Art. 26.
Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno gia' compiuto il 70° anno di eta' e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianita' minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.
Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:
a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;
d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.
Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di eta'.
Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno gia' compiuto il 70° anno di eta' e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianita' minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.
Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:
a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;
d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.
Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di eta'.