Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4686
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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In base al disposto dell'art. 5, terzo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41, l'iscrizione alla C.P.D.E.L. (alla quale è successivamente subentrato l'I.N.P.D.A.P., ai sensi del decreto legislativo n. 479 del 1994) è obbligatoria per gli impiegati degli enti locali, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, ed anche se i posti rispettivi non siano ricompresi nelle tabelle organiche. (Fattispecie relativa alla individuazione dell'ente previdenziale legittimato a riscuotere i contributi in relazione all'attività svolta presso amministrazioni comunali da assistenti socio - assistenziali in convenzione).

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    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 marzo 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4686
Data del deposito : 2 aprile 2002

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