Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al Nr. 858/2023 di R.G. promossa da
(C.F. A ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MAZZA GIANLUCA e CUCCO SIMONE e domicilio eletto in Vicenza viale Giuseppe
Verdi 24
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio del funzionario delegato e C.F._2 Controparte_2 domicilio eletto in via Antonio Pastore 2 CP_1
-convenuto-
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. CLERICI LUCIANA e domicilio eletto viale Premuda 14,
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 5.5.2023, Parte_1 esponeva: che in data 13.04.2023 aveva ricevuto la notifica da parte dell' dell'intimazione di CP_4 pagamento n. 068 2023 90065622 63 000, basata sulla cartella n. 068 2010 0481139 03
000 presumibilmente notificata il 22.03.2022, con la quale era richiesto il pagamento di sanzione amministrativa L. 689/81, anno 2019 per un totale di euro 5.440,91; che aveva avuto per la prima volta conoscenza dell'esistenza dei ruoli iscritti soltanto quando l'Agente della Riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata;
che premessa la proponibilità dell'azione e l'ammissibilità dell'opposizione non erano stati tempestivamente notificati gli “atti antecedenti e propedeutici alla riscossione”, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto.
Assumeva la violazione degli artt. 18 e 20 DPR 445/2000, disconoscendo la documentazione prodotta in copia dagli enti amministrativi, e chiedeva l'annullamento dei
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Il ricorso è infondato e non può, perciò, essere accolto. Le contestazioni di parte ricorrente – peraltro generiche e disancorate da precisi elementi di riferimento temporale, nonché destinate a risolversi nell'enunciazione di principi e disposizioni normative neppure collegate al caso concreto – devono essere interamente disattese. Oggetto dell'impugnazione proposta è l'intimazione di pagamento nr. 068 2023 90065622, che la medesima provvedeva a notificare al ricorrente tramite PEC in data 13.4.2023; CP_4 la stessa era preceduta dalla cartella esattoriale nr. 069 2010 048113903, riguardante il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 della somma di euro
5.440,91.
Detta cartella risultava ritualmente notificata in data 22.3.2022 (doc. 4 parte resistente); ad essa seguiva l'intimazione di pagamento parimenti notificata in data 13.4.2023 (doc. 1 parte resistente); entrambe scaturivano dall'applicazione della sanzione amministrativa per lavoro irregolare, oggetto di accertamento da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'anno 2019.
Ne consegue che alcuna prescrizione quinquennale, così come dedotta dal ricorrente, è maturata con riferimento a tutti gli eventi in ordine temporale menzionati, che, muovendo da un accertamento del 2019, constano dell'ordinanza-ingiunzione nr.280/2019 notificata in data 9.3.2020; della cartella notificata ritualmente il 22.3.2022; dell'intimazione di pagamento parimenti notificata in modo regolare in data 13.4.2023.
La principale eccezione di parte ricorrente va pertanto rigettata, unitamente a quella articolata in un generico disconoscimento della documentazione amministrativa, prodotta in copia, che non si presta in alcun modo a superare il principio della presunta conformità agli atti originali. Trattasi invero di una contestazione assolutamente generica, priva di qualsivoglia indicazione dei documenti e degli atti interessati, nonché dei profili che ne intaccherebbero la predetta conformità. Sul punto, può richiamarsi una delle pronunce, menzionate da nella propria memoria difensiva, ove richiama il principio secondo cui CP_4
“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia
- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2027 nr.29993). Quanto precede comporta il superamento della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, il quale peraltro deve inquadrarsi nell'ambito di un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., venendo dedotti fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, come, nel caso di specie, la prescrizione del credito.
2 Al rigetto del ricorso si accompagna la regolamentazione delle spese di lite – liquidate in dispositivo - secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate per ciascuna parte resistente nella somma complessiva di euro 886,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Monza 6.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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