Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3150/2024 promossa con ricorso depositato il 20.06.2024
1) Parte_1
Nata a Gallarate il 30.09.1986
Cittadina italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera C) con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 14.06.1985
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arsago Seprio in data 16.07.2016
(anno 2016 atto n. 8 parte II serie A)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Parte_3 [...]
nata a [...] il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.06.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
16.07.2016 in Comune di Arsago Seprio, in regime di separazione dei beni risultante dal
Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Arsago Seprio Atto n. 8 parte II serie
A anno 2016 a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
2) i minori e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati Pt_3 Pt_4
anagraficamente presso il padre in Arsago Seprio alla Via D'Annunzio n. 50, cui viene conseguentemente assegnata fino al mese giugno 2027 la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) le parti, medio tempore hanno concordato che il signor rilasci l'immobile Parte_2
coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori della IG , spostando altrove Parte_1
la residenza entro il mese di giugno 2027. Di conseguenza anche i minori vedranno spostata la loro residenza in indirizzo da concordare e al termine delle visite stabilite tra le parti saranno riaccompagnati presso i nuovi rispettivi indirizzi di residenza dei genitori;
4) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei minori e delle loro esigenze in merito, e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, si prevede che il seguente programma di visite, a settimane alterne: lunedì e martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre, per poi proseguire con l'alternanza la settimana successiva;
5) quanto alle vacanze natalizie le parti concordano la suddivisione del periodo di ferie scolastiche con alternanza delle festività 24,25,26, 31 dicembre 1 e 6 gennaio;
6) vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori nel periodo
Pag. 2 di 5 che deve essere concordato entro il mese di marzo di ogni anno;
7) quanto alle altre festività civili o religiose (Pasqua) varrà tra le parti il criterio dell'alternanza, sempre previo accordo tra le parti;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il genitore non presente il giorno del loro compleanno e quello dei genitori;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che vedano i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia,
Pag. 3 di 5 impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
✓ Eventuali nuove relazioni dei genitori potranno vedere coinvolti i minori solo allorché gli stessi vengano supportati in tal senso da un percorso psicologico;
10)Le parti provvederanno a mantenere i figli in via diretta al mantenimento e ripartiranno nella misura del 50% l'assegno unico per il nucleo familiare;
11)quanto alle spese straordinarie, suddivise in ragione del 50%, le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso visione;
12)I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
13)I coniugi hanno provveduto a regolare le questioni economiche inerenti i rapporti bancari;
14)Le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
15)I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
16)I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Arsago Seprio il 16.07.2016 (anno 2016 atto n. 8 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____16.6.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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