Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 8116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8116 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2022, proposto da
RI PE, RI RB, FI RB, AN RB, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Rianna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza, ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001, del Comune di Somma Vesuviana n. 78 del 29.06.2022 notificata il 11.07.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra PE e i Sigg.ri RB chiedono l’annullamento dell’ordinanza n.78 del 29.06.2022 del Comune di Somma Vesuviana, con la quale si è ingiunto, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis, DPR 380/2001, il pagamento della somma di €.20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza a un precedente ordine di demolizione.
Di seguito i motivi di doglianza prospettati avverso tale atto:
1) in primo luogo, l’immobile sarebbe sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto sottoposto a sequestro penale, con conseguente impossibilità giuridica dell’oggetto del comando, giacché il privato, ove demolisse l’abuso, violerebbe il sequestro penale;
2) il credito sarebbe, inoltre, prescritto;
3) inoltre, l’inerzia della Pubblica Amministrazione, la quale avrebbe omesso di operare per lunghi periodi di tempo, avrebbe ingenerato, di fatto, negli istanti, il legittimo affidamento sulla situazione giuridica venutasi a creare;
4) infine, la sanzione applicata nella massima misura edittale di €.20.000,00 sarebbe inammissibile, in quanto il manufatto abusivo sarebbe stato realizzato in data anteriore al d.lgs. n.42/2004 che ha apposto il vincolo al Comune di Somma Vesuviana.
L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All’udienza straordinaria in data 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità dell’ordinanza con la quale l’Amministrazione procedente ha irrogato ai ricorrenti una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4, del TU ed., per non avere questi ultimi ottemperato all’ordine di demolizione in precedenza irrogato nei relativi riguardi.
Il ricorso è infondato, secondo quanto si osserva di seguito.
2. In primo luogo, quanto alla mancata disponibilità dell’immobile poiché sottoposto a sequestro penale, il Collegio ritiene di doversi uniformare, sul punto, all’orientamento, di segno negativo per i deducenti, già espresso da questo TAR; in particolare, si è osservato: “ La sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione. In questi casi, pertanto, costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità ” (cfr T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 24/02/2025, n.1472) .
Neppure si apprezza alcuna prescrizione del diritto esercitato dal Comune resistente, giacché essa non decorre, in base a un consolidato orientamento anche di questo TAR, fino a che non cessa l’illecito di natura permanente costituito dall’abuso non demolito: “ Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero - in mancanza delle stesse - con la effettiva demolizione delle opere abusive; infatti, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, c.p.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere ” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/09/2024, n.4819).
Quanto poi all’invocato affidamento legittimo maturato in capo ai deducenti, è agevole osservare che la sussistenza di una situazione illecita, nota ai ricorrenti, esclude la possibilità di ravvisare alcun affidamento meritevole di tutela, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza: “ L'ordine di demolizione di un'opera abusiva rappresenta un provvedimento vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né un confronto di queste con gli altri interessi in gioco, né una motivazione sulla presenza di un effettivo e attuale interesse pubblico nella demolizione. Inoltre, non può essere invocato un affidamento legittimo per mantenere una situazione di abusività che non viene sanata semplicemente per il trascorrere del tempo, con la conseguenza che l'interessato non può lamentarsi del fatto che l'Amministrazione abbia emesso i necessari provvedimenti sanzionatori molto tempo dopo la conclusione dei lavori ” (cfr. T.A.R., Salerno, sez. III, 03/10/2024, n. 1787).
Ciò vale, a fortiori , anche per l’irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente alla mancata demolizione.
Infine, per ciò che attiene al momento di imposizione del vincolo paesistico violato tramite la perpetrazione dell’illecito in commento, il provvedimento impugnato evidenzia come l’intero territorio comunale di Somma Vesuviana sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico con DM 26.10.1961 (cfr. ordinanza nr. 78/2022 in allegato al ricorso).
3. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione procedente esclude la necessità di dar corso alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
OL NI, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
IA TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TT | OL NI |
IL SEGRETARIO