Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4365
CASS
Sentenza 13 febbraio 2023

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L'art. 8, comma 2, DL 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, per cui non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente art. 14, comma 4 bis, della Legge n. 537 del 1993 nonché nell'art. 37 ultimo comma del DPR 600/1973, in base al quale le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso, comporta che, la riconosciuta estraneità del bene all'attività commerciale dell'imprenditore, se importa l'indeducibilità dei relativi costi, deve di conseguenza includere l'esclusione dal reddito di impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti dall'utilizzo di quel bene. Nel caso di specie, l'imbarcazione oggetto di contratto, sulla base di quanto accertato, non poteva considerarsi effettivamente prestata alla società e alla sua attività di impresa, essendo stata destinata all'uso personale dei soci. Pertanto, non trova applicazione nella fattispecie l'art. 37 bis comma 2, DPR 600/1973, secondo cui le imposte determinate in base alle disposizioni eluse sono dovute al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In materia di delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, si tratta di una delega di firma e non di funzioni. Infatti, mentre la prima ipotesi si verifica quando un organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l'esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo, ma anche a funzionario non titolare di organo, il compito di firmare gli atti di esercizio dei potere stesso (in questi casi l'atto firmato dal delegato, pur essendo frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze), al contrario, l'istituto di diritto pubblico della delegazione amministrativa di competenze assume rilevanza esterna, ragion per cui si richiede che sia disciplinato per legge attuandosi, mediante adozione di un formale atto di delega, l'attribuzione ad un diverso ufficio od ente di poteri in deroga alla disciplina delle competenze amministrative (delega di funzioni). In sostanza, la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico in quanto il delegato alla firma non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce semplicemente come longa manus e dunque in qualità di mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. In altri termini, nella delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, ma la sua legittimazione alla sottoscrizione si giustifica con la relazione di natura organizzativa tra organi (o tra l'organo delegante ed il funzionario delegato) e trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari3

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 agosto 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4365
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

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