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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 5787/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 24.09.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
AN (Na) alla Via P. Giannone n. 2, presso lo studio dell'avv. Pasquale Miele, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
VI (Na) al Viale della Resistenza n.1 27, presso lo studio dell'avv. Mattia
Palumbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.09.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi così come precisato in udienza.
Il P.M. in data 28.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2024 la sig.ra esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 18.12.1976 con il sig. in Napoli, precisando CP_1 che dalla loro unione erano nati i figli (il 13.04.1980) e (il Per_1 Per_2
05.07.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Deduceva inoltre che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle plurime condotte vessatorie e denigratorie tenute dal resistente ai danni della coniuge.
A supporto delle predette deduzioni, la ricorrente rappresentava, in particolare, di essere stata aggredita dal resistente in data 06.02.2022, nel corso dell'ennesimo litigo tra i coniugi: nell'occasione il sig. armato di un coltello, avrebbe minacciato la CP_1 moglie che, impaurita, si trovava costretta ad abbandonare la casa coniugale cercando ospitalità presso uno zio materno.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con le statuizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. , il quale non si opponeva CP_1 alla domanda di separazione ed evidenziava di aver raggiunto un'intesa con la ricorrente;
chiedeva, quindi, che la separazione venisse pronunciata alle condizioni indicate nel predetto accordo.
Invero, in data 02.12.2024, a mezzo di note congiunte, i procuratori allegavano l'accordo sottoscritto dalle parti e, all'udienza del 10.03.2025, comparendo solo il procuratore di parte ricorrente, il Giudice delegato riteneva necessaria la comparizione personale dei coniugi per ottenere ulteriori precisazioni in ordine all'accordo raggiunto
(in particolare, sulla concordata assegnazione della casa coniugale pur in assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti) e rinviava la causa all'udienza del
09.06.2025, poi differita al 24.09.2025 per esigenze di ruolo.
In tale data, le parti comparivano personalmente rendendo chiarimenti in ordine alle condizioni di cui all'intresa raggiunta nonché chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. pag. 2/4 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 28.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo sulle condizioni della separazione, deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La separazione, pertanto, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo, così come precisato all'udienza del 24.09.2025, che di seguito si trascrive in corsivo:
a) dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in assenza di figli minori
o maggiorenni non economicamente autosufficienti, seguirà la disciplina civilistica, salvo diverso accordo tra i coniugi, con la precisazione che la predetta abitazione è occupata dal sig. CP_1
c) I figli, tutti maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
d) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie con un CP_1 Pt_1 versamento mensile di euro 300,00 (trecento/00). Detta somma sarà pagata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente avente iban: [...] di cui è titolare la sig.ra
e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Parte_1
e) Essi coniugi, infine, concordano che la quota del Imu in capo alla sig.ra pag. 3/4 , qualora dovuta, sarà corrisposta dal sig. unico occupante e Parte_1 CP_1 residente della casa coniugale.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il
[...] CP_1
29.06.1950;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - (atto n. 123, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1976);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 5787/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 24.09.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
AN (Na) alla Via P. Giannone n. 2, presso lo studio dell'avv. Pasquale Miele, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
VI (Na) al Viale della Resistenza n.1 27, presso lo studio dell'avv. Mattia
Palumbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.09.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi così come precisato in udienza.
Il P.M. in data 28.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2024 la sig.ra esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 18.12.1976 con il sig. in Napoli, precisando CP_1 che dalla loro unione erano nati i figli (il 13.04.1980) e (il Per_1 Per_2
05.07.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Deduceva inoltre che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle plurime condotte vessatorie e denigratorie tenute dal resistente ai danni della coniuge.
A supporto delle predette deduzioni, la ricorrente rappresentava, in particolare, di essere stata aggredita dal resistente in data 06.02.2022, nel corso dell'ennesimo litigo tra i coniugi: nell'occasione il sig. armato di un coltello, avrebbe minacciato la CP_1 moglie che, impaurita, si trovava costretta ad abbandonare la casa coniugale cercando ospitalità presso uno zio materno.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con le statuizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. , il quale non si opponeva CP_1 alla domanda di separazione ed evidenziava di aver raggiunto un'intesa con la ricorrente;
chiedeva, quindi, che la separazione venisse pronunciata alle condizioni indicate nel predetto accordo.
Invero, in data 02.12.2024, a mezzo di note congiunte, i procuratori allegavano l'accordo sottoscritto dalle parti e, all'udienza del 10.03.2025, comparendo solo il procuratore di parte ricorrente, il Giudice delegato riteneva necessaria la comparizione personale dei coniugi per ottenere ulteriori precisazioni in ordine all'accordo raggiunto
(in particolare, sulla concordata assegnazione della casa coniugale pur in assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti) e rinviava la causa all'udienza del
09.06.2025, poi differita al 24.09.2025 per esigenze di ruolo.
In tale data, le parti comparivano personalmente rendendo chiarimenti in ordine alle condizioni di cui all'intresa raggiunta nonché chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. pag. 2/4 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 28.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo sulle condizioni della separazione, deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La separazione, pertanto, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo, così come precisato all'udienza del 24.09.2025, che di seguito si trascrive in corsivo:
a) dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in assenza di figli minori
o maggiorenni non economicamente autosufficienti, seguirà la disciplina civilistica, salvo diverso accordo tra i coniugi, con la precisazione che la predetta abitazione è occupata dal sig. CP_1
c) I figli, tutti maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
d) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie con un CP_1 Pt_1 versamento mensile di euro 300,00 (trecento/00). Detta somma sarà pagata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente avente iban: [...] di cui è titolare la sig.ra
e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Parte_1
e) Essi coniugi, infine, concordano che la quota del Imu in capo alla sig.ra pag. 3/4 , qualora dovuta, sarà corrisposta dal sig. unico occupante e Parte_1 CP_1 residente della casa coniugale.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il
[...] CP_1
29.06.1950;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - (atto n. 123, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1976);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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