Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
In base al disposto dell'art. 5, terzo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41, l'iscrizione alla C.P.D.E.L. (alla quale è successivamente subentrato l'I.N.P.D.A.P., ai sensi del decreto legislativo n. 479 del 1994) è obbligatoria per gli impiegati degli enti locali, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, ed anche se i posti rispettivi non siano ricompresi nelle tabelle organiche. (Fattispecie relativa alla individuazione dell'ente previdenziale legittimato a riscuotere i contributi in relazione all'attività svolta presso amministrazioni comunali da assistenti socio - assistenziali in convenzione).
Commentario • 1
- 1. Appalto di servizi o servizio pubblico?Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ZERFALIU (OR), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 4 presso l'Avvocato AMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO SEQUI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNEDI URAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 140 rappresentato e difeso dall'avvocato TULLIO FRAU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNE DI SENEGHE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 231/99 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 29/04/99 R.G.N. 243/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato AMATO per delega SEQUI;
udito l'Avvocato DI MEO per delega FRAU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il li rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Oristano, depositati il 29 aprile 1994 e 2 maggio 1994, i Comuni di Zerfaliu, Seneghe e Uras proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 261/94, 252/94, 255/94 con i quali era stato loro ingiunto di pagare, in favore dell'I.N.P.S., gli importi asseritamente dovuti a titolo di contributi ed oneri accessori per l'attività svolta dagli assistenti sociali.
I Comuni opponenti deducevano, in particolare, la natura autonoma dei rapporti oggetto di giudizio e la carenza dei presupposti per l'emanazione dei decreti ingiuntivi.
Il Pretore, istruite le cause con produzioni documentali e prova per testi, con sentenze nn. 448/97 del 4 giugno 1997, 843/97 e 844/97 del 12 dicembre 1997, rigettava le opposizioni, compensando le spese del giudizio.
Osservava come la materia sottoposta al suo esame avesse tratto le sue origini dalla legge regionale n. 4 del 1988, con la quale la Regione Sarda aveva inteso riordinare le funzioni socio assistenziali e in particolare dall'art. 55 della predetta legge, la quale aveva previsto che "in attesa della definitiva copertura degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal D.P.R. 1979/348 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni socio assistenziali i comuni possono stipulare convenzioni annuali finanziate dalla Regione aventi ad oggetto rapporti di lavoro con operatori sociali"; come il rapporto dedotto in giudizio fosse conseguente alla conclusione delle convenzioni previste da detta disposizione;
come si dovesse affermare la giurisdizione dell'A.G.O., giacché l'oggetto del giudizio non era costituito dall'accertamento della natura di pubblico dipendente dell'assistente sociale, quanto dalla pretesa dell'I.N.P.S. in ordine ai contributi previdenziali;
come la qualifica di lavoro subordinato potesse attribuirsi al rapporto in questione sulla base della considerazione che l'assistente sociale convenzionato doveva sopperire alla esigenza per la quale si prevedeva la istituzione di un posto nella pianta organica del Comune;
come inoltre fossero presenti agli altri indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato: prestazione di un numero prestabilito di ore di lavoro retribuzione commisurata al numero di ore effettivamente lavorate carenza di alcun rischio nell'attività dell'assistente sociale su cui non gravava l'obbligo di conseguire alcun risultato inserimento nell'organizzazione del Comune;
come, infine, la Regione Sarda fosse stata ingiustamente chiamata in causa, essendo stati, i rapporti, instaurati dai Comuni nell'ambito della loro autonomia organizzativa. I Comuni indicati in epigrafe proponevano separati appelli avverso le predette sentenze;
si costituivano sia l'I.N.P.S. che la Regione Autonoma della Sardegna. Nel corso del giudizio venivano acquisiti i piani socio-assistenziali dei Comuni. Riunite le cause, con sentenza del 9 febbraio/10 aprile 1999, l'adito Tribunale di Oristano accoglieva gli appelli ed, in riforma della sentenza impugnata, revocava i decreti opposti, assolvendo i Comuni dalle proposte domande.
In particolare, il Tribunale accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione dell'INPS, per essere invece legittimata la CPDEL, essendo gli "assistenti" in parola - secondo la prospettazione dello stesso Istituto, dipendenti da ente locale, svolgenti un servizio a carattere permanente e non eccezionale e contingente, e quindi con obblighi d'iscrizione alla CPDEL, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41.
Peraltro, in concreto - ad avviso del Tribunale -, non si ravvisavano nei rapporti in questione i connotati del lavoro subordinato e, perciò, anche sotto questo profilo, il gravame doveva ritenersi fondato.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'INPS con tre motivi. Resistono i Comuni di Zerfaliu e di Uras con controricorso. Non si è costituito invece il Comune di Seneghe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che i Comuni appellanti hanno eccepito la carenza di legittimazione dell'ente previdenziale solo in secondo grado, violando, in tal modo, sia la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 416 c.p.c., che impone ai convenuti di proporre, nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili di ufficio, sia il divieto, posto dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c., di sollevare nuove eccezioni in appello.
Nella specie, rientrando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'ente previdenziale tra quelle da proporsi a pena di decadenza nella memoria di costituzione, erroneamente il Tribunale ne aveva ritenuto la proponibilità per la prima volta in sede di appello, non integrando a parere del ricorrente una eccezione in senso stretto.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la cosiddetta legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio ed al fine di prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, da lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa, concernente il merito della causa, cosicché deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per prima volta in Cassazione (cfr. ex plurimis, Cass. 9 febbraio 1999 n. 1105). Il dato normativo che viene in rilievo nella fattispecie (dato, peraltro, già verificato in senso conforme dalla giurisprudenza della Corte: Cass. n. 3042/86, 3011/1989, 2661/1994) è rappresentato dall'ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (R.D.L. 3.3.1938, n. 680, convertito in L. 9.1.1939, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni), che, al terzo comma dell'art. 5 (capo 11, titolo 1), impone l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. (alla quale è successivamente subentrato l'Istituto, Nazionale di Previdenza per il Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - I.N.P.D.A.P. - ai sensi del d.lgs. n. 479 del 1994) degli impiegati, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche (norma da leggere in relazione all'art. 1, in ordine alle funzioni della Cassa, nonché agli art. 23, 24, 27, 32, 33, 46, 47, i quali confermano l'obbligo di iscrizione alla Cassa degli impiegati non di ruolo). Come già affermato da questa Corte in analoghe occasioni, l'ampiezza della previsione non consente dubbi sul fatto che tutti i rapporti suscettibili di essere qualificati di impiego pubblico determinano l'obbligo contributivo disciplinato dalle richiamate norme e proprio questa è la situazione giuridica prospettata dall'INPS, considerato altresì che è divenuta indiscussa in giurisprudenza una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica (adibito, quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pubblico), indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esistenza di termini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed economico (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. un., n. 844/1998, 4823/1998). Pertanto, allorché in sede amministrativa (anche con circolari del Ministero del tesoro) si è precisato che i dipendenti addetti a servizi eccezionali e contingenti, determinati da esigenze occasionali, sono esclusi dal regime speciale dell'iscrizione alla C.P.D.E.L e ricadono nel regime generale dell'assicurazione all'INPS, il riferimento è da intendere al lavoro di carattere non subordinato.
A tale conclusione si perviene considerando che gli art. 10, 11, e 12 della legge n. 520 del 1961, secondo i quali il personale che svolge prestazioni saltuarie, utilizzato per esigenze particolari e temporanee, non ha diritto a trattamenti di previdenza, di quiescenza e all'indennità di licenziamento, sono stati giudicati legittimi dalla Corte Costituzionale solo nella parte in cui presuppongono l'autonomia dei rapporti di lavoro (sentenza n. 121 del 1993; cfr. anche Corte Cost. n. 115 del 1994, con riferimento all'art. 6/bis d.l. n. 9/1993, conv. in l. n. 67193 - norma peraltro abrogata dall'art. 74 d.lgs. n. 29193 - che stabiliva che i contratti degli enti locali qualificati come di opera o per prestazioni professionali non originavano obblighi previdenziali o assistenziali). Comunque, anche a prescindere da questi rilievi, ai fini della legittimatio ad causam rileva la prospettazione dell'INPS, la cui pretesa è puntualmente fondata sulla sussistenza di rapporti di impiego pubblico, che le norme considerano presupposto di insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti di un diverso soggetto giuridico (in termini, Cass. 1105/1999 cit.). L'accertamento circa la natura autonoma e non subordinata dei rapporti in questione, contenuto nella sentenza impugnata, potrebbe restare rilevante ai soli fini dell'eventuale contribuzione residua dovuta all'INPS per le forme di assicurazione non comprese nel regime speciale (cfr. Cass., 23 giugno 1989 n. 3011). Senonché, tale ultimo profilo - di cui vi è cenno nel secondo motivo di ricorso, ove si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 R.D.L. n. 1827 del 1935, conv.to in legge n. 1155 del 1936, 5 R.D.L. n. 630/30, conv.to in legge n. 41 del 1939 - è stato prospettato dall'Istituto in maniera del tutto generica, senza alcun riferimento concreto a forme di assicurazione non comprese nel regime speciale e rispetto alle quali fosse dovuta una "contribuzione residua".
Tale motivo è, pertanto, inammissibile e rende superfluo l'esame del successivo, attinente alla individuazione della natura - subordinata od autonoma - dei dedotti rapporti di lavoro.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In ordine al regolamento delle spese, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per compensar queste interamente tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate, tra le parti costituite, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002