail), in caso di mancato riscontro, si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
8) disporsi che assegni al nucleo famigliare, assegno unico e analoghe provvidenze siano a favore di;
Parte_1
9) condannarsi alla rifusione delle competenze e anticipazioni Controparte_1 oltre 15 % spese generali 4% CNPA e IVA.
- in via istruttoria se del caso e ritenuto necessario disporsi che venga fornita una relazione sull'andamento scolastico della minore da parte della scuola “Bresadola” frequentata da e dell'Associazione Periscopio;
Per_1 ammettersi prova per interrogatorio formale di e per testi sulle Controparte_1 circostanze indicate. Per la parte resistente: Voglia il Tribunale di Trento:
Nel merito:
Pag. 2 di 8 respingere il ricorso avversario, perché infondato in fatto e diritto e confermare il decreto del Tribunale di Trento n. cron. 1375/2023 depositato il 18.05.2023, con la sola seguente modifica: stabilire che il padre tenga con sé a fine settimana alterni, dal venerdì Per_1 pomeriggio, finito il dopo scuola, fino al lunedì mattina, un giorno alla settimana con pernotto, nella settimana in cui ha il fine settimana e due giorni con pernotto nella settimana successiva;
In via subordinata di merito: Conformemente a quanto proposto dallo stesso in via subordinata nel Pt_1 precedente giudizio, si chiede disporsi la collocazione paritaria di e Per_1 quindi una settimana a testa, presso ciascun genitore con assegnazione della casa familiare alla signora presso la quale manterrà la propria CP_1 Per_1 residenza anagrafica ed obbligo del signor di versare alla signora Pt_1
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la somma di euro CP_1
400,00 al mese. Fermo nel resto tutto quanto stabilito dal decreto del Tribunale di
Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023; In via ulteriormente subordinata di merito: In denegata e non creduta ipotesi di assegnazione al padre della casa familiare, stabilire a carico di l'onere di versare a , il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, assegno perequativo di euro 400,00 al mese o diversa somma stabilita dal Tribunale, a titolo di contributo al mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli Persona_1 indici Istat, stabilire che stia una settimana a testa presso ciascun Per_1 genitore ovvero, in ulteriore subordine, stabilire che stia con la madre a Per_1 fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina e due giorni fissi ogni settimana con pernotto, individuati nel lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico fino al giorno successivo. Fermo nel resto (affidamento condiviso, vacanze Natale, Pasqua ed estive) quanto previsto dal decreto del Tribunale di Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023. Assegnarsi adeguato termine per il rilascio della casa familiare e mantenersi in ogni caso residenza anagrafica e stato famiglia di con la madre. Persona_1
Spese rifuse. Per il P.M.: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. SVOLGIMENTOD EL PROCESSO
Pag. 3 di 8 Con il ricorso depositato in data 10.9.2024, il sig. chiedeva al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di collocamento, di assegnazione della casa e di mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1 giorno 11 ottobre 2011, così come stabilite dal Tribunale di Trento con decreto depositato il 18 maggio 2023 sub n. 1974/2022 V.G., sul presupposto che la figlia da ottobre 2023 abita stabilmente presso la residenza del padre, Per_1 disponendo il collocamento prevalente e la residenza anagrafica della figlia presso di sé, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in Trento via Prepositura n. 20. Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando quando eccepito e Controparte_1 dedotto da chiedendo respingersi il ricorso avversario, perché Parte_1 infondato in fatto e diritto, con conferma del sopra citato decreto del Tribunale di Trento. Venivano quindi depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. n. 1, 2 e 3 e con ordinanza dd. 14.01.2025 il Presidente disponeva l'audizione della minore , fissando per l'incombente l'udienza del giorno 11 Persona_1 febbraio 2025. A seguito della richiesta del Tribunale, in data 17.03.2025 il Servizio Sociale depositava relazione di aggiornamento sulla situazione socio-familiare della minore, nonché relazione circa l'intervento dello stesso relativo al mese di febbraio 2024.
All'udienza del 19.03.2025 il Presidente istruttore rinviava all'udienza del 04.06.2025, con assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di cui in motivazione. Rileva il Collegio che da quanto emerso nel corso dell'istruttoria risultano provati i fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione, qual è la circostanza oggettiva e pacifica dello stabile trasferimento di presso la Per_1 casa del padre da fine ottobre 2023, che legittimano la richiesta di Pt_1 di modifica delle condizioni di cui al decreto dd. 03.05.2023 del
[...]
Tribunale di Trento emesso nel procedimento sub n. 1974/2022 V.G. La circostanza che dall'ottobre del 2023 abita stabilmente presso la Per_1 residenza del padre risulta innanzitutto dalla “relazione percorso Per_1
dd. 23.08.2024 a firma della dott.ssa – Psicologa
[...] Persona_2
Terapeuta prodotta sub doc. 5 dal ricorrente. In tale documento la professionista riferisce di essere stata contattata dalla sig.ra nel mese di Controparte_1
Pag. 4 di 8 novembre 2023 e nel documento si legge “dalle informazioni raccolte emerge prevalentemente il malessere della signora relativo al “non rapporto” con la figlia che in quel non aveva nessun tipo di contatto con la madre da svariate Per_1 settimane e si era trasferita a vivere stabilmente presso il padre…”. Anche dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Trento, depositata in data 17.03.2025, risulta che in data 5.12.2023 la sig.ra si era rivolta al CP_1
Servizio Sociale e che “nonostante la sentenza del mese di maggio 2023 con collocamento prevalente presso la madre la sig.ra aveva riferito CP_1 dell'interruzione delle visite da parte della figlia che sembrava invece voler vivere con il papà”.
stessa nel corso della sua audizione all'udienza dell'11.02.2025 ha Per_1 affermato: “adesso da circa un anno mi sono stabilita da mio padre”. Ferma la circostanza del cambiamento di fatto della residenza della minore da casa della madre a quella del padre, non vi è poi motivo ad avviso del Tribunale di discostarsi dalla volontà espressa dalla minore rispetto alla sua scelta di vivere prevalentemente con il padre, considerato che sia la sua età (13 anni e mezzo) e la sua capacità di discernimento risultano ampiamente dimostrare la maturità di giudizio della ragazza.
ha chiaramente riferito nel corso della sua audizione “di essere felice di Per_1 vivere con mio padre e con i miei nonni e di voler continuare così” (v. p.v. udienza 11.2.2025).
Non risulta dimostrati quanto dedotto da e cioè che Controparte_1
l'atteggiamento di nei confronti della madre sarebbe cambiato dopo il Per_1 deposito del ricorso oggetto del presente procedimento. Infatti, la minore già dal dicembre 2022 aveva ripetutamente manifestato, sia verbalmente che nei fatti, il desiderio e la ferma volontà di stare con il padre. Va infatti ricordato sul punto che nel precedente procedimento svoltosi dinanzi a questo Tribunale (sub n. 1974/2022) aveva già chiaramente espresso il Per_1 proprio pensiero: “Attualmente abito un po' con la mamma e un po' con il papà, ma forse un po' più con il papà, fortunatamente.” “Infatti mi trovo meglio con lui perché è sincero mentre la mamma mi dice spesso bugie e non mi dice mai che mi vuole bene o che sono brava a fare qualcosa”. “Inoltre mi trovo molto bene con i nonni paterni, specialmente con la nonna perché facciamo spesso le cose insieme”. “Preferirei stare più tempo con il papà perché con lui ho un rapporto migliore”. Quando sono da lui, c'è quasi sempre perché lavorando secondo determinati turni riesce ad organizzarsi. Alla mattina spesso mi accompagna lui a scuola” (v. p.v. udienza del 21.12.2022).
Pag. 5 di 8 All'epoca il Tribunale non aveva tenuto conto della volontà della minore, considerato che aveva 11 anni e non era stata ritenuta sufficientemente matura in relazione alle circostanze del caso, ma, come sopra ricordato, la situazione ad oggi è totalmente cambiata, sia per la consolidata stabilità del collocamento di presso la casa del padre, sia perché non si può più non tenere conto Per_1 della volontà della minore, in considerazione della maturità dimostrata. Con il cambio di collocamento della residenza della minore da quella della madre a quella del padre, consegue la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della resistente, considerata la volontà del ricorrente di voler tornare a vivere in quel luogo con la figlia, stante il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. ex multis, Cass. n. 23501/2023). La signora dovrà quindi rilasciare l'abitazione sita in Trento Via CP_1
Prepositura, 20 in favore del sig. entro un termine che appare congruo Pt_1 fissare in tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvo diverso accordo tra le parti. In relazione alla frequentazione tra la madre e la figlia, ritiene il Collegio che in considerazione dell'età di , le modalità specifiche potranno essere Per_1 direttamente concordate tra di loro, fermo comunque che dovrà stare Per_1 con la madre a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, e due giorni fissi ogni settimana con pernotto, individuati nel lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico fino al giorno successivo, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia, il mutamento del collocamento della minore dalla madre al padre ed i tempi di permanenza della stessa con i rispettivi genitori comportano la revoca dell'assegno di mantenimento da parte del sig. in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
e l'onere a carico di quest'ultima di versare in favore dello a
[...] Pt_1 titolo di contributo di mantenimento della figlia una somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF, considerata la proporzione dei redditi tra le parti e la permanenza della stessa con la figlia.
Pag. 6 di 8 Gli assegni al nucleo famigliare, assegno unico e analoghe provvidenze vengono suddivisi al 50% tra i genitori. Non vi sono i presupposti per la corresponsione di un assegno perequativo, come richiesto dalla difesa della resistente, non essendo le parti unite da vincolo coniugale.
Alla luce di quanto fin qui esposto e considerato, va disposta la modifica delle condizioni di collocamento, di assegnazione della casa familiare e di mantenimento della figlia minore come sopra precisato, mentre Persona_1 deve essere confermato nel resto quanto previsto dal decreto del Tribunale di Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023 (affidamento condiviso della minore tra i genitori, tempi di permanenza della stessa durante le vacanze di Natale, Pasqua ed estive). Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da , a parziale modifica delle condizioni di cui Parte_1 al decreto dd. 03.05.2023 del Tribunale di Trento, depositato in data 18.05.2023, n. cronol. 1375/2023, così provvede:
1)fermo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori, dispone il collocamento prevalente della stessa e residenza anagrafica presso il padre;
2) dispone che madre e figlia concordino direttamente tra loro eventuali incontri/visite/pernottamenti, fermo comunque che starà con la madre a Per_1 fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, e due giorni fissi ogni settimana con pernotto, individuati nel lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico fino al giorno successivo, salvo diverso accordo;
3) revoca l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura 20 a;
Controparte_1
4) dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura 20 a , con termine per il rilascio della casa familiare da parte di Parte_1
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, Controparte_1 salvo diversi accordi tra le parti;
5) revoca l'obbligo di di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 400,00 mensili e dichiara che nulla debba versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia;
Per_1
Pag. 7 di 8 6) dichiara tenuta a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dichiara tenuti i genitori a partecipare alle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 50% facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso alle linee guida del C.N.F..;
8) dispone che gli assegni al nucleo famigliare, assegno unico e analoghe provvidenze vengono suddivisi al 50% tra i genitori;
9) conferma nel resto quanto previsto dal decreto del Tribunale di Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023;
10) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che vengono liquidate in complessivi € 2.500, oltre 15% Parte_1 per spese generali ed iva, se dovuta. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2015/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente REL. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per modifica regolamentazione responsabilità genitoriale instaurato da con l'Avv. BREGOLI GIORGIA Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. A BECCARA FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per la parte ricorrente: respingersi tutte le eccezioni e domande avversarie sia nel merito che istruttorie perchè inammissibili e infondate;
- pronunciarsi la modifica delle condizioni di cui al decreto dd. 03.05.2023 depositato in data 18.05.2023 del Tribunale di Trento n. cronol. 1375/2023 emesso nel procedimento sub n. 1974/2022 V.G. alle seguenti CONDIZIONI
1) disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa e residenza anagrafica presso il padre;
2) in considerazione dell'età della minore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa disporsi che madre e figlia concordino direttamente tra loro eventuali incontri/visite/pernottamenti; in strettissimo subordine, ferma la possibilità di madre e figlia di accordarsi direttamente e liberamente, disporsi comunque che stia con a week end alternati dal venerdì Controparte_1 Per_1 dalla fine dell'orario scolastico alla domenica sera (cena compresa); 3) revocarsi l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura
20 a;
Controparte_1
4) disporsi l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura 20 a;
Parte_1
5) revocarsi l'obbligo di di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 400,00 mensili e dichiararsi che nulla debba versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia;
Per_1
6) dichiararsi tenuta a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dichiararsi tenuti i genitori a partecipare alle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 50% facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso alle linee guida del C.N.F.. Resta inteso che trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico, whatsApp, e- mail), in caso di mancato riscontro, si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
8) disporsi che assegni al nucleo famigliare, assegno unico e analoghe provvidenze siano a favore di;
Parte_1
9) condannarsi alla rifusione delle competenze e anticipazioni Controparte_1 oltre 15 % spese generali 4% CNPA e IVA.
- in via istruttoria se del caso e ritenuto necessario disporsi che venga fornita una relazione sull'andamento scolastico della minore da parte della scuola “Bresadola” frequentata da e dell'Associazione Periscopio;
Per_1 ammettersi prova per interrogatorio formale di e per testi sulle Controparte_1 circostanze indicate. Per la parte resistente: Voglia il Tribunale di Trento:
Nel merito:
Pag. 2 di 8 respingere il ricorso avversario, perché infondato in fatto e diritto e confermare il decreto del Tribunale di Trento n. cron. 1375/2023 depositato il 18.05.2023, con la sola seguente modifica: stabilire che il padre tenga con sé a fine settimana alterni, dal venerdì Per_1 pomeriggio, finito il dopo scuola, fino al lunedì mattina, un giorno alla settimana con pernotto, nella settimana in cui ha il fine settimana e due giorni con pernotto nella settimana successiva;
In via subordinata di merito: Conformemente a quanto proposto dallo stesso in via subordinata nel Pt_1 precedente giudizio, si chiede disporsi la collocazione paritaria di e Per_1 quindi una settimana a testa, presso ciascun genitore con assegnazione della casa familiare alla signora presso la quale manterrà la propria CP_1 Per_1 residenza anagrafica ed obbligo del signor di versare alla signora Pt_1
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la somma di euro CP_1
400,00 al mese. Fermo nel resto tutto quanto stabilito dal decreto del Tribunale di
Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023; In via ulteriormente subordinata di merito: In denegata e non creduta ipotesi di assegnazione al padre della casa familiare, stabilire a carico di l'onere di versare a , il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, assegno perequativo di euro 400,00 al mese o diversa somma stabilita dal Tribunale, a titolo di contributo al mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo gli Persona_1 indici Istat, stabilire che stia una settimana a testa presso ciascun Per_1 genitore ovvero, in ulteriore subordine, stabilire che stia con la madre a Per_1 fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina e due giorni fissi ogni settimana con pernotto, individuati nel lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico fino al giorno successivo. Fermo nel resto (affidamento condiviso, vacanze Natale, Pasqua ed estive) quanto previsto dal decreto del Tribunale di Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023. Assegnarsi adeguato termine per il rilascio della casa familiare e mantenersi in ogni caso residenza anagrafica e stato famiglia di con la madre. Persona_1
Spese rifuse. Per il P.M.: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. SVOLGIMENTOD EL PROCESSO
Pag. 3 di 8 Con il ricorso depositato in data 10.9.2024, il sig. chiedeva al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di collocamento, di assegnazione della casa e di mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1 giorno 11 ottobre 2011, così come stabilite dal Tribunale di Trento con decreto depositato il 18 maggio 2023 sub n. 1974/2022 V.G., sul presupposto che la figlia da ottobre 2023 abita stabilmente presso la residenza del padre, Per_1 disponendo il collocamento prevalente e la residenza anagrafica della figlia presso di sé, nonché l'assegnazione della casa familiare sita in Trento via Prepositura n. 20. Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando quando eccepito e Controparte_1 dedotto da chiedendo respingersi il ricorso avversario, perché Parte_1 infondato in fatto e diritto, con conferma del sopra citato decreto del Tribunale di Trento. Venivano quindi depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. n. 1, 2 e 3 e con ordinanza dd. 14.01.2025 il Presidente disponeva l'audizione della minore , fissando per l'incombente l'udienza del giorno 11 Persona_1 febbraio 2025. A seguito della richiesta del Tribunale, in data 17.03.2025 il Servizio Sociale depositava relazione di aggiornamento sulla situazione socio-familiare della minore, nonché relazione circa l'intervento dello stesso relativo al mese di febbraio 2024.
All'udienza del 19.03.2025 il Presidente istruttore rinviava all'udienza del 04.06.2025, con assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.. All'udienza del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di cui in motivazione. Rileva il Collegio che da quanto emerso nel corso dell'istruttoria risultano provati i fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione, qual è la circostanza oggettiva e pacifica dello stabile trasferimento di presso la Per_1 casa del padre da fine ottobre 2023, che legittimano la richiesta di Pt_1 di modifica delle condizioni di cui al decreto dd. 03.05.2023 del
[...]
Tribunale di Trento emesso nel procedimento sub n. 1974/2022 V.G. La circostanza che dall'ottobre del 2023 abita stabilmente presso la Per_1 residenza del padre risulta innanzitutto dalla “relazione percorso Per_1
dd. 23.08.2024 a firma della dott.ssa – Psicologa
[...] Persona_2
Terapeuta prodotta sub doc. 5 dal ricorrente. In tale documento la professionista riferisce di essere stata contattata dalla sig.ra nel mese di Controparte_1
Pag. 4 di 8 novembre 2023 e nel documento si legge “dalle informazioni raccolte emerge prevalentemente il malessere della signora relativo al “non rapporto” con la figlia che in quel non aveva nessun tipo di contatto con la madre da svariate Per_1 settimane e si era trasferita a vivere stabilmente presso il padre…”. Anche dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Trento, depositata in data 17.03.2025, risulta che in data 5.12.2023 la sig.ra si era rivolta al CP_1
Servizio Sociale e che “nonostante la sentenza del mese di maggio 2023 con collocamento prevalente presso la madre la sig.ra aveva riferito CP_1 dell'interruzione delle visite da parte della figlia che sembrava invece voler vivere con il papà”.
stessa nel corso della sua audizione all'udienza dell'11.02.2025 ha Per_1 affermato: “adesso da circa un anno mi sono stabilita da mio padre”. Ferma la circostanza del cambiamento di fatto della residenza della minore da casa della madre a quella del padre, non vi è poi motivo ad avviso del Tribunale di discostarsi dalla volontà espressa dalla minore rispetto alla sua scelta di vivere prevalentemente con il padre, considerato che sia la sua età (13 anni e mezzo) e la sua capacità di discernimento risultano ampiamente dimostrare la maturità di giudizio della ragazza.
ha chiaramente riferito nel corso della sua audizione “di essere felice di Per_1 vivere con mio padre e con i miei nonni e di voler continuare così” (v. p.v. udienza 11.2.2025).
Non risulta dimostrati quanto dedotto da e cioè che Controparte_1
l'atteggiamento di nei confronti della madre sarebbe cambiato dopo il Per_1 deposito del ricorso oggetto del presente procedimento. Infatti, la minore già dal dicembre 2022 aveva ripetutamente manifestato, sia verbalmente che nei fatti, il desiderio e la ferma volontà di stare con il padre. Va infatti ricordato sul punto che nel precedente procedimento svoltosi dinanzi a questo Tribunale (sub n. 1974/2022) aveva già chiaramente espresso il Per_1 proprio pensiero: “Attualmente abito un po' con la mamma e un po' con il papà, ma forse un po' più con il papà, fortunatamente.” “Infatti mi trovo meglio con lui perché è sincero mentre la mamma mi dice spesso bugie e non mi dice mai che mi vuole bene o che sono brava a fare qualcosa”. “Inoltre mi trovo molto bene con i nonni paterni, specialmente con la nonna perché facciamo spesso le cose insieme”. “Preferirei stare più tempo con il papà perché con lui ho un rapporto migliore”. Quando sono da lui, c'è quasi sempre perché lavorando secondo determinati turni riesce ad organizzarsi. Alla mattina spesso mi accompagna lui a scuola” (v. p.v. udienza del 21.12.2022).
Pag. 5 di 8 All'epoca il Tribunale non aveva tenuto conto della volontà della minore, considerato che aveva 11 anni e non era stata ritenuta sufficientemente matura in relazione alle circostanze del caso, ma, come sopra ricordato, la situazione ad oggi è totalmente cambiata, sia per la consolidata stabilità del collocamento di presso la casa del padre, sia perché non si può più non tenere conto Per_1 della volontà della minore, in considerazione della maturità dimostrata. Con il cambio di collocamento della residenza della minore da quella della madre a quella del padre, consegue la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della resistente, considerata la volontà del ricorrente di voler tornare a vivere in quel luogo con la figlia, stante il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. ex multis, Cass. n. 23501/2023). La signora dovrà quindi rilasciare l'abitazione sita in Trento Via CP_1
Prepositura, 20 in favore del sig. entro un termine che appare congruo Pt_1 fissare in tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvo diverso accordo tra le parti. In relazione alla frequentazione tra la madre e la figlia, ritiene il Collegio che in considerazione dell'età di , le modalità specifiche potranno essere Per_1 direttamente concordate tra di loro, fermo comunque che dovrà stare Per_1 con la madre a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, e due giorni fissi ogni settimana con pernotto, individuati nel lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico fino al giorno successivo, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della figlia, il mutamento del collocamento della minore dalla madre al padre ed i tempi di permanenza della stessa con i rispettivi genitori comportano la revoca dell'assegno di mantenimento da parte del sig. in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
e l'onere a carico di quest'ultima di versare in favore dello a
[...] Pt_1 titolo di contributo di mantenimento della figlia una somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF, considerata la proporzione dei redditi tra le parti e la permanenza della stessa con la figlia.
Pag. 6 di 8 Gli assegni al nucleo famigliare, assegno unico e analoghe provvidenze vengono suddivisi al 50% tra i genitori. Non vi sono i presupposti per la corresponsione di un assegno perequativo, come richiesto dalla difesa della resistente, non essendo le parti unite da vincolo coniugale.
Alla luce di quanto fin qui esposto e considerato, va disposta la modifica delle condizioni di collocamento, di assegnazione della casa familiare e di mantenimento della figlia minore come sopra precisato, mentre Persona_1 deve essere confermato nel resto quanto previsto dal decreto del Tribunale di Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023 (affidamento condiviso della minore tra i genitori, tempi di permanenza della stessa durante le vacanze di Natale, Pasqua ed estive). Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da , a parziale modifica delle condizioni di cui Parte_1 al decreto dd. 03.05.2023 del Tribunale di Trento, depositato in data 18.05.2023, n. cronol. 1375/2023, così provvede:
1)fermo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori, dispone il collocamento prevalente della stessa e residenza anagrafica presso il padre;
2) dispone che madre e figlia concordino direttamente tra loro eventuali incontri/visite/pernottamenti, fermo comunque che starà con la madre a Per_1 fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, e due giorni fissi ogni settimana con pernotto, individuati nel lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico fino al giorno successivo, salvo diverso accordo;
3) revoca l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura 20 a;
Controparte_1
4) dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Trento Via Prepositura 20 a , con termine per il rilascio della casa familiare da parte di Parte_1
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, Controparte_1 salvo diversi accordi tra le parti;
5) revoca l'obbligo di di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 400,00 mensili e dichiara che nulla debba versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia;
Per_1
Pag. 7 di 8 6) dichiara tenuta a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dichiara tenuti i genitori a partecipare alle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 50% facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso alle linee guida del C.N.F..;
8) dispone che gli assegni al nucleo famigliare, assegno unico e analoghe provvidenze vengono suddivisi al 50% tra i genitori;
9) conferma nel resto quanto previsto dal decreto del Tribunale di Trento n. 1375/2023 del 18.05.2023;
10) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che vengono liquidate in complessivi € 2.500, oltre 15% Parte_1 per spese generali ed iva, se dovuta. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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